C O M U N E D I B A D O L A T O (PROVINCIA DI CATANZARO) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI

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C O M U N E D I B A D O L A T O (PROVINCIA DI CATANZARO) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 36 del 30/11/2013 1

INDICE Art. 1 - Oggetto del presente regolamento Art. 2 - Costruzioni temporanee Nozione Definizione Art. 3 - Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee Art. 4 - Ambito temporale delle autorizzazioni Art. 5 - Costruzioni temporanee ad uso cantiere e di servizi Art. 6 - Costruzioni temporanee ad uso sportivo Art. 7 - Costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi Art. 8 - Costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni Art. 9 Sanzioni Art. 10 - Osservatorio delle costruzioni temporanee Art. 11 Norma transitoria 2

ART.1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee di CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI per attività commerciali connesse alla residenza ed al turismo e per l erogazione di pubblici servizi, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalita per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione. 2. Il presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree pubbliche, private non soggette a servitu di pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti sportivi comunali ancorche gestiti da terzi. 3. Le costruzioni oggetto del presente regolamento, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico. ART.2 - COSTRUZIONI TEMPORANEE NOZIONE - DEFINIZIONE. 1. Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuita. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione e devono essere relative ad un esercizio commerciale, ad un servizio, ad un impianto sportivo o similare. a) DEFINIZIONE DI CHIOSCO Si definisce chiosco ai sensi del presente regolamento un manufatto da realizzarsi in legno, o materiali plastici opportunamente coibentati, destinato alle attività di cui all art.1 ed ubicato in conformità al comma 1; b) DEFINIZIONE DI TENDA Si definisce tenda, ai sensi del presente regolamento un manufatto costituito da supporti in legno, metallo o plastica, pitturati o verniciati in maniera esteticamente gradevole che fungano da supporto ad una tenda, di colore chiaro ancorata con un sistema di mensole alla facciata dell esercizio commerciale; c) DEFINIZIONE DI GAZEBO Si definisce gazebo, ai sensi del presente regolamento un manufatto costituito da n. 4 supporti (montanti) in legno, in metallo o materiali plastici, delle dimensioni massime in pianta di ml. 3.50 x 3.50 e altezza massima di 3.00 ml. Con copertura in telo o tenda, fatto salvo quanto previsto dall art. 7 comma 2 lett. B); 3

d) DEFINIZIONE DI TETTOIA Si definisce tettoia, ai sensi del presente regolamento, un manufatto costituito da montanti in ferro o legno, con altezza massima alla gronda pari a ml. 2.70 ed al colmo pari a ml. 3.50 con copertura realizzata in tegole o tende, e chiusure verticali in vetro o materiali similari (plexiglas ecc..), completamente apribili, ad anta con apertura verso l interno o scorrevoli. Le predette strutture che presentano dette caratteristiche non comportano aumento di carico urbanistico. ART.3 - ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI TEMPORANEE. Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita S.C.I.A. da parte dei soggetti interessati allo Sportello Unico Attività produttive, tendente ad ottenere il Provvedimento per la concessione dell opera e per l esercizio dell attività di vendita. All istanza dovranno essere allegati: a) Relazione tecnica descrittiva con particolare attenzione agli aspetti estetici e asseverazione redatta da tecnico abilitato; b) Stralcio catastale, P.R.G. ed aerofotogrammetria; c) Planimetria in scala 1:200 estesa per un raggio di ml. 30; d) Pianta, prospetti e sezioni in scala 1:100 e/o 1:50; e) Documentazione fotografica a colore del luogo dove l opera dovrà essere inserita; f) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva g) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità. h) Titolo di proprietà in caso di area privata. Il provvedimento per la collocazione per l esercizio commerciale sarà rilasciato con Provvedimento Unico dallo Sportello Unico attività Produttive, che provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari: - nel caso di chiosco istallato all'interno di strutture pubbliche o in aree pertinenti alle stesse: parere favorevole del responsabile della struttura stessa; - in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o in prossimità di edifici di interesse storico e/o artistico: Nulla Osta della Soprintendenza. - in zona di demanio pubblico: Concessione demaniale dell'ente proprietario dell'area; - su suolo pubblico: Concessione del suolo pubblico e relativa convenzione; - nelle zone di rispetto dell area demaniale: Nulla Osta ai sensi dell Art. 55 del codice della navigazione; 4

- In tutti i casi: parere favorevole del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica o del compartimento di prevenzione; parere preventivo del comando di Polizia Municipale per gli aspetti relativi alla viabilità. In ogni caso, qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all ambiente, l autorizzazione potrà essere negata. Il Comune resta sollevato da ogni qualsiasi responsabilità per danni a chiunque e da chiunque provocati in relazione all utilizzo ed all esercizio da parte del concessionario di impianti, attrezzature e quant altro posizionato nei locali realizzati ai sensi del presente regolamento. ART.4 - AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI. 1. Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore ad anni cinque (5), rinnovabili, fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5. 2. L'autorizzazione indica il periodo di validita comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree. 3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, puo in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validita dell autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi, senza riconoscimento di danni o diritti ai concessionari. ART.5 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO CANTIERE E DI SERVIZIO. 1. L installazione di baracche di cantiere, e subordinata al solo possesso di Permesso di Costruire o S.C.I.A. ed e consentita se su area privata, per il periodo di validita di tali atti. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie non necessitano alcun atto amministrativo, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata, indicante, la posizione del manufatto, le dimensioni, ed i tempi di permanenza. 2. La realizzazione di manufatti di servizio del personale di cantiere, quali mense o dormitori, e subordinata a autorizzazione amministrativa del Responsabile del servizio edilizia privata: tale autorizzazione ha la stessa validita temporale del Permesso di Costruire o S.C.I.A. 5

ART.6 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO. 1. Le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alla attivita sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento di dette attivita, in tal caso l autorizzazione avrà la durata di cui all art. 4 e verrà richiesta con le modalità di cui all art. 3. ART.7 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI 1. E' consentita l'installazione di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi per un periodo massimo di anni cinque (5), rinnovabili. 2. Le caratteristiche tecniche dei manufatti devono essere le seguenti: a) Chiosco Manufatto da realizzarsi in legno, o materiali plastici opportunamente coibentati, avente larghezza pari a ml. 3.50 e lunghezza pari al fronte dell unità immobiliare, destinato alle attività di cui all art.1 ed ubicato in conformità al comma 1. b) Tenda Sbalzo della parete di appoggio non superiore a ml. 1.80 e comunque inferiore alla larghezza del marciapiede sottostante, ed idoneo a non recare pericolo al pubblico transito, altezza da terra ml. 2.30, limitatamente al fronte dell unità immobiliare destinata ad attività commerciale. c) Gazebo Altezza da terra non inferiore a ml. 2.40 e non superiore a ml. 3.00, apertura minima su tre lati di cui uno arredato con fioriere, telai aperti e similari anche a tutt altezza, lunghezza non superiore al fronte dell esercizio commerciale. d) Tettoia La superficie coperta non deve essere superiore al 40% della superficie interna a cortili, chiostri e similari in caso di proprietà privata, o in caso di piazze e piazzali al 40% della superficie degli stessi, delimitata dalla viabilità transitabile. 3. L installazione dei manufatti sopra elencati è ammessa se rispettosa delle Norme del Nuovo Codice della Strada. 4. L installazione di chioschi, gazebo o tettoie non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale ed in ogni caso l area antistante non dovrà avere una larghezza inferiore 1,50 ml; 5. Sono fatti salvi dalle prescrizioni di cui all art. 7 tutti i manufatti esistenti. 6

ART.8 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI. 1. Le costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni avranno il termine di validità (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive) limitato alla durata della manifestazione che deve essere predefinita, e comunque di durata non superiore a giorni quindici (15). ART.9 - SANZIONI. 1. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione o inizio dei lavori senza autorizzazione, sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di. 50.00 ad un massimo di. 300.00. 2. Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio del D.Lgs. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 10 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE. 1. Al fine di garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio, presso l ufficio urbanistica, servizio edilizia privata, sono raccolte copie di tutti gli atti di autorizzazione alla realizzazione di costruzioni temporanee rilasciate dall Amministrazione Comunale. ART.11 - NORMA TRANSITORIA. 1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle costruzioni temporanee a far data dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. 2. Le concessioni già rilasciate rimangono valide fino alla loro naturale scadenza. 7