Regolamento sulle riserve tecniche Valido dal.7.00
Vorsorgestiftung des Schweizerischen Gemeindeverbandes Fondation de prévoyance de l Association des Communes Suisses Fondazione di previdenza dell Associazione dei Comuni Svizzeri A Disposizioni generali Art. Scopo B Basi tecniche, capitali previdenziali Art. Basi di calcolo Art. Capitali di previdenza C Riserve tecniche Art. Principi Art. 5 Riserva per l adeguamento delle basi tecniche Art. 6 Riserva per fluttuazioni della sinistrosità degli assicurati attivi Art. 7 Riserva per l aliquota di conversione Art. 8 Riserva per l adeguamento delle rendite al rincaro Art. 9 Riserva per la riduzione del tasso di interesse tecnico Art. 0 Ulteriori riserve tecniche D Disposizioni finali Art. Modifiche del regolamento Art. Entrata in vigore del regolamento Appendice
A Disposizioni generali C Riserve tecniche Art. Sulla base dell art., cpv. dell atto di fondazione e dell art. 65b LPP in collegamento con l art. 8e OPP, il Consiglio di fondazione della Comunitas emana il seguente regolamento sulle riserve tecniche. Scopo Il regolamento sulle riserve tecniche disciplina la costituzione delle riserve per rischi attuariali. Il regolamento sulle riserve tecniche riporta inoltre i principi e le basi tecniche che trovano ap plicazione nella determinazione dei relativi accantonamenti e descrive i capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Art. Principi La Comunitas provvede all accantonamento di riserve tecniche a fronte di rischi attuariali soggetti a fluttuazioni nonché a fronte di promesse di prestazioni non finanziate o non suffcientemente finanziate da prestazioni regolamentari. Le riserve tecniche vengono appostate al valore previsto, indipendentemente dalla situazione finanziaria della Comunitas, e adeguate con cadenza annuale. Esse possono essere liquidate solo qualora sia venuto meno il motivo del loro accantonamento. Sulla liquidazione della riserva dovrà pronunciarsi preventivamente il perito in materia di previdenza professionale. Dev essere rispettato il principio della continuità dei criteri di valutazione. Qualora il perito in materia di previdenza professionale introduca un metodo di valutazione diverso da quello inizialmente adottato, egli dovrà motivarne la deroga per iscritto. B Art. Art. Basi tecniche, capitali previdenziali Basi di calcolo I calcoli attuariali si basano su idonei criteri di calcolo. I criteri di calcolo applicati sono stabiliti nell Allegato. I tassi di mortalità di invalidi, vedove o vedovi sono equiparati al generale tasso di mortalità degli uomini e delle donne. La probabilità di contrarre matrimonio, l età del coniuge, il numero e l età dei figli sono valutati secondo il metodo collettivo. Il tasso di interesse tecnico viene impiegato nel calcolo delle riserve matematiche dei beneficiari di rendite, dell aliquota di conversione, delle riserve tecniche e del finanziamento necessario, determinato secondo criteri attuariali. Capitali di previdenza Il capitale di previdenza accumulato a favore degli assicurati attivi corrisponde alla somma delle prestazioni d uscita. Ai fini della determinazione delle prestazioni d uscita si applicherà per ciascun assicurato attivo il valore massimo risultante dal confronto tra il calcolo del capitale di risparmio, dell importo minimo garantito ai sensi dell art. 7 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP) e dell avere di vecchia ai sensi dell art. 5 LPP. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite corrisponde: - al valore attuale della rendita in corso, comprensivo del valore attuale delle future rendite previste per i superstiti, oltre - per i beneficiari di rendite che percepiscano una rendita corrente transitoria fino al raggi ungimento dell età di pensionamento ordinaria, il capitale di risparmio e il valore attuale dei contributi di risparmio mancanti fino alla maturazione dell età di pensionamento. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite comprende anche la riserva matematica per casi pendenti di invalidità. I capitali previdenziali vengono calcolati annualmente dal perito in materia di previdenza professionale e iscritti nel bilancio d esercizio senza alcuna variazion. Art. 5 Art. 6 Art. 7 Le riserve tecniche costituiscono strumenti di rafforzamento di cui si dovrà tener conto nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell art. OPP, nello stesso modo in cui si tiene conto dei capitali previdenziali degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Riserva per l adeguamento delle basi tecniche Questa riserva viene costituita per tener conto degli effetti finanziari del presunto aumento dell aspettativa di vita dal momento della pubblicazione delle basi tecniche. L ammontare previsto per l accantonamento a riserva è definito nell Allegato. La riserva viene utilizzata al verificarsi di una variazione delle basi tecniche. Contemporaneamente si dovrà valutare nuovamente la ricostituzione di questa riserva. A tal scopo dovrà essere sentito preventivamente il giudizio del perito in materia di previdenza professionale. Riserva per fluttuazioni della sinistrosità degli assicurati attivi I rischi di decesso e di invalidità sono generalmente soggetti a rapide fluttuazioni. L accumularsi di un numero imprevisto di sinistri può costituire un enorme aggravio finanziario per l istituto di previdenza. A copertura di tali fluttuazioni del tasso di rischio degli assicurati attivi viene costituita una corrispondente riserva sotto forma di riserva di fluttuazione rischi, calcolata annualmente dal perito in materia di previdenza professionale secondo il metodo collettivo di Panjer. La riserva di fluttuazione rischi viene calcolata in maniera da garantire un grado di copertura del rischio del 99.9%. Nello stabilire la riserva di fluttuazione rischi si deve considerare la riassicurazione totale o parziale dei rischi di decesso e invalidità. Riserva per l aliquota di conversione La riserva per l aliquota di conversione viene costituita nei casi in cui l applicazione delle aliquote di conversione nei piani previdenziali in regime di primato dei contributi comporti delle perdite a carico delle prestazioni erogate al momento del pensionamento. L accantonamento viene operato per tutti gli assicurati attivi in regime di primato dei contributi a partire dal 55 anno d età. Essa è pari alla differenza, scontata del tasso di interesse tecnico, tra l avere di vecchiaia atteso al raggiungimento dell età di pensionamento e la riserva matematica determinata secondo criteri attuariali per l avere di vecchiaia convertito in rendita. Essa viene adeguata e iscritta in bilancio per questo importo alla fine dell esercizio. 5
La riserva per l aliquota di conversione viene calcolata annualmente dal perito in materia di previdenza professionale. Essa viene meno non appena si sia concluso il processo di riduzione dell aliquota di conversione e questa abbia raggiunto il valore tecnicamente corretto ovvero a condizione che l aliquota di conversione applicata sia corretta dal punto di vista attuariale. Art. 8 Riserva per l adeguamento delle rendite al rincaro Qualora il Consiglio di fondazione decida di adeguare al rincaro le rendite correnti oppure di effettuare un versamento in un unica soluzione a favore dei beneficiari di rendite, dovrà essere costituita una corrispondente riserva per l adeguamento delle rendite al rincaro. L ammontare della riserva per l adeguamento delle rendite al rincaro sarà pari alla riserva matematica necessaria ai fini del finanziamento dell adeguamento al rincaro ovvero al versamento in un unica soluzione deliberati dal Consiglio di fondazione. Art. 9 Riserva per la riduzione del tasso di interesse tecnico Il Consiglio di fondazione potrà deliberare una riduzione del tasso di interesse tecnico senza che l istituto di previdenza disponga delle risorse a tal fine necessarie. Ove ciò si verifichi dovrà essere innanzitutto costituita e accantonata una riserva per la riduzione del tasso di interesse tecnico. La riduzione del tasso di interesse tecnico avrà luogo al raggiungimento dell ammontare prestabilito della riserva. Il Consiglio di fondazione definisce i tempi per l accantonamento dell ammontare prestabilito della riserva e ne garantisce il necessario finanziamento. Il perito in materia di previdenza professionale accerta annualmente la differenza degli obblighi previdenziali calcolati al tasso di interesse tecnico attuale e al tasso tecnico desiderato e determina l importo che ancora manca al raggiungimento dell ammontare prestabilito. Art. 0 Ulteriori riserve tecniche Ulteriori riserve tecniche verranno costituite su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale. D Disposizioni finali Art. Art. Modifiche del regolamento Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di fondazione nei limiti delle disposizioni di legge. Esso verrà adeguato in modo da tener conto delle modifiche intervenute nelle disposizioni di legge nonché delle eventuali variazioni delle esigenze attuariali della Comunitas. Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento sulle riserve tecniche entra in vigore in data.7.00. Berna, 7 novembre 06 Stefan Christen Presidente del Consiglio di fondazione Stefan Demetz Direttore a. i. 6 7
Appendice Art. Basi di calcolo Basi tecniche: LPP 05 Tasso di interesse tecnico dall..06:.75 % Art. Riserva per l adeguamento delle basi tecniche L importo previsto per l accantonamento a riserva è calcolato nella misura dello 0.5% della riserva matematica, moltiplicato per la differenza tra l anno di calcolo e l anno a cui risale la pubblicazione delle basi di calcolo utilizzate dall istituto di previdenza. Berna, 7 novembre 06 Stefan Christen Stefan Demetz Presidente del Consiglio di fondazione Direttore a. i.
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