Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

Notificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. III, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA la IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. MAINETTI SPA in persona del Presidente del C.d.A.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Lunedì 02 Agosto :36 - Ultimo aggiornamento Martedì 03 Agosto :51

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio 26 marzo 2015, n Presidente Forte Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Alla fine

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2).

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

CORSO FGLAW MAGISTRATURA - AVVOCATURA 5056/14 RASSEGNA DI DIRITTO 1 ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

MODULO D DICHIARAZIONI PROGETTISTA MANDANTE R.T.I. o di cui si AVVALE IL R.T.I.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all'applicazione della disciplina

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE. Ordinanza 2 dicembre 2010, n

Cdl Scienze dell Organizzazione - Diritto Privato. Campera Eleonora Gironi Samantha Pischedda Giulia IL DEPOSITO CAPO XII (ART C.C.

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

tempi previsti da L. 241/80 tempi previsti da L. 241/81 tempi previsti da L. 241/82 tempi previsti da L. 241/83 tempi previsti da L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.

TRASPORTO (CONTRATTO DI - ) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE. Sentenza 6 giugno - 8 settembre 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tabella del contributo unificato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. CERRUTI MATTEO C.F. CRRMTT41A04A128M, domiciliato in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 SENTENZA 26566/2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La scuola è responsabile dell infortunio del minore davanti all ingresso

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF

Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082

Direzione Servizi Tecnici per l'edilizia Pubblica /031 Servizio Edilizia Scolastica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Istanza di Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre febbraio 2016, n Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Il trasportato non deve dimostrare la colpa: nulle le clausole di guida esclusiva

Io sottoscritto nato a il codice fiscale e residente a provincia via/piazza. tel. fax IN QUALITA DI

E' legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione

Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 23 maggio 2003, n. 8230

Transcript:

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3081 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: VIVALDI ROBERTA Data pubblicazione: 16/02/2015 SENTENZA sul ricorso 11176-2013 proposto da: PITANZA MARIA TERESA PTNMTR86D600, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 8, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO BOVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRCO MORANI, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA in persona del t I Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CA10 MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURA FILIPPI, ETTORE BRIDI, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controrícorrente - contro CARIGE ASSICURAZIONI SPA nella persona di uno dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GABRIELE a BECCARA, giusta mandato speciale a margine del controricorso; - controlicorrente - nonchè contro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; - intimata - avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO del 9.10.2012, depositata il 29/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI; udito per la ricorrente l'avvocato Giampiero Bova che si riporta ai motivi del ricorso; udito per la controricorrente (Associazione Padagogica Steineriana) l'avvocato Carlo Srubek Tomassy che si riporta agli scritti. Ric. 2013 n. 11176 sez. M3 - ud. 11-12-2014-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Maria Teresa Pitanza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 29.9.2012 con la quale - in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della Carige Assicurazioni spa e della Provincia Autonoma di Trento per l'infortunio alla stessa occorso nel 1999 in ambito scolastico allorchè, " all'uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all'indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni \\ è stato rigettato l'appello dalla stessa proposta, con la conferma della sentenza di rigetto della domanda da parte del primo giudice. Resistono con separati controricorsi l'associazione Pedagogica Steineriana e la Carige Assicurazioni spa. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia art. 360 n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 1218 c.c., e art. 10 lett. A) d.lgs. 16.4.1994 n. 297, nonchè art. 39 RD 30.04.1924 n. 965, anche i relazione alla giurisprudenza costante della Suprema Corte. 3

Con il secondo motivo si denuncia art.360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per 11 giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. I due motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati per le ragioni che seguono. Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (fra le varie Cass. 4.2.2005 n. 2272). 4

Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode ( in questo senso anche Cass. 6.11.2012 n. 19160). Peraltro, la correttezza argomentativa che ha condotto i giudici del merito a motivare il loro convincimento di assenza di responsabilità da parte dell'istituto scolastico esclude la fondatezza dei rilievi denunciati che, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della 5

fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono, piuttosto, ad introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. l quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Carige Assicurazioni spa in complessivi C 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, ed in favore della Associazione Pedagogica Steineriana in complessivi C 4.100,00, di cui C 3.900,00 per compensi; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma l quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l- bis, dello stesso art. 13. 6

Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte di