DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

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509 30/01/2012 Identificativo Atto n. 24 DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE VISTI: la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale e s.m.i. e, in particolare, l art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 Procedure Amministrative della d.g.r. n. 7728 del 24 luglio 2008 Criteri e procedure per la redazione e l approvazione dei Piani di indirizzo forestale ; in particolare, la Parte 3, paragrafo 1.1), della medesima deliberazione n. 7728/2008, che prevede la possibilità di redigere piani stralcio che interessino parte del territorio degli enti forestali; VISTA altresì: la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito PIF ) redatta dalla Comunità Montana Valle Imagna, pervenuta in data 21.09.2011 (prot. F1.2011.0019328) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale; DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della comunità montana della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2012-2026, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 7728/2008; PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana Valle Imagna insistono il SIC Monte Resegone ed il SIC Costa del Pallio, facenti parte della Rete Natura 2000, gestiti da ERSAF ed entrambi coinvolti nella redazione del piano di assestamento della Proprietà Demaniale Regionale gestita da ERSAF; VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43) e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi; VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/2587 del 30 novembre 2011 Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valle Imagna (art. 50, c. 6, l.r. n. 1

31/2008) con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione; VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Comunità Montana Valle Imagna, ai sensi dell art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 11934 del 13.11.2009 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio; RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti, ai sensi dell art. 14 della d.g.r. 2024/2006; VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura; D E C R E T A 1. di esprimere, ai sensi dell art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Imagna per il periodo 2012-2026, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso: A) nella relazione di accompagnamento : 1) intendere gli indirizzi selvicolturali, di cui al paragrafo 29 e all allegato C Unità di Gestione, come semplici linee guida per i possessori dei terreni, per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali indirizzi selvicolturali non costituiscono pertanto prescrizioni erga omnes e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia ai sensi della d.g.r. n. 9/2587 del 30 novembre 2011 gli esecutori degli interventi indicati all art. 12 comma 1 delle Norme di Attuazione sono tenuti all applicazione degli indirizzi selvicolturali ; 2) rivedere gli indirizzi selvicolturali ai fini di ricondurvi quanto previsto dagli articoli da 39 a 42 delle Norme di Attuazione, prevedendo però un numero minimo di matricine da rilasciare, nel caso di boschi con funzione prevalente produttiva o multifunzionale (cfr tavola 7), non superiore a 120 piante per ettaro; 3) integrare il paragrafo 30 proposte progettuali a sostegno del settore forestale specificando che possono essere oggetto di contributi pubblici o di interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco esclusivamente quelli elencati all art. 39 delle Norme di Attuazione ; 2

B) nel Regolamento Attuativo : 1) All art. 3 Periodo di efficacia del PIF, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il PIF ha efficacia dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2026.»; 2) L art. 4 Ambito di applicazione è soppresso, in quanto ripetitivo rispetto al seguente articolo 5; 3) All art. 5 Superfici assoggettate al PIF, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente PIF e le relative Norme di attuazione si applicano all intero territorio della Comunità montana di Valle Imagna, comprensivo di riserve regionali e monumenti regionali, sia nelle superfici classificate a bosco ai sensi della l.r. 31/2008, sia sui terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico. Nel restante territorio il PIF individua le attività selvicolturali finanziabili con contributi pubblici o come misure compensative a seguito di trasformazione del bosco.»; 4) L art. 9 Rimboschimenti e imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico è rinominato come segue: Rimboschimenti e imboschimenti ; il comma 1 dello stesso art.9 è sostituito dal seguente: «Rimboschimenti e imboschimenti sono riportati nella Tavola 2 Carta della Perimetrazione del Bosco a cura della Comunità montana con rettifica del PIF ai sensi del successivo art. 15.»; 5) All art. 10 Formazioni Vegetali Irrilevanti all ultimo periodo che recita: «Per queste ultime il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della comunità montana» sono aggiunte le parole: «con immediata rettifica del PIF ai sensi del successivo art. 15.»; 6) All art. 15 Procedure di aggiornamento del PIF prevedere al comma 2, per i provvedimenti di rettifica, una determinazione dirigenziale della Comunità montana da inviare alla Provincia interessata; 7) All art. 19 Rapporti coi piani di gestione dei Siti Natura 2000 il comma 2 è soppresso, in quanto ripetitivo rispetto al seguente comma 3; 8) All art. 19 Rapporti coi piani di gestione dei Siti Natura 2000 al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «per l esonero dalla Valutazione di Incidenza.»; 9) All art. 20 Rapporti con i Parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS) al comma 3 le parole «per cui vige quanto previsto ai successivi artt. 24, 25 e 26» sono soppresse; 3

10) All art. 24 Interventi di trasformazione del bosco generalità il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il Piano di Indirizzo Forestale non pone alcun limite massimo alla trasformazione del bosco di tipo speciale di cui al successivo art. 32. La trasformabilità per fini agricoli, che può avvenire solo nelle aree appositamente retinate nella Tavola 9 Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, può interessare al massimo il 15% delle predette superfici retinate da calcolarsi per l intero periodo di validità del presente piano. La trasformabilità a fini urbanistici, di cui al successivo art. 28, può interessare al massimo lo 0,75% del territorio boscato da calcolarsi per l intero periodo di validità del presente piano.»; 11) All art. 25 Boschi ad alto fusto sostituire il riferimento all art. 29 col riferimento agli articoli 26 e 27; 12) All art. 26 Boschi non trasformabili a fini urbanistici le parole con divieto assoluto di trasformazione sono soppresse; 13) All art. 26 Boschi non trasformabili a fini urbanistici nell elenco puntato, dopo formazioni igrofile, sono inserite anche le seguenti tipologie, come riportate in tavola 4 Carte dei tipi forestali : «querceto di roverella dei substrati carbonatici variante con faggio; querco carpineto collinare di rovere e/o farnia; cerreta; pineta a pino silvestre; abieteto con faggio dei suoli mesici; mugheta calcicola; saliceto di greto; saliceto di ripa» 14) All art. 26 Boschi non trasformabili a fini urbanistici in fondo all elenco puntato, dopo art. 54, 55, 56 e 57, sono inseriti anche i seguenti boschi evidenziati nella tavola 3 Carta dei vincoli : i boschi ricadenti nelle fasce A e B del PAI; le aree di elevata naturalità ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR. le aree nel parco del Brunone; i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 -Modalità per 4

l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell Oltrepò o come corridoi primari o come gangli primari o come varchi.» 15) All art. 26 Boschi non trasformabili a fini urbanistici è aggiunto il seguente comma 2: «Nei Boschi non trasformabili a fini urbanistici sono autorizzabili esclusivamente i seguenti interventi: opere di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica; realizzazione e ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal Piano VASP; strutture in legno realizzate come da art. 39 comma 6 del presente piano e finalizzate alla fruizione gratuita del bosco; reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili; ampliamenti di edifici esistenti oppure costruzione o ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti, purché in tutti i casi non comportino trasformazione del bosco superiore a 200 metri quadrati; manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio; adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio; allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.»; 16) L art. 27 Boschi trasformabili per opere di pubblica utilità è soppresso in quanto in contrasto con la d.g.r. 7728/2008; 17) All art. 31 Trasformazione di tipo areale il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 20.000 mq per richiedente o proprietario al triennio.»; 18) All art. 30 Trasformazioni a delimitazione esatta (a fini urbanistici) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni non può essere rilasciata qualora la trasformazione comporti problemi di dissesto idrogeologico, 5

crei barriere ecologiche o comporti comunque un elevato impatto ambientale.»; 19) All art. 31 Trasformazione di tipo areale al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «E sempre permessa, anche se non prevista dai predetti piani, la realizzazione di piccole pozze d abbeverata per la fauna selvatica o il bestiame domestico brado o semibrado e di laghetti a finalità antincendio boschivo.»; 20) All art. 31 Trasformazione di tipo areale è aggiunto il seguente comma 9: «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all esercizio dell attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzati nelle aree individuate nella tavola 9 Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale che: sono relativi a boschi di neoformazione al 31 dicembre 2011; sono destinate alla formazione di prati stabili o pascoli; non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo; sono esonerati dagli interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 36; non si avvalgono della possibilità, di cui al precedente comma 3, di successiva trasformazione urbanistica; sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli ai s sensi dell art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.»; 21) All art. 32 Trasformazioni speciali il terzultimo punto recupero di radure imboschite da meno di 20 anni, da destinarsi a prato stabile è sostituito dal seguente: recupero di radure di massimo 2.000 metri quadrati, imboschite dopo il 1991, da destinarsi a prato stabile oppure di aree (massimo 500 metri quadrati) marginali al bosco ed attigue ad edifici esistenti, imboschite dopo il 1990, da destinare ad orto per autoconsumo familiare. ; 22) All art. 32 Trasformazioni speciali al comma 2 sono aggiunte la parole: «Il presente comma 32 non si applica nei boschi non trasformabili a fini urbanistici di cui all art. 26»; 23) L art. 33 Interventi consentiti nei boschi non trasformabili di cui all art. 29 è soppresso in quanto superfluo dopo le integrazioni del presente decreto; 6

24) All art. 34 Rapporto di compensazione e valore di compensazione, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rapporto di compensazione, riportato in tavola 9 Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, è pari a: Ambito Scopo/Interventi Rapporto di compensazione Boschi non trasformabili a fini urbanistici Boschi non trasformabili a fini urbanistici Boschi non trasformabili a fini urbanistici Altri boschi indicati nella tavola 9 con Indice di compensazione 1:2 o 1:3 Altri boschi indicati nella tavola 9 con Indice di compensazione 1:3 - Interventi di cui all art. 26, comma 2), 1:4 lettera d) - Interventi di cui all art. 26, comma 2), 1:2 lettere e), f) e g); - Interventi di cui all art. 26, comma 2), esonero lettere a), b) e c); - Ampliamenti o costruzione di pertinenze 1:1 di edifici esistenti; - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio; - Adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio Qualsiasi altro, comprese le opere 1:3 pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 36 e 37 Altri boschi indicati nella tavola 9 con Indice di compensazione 1:2 Altri boschi indicati nella tavola 9 con Indice di compensazione 1:1 Qualsiasi altro, comprese le opere pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 36 e 37 Qualsiasi altro, comprese le opere pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 36 e 37 1:2 1:1 7

25) All art. 36 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla stralciare dagli interventi con compensazione nulla la realizzazione di nuove piste forestali temporanee purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003; in quanto la realizzazione di piste temporanee di esbosco non costituisce trasformazione del bosco ai sensi del r.r. 5/2007; 26) All art. 36 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla al punto recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio aggiungere le parole: «nelle sole aree di cui all art. 31.»; 27) All art. 36 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla il punto «interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana conformemente all art. 34, per l esercizio dell attività primaria in montagna che comprendono il recupero di balze e terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, olivo), quest ultime unicamente nelle aree individuate dal PIF Tavola n. 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale» è sostituito dal seguente: «interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all art. 31, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l esercizio dell attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche, ) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, olivo). ; 28) All art. 36 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla stralciare dagli interventi con compensazione nulla gli interventi di trasformazione speciale di cui all art. 35, escluse le opere di cui al comma 1, punto b); ; 29) All art. 37 Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità il punto «interventi di trasformazione per l esercizio dell attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali 8

ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: riduzione del 50%.» è sostituito dal seguente: «interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all art. 31, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l esercizio dell attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all agricoltura con colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o residenziale per imprenditori agricoli: riduzione del 50%.»; 30) Il comma 1 dell art. 39 Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici è sostituito dal seguente: «Sono finanziabili con fondi pubblici e come interventi compensativi esclusivamente: - gli interventi indicati nell allegato C Unità di gestione secondo la scala di priorità individuata nel piano e nelle Tavole 11 A Carta dei miglioramenti forestali e interventi di compensazione e 11 B Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali ; - gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale; - gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14; - gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agrosilvo-pastorale; - gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei siti natura 2000; - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale. Le proprietà forestali pubbliche e di ONLUS sono considerate prioritarie per l esecuzione degli interventi compensativi.»; 31) modificare il regolamento di piano con riferimento al testo vigente del r.r. 5/2007; 32) modificare la seconda parte del regolamento attuativo, recependo integralmente ed 9

esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 Norme Forestali Regionali approvate con d.g.r. 9/2587 del 30 novembre 2011, stralciando ogni altra modifica proposta; tali parti tecniche stralciate possono essere usate per integrare i modelli selvicolturali prevedendo però un numero minimo di matricine da rilasciare, nel caso di boschi con funzione prevalente produttiva o multifunzionale (cfr tavola 7), non superiore a 120 piante per ettaro; C) nell allegato Unità di gestione : 1) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni sulla base delle indicazioni contenute nel presente decreto; D) nelle cartografie: 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni del presente decreto; in particolare apportare le modifiche indicate nei punti seguenti: 2) nella tavola 9 Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale eliminare dalle aree trasformabili a fini agricoli o a miglioramenti ambientali: - i boschi da seme; - tutte le tipologie forestali rare individuate all art. 26, come integrate dal presente decreto; - i boschi vincolati dall art. 17 vincolo per altri scopi del r.d. 3267/1923; - i boschi ricadenti nelle fasce A e B del PAI; - le aree di elevata naturalità ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR. - le aree nel parco del Brunone; - i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 -Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell Oltrepò o come corridoi primari o come gangli primari o come varchi ; - i boschi con destinazione naturalistica o idroprotettiva individuati nella tavola 7; 3) nella tavola 11A carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale, le parole Aree prioritarie di rimboschimento a fini naturalistici sono sostituite con le parole 10

«Aree in cui è possibile finanziare interventi di imboschimento o rimboschimento (salvo il recupero di cave dismesse o abbandonate)»; 4) nella tavola 11A carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale, eliminare la possibilità di finanziare conversioni ad alto fusto di tutti i boschi che alla tavola 4 Carta dei tipi forestali sono indicati con un tipo appartenente alla categoria forestale Orno ostrieti ; 5) nella tavola 11A carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale, eliminare la possibilità di finanziare interventi di valorizzazione dei castagneti contrassegnate con la scritta Altri castagneti (colore marroncino chiaro) in tutte le aree che, in base: - alla tavola 4 Carta dei tipi forestali sono indicati con un tipo non appartenente alla categoria forestale Castagneto ; - alla tavola 7 Carta delle funzioni prevalenti sono indicate con funzione prevalente naturalistica o protettiva ; 6) nella tavola 11B eliminare la possibilità di finanziare il mantenimento prati/chiarie ; E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l approvazione definitiva del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e shape file ; 2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nel Regolamento Attuativo e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali Criteri provvisori locali ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo all approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale; 3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale; 4. di demandare alla Provincia di Bergamo, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto; 11

5. di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana di Valle Imagna, alla Provincia di Bergamo (settore Territorio e settore Agricoltura), a Ersaf e a Regione Lombardia Unità Organizzativa Parchi e rete natura 2020 e Struttura Paesaggio. Il Dirigente della Struttura Dott. Roberto Carovigno 12