L autoproduzione e gli scenari del nuovo pacchetto UE Energia e Clima

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Transcript:

Roma, 16 Maggio 2017 L autoproduzione e gli scenari del nuovo pacchetto UE Energia e Clima Avvocato Emilio Sani - email e.sani@macchi-gangemi.com telefono: 02763281

LA RIVOLUZIONE DEL WINTER PACKAGE Obiettivo 27% dei consumi di energia da fonti rinnovabili Riforma del sistema energetico verso la DECARBONIZZAZIONE Per fare questo necessità di RIFORMA DEL SISTEMA (premesse 6 e 7 e da 25 in avanti proposta direttiva mercati) Necessità di transizione dal: sistema centralizzato basato sulle fonte fossili, con scarsa partecipazione del consumatore e scarsa integrazione con i mercati UE Ad un sistema: Decentrato, flessibile ad ampia partecipazione di tutti i consumatori, più integrato a livello comunitario 2

GLI STRUMENTI DEL WINTER PACKAGE 1. Nuovi diritti Consumatori e piccoli produttori di energia possono agire collettivamente per la produzione, il consumo e l accesso a tutti i mercati dell energia tramite i condomini, comunità energetiche appositamente create ovvero soggetti aggregatori; 2. Nuove tariffe e sistemi di vendita dell energia Le tariffe di rete devono essere flessibili e cost reflective e a tutti i consumatori deve essere consentito di fare un contratto dinamico che rifletta sempre in tempo reale il valore dell energia; 3. Nuove regole di governance Deve essere garantita la uniformità dei principi tariffari per le tariffe di rete a livello europeo. 3

I NUOVI ATTORI DEL MERCATO DELL ENERGIA 1. I clienti attivi (Art.15 proposta direttiva mercati) - Tutti i consumatori hanno diritto a generare stoccare vendere e consumare energia in tutti mercati, direttamente ovvero quando non è possibile tramite aggregatori, senza oneri sproporzionati; 2. Le collettività dell energia locali (Art.16 proposta direttiva mercati) - Enti senza scopo di lucro che svolgono senza dover subire oneri sproporzionati, attività di generazione distribuita, nonché di aggregatore, fornitore di energia o distributore. Se svolgono attività di distribuzione soggetti a limiti distributori (quindi fatto salvo quanto stabilito per le comunità rinnovabili: NON POTRANNO STOCCARE ENERGIA. E possibile uscire da una collettività perché il cliente mantiene i suoi diritti come consumatore. I membri delle collettività non sono necessariamente domestici; 3. Gli aggregatori (Art.13 proposta direttiva mercati) - Quei soggetti che partecipano ai mercati aggregando diverse unità di prelievo o di produzione per la loro partecipazione ai mercati e che possono anche essere indipendenti da un fornitore. 4

NUOVI DIRITTI PER CHI PRODUCE ENERGIA RINNOVABILE (Art.21 proposta direttiva rinnovabili) - Gli autoconsumatori di energia rinnovabile Clienti attivi che consumano stoccano o generano energia elettrica prodotta nei locali ove svolgono la propria attività, come condomini, centri commerciali, aree di servizi condivisi o SDC. La generazione non può essere l attività principale dell auto-consumatore. Gli auto-consumatori da fonte rinnovabile possono vendere e consumare collettivamente l energia prodotta nell edificio e sostanzialmente l edificio può essere considerato come un unico auto-consumatore di energia rinnovabile, dal che deriva che FINALMENTE SI POTRA FARE PRODUZIONE E STOCCAGGIO COLLETTIVO DI ENERGIA PRODOTTA DALLE FONTI RINNOVABILI NEI CONDOMINI NEI CENTRI COMMERCIALI E ENTRO CERTI LIMITI NELLE AREE INDUSTRIALI. All energia prodotta da fonte rinnovabile e distribuita in auto-consumo fra tali auto-consumatori non trattandosi di energia distribuita non si applicheranno verosimilmente le regole e vincoli sulla distribuzione, le tariffe di distribuzione, le tariffe di dispacciamento. 5

NUOVI DIRITTI PER CHI PRODUCE ENERGIA RINNOVABILE (Art.22 proposta direttiva rinnovabili) - Le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile Si tratta di piccole medie imprese o associazioni senza scopo di lucro i cui membri o soci cooperano nel produrre, distribuire, STOCCARE e fornire energia da fonte rinnovabile anche facendo direttamente contratti di vendita di energia e con il diritto di stoccare, consumare e vendere l energia rinnovabile prodotta, senza subire oneri sproporzionati. Soci possono essere persone private, comuni o piccole medie imprese che sono attive nella generazione da rinnovabile e comunque almeno il 51 % dei soci deve essere costituito da persone fisiche e deve essere locale. La capacità di produzione installata non deve eccedere i 18 MW in 5 anni. E previsto che nella pianificazione delle incentivazioni vi sia specifica considerazione delle comunità rinnovabili. All interno di aree territoriali delimitate sarà possibile installare centrali fotovoltaiche e impianti di stoccaggio, che approvvigionano direttamente i soci della comunità, con vendita da parte della collettività dell energia non autoconsumata. Non è chiaramente definito se per le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile si applicano o meno le regole sulla distribuzione come per le collettività dell energia locali. Pare possibile lo stoccaggio, che invece non è possibile laddove le altre collettività energetiche gestiscono una rete di distribuzione. 6

VANTAGGI DEL CLIENTE ATTIVO (Art 21 proposta direttiva rinnovabili) - Non dovranno essere applicati all energia autoprodotta oneri e costi che siano sproporzionati o che non siano conseguenza dei costi; (Art. 11 proposta direttiva mercati) - Il cliente attivo con sistemi di stoccaggio potrà avvantaggiarsi anche dei prezzi dinamici; (Art. 16 proposta regolamento mercati) - Sono previste tariffe di distribuzione flessibili in particolare tariffe differenziate per fasce orarie; (Art. 16 e 55 proposta regolamento mercati) Tariffe e relative esenzioni dovranno essere previste (secondo principi stabiliti dall ACER, Agenzia dei Regolatori Europea) nei codici di rete comunitari; (Art. 32 proposta direttiva mercati) I DSO dovranno richiedere ai clienti attivi servizi che dovranno essere determinati in modo standardizzato per garantire l efficiente funzionamento della rete e per evitare il costo di nuove infrastrutture, sulla base di sistemi di mercato. Verranno stabilite le modalità per il recupero di tali costi del mercato di «dispacciamento locale». 7

I VANTAGGI IN SINTESI 1. quadro armonizzato a livello comunitario delle tariffe con meno discrezionalità per le autorità regolatorie locali (Articolo 16 e 55 proposta Regolamento Mercati); 2. parte significativa delle tariffe rimarrà legata al consumo di energia, con variazioni anche significative della tariffa per MWh legate al tempo di consumo e la parte variabile commisurata al prelievo di energia dalle reti sarà esentata dal pagamento degli oneri di rete (Articolo 16 proposta Regolamento Mercati Elettrico e 21 proposta direttiva rinnovabili); 3. Fra redditi degli impianti distribuiti ci saranno anche servizi di rete o dispacciamento locale che saranno richiesti dai distributori su base standardizzata alla generazione distribuita (Articolo 32 proposta direttiva mercati ); 4. Auto-produttori di energia devono però contribuire in modo adeguato ai costi di sistema (premessa 29 alla proposta di direttiva mercati). 8

L autoconsumo OGGI È consentito con riferimento ad un solo cliente finale. No autoconsumo collettivo negli edifici. A livello comunitario è prevista la possibilità dei cosiddetti SDC. In Italia questa normativa non è ancora recepita e dal 2009 sono vietate nuove reti private. Non paga gli oneri in parte variabile; paga gli oneri che sono stabiliti in misura fissa. Quindi oggi la convenienza dell autoconsumo dipende dal riparto fra fisso e variabile. Le tariffe oggi sono: (i) (ii) per i clienti domestici integralmente fisse sulla componente distribuzione e per i clienti residenti integralmente variabili sulla componente oneri di sistema; Per i clienti industriali in parte significativa fisse sulla distribuzione e quasi integralmente variabili sugli oneri di sistema. Dal 1/1/2018 la allocazione degli oneri di sistema dovrà variare, tenendo conto anche delle tariffe di distribuzione. I servizi di dispacciamento sono oggi tutti centralizzati e gestiti da Terna e per le fonti non programmabili ancora la partecipazione al mercato è garantita solo con progetti pilota. 9

1 0 In sintesi Cosa cambierà se la direttiva verrà approvata come proposta e attuata correttamente? Si potrà produrre energia da fonte rinnovabile negli edifici e distribuirla all interno degli edifici, senza i vincoli della distribuzione, come se fosse direttamente auto-consumata e quindi con oneri non maggiori di quelli dell autoconsumo diretto; Si potrà produrre consumare e stoccare energia rinnovabile collettivamente anche in comunità in ambiti territoriali estesi con contratti di fornitura diretta ai soci della comunità. La distribuzione di energia sarà parzialmente liberalizzata grazie alle collettività energetiche locali, fermo restando per i clienti di tali reti le stesse regole previste per i clienti delle reti di distribuzione in concessione; I clienti attivi potranno godere anche dei ricavi derivanti dai servizi alle reti cui ci si connetterà e dei vantaggi che potranno derivare dal modulare gli acquisti di energia dalla rete tendo conto dei prezzi dinamici; Le tariffe di distribuzione dovranno mantenere una significativa componente variabile per garantire la flessibilità e la correlazione ai tempi di utilizzo; I servizi di rete dovranno essere garantiti anche a livello di rete di distribuzione per poter meglio valorizzare l apporto della generazione distribuita da rinnovabili.

1 1 Quali proposte si possono fare con effetto immediato per l autoconsumo? I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI Cioè: consentire la vendita in autoconsumo dell energia prodotta a una pluralità di utenti nelle configurazioni qualificabili come Sistema di distribuzione chiusi, che sono già espressamente previste dalla normativa comunitaria (Articolo 28 della Direttiva 2009/72). Ciò significa consentire in ambiti circoscritti e delimitati spazialmente la installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, con facoltà per il gestore di tale rete di: (i) servire (in esenzione dagli oneri variabili di rete e di sistema), attraverso una rete privata di limitata estensione, utenti non residenziali che sono collegati a tale rete in funzione di specifiche esigenze comuni quali il fatto di essere nel medesimo edificio o in un area a servizi comuni, (ii) stoccare l energia prodotta, (iii) aggregare al fine dei servizi di rete le utenze servite dalla rete. Questo consentirebbe di creare sistemi per autoconsumo efficienti che: (i) massimizzano l autoconsumo; (ii) aggregano gli utenti attraverso una rete dedicata e possono quindi facilmente stimolare la partecipazione ai servizi di rete e la riduzione della potenza impegnata sulla rete di distribuzione; (iii) garantiscono maggiori economie di scala rispetto a sistemi singoli e possono quindi contribuire a garantire maggiore competitività industriale negli approvvigionamenti di energia alle imprese connesse.

Quali proposte si possono fare con effetto immediato per l autoconsumo? TARIFFE ELETTRICHE STIMOLINO L EFFICIENZA ENERGETICA Cioè: Garantire con apposita previsione di legge che sia le tariffe di distribuzione che gli oneri di sistema siano commisurati in misura prevalente al consumo di energia, con meccanismi che permettano di premiare i comportamenti virtuosi, di garantire la migliore gestione tecnica delle reti e la minimizzazione degli investimenti per le stesse (ad esempio con tariffe differenziate per tempo di consumo). Gli impianti di autoconsumo devono contribuire ai costi del sistema e avere una crescita sostenibile. Una parte delle tariffe può essere in misura fissa, ma la struttura tariffaria deve essere prevedibile e deve garantire comunque la sostenibilità degli interventi di autoconsumo e efficienza energetica. Serve una normativa che, a tutela della sicurezza degli investimenti, chiarisca che la parte prevalente del gettito derivante dalle tariffe dovrà rimanere in misura variabile commisurato ai kwh consumati per garantire: (i) la convenienza economica dell autoconsumo (che si fonda sul risparmio degli importi da pagarsi a kwh) (ii) il raggiungimento degli obiettivi comunitari, nonché (iii) il più efficiente consumo di energia. Questi principi sono già previsti dalla attuale normativa comunitaria che prevede fra l altro che le tariffe di rete devono rispecchiare i risparmi di costi imputabili alla produzione distribuita e non devono impedire lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile (Allegato XI alla Direttiva 2012/27); 1 2

1 3 Quali proposte si possono fare con effetto immediato per l autoconsumo? STIMOLO ALL AUMENTO DELL AUTOCONSUMO EFFETTIVO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI Cioè prevedere meccanismi di semplificazione delle procedure e maggiore incentivazione per i piccoli impianti domestici (10 kw è ad esempio una soglia sotto la quale la Comunità Europea nel valutare la normativa incentivante tedesca, ha ritenuto gli incentivi sostanzialmente irrilevanti ai fini della disciplina sugli Aiuti di Stato), tenendo conto della opportunità di incentivare l aumento della quota di autoconsumo effettivo.

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