CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

2. Gli atti e i comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della violenza o della persecuzione psicologica possono consistere in:

Unione per la Repubblica PROGETTO DI LEGGE. Disposizioni contro la violenza psicologica in ambito lavorativo (Mobbing)

Legge 27 marzo 2001, n. 97

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

E il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le

** NORMATTIVA - Stampa ***

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

Diffamazione a mezzo stampa (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

La responsabilità infermieristica nelle lesioni Dott. A. Zagari. Dr A. Zagari -

Il /La Consigliere/a di Fiducia normativa, ruolo, funzioni e ambiti di operatività

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

Mancata o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57)

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI


TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

CODICE DISCIPLINARE. Segretario Comunale

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI SALVO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

ALLEGATO. Sistema disciplinare HP ITALY SRL. Data di approvazione: 17 settembre

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Analisi della legge 15/2009 e del D.Lgs 150/2009

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Danni da dequalificazione, da perdita di chance ed alla salute per il lavoratore illegittimamente pretermesso da incarichi

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione. Art. 7

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

PANORAMICA SUL QUADRO SANZIONATORIO DEL SETTORE MANGIMISTICO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sistema Disciplinare

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

LEGGE 25 maggio 1981, n. 40 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data. Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

SISTEMA DISCIPLINARE S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali ART. 1 LEGGE 190/2012. Approvato dall Assemblea in data.

Nuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (ARTT. 38 COMMA 3, 46 E 47 DEL D.P.R N.445)

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Il dovere di sicurezza del datore di lavoro

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI

EVENTO ECM SECONDA PARTE : SANZIONI

Le disposizioni relative alla "Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie"

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

Modello Organizzazione Gestione e Controllo. OMS S.r.l.

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)

RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI

Il dovere di sicurezza del datore di lavoro

Avendo più di 65 anni d'età posso essere esonerato dai turni di guardia notturni?

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO Rag. Giovanni VALCARENGHI

Per la Cassazione è colpevole il datore inerte che non rimuove i fatti lesivi o le condizioni ambientali idonei a determinarli

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

Applicazione delle norme in materia di violenza e maltrattamento. Dott.ssa Francesca Pidone Associazione Casa della donna Centro antiviolenza

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Legge n. 189

CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

L antiriciclaggio: oltre alla forma LA SOSTANZA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La corruzione tra privati

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3048 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI Introduzione dell articolo 610-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro (mobbing) Presentata il 15 dicembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge, come esplicitato nel titolo, reca disposizioni in favore dei lavoratori che si trovano in una situazione di disagio psicologico in seguito a comportamenti di tipo persecutorio adottati nei loro confronti nei luoghi di lavoro. In particolare s introduce nel nostro ordinamento la tutela penale del lavoratore vittima di atti di violenza o di persecuzione psicologica, tutela che attualmente è prevista solo in relazione al reato di maltrattamenti. Il fenomeno è conosciuto come «mobbing», un termine diffuso anche in Italia, utilizzato per indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di lavoro in danno dei lavoratori. Gli effetti del mobbing sono assai rilevanti per l ordinamento: sono legati non solo alla riqualificazione del lavoratore, ma anche e soprattutto al suo stato di salute, il cui decadimento finisce per riverberarsi sulla struttura sanitaria nazionale, in termini di aggravio delle spese per l assistenza. È ciò senza considerare gli

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3048 altri obiettivi danni subiti dalla stessa unità lavorativa interessata, con un inevitabile e grave calo della produttività in tale ambito. Approfondite ricerche svolte in altri Paesi hanno dimostrato che il mobbing può portare all invalidità psicologica del lavoratore, tanto che può essere corretto, in proposito, parlare di una vera e propria malattia professionale, del tutto simile a un infortunio sul lavoro. Per quel che attiene al nostro Paese, alcune statistiche riferiscono di una percentuale modesta di soggetti vittime del mobbing, pari al 4,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia, circa 750.000 persone. In realtà il dato che emerge appare assai lontano dal vero, in quanto ancora oggi gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro risultano particolarmente difficili da quantificare: sia perché lo studio del fenomeno è stato intrapreso con notevole ritardo rispetto alle altre nazioni, sia perché le stesse vittime rifiutano di considerarsi tali, per timore di ulteriori ritorsioni o per altri motivi. La presente proposta di legge mira, dunque, ad attivare idonee misure per contrastare il dilagare del mobbing e per realizzare una tutela più completa dei lavoratori vittime di tale fenomeno.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3048 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Definizione e ambito di applicazione). 1. La presente legge detta i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominati «mobbing» e definiti ai sensi del comma 2. 2. Ai fini di cui alla presente legge, per atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l integrità psico-fisica del lavoratore. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato, a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta. 4. Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano quando è in vigore lo stato di guerra e quando nei confronti del medesimo personale trova applicazione il codice penale militare di guerra. 5. La contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di cui alla presente legge solo in senso più favorevole al lavoratore. 6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai giudizi che alla data di entrata in vigore della medesima legge non sono ancora stati conclusi per i quali non è stata depositata la sentenza pronunciata dal giudice, per i quali la sentenza del giudice non è passata in giudicato, per i quali non sono decorsi i

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3048 termini di prescrizione o di decadenza per l azione in sede civile di cui all articolo 2946 del codice civile ovvero quelli di cui all articolo 157 del codice penale. ART. 2. (Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie). 1. Le amministrazioni dello Stato, i datori di lavoro pubblici e privati, le rappresentanze sindacali e i consigli centrali, intermedi e di base dell Esercito, della Marina, dell Aeronautica, dell Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all articolo 1, comma 2. 2. Ove siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento. 3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono tenuti ad adottare codici antimolestie recanti, in particolare, norme volte alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, anche mediante adeguate procedure di conciliazione. ART. 3. (Potere di disposizione). 1. Nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, della presente legge il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a impartire adeguate disposizioni in attuazione dell articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 2. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3048 non ottempera all obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 10.000 euro a 30.000 euro. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato personale ispettivo, ai sensi del medesimo comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. ART. 4. (Sanzioni). 1. Chiunque, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, pone in essere, atti o comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, è punito, a querela di parte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con multa da 30.000 euro a 100.000 euro. ART. 5. (Introduzione dell articolo 610-bis del codice penale). 1. Dopo l articolo 610 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 610-bis. (Atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro). Chiunque, nei luoghi di lavoro, si renda responsabile di atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela di parte, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3048 con più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro o alla medesima amministrazione dello Stato. Se gli atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica sono commessi da un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia le pene di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate. Se dagli atti, omissioni o comportamenti di violenza o di persecuzione psicologica deriva la morte o il suicidio del lavoratore, si applicano gli articoli 575 e seguenti». ART. 6. (Accertamento del danno). 1. Qualora sia stabilito che è stata danneggiata la salute fisica o psichica, ovvero entrambe, del lavoratore, si procede all accertamento del danno e dell esistenza del nesso di causalità tra gli atti o i comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, posti in essere nel luogo di lavoro e gli effetti subiti dal lavoratore. 2. Ai fini dell accertamento dell esistenza del nesso di causalità tra gli atti di violenza o di persecuzione psicologica posti in essere nel luogo di lavoro e i danni subiti dal lavoratore, ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel corso del giudizio il giudice nomina uno o più periti, ai sensi dell articolo 221 del codice di procedura penale, le cui dichiarazioni possono assumere valore di prova. ART. 7. (Responsabilità disciplinare). 1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, si applicano le misure previste dai rispettivi ordinamenti con riferimento alla responsabilità disciplinare. 2. La responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava, altresì, su chi consapevolmente denuncia gli atti o i comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, anche se inesistenti, al solo fine di trarne un vantaggio.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3048 ART. 8. (Annullabilità degli atti di discriminazione). 1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili agli atti o ai comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato. 2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore in conseguenza degli atti o dei comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore. ART. 9. (Sostegno psicologico al lavoratore). 1. Al fine di intervenire tempestivamente nella risoluzione del disagio denunciato dal lavoratore vittima degli atti o dei comportamenti di cui all articolo 1, comma 2, e di consentire una sua rapida ripresa psico-fisica, un primo intervento di sostegno psicologico può essere fornito, con il consenso del medesimo lavoratore, dalle strutture competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale. ART. 10. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1,00 *16PDL0033010* *16PDL0033010*