Questura di Firenze. Ufficio Immigrazione. Permesso di soggiorno a minori stranieri non accompagnati

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Questura di Firenze Ufficio Immigrazione Permesso di soggiorno a minori stranieri non accompagnati Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1 co.2, D.P.C.M. n. 535/1999). Pertanto, i minori stranieri che si possono definire non accompagnati e la cui posizione giuridica è disciplinata dalle norme richiamate nella presente nota: hanno meno di 18 anni; sono sul territorio nazionale privi di figure genitoriali e/o parentali di riferimento secondo le leggi italiane; non hanno fatto richiesta di protezione internazionale; non sono cittadini comunitari. Sulla base dell art. 5, comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999: i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato [ora Direzione Generale dell immigrazione e delle politiche di integrazione], con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. Tale atto deve essere necessariamente preceduto dall identificazione del minore che spetta all Autorità di P.S. eventualmente in collaborazione con le Autorità consolari dei Paesi di origine, per il tramite del passaporto o documento equipollente, se il soggetto ne è in possesso. Tale procedura è più complessa per gli adolescenti in relazione ai quali si possono disporre accertamenti sanitari volti a stabilirne l età. ( circolare del 2007 e presunzione di minore età nel dubbio) All accertamento della minore età consegue l inespellibilità ai sensi dell art. 19 c. 1 bis e 2 lett. a) T.U.I. e la presa in carico da parte del Comune secondo procedure dettate anche dalle Linee Guida elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inespellibilità del minore e diritto al permesso di soggiorno L art. 19 del Testo Unico dell Immigrazione (TUI) prevede l inespellibilità del minore. I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l affidatario espulso ( questi casi vengono comunque sottoposti alla cognizione

del Tribunale per i Minorenni) e, in base all art. 19 c. 1 bis TUI non possono essere sottoposti a respingimento alla frontiera I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno le cui tipologie sono qui di seguito indicate: Le disposizioni in corsivo riprendono il contenuto dell art. 10 della LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che integrano le norme già vigenti previste dall art. 32 TUI a) In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta'; b) se per il minore viene attivata la procedura di affidamento o tutela, una volta ottenuta la misura ed esibita la documentazione, gli potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento anche se ancora non ha compiuto la maggiore età; al raggiungimento della maggiore età, al minore affidato come sopra, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o lavoro autonomo, previo parere favorevole della Direzione Generale dell Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. c) se invece il minore ha intrapreso un percorso di integrazione sociale e civile seguito da un ente gestore tra quelli riconosciuti, al momento del raggiungimento della maggiore età, è necessario dimostrare di averlo seguito per almeno due anni e l ente gestore deve garantire e provare con idonea documentazione che il soggetto si trova in Italia da non meno di tre anni. d ) il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari; e ) il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari Rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni (art. 32, comma 1bis e 1 ter D.Lgs. n. 286/98). Dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 129 del 2 agosto 2011 all art. 32 comma 1 bis del TUI, il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età, anche se non sussistono i requisiti di cui sopra, agli (ex) minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi

dell articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. La modifica normativa apportata dalla L. 47/2017 sulla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al MSNA, ricorrendone determinati presupposti, riduce sensibilmente l ambito di applicazione dell art. 32 c. 1bis e, nello specifico, a quei casi in cui il MSNA è affidato ai gestori o responsabili delle strutture di accoglienza o alla nuova figura del tutore volontario ( ancora in fase di attuazione), laddove il minore non sia convivente. Il parere, nei casi residuali previsti, deve essere richiesto dal soggetto che ha in carico il minore ( Circ. Min. Int. 400/A/2011/12.214.32 del 16 novembre 2011, concetto ribadito dalle nuove linee guida del 24 febbraio 2017) alla Direzione Generale ; a sua volta la Direzione Generale emetterà il parere comunicandolo contestualmente al soggetto richiedente e alle Questure; i soggetti interessati ( affidatario/tutore e minore) provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dalla Direzione Generale ( o la documentazione equipollente indicata in seguito) e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U.I. PROCEDURE Si riassumono di seguito sinteticamente le fasi relative alle richieste di permesso di soggiorno a favore dei minori stranieri non accompagnati: Permesso di soggiorno per minore età - Documentazione attestante la minore età ( documento di identità- certificazione medica ) - Dichiarazione di presa in carico con indicazione della struttura ospitante. cartacea. Permesso di soggiorno per affidamento - Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare - Documento dell affidatario o del tutore ( se straniero, permesso di soggiorno ) - Dichiarazione di ospitalità in struttura elettronica. Permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile - Documentazione attestante la frequenza di corsi o l adesione ad altro programma di integrazione con parere favorevole della Direzione Generale

- Dichiarazione di ospitalità in struttura elettronica. Al compimento della maggiore età: 1) Conversione del permesso di soggiorno per minore età o per affidamento in permesso di soggiorno per studio/lavoro previo parere favorevole della Direzione Generale. Si raccomanda di inoltrare la richiesta di parere prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno tre mesi prima ( indicazioni contenute nelle Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati testo aggiornato nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. dell Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e ribadite nelle Linee guida del 24 febbraio 2017). In base alle ultime linee guida il parere non è richiesto se l affidamento è stato disposto a favore di parente entro il 4 grado che deve essere dimostrato con idonea documentazione In seguito al rilascio del parere, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura allegando anche documentazione attestante: - La frequenza di un corso di studio per il permesso di soggiorno per motivi di studio; - Lo svolgimento di attività lavorativa o, comunque, la stipula di un contratto di lavoro per il permesso di soggiorno per lavoro. 2) Conversione del permesso di soggiorno per minore età o integrazione minore in permesso per studio/lavoro: non necessita il parere della Direzione Generale, quindi l istanza va inoltrata direttamente alla Questura allegando idonea documentazione che dimostri: - la presenza almeno triennale in Italia con frequenza biennale di programmi di inserimento sociale e civile; - la disponibilità di un alloggio; - la frequenza di corsi di studi ovvero lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nelle forme o con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero la stipula di un contratto di lavoro anche se ancora non iniziato ( art. 32 c. 1ter T.U.I.). Queste categorie di permesso di soggiorno sono rilasciate in modalità elettronica. Sempre in virtù della normativa vigente, il mancato parere espresso dalla Direzione Generale non è ostativo alla conversione del permesso di soggiorno, tanto che viene previsto che il decorso del termine previsto dall art. 20 L.241/90 e succ. mod. sia considerato come silenzio-assenso. Alla Questura, quindi potrà essere esibita prova dell invio della richiesta documentata di parere con data certa da cui decorre il predetto termine. Per i minori a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi della novella del 2017, non è necessaria alcuna delle procedure illustrate in quanto, ai sensi dell art.6 c. 1 TUI, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

Comunicazione di servizio Per tutte le tipologie di permesso di soggiorno indicate non è previsto l inoltro dell istanza tramite il servizio postale, bensì tramite deposito presso gli sportelli dell Ufficio Immigrazione. Allo scopo di pianificare efficacemente l accesso la presentazione di dette istanze ed arrecare meno disagio possibile all utenza interessata, è opportuno richiedere preventivamente la fissazione di appuntamento tramite le seguenti caselle di posta elettronica in uso all ufficio, a cui verrà dato tempestivo riscontro con l indicazione di data ed ora di presentazione: immigrazione.fi@poliziadistato.it immig.quest.fi@pecps.poliziadistato.it Firenze, 6 ottobre 2017