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3. La struttura organizzativa di una associazione di volontariato 3.1 Le associazioni di volontariato riconosciute Il codice civile individua quali organi necessari di un associazione riconosciuta l assemblea e gli amministratori. Organi ulteriori possono essere previsti dallo statuto ma non sono obbligatori. 3.1.1 L assemblea dei soci L assemblea è l organo composto dalle persone degli associati, che ha la funzione di formare la volontà dell associazione nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall atto costitutivo. L organo assembleare è presieduto dalla persona indicata nello statuto o nell atto costitutivo o designata dagli intervenuti. Convocazione La convocazione dell assemblea rientra nella competenza inderogabile dell organo amministrativo, comunque qualificato dallo statuto. Essa è rimessa per lo più all apprezzamento discrezionale degli amministratori; non mancano, tuttavia, i casi nei quali la legge prevede un obbligo di convocazione a carico degli amministratori. In particolare, essi debbono convocare l assemblea: almeno una volta all anno, entro il termine stabilito dallo statuto, per l approvazione del bilancio 1 ; quando ve ne sia la necessità; quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata [M301]; in questo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale 2. La convocazione deve avvenire mediante avviso, contenente l ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito o notificato agli associati nel loro domicilio eletto 3 [M302]. 1 Cfr. art. 20 c.c., comma 1. 2 Cfr. art. 20 c.c., comma 2. 3 Cfr. art. 8 disp. Att. 101

PARTE I - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO La disposizione è, tuttavia, derogabile: lo statuto, quindi, può legittimamente prevedere modalità di convocazione diverse da quelle appena indicate. In ogni caso, la comunicazione deve avvenire in tempo utile e deve essere formulata in modo da permettere all associato di prepararsi sugli argomenti oggetto di discussione in assemblea. Anche in mancanza della convocazione, l assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati e le deliberazioni sono prese all unanimità. Funzioni Sono compiti istituzionali dell assemblea, oltre a quelli previsti eventualmente dallo statuto: l approvazione del bilancio 4 [M303]; la nomina e la revoca degli amministratori 5 [M304 M305]; l azione di responsabilità contro gli amministratori 6 [M306]; l esclusione degli associati 7 [M405]; le modifiche dell atto costitutivo e dello statuto 8 [M307]. lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio 9 [M308]. Diritto d intervento e di voto Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea. Sono però legittime le clausole statutarie che escludono l esercizio di tali diritti da parte degli associati morosi nel versamento dei contributi. Gli associati, ai sensi dell art. 8, disp. att., possono farsi rappresentare da altri membri dell associazione, mediante delega scritta anche in calce all avviso di convocazione [M309]. È, invece, esclusa espressamente dalla C.M. 168/98, pur in mancanza di una specifica normativa al riguardo, la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza. Gli amministratori non possono votare nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità 10. Allo stesso modo devono astenersi dal votare, in applicazione analogica dell art. 2373 c.c., gli associati in conflitto di interessi. 4 Cfr. art. 20 c.c. e art. 3, comma 3, l. 266/91. 5 Cfr. art. 3, comma 3, l. 266/91. 6 Cfr. art. 22 c.c. 7 Cfr. art. 24 c.c, comma 3. 8 Cfr. art. 21 c.c, comma 2. 9 Cfr. art. 21 c.c., comma 3. 10 Cfr. art. 21 c.c., comma 1. 102

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Quorum costituivi e deliberativi L assemblea decide seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun associato spetta un voto: nessuna rilevanza, infatti, può essere data all entità dei contributi corrisposti. In prima convocazione, l assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati 11. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti 12. Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono previsti per modificare l atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio. In particolare, nel primo caso sono necessari la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti 13. Nel secondo caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati 14. I principi stabiliti dall art. 21 c.c. sono derogabili: gli statuti possono prevedere, anche per l assemblea di prima convocazione, quorum inferiori o superiori a quello legale, e possono anche sopprimere la distinzione tra assemblea di prima e seconda convocazione. L unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. L annullamento delle delibere assembleari Le deliberazioni dell assemblea contrarie alla legge, all atto costitutivo o allo statuto sono annullabili 15. 11 Cfr. art. 21 c.c., comma 1. 12 Cfr. art. 21 c.c., comma 1. 13 Cfr. art. 21 c.c., comma 2. 14 Cfr. art. 21 c.c., comma 3. 15 L azione di annullamento è riconosciuta, in primo luogo, agli organi dell associazione: non solo, quindi, agli amministratori, ma anche agli altri organi eventualmente previsti dallo statuto (es. i probiviri, il collegio sindacale ecc.). È riconosciuta, inoltre, all associato assente o dissenziente e, infine, al pubblico ministero. La competenza a decidere sull impugnativa spetta al Tribunale ordinario. L azione di annullamento secondo la dottrina, in mancanza di disposizioni specifiche, è soggetta alla prescrizione quinquennale, propria della comune azione di annullamento (art. 1442 c.c., c. 1). È però ritenuta imprescrittibile nell ipotesi di delibere inesistenti. La proposizione dell azione di annullamento non sospende l esecuzione della delibera. In presenza di gravi motivi, tuttavia, essa può essere disposta dal giudice o dal presidente del tribunale su richiesta dell impugnante. Il decreto di sospensione, adeguatamente motivato, deve essere notificato agli amministratori. Se si tratta di delibere contrarie all ordine pubblico o al buon costume, la sospensione può essere decisa anche dall autorità governativa. L annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa. 103

3.1.2 L organo amministrativo Nomina PARTE I - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO I primi amministratori sono nominati nell atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all assemblea [M304]. In ogni caso, gli amministratori devono essere persone fisiche e la durata della loro carica deve essere temporanea. Struttura L associazione può avere sia un amministratore unico (caso in verità soltanto teorico) sia una pluralità di amministratori, che formano in tal caso il consiglio di amministrazione. La struttura dell organo amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentirne il miglior adeguamento alle concrete esigenze operative dell associazione. Se gli amministratori sono più di uno, lo statuto deve stabilire se essi sono tenuti ad operare congiuntamente o disgiuntamente, oppure collegialmente secondo il principio della maggioranza. Nel caso in cui agiscano collegialmente (consiglio di amministrazione, consiglio direttivo, giunta ecc.), la loro attività è coordinata da un presidente, nominato dallo stesso consiglio di amministrazione [M310], a meno che non vi abbia già provveduto l assemblea [M304]. Tra i compiti istituzionali del presidente vi è quello di convocare il consiglio [M311]. Funzioni Agli amministratori spetta la competenza esclusiva ad amministrare, che non può essere limitata dall assemblea. Essi debbono, in pratica, prendere tutte le decisioni gestionali necessarie al conseguimento dello scopo per cui è stata costituita l associazione [M312]. Compiti specifici desumibili dalla disciplina civilistica sono la convocazione dell assemblea [M303], la redazione del bilancio [M313] e l esecuzione delle delibere assembleari. Gli amministratori sono anche investiti del potere di rappresentanza, possono cioè agire nei confronti dei terzi in nome dell associazione, dando luogo all acquisto di diritti e all assunzione di obbligazione da parte della stessa; tale potere, comunque, può essere limitato dall atto costitutivo o dallo statuto. In genere essa viene attribuita al presidente del consiglio di amministrazione. Le limitazioni al potere di rappresentanza devono essere trascritte nel registro delle persone giuridiche; in mancanza i poteri si reputano generali 104

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO e le eventuali limitazioni contenute nell atto costitutivo o nello statuto non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. Responsabilità Ai sensi dell art. 18 c.c., gli amministratori sono responsabili verso l associazione secondo le norme del mandato (art. 1710 c.c.). L azione di responsabilità è deliberata dall assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori 16. È, invece, esonerato dalla responsabilità l amministratore che non ha partecipato all atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, a conoscenza che l atto si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso 17. Gli amministratori sono, poi, responsabili anche verso i creditori dell associazione per il danno loro arrecato trasgredendo i doveri inerenti alla conservazione dell integrità del patrimonio. Compenso Agli amministratori, ai sensi dell art. 3, comma 3, della l. 266/91, non può essere riconosciuto alcun compenso per l attività prestata. Cessazione La cessazione degli amministratori dal loro incarico può avvenire per: scadenza del termine [M304], revoca [M305], rinuncia [M314] e decadenza [M315]. 3.1.3 L organo di controllo Oltre all assemblea e agli amministratori, obbligatoriamente previsti dalla legge, l atto costitutivo e lo statuto possono prevedere la presenza di altri organi. È molto frequente la previsione di un organo di controllo, modellato sul tipo del collegio sindacale delle società di capitali, oppure di un consiglio di disciplina. 16 Cfr. art. 22 c.c. 17 Cfr. art. 18 c.c. 105

Nomina PARTE I - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Non essendo disciplinati dal codice civile, è lo statuto che deve individuare le modalità di nomina dell organo di controllo. In analogia a quanto avviene nelle società per azioni, la nomina potrà essere attribuita tanto all assemblea [M316] che agli amministratori [M317]. Funzioni Naturalmente, poiché la legge nulla dispone in merito alle funzioni che devono svolgere questi organi, sarà l atto costitutivo che dettagliatamente dovrà prevedere la loro composizione, la durata e così via. In particolare, a tali organi potrà essere attribuito, oltre al classico controllo contabile, il compito di vigilare sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall associazione e sul suo concreto funzionamento [M318]. Va poi evidenziato che qualora i proventi dell associazione superino per due anni consecutivi l ammontare di 1.032.913,80, modificato annualmente, secondo le modalità previste dall art. 1, comma 3, della l. 16 dicembre 1991, n. 398, l assemblea [M319] 18 dovrà procedere obbligatoriamente alla nomina di uno o più revisori contabili che avranno il compito di verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme e ai principi contabili che lo disciplinano 19 [M320]. Compensi Anche ai sindaci si applica l art. 3, comma 3, della l. 266/91, che stabilisce la gratuità di tutte le cariche sociali. 3.2 Le associazioni non riconosciute Per quanto riguarda gli organi di tali associazioni, l impostazione seguita in dottrina ed accolta anche dalla giurisprudenza sostiene l assoluta identità di struttura con le associazioni riconosciute e, conseguentemente, l identità di disciplina. 18 Si ritiene che la competenza spetti all assemblea in analogia con quanto avviene per le società di capitali. 19 Cfr. art. 20bis, d.p.r. 600/73. 106

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Nessuna regolamentazione è però prevista in concreto dalla legge. Saranno, quindi, gli associati con i loro accordi originari a stabilire il funzionamento dell assemblea, dell organo amministrativo e degli eventuali altri organi 20 o, in mancanza di tali accordi, saranno le norme che disciplinano le persone giuridiche in generale e le associazioni riconosciute in particolare a stabilirne la disciplina. Si rimanda, pertanto, a quanto detto per le associazioni riconosciute [M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 21 M308 M309 M310 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M317 M318 M319 M320]. 20 Cfr. art. 36 c.c. 21 La redazione del verbale di modifica dello statuto non richiederà necessariamente l intervento del notaio potendo le associazioni non riconosciute costituirsi anche mediante scrittura privata. 107

M301 PARTE I - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICHIESTA DEI SOCI DI CONVOCARE L ASSEMBLEA 108 Egregio Presidente del Consiglio di amministrazione della associazione. OGGETTO: richiesta di convocazione dell assemblea I sottoscritti... nato a... il..., domiciliato in..., via..., n...;... nato a... il..., domiciliato in..., via..., n... In qualità di soci della associazione., con sede in, visto l art. 20, comma 2, c.c. inoltrano rispettosa domanda affinché il Consiglio di amministrazione convochi senza indugio l assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti argomenti: 1. 2.. La richiesta è ammissibile ricorrendo le seguenti motivazioni:.... Chiedono inoltre cortesemente di ricevere conferma della convocazione a mezzo di lettera raccomandata. I migliori saluti.

M302 3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA Ai Soci Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Ai Componenti del Collegio Sindacale L assemblea dei soci della Associazione, con sede in., Via., n, è convocata per il giorno.., alle ore, in prima convocazione, presso.e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno..., alle ore.., presso., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al.; 2. Varie ed eventuali Distinti saluti. Luogo e data 109 Il Presidente del CDA

M303 PARTE I - LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VERBALE DELL ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO Il..., alle ore..., si è riunita a..., via..., presso..., l assemblea dei soci della Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio/rendiconto al... e delibere conseguenti; 2... Ai sensi di statuto assume la presidenza dell assemblea il..., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig... Il presidente constata innanzi tutto che l assemblea, ai sensi dell art. 21 del codice civile e dell art... dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell assemblea ed essendo presenti n... Soci. I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori e sindaci presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società. Il presidente informa l assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni. Al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all argomento posto in discussione. La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull argomento oggetto della richiesta medesima. Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica. Il presidente comunica inoltre che, in considerazione dell andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell assemblea. Il presidente, precisa inoltre che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio e che le votazione saranno effettuate per alzata di mano. Il presidente dà lettura del progetto di bilancio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, seguito dal dott..., presidente del collegio sindacale, che comunica la relazione dell organo di controllo. Oppure Il presidente dà lettura del progetto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico, omessa quella della nota integrativa, per unanime richiesta dei presenti, e della relazione sulla gestione, seguito dal dott..., presidente del collegio sindacale, che comunica la relazione dell organo di controllo. 110

Oppure 3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Su proposta del socio..., accolta unanimemente dall assemblea, viene omessa le lettura del bilancio e della relazione sulla gestione, nonché della relazione del collegio sindacale, in quanto gli intervenuti ne hanno già preso cognizione. Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all unanimità dei presenti / a maggioranza come segue: Voti a favore: n. { }; Voti contrari: n. { }, Astensioni: n. { }. Dopo di che null altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il segretario Il presidente (...) (...) 111