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FS FV ontratto di ssicurazione del amo Danni ultirischi Uffici e Studi Professionali ncendio l presente Fascicolo nformativo contiene: ota nformativa Glossario ondizioni di ssicurazione deve essere consegnato al ontraente prima della sottoscrizione dell contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ota nformativa

ndice ota nformativa (egolamento SVP 35/2010) pag. 4 Glossario pag. 13 pag. 1 D ondizioni che regolano la Sezione ncendio pag. 17 ondizioni Particolari (sempre operanti) pag. 20 Garanzie omplementari (valide solo se richiamate in polizza) pag. 22 ondizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione ncendio pag.32 llegato Belfor pag. 38 USH UFF SUD PFSS - D

pag. 2 B G B P D SS (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) iferimento (art.) S D abella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo SP (per sinistro salvo diversa indicazione) FHG (per sinistro salvo diversa indicazione) Sottolimiti di indennizzo o di risarcimento (o imiti di valore/ esistenza se indicato) Spese per demolizione e sgombero Spese per rimuovere e ricollocare il contenuto ggetti pregiati ampionario (esclusi preziosi) Valori Preziosi 1 1 3 3 3 3 10% del danno liquidabile ax uro 15.000,00 5% del danno liquidabile ax uro 5.000,00 20% della somma assicurata alla partita contenuto 20% della somma assicurata alla partita contenuto 1% della somma assicurata alla partita contenuto ax euro 5.000,00 20% della somma assicurata alla partita contenuto ax euro 5.000,00 norari periti norari consulenti Fiere e mostre 4 4 5% del danno liquidabile ax uro 5.000,00 5% del danno liquidabile ax uro 5.000,00 4 uro 1.500,00 D P (VD S S H) ischio ocativo a somma assicurata alla relativa partita USH UFF SUD PFSS - D icorso erzi: interruzioni o sospensioni di attività Spese per demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria ifiuti pericolosi aggiori spese venti atmosferici B 3 giorni F uro 250,00 10% della somma assicurata alla relativa partita Per i residui tossici e nocivi 10% somma assicurata con il ax di uro 10.000,00 a somma assicurata alla relativa partita max 90 giorni consecutivi 80% della somma assicurata

venti socio-politici G 10% min. uro 250,00 80% della somma assicurata pag. 3 Sovraccarico neve cqua ondotta Spese per ricerca e riparazione di guasti da acqua condotta H 10% min. uro 5.000,00 max uro 50.000,00 uro 100,00 uro 200,00 60% della somma assicurata 4/1000 somma assicurata partita fabbricato con il ax di uro 3.000,00 B Grandine uro 250,00 uro 5.000,00 ifacimento di archivi, registri e documenti in genere Fenomeno elettrico Gelo P uro 200,00 Q uro 200,00 a somma assicurata alla relativa partita a somma assicurata alla relativa partita uro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo ntasamento gronde e pluviali 10% dell indennizzo con il minimo di uro 200,00 uro 2.500,00 cclusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna S uro 200,00 uro 2.500,00 uro 100,00 uro 1.000,00 astre U uro 150,00 per insegne e vetrinette uro 1.500,00 per singola lastra olaggio impianti automatici di estinzione V uro 200,00 D H G S D SS ssicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale nticipo ndennizzi 9 - Fino ad euro 2.500,00 del danno indennizzabile - Fino al 15% di insufficienza di somma assicurata cconto pari al 50% dell importo indennizzabile pari almeno a uro 50.000,00 USH UFF SUD PFSS - D

pag. 4 F V ota nformativa (eg.svp 35/2010) a presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall SVP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell SVP (ora VSS). nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. F SU PS D SSU 1 - nformazioni generali Vittoria ssicurazioni S.p.. apogruppo del Gruppo Vittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, 20149 ilano, Via gnazio Gardella nr 2 elefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (. Verde 800. 016611) mpresa autorizzata all esercizio delle ssicurazioni a norma dell art. 65.D. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 odice Fiscale e numero d iscrizione del egistro mprese di ilano 01329510158.... 54871 scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n. 1.00014 apogruppo del Gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei gruppi ssicurativi n. 008. 2 - nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di Vittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 422.952.098 euro di cui 67.378.924 euro a titolo di capitale sociale interamente versato e 293.105.985 euro a titolo di riserve patrimoniali. indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. F SU USH UFF SUD PFSS - D l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l ontraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore ai sensi dell art. 33 del odice del onsumo). ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall art. 15) delle ondizioni Generali di assicurazione.

3 - operture assicurative offerte imitazioni ed esclusioni l contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i rischi da incendio e altri danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate. Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa del fabbricato e del relativo contenuto. on la garanzia base si possono assicurare il fabbricato e il relativo contenuto (es. le macchine d ufficio, il mobilio e gli arredi, l attrezzatura tecnica) contro i danni materiali e diretti causati da incendio e da altri eventi quali: l azione del fulmine, l urto di veicoli stradali, l esplosione o lo scoppio, il fumo. imandiamo per gli aspetti di dettaglio all art. 1) ggetto dell assicurazione delle ondizioni di ssicurazione ncendio. Quanto sopra descritto è solo il livello minimo di protezione assicurabile, ssicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle ondizioni Particolari relative a Garanzie Supplementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell art. 5) Garanzie omplementari delle ondizioni di ssicurazione ncendio lettere da ) fino a V). lcune delle garanzie previste nella Sezione ncendio sono prestate a primo rischio assoluto (esempio Spese di demolizione e Sgombero). pag. 5 F V vvertenza a forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). on si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale. sempio: Somma assicurata: 20.000,00 Danno accertato: 30.000,00 mmontare dell indennizzo: 20.000,00 vvertenza a Sezione ncendio prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nella abella posta all inizio delle ondizioni di ssicurazione ncendio e per il dettaglio si rimanda agli artt. 1) ggetto dell assicurazione, 2) sclusioni, 3) imiti di ndennizzo e cose assicurate, 4) ondizioni Particolari sempre operanti, nonché all art. 5) Garanzie omplementari dalla lettera ) fino alla lettera V) delle ondizioni di ssicurazione ncendio. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda all art. 3) Decorrenza dell assicurazione e successive scadenze di premio delle ondizioni Generali di ssicurazione e alle previsioni dell art. 1901 del odice ivile. USH UFF SUD PFSS - D

pag. 6 F V vvertenza a Sezione ncendio prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto indicato sulla abella posta all inizio delle ondizioni di ssicurazione ultirischi Uffici e Studi Professionali e all art. 5) Garanzie omplementari dalla lettera ) fino alla lettera V) delle ondizioni di ssicurazione ncendio. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. assimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l mpresa si obbliga a rispondere nei confronti dell assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. sempio: Valore del bene (es. contenuto): 100.000,00 mporto del sinistro: 80.000,00 ndennizzo: 80.000,00 Valore del bene (es. contenuto): 100.000,00 mporto sinistro: 120.000,00 ndennizzo: 100.000,00 el caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto. sempio: Valore del bene (es. fabbricato) = 400.000,00 mporto assicurato al momento del sinistro = 200.000,00 mporto del sinistro = 100.000,00 Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata assicurata solo la metà del valore del bene) ndennizzo = 50% di 100.000,00 = 50.000,00 (applicata la regola proporzionale) USH UFF SUD PFSS - D Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. a franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell assicurato. a franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

sempio: Franchigia ) Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 200,00 ndennizzo = 200,00-50,00 = 150,00 B) Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 40,00 ndennizzo = 00,00 in quanto l importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto ) Scoperto = 10% dell ammontare del danno mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% * 200,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00-20,00 = 180,00 B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno, con il minimo di 30,00 mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% * 200,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00-30,00 = 170,00 pag. 7 F V Se l ammontare del danno è inferiore all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. Per l assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all articolo 9) ssicurazione Parziale delle ondizioni che regolano il caso di sinistro delle ondizioni di ssicurazione ncendio. 4 - Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio-ullità vvertenza l ontraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all articolo 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle ondizioni Generali di ssicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del odice ivile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5. ggravamento e diminuzione del rischio l ontraente deve dare comunicazione scritta all mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del odice ivile.n particolare, in caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi USH UFF SUD PFSS - D

pag. 8 F V l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l mpresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio. n caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, l mpresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso all mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, l mpresa può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l mpresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. imandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio. sempio: l contraente non comunica alla società di ssicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto antifurto ed una sorveglianza armata. oppure l contraente non comunica alla società di ssicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso le inferriate dalle finestre del fabbricato oggetto della copertura assicurativa. 6 - Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del ontraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. USH UFF SUD PFSS - D vvertenza impresa di ssicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto.

possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. vvertenza impresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7 - ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del ontraente/ ssicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge. pag. 9 F V 8 - Diritto di recesso vvertenza l presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del ontraente sia in favore dell mpresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 2, 11, 12 e 19 delle ondizioni Generali di ssicurazione. d ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l mpresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. ome specificato all art. 8 delle ondizioni Generali di ssicurazione, il contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. el caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. el caso in cui il ontraente/ssicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell intero contratto. 9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all ssicurato o ha promosso contro di questo l azione(parte legata all esistenza della garanzia). USH UFF SUD PFSS - D

pag. 10 F V assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell assicurato da parte dell mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. a decadenza dal diritto all indennizzo per i casi previsti all art. 12 bblighi in caso di sinistro delle ondizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione ncendio. a decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall art. 15 Proroga della polizza delle ondizioni Generali di ssicurazione. 10 - egge pplicabile al contratto a legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. gs. 209/2005, è quella italiana. 11 - egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del ontraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale l presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal ontraente.. F SU PDU QUDV, VS V 12 - Sinistri - iquidazione dell indennizzo vvertenza n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall articolo 7) Procedura per la valutazione del danno e seguenti delle ondizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione ncendio. USH UFF SUD PFSS - D Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio si rimanda agli artt. 7 Procedura per la valutazione del danno e 8) andato dei periti delle ondizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione ncendio. 13 - eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l utorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, Via gnazio Gardella, n. 2-20149 ilano (fax 02.40938413 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all VSS - Via del Quirinale n. 21-00187 oma.

Devono essere presentati direttamente all VSS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Decreto egislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - odice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione,nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l attivazione della procedura F-. n particolare i reclami indirizzati all VSS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all impresa corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell VSS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all impresa: in caso di ricezione l VSS provvederà ad inoltrarli all impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l utorità Giudiziaria: l VSS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del esto Unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla SB via G.B. artini 3-00198 oma; d) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. gs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla VP - via in rcione 71-00187 oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l VSS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. pag. 11 F V 14 - rbitrato vvertenza l presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. uttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. n tal caso il ontraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. USH UFF SUD PFSS - D

pag. 12 F V n ogni caso è sempre possibile per il ontraente rivolgersi all utorità Giudiziaria. 15 ediazione obbligatoria spressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 10 Foro competente e mediazione obbligatoria Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. mministratore Delegato oberto Guarena n ottemperanza al Provvedimento VSS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova SV che consente ad ogni liente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - odice fiscale (o Partita V); - un indirizzo e-mail valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11 USH UFF SUD PFSS - D

Glossario ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ombustibili e sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. l metodo di prova è quello adottato dal entro Studi sperienze del inistero dell nterno. omodato d uso Per la definizione di comodato d uso si rimanda a quanto indicato all art. 1803 del odice ivile: ontenuto ientrano nella convenzionale definizione: pag. 13 G S S macchine d ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all espletamento dell attività assicurata;raccorderie, tubazioni e quant altro relativo ai beni sopra indicati; mobilio e arredi in genere inerenti all attività assicurata; indumenti personali; materiale di consumo per lo svolgimento dell attività assicurata; casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);tendoni, insegne e tende anche all esterno dei locali, purché installati sul fabbricato; oggetti pregiati; preziosi; campionario non costituito da preziosi; valori, fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di fabbricato. Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall ssicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati ontraente l soggetto che stipula l assicurazione. splodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l aria o con l acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dal.d. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato. splosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto. USH UFF SUD PFSS - D

pag. 14 G S S Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato assicurato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione s intende assicurata l intera porzione del fabbricato di proprietà dell ssicurato. assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, o contenente i beni assicurati, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto,solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni ove presenti in materiali incombustibili. on hanno influenza i materiali impiegati: per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all esterno delle pareti perimetrali, o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili; per le finestrature, i lucernari e le porzioni di pareti esterne o della copertura, quando la loro superficie non supera 1/10 delle pareti e della copertura, oppure quando non supera 1/3 delle pareti e delle coperture se si tratta di materia plastica autoestinguente. tollerata l armatura del tetto in legno, nonché la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad ¼ della superficie coperta, e non si esclude l eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta dal fabbricato stesso. Fenomeno elettrico zione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. Fissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. Franchigia importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell ssicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato. mplosione epentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. mpresa V SSU S.p.. ed eventuali oassicuratrici. USH UFF SUD PFSS - D ncendio ombustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. ncombustibile e sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. l metodo di prova è quello adottato dal entro Studi sperienze del inistero dell nterno. ndennizzo a somma dovuta dall mpresa in caso di sinistro.

nfiammabili Sostanze e prodotti non classificabili come esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 ; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l aria spontaneamente s infiammano. l punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.. 17 dicembre 1977 - allegato V. pag. 15 G S S nfissi anufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. aggiori spese e spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell attività a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione ncendio. erci erci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, campionario e quant altro di simile. oleggio ontratto con cui si cede in uso provvisorio qualsiasi bene, dietro corresponsione di una certa somma. ggetti pregiati Quadri, sculture, oggetti d arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi. Preziosi Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso. Scoperto a percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato. Scoppio epentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro l verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l assicurazione. USH UFF SUD PFSS - D

pag. 16 G S S Solaio l complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. etto insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valori Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati. USH UFF SUD PFSS - D

ondizioni che regolano la Sezione ncendio Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative ondizioni Particolari sul simplo di polizza, l mpresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del ontraente, e alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza delle predette somme assicurate, ad indennizzare l ssicurato per i danni di cui al successivo art. 1) ggetto dell assicurazione. esta inoltre inteso che le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell ambito dello stesso complesso immobiliare. 1 - ggetto dell assicurazione Garanzia Base mpresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche a seguito di colpa grave dell ssicurato e/o ontraente da: incendio; fulmine; con esclusione dei conseguenti danni elettrici ad apparecchi elettrici ed elettronici; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; implosione; onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica; caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti; urto di veicoli, non in uso o di proprietà dell ssicurato né al suo servizio; rovina di ascensori o montacarichi; fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini; noltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l mpresa indennizza. pag. 17 D D i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse, a seguito di: - sviluppo di fumi, gas, vapori, - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, - colaggio o fuoriuscita di liquidi; i guasti alle cose assicurate cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati; le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di uro 15.000,00; le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita ontenuto durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla USH UFF SUD PFSS - D

pag. 18 D D concorrenza del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, ed entro il limite di uro 5.000,00. ell ambito della Garanzia Base si intendono comprese anche le seguenti estensioni: ose anche di terzi e cose assicurate possono essere anche di proprietà di terzi. beni in uso all ssicurato con contratto di leasing, comodato d uso e noleggio si intendono assicurati, se rientranti tra le tipologie previste alla partita contenuto, solo se per gli stessi non esiste, al momento del sinistro, una separata polizza per il rischio di incendio, indipendentemente dagli altri eventuali rischi accessori previsti da tale polizza. rdigni esplosivi mpresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia venti socio-politici. utocombustione mpresa risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati. 2 - sclusioni USH UFF SUD PFSS - D Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l ssicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l ssicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo del ontraente/ssicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni ed allagamenti; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; g) alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; j) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza

3 - imiti di indennizzo e cose non assicurate on sono compresi nell assicurazione: a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; b) raccolte scientifiche, di antichità, numismatiche e filateliche, le collezioni in genere; c) merci, fatta eccezione per il campionario purché non sia costituito da preziosi. elativamente agli oggetti pregiati in nessun caso l mpresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto. nche per il campionario, assicurato purché non sia costituito da preziosi, in nessun caso l mpresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto. elativamente ai: valori, in nessun caso l mpresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 1% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di uro 5.000,00; preziosi, in nessun caso l mpresa sarà tenuta a indennizzare importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di uro 5.000,00. pag. 19 D D USH UFF SUD PFSS - D

pag. 20 D P 4 - ondizioni Particolari sempre operanti Furto di fissi ed infissi Qualora sia assicurato il fabbricato l mpresa indennizza i danni causati da furto di fissi e infissi. olleranze per infiammabili - inesistenza di esplodenti. È tollerata, e quindi può non essere dichiarata al momento della stipulazione della polizza e successivamente, soltanto l esistenza di infiammabili in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione, pulizia e utilizzazione domestica, nonché la normale scorta di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli infiammabili costituenti campionario fino ad un massimo di kg. 5. on sono invece ammessi, sempre ai fini della presente polizza, l utilizzo, la vendita o la presenza di esplodenti nei locali assicurati o che contengono le cose assicurate. inuncia alla rivalsa ccettuato il caso di dolo, l mpresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall art. 1916 del odice ivile, verso le persone delle quali l assicurato deve rispondere a norma di legge, gli addetti, nonché verso le Società che rispetto all ssicurato risultino controllate, consociate o collegate. mpresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell ssicurato, a patto che contemporaneamente anche l ssicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti. perazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. USH UFF SUD PFSS - D norari periti mpresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il ontraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle ondizioni Generali di ssicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del ontraente a seguito di nomina del terzo perito. a presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell indennizzo e con il massimo di uro 5.000,00. a presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell art. 9 ssicurazione Parziale delle ondizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione ncendio. norari onsulenti a Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i costi sostenuti dall ssicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali. a presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell indennizzo e con il massimo di uro 5.000,00.

Fiere e mostre a garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all interno dell area fieristica. ale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di 1.500,00 pag. 21 D P USH UFF SUD PFSS - D

pag. 22 G P 5 - Garanzie omplementari (valide solo se richiamate in polizza) - ischio locativo 1. Se in polizza risulta indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio, per il fabbricato in corrispondenza della Garanzia ischio ocativo, nei casi di responsabilità dell ssicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del odice ivile, l mpresa risponde dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio al fabbricato tenuto in locazione dall ssicurato stesso. esta confermata l applicazione di quanto previsto all art. 9) ssicurazione parziale qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all art. 13) Determinazione del danno delle condizioni che regolano il caso di sinistro delle ondizioni di assicurazione ncendio. 2. a ondizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione ncendio. B - icorso terzi Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale mporto per ogni sinistro l mpresa si obbliga a tenere indenne l ssicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione ncendio. USH UFF SUD PFSS - D assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. assicurazione non comprende i danni: a cose che l ssicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell ambito del fabbricato ove si trova l ufficio/studio, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. on sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell ssicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l ssicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all ssicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art. 2359 del odice ivile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; ssicurato deve immediatamente informare l mpresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l mpresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell ssicurato. ssicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell mpresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l art. 1917 del odice ivile. assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del odice ivile. - Spese di demolizione e sgombero Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto all art. 1) ggetto dell assicurazione delle ondizioni di ssicurazione ncendio, l mpresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Per i residui rientranti nella categoria ossici e nocivi di cui al D.P.. n 915/82 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.. n 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata con il massimo di uro 10.000,00. assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del odice ivile. D - Valore a nuovo (per ricostruzione o rimpiazzo) Premesso che, eccettuato il caso in cui sia operante, per i fabbricati, la ondizione Particolare - ischio ocativo, per valore a nuovo s intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell area; per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto,montaggio e fiscali, limitatamente ai predetti beni le Parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto valore a nuovo, alle condizioni che seguono; Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina: l ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se la garanzia valore a nuovo non esistesse; il supplemento che, aggiunto all indennizzo di cui sopra, determina l indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo. l disposto di cui all art. 9) ssicurazione Parziale delle ondizioni che egolano il caso di Sinistro delle ondizioni di ssicurazione ncendio, si applica, per ogni partita, come di seguito riportato. Qualora la somma assicurata risulti: superiore o eguale al rispettivo valore a nuovo, il supplemento di indennizzo è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all eccedenza necessaria per ottenere il valore a nuovo ; uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell art. 9) ssicurazione Parziale delle ondizioni che egolano il caso di Sinistro delle ondizioni di ssicurazione ncendio, e il supplemento di indennizzo diventa nullo. pag. 23 G P USH UFF SUD PFSS - D

pag. 24 G P l pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente: quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l mpresa); se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia; per fabbricati e contenuto in normale stato di attività; Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. - aggiori Spese Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l mpresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l interruzione totale o parziale dell attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell attività, che sarebbero state sostenute dall ssicurato anche in assenza di tale sinistro. a presente ondizione Particolare è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del odice ivile. assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro. l pagamento dell indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale. indennizzo sarà corrisposto anche se l attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché equivalenti. È escluso l indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione. Sono comunque esclusi i danni: USH UFF SUD PFSS - D a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da: atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l ssicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l ssicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane; da fenomeno elettrico. b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall utorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;