POLITECNICO DI MILANO



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Registrato il 20.8.2003 Reg. 3 Fog. 185 N. 332/AG POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il Regolamento generale di Ateneo; VISTO il D.R. n. 160/AG del 18.2.2003 relativo alla costituzione del Centro per la valorizzazione della Ricerca - promozione brevetti e creazione di spin-off; VISTO il D.R. n. 164/AG del 18.2.2003 relativo al Regolamento del Centro per la Valorizzazione della Ricerca - promozione brevetti e creazione di spin-off; VISTO il D.R. n. 166/AG del 21.2.2003 relativo alla nomina del Prof. Riccardo Pietrabissa quale delegato del Rettore per tutte le iniziative relative al trasferimento tecnologico e brevetti alle Società di spin-off; VISTE le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 14.7.2003 e 22.7.2003; VISTO il D.R. n. 327/AG del 30.7.2003 relativo alla nuova stesura del Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti; DECRETA l'emanazione del Regolamento Spin-off del Politecnico di Milano. TITOLO I Finalità e strutture del Politecnico 1. Finalità del Politecnico in materia di spin-off. Il Politecnico ha fra i suoi fini primari di promuovere ed organizzare la ricerca anche applicata all interno dell Ateneo, eventualmente in collegamento con imprese e soggetti terzi; di favorire la brevettazione dei risultati della ricerca dell Ateneo; di valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell Ateneo; di far partecipare il proprio personale alle utilità che possono derivare da questa valorizzazione. In questo quadro il Politecnico vede con favore le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società partecipate dal Politecnico e finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca d Ateneo (di seguito società spin-off). Le società spin-off possono svolgere attività di ricerca esclusivamente finalizzata allo sviluppo dei suddetti beni o servizi.

2. Centro per la valorizzazione della ricerca. Il centro per la valorizzazione della ricerca (di seguito: il centro) svolge, in materia di spin-off, le seguenti attività: 1) promuove la sensibilità del personale dell Ateneo verso gli spin-off e tiene a questo fine i rapporti con uffici analoghi di altre università, enti di ricerca ed imprese nazionali, comunitari, internazionali; 2) gestisce i rapporti con i professionisti eventualmente incaricati di assistere il Politecnico in materia di spin-off; 3) svolge, più in generale, attività di ricerca di mercato, di consulenza interna al Politecnico e di negoziazione utile a realizzare gli obiettivi dell Ateneo previsti dal precedente art. 1; 4) relaziona annualmente sulle attività svolte ed i risultati conseguiti agli Organi Collegiali d Ateneo. 3. Commissione tecnica. Ogni due anni, il Rettore forma con proprio decreto un elenco composto da almeno un docente per ciascuno dei dipartimenti e delle strutture di supporto del Politecnico. Il delegato del Rettore al trasferimento tecnologico (di seguito: il delegato del Rettore) nomina, tra questi, i componenti di una commissione tecnica costituita per ogni proposta di spin-off. La commissione tecnica è composta a) dal delegato del Rettore; b) da un docente del dipartimento che ha formulato o appoggia la proposta di spin-off ai sensi dell art. 4; c) da un docente scelto all interno dell elenco rettorale proveniente da altro dipartimento; d) da un esperto di settore e da un esperto di gestione aziendale, anche esterni al Politecnico. Ai lavori della commissione tecnica partecipa il dirigente dell Area preposta alla tematica in oggetto dell amministrazione del Politecnico con funzioni consultive. TITOLO II La proposta di costituzione di società spin-off 4. Proponente. La proposta di società spin-off deve essere formulata da almeno una struttura del Politecnico oppure da uno o più dipendenti del Politecnico. Sono soci fondatori uno o più soggetti indicati dalla struttura proponente (nella prima ipotesi), il proponente o i proponenti (nella seconda ipotesi). 5. Proposta. La proposta di società spin-off deve essere formulata per iscritto e deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 1) un business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società spin-off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare al pareggio; 2) le proposte di statuto e degli ulteriori eventuali contratti; 3) l indicazione dei soci proposti al Politecnico motivandone la scelta; 4) un elenco dei membri degli organi sociali della società spin-off proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dal Politecnico.

Alcune clausole tipo per tali documenti sono riportate negli allegati al presente Regolamento. Variazioni rispetto a tale schema dovranno essere approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. I proponenti, persone fisiche, nonché i membri degli organi sociali, in deroga all art. 3, 1 e 2 comma, del vigente Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti, non potranno essere considerati preventivamente autorizzati ad accettare eventuali commesse dello spin-off, ma dovranno, di volta in volta, procedere a richiedere apposita autorizzazione nei modi previsti dall art. 4 e segg. del citato Regolamento. TITOLO III Il procedimento 6. Procedura. La proposta di società spin-off deve essere indirizzata al centro. Il delegato del Rettore, ricevuta la proposta, nomina la commissione tecnica. La commissione tecnica convoca il proponente o il soggetto designato dalla struttura proponente, valuta in contraddittorio l istanza, esprime le proprie valutazioni e, in caso di valutazione positiva, trasmette la proposta di società spin-off ed il parere della commissione tecnica al Collegio dei Direttori di Dipartimento entro quaranta (40) giorni dal ricevimento della proposta completa. Il collegio esprime il proprio parere entra trenta (30) giorni dal ricevimento della proposta; gli organi competenti procedono indipendentemente dal parere che non sia stato reso nel termine previsto. Il delegato del Rettore trasmette al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione la proposta di società spin-off ed i pareri della commissione tecnica e del Collegio dei Direttori di Dipartimento, unitamente alle bozze di statuto e alle eventuali bozze di contratti. Entro i successivi trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione comunicano le proprie deliberazioni al centro, che trasmette al proponente l esito della valutazione. La società viene costituita entro novanta (90) giorni dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico. 7. Autorizzazione del personale. In sede di valutazione della partecipazione del Politecnico alla costituzione della società spin-off, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione si pronunciano anche sulle richieste di autorizzazione presentate dai dipendenti del Politecnico che siano eventualmente necessarie ai fini della partecipazione alla costituzione della società spin-off e/o all ingresso negli organi sociali della medesima.

TITOLO IV Disposizioni generali e finali 8. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni al Politecnico previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Rettore ed al responsabile della struttura del Politecnico cui afferiscono i proponenti. Tutte le comunicazioni ai dipendenti del Politecnico sono effettuate per iscritto presso il Politecnico. 9. Data di entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del decreto rettorale emanato dopo l approvazione del Consiglio di amministrazione e si applica esclusivamente alle proposte di società spin-off presentate a partire dalla sua entrata in vigore. Milano, 20.8.2003 F.TO IL RETTORE (Giulio BALLIO)

ALLEGATO 1 Clausole "tipo" dello statuto della società spin-off. 1) Sino a quando sarà socio della società il Politecnico ha diritto di nominare almeno un membro del Consiglio di amministrazione della società e, se diverso, nell eventuale organo incaricato della definizione dei piani scientifici e di ricerca; 2) i rappresentanti del Consiglio di amministrazione e gli eventuali sindaci nominati dal Politecnico riferiscono annualmente al Politecnico sull attività svolta dalla società spin-off, che non costituisca segreto industriale o commerciale della medesima;

ALLEGATO 2 Clausole "tipo" relative ai patti parasociali della società spin-off. 1) Una clausola di opzione di put della partecipazione del Politecnico: che preveda un prezzo pari al valore di patrimonio netto della partecipazione del Politecnico; 2) i dipendenti del Politecnico soci della società di spin-off si obbligano a non svolgere concorrenza a quest ultima (direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi) sino a quando il Politecnico o/e i dipendenti ora detti rimangano soci della società spin-off. 3) ogni operazione di aumento di capitale e ogni variazione della compagine societaria deve essere previamente e per iscritto approvata dal Politecnico.

ALLEGATO 3 Contratti "tipo" sui diritti di proprietà intellettuale della società spin-off ed attività di stage. Il contratto di licenza dei marchi degli spin-off del Politecnico, prevede che: a) il Politecnico dia alla società spin-off una licenza gratuita non esclusiva e non trasferibile del marchio registrato dal Politecnico; b) questa licenza abbia la medesima durata della partecipazione del Politecnico alla società spin-off; c) il licenziatario non possa utilizzare il marchio licenziato nella propria denominazione sociale; d) il licenziatario sia obbligato ad utilizzare il marchio licenziato in tutta la propria comunicazione aziendale. Il contratto di licenza di brevetti e know how del Politecnico, laddove stipulato, prevede che: a) il Politecnico dia alla società spin-off una licenza dei brevetti e/o del know how del Politecnico precedenti alla costituzione della società spin-off ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off; b) questa licenza sia, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all Italia od estesa ad altri stati; c) la licenza preveda un compenso a favore del Politecnico; d) la licenza preveda una clausola risolutiva per l ipotesi di recesso del Politecnico dalla società spin-off; e) il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali. Convenzione tra il Politecnico e la società spin off per attività di stage relativa agli studenti dell Ateneo.

ALLEGATO 4 Schema relativo al contratto di commissione esclusiva di ricerca e di ulteriori servizi della società spin-off. Lo spin off deve privilegiare il Politecnico per le attività di ricerca che non è in grado di svolgere autonomamente. A tal fine si può prevedere un contratto di commissione esclusiva al Politecnico per quella parte di ricerca che lo spin-off non è in grado di svolgere. Tale contratto può prevedere che la società spinoff affidi ogni ulteriore ricerca tecnica della società spin-off esclusivamente al Politecnico o/e agli altri enti di ricerca per i quali il Politecnico abbia espresso il proprio consenso scritto successivamente alla stipulazione del contratto qui considerato di commissione esclusiva di ricerca. L eventuale contratto di ulteriori servizi del Politecnico alla società spin-off può prevedere che il Politecnico conceda a questa società l uso di luoghi o attrezzature del Politecnico, stabilendone le condizioni.