LUGLIO 2017 CONSULENZA NEWS BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ. a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

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LUGLIO 2017 CONSULENZA NEWS BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s. DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI INCOMPLETO In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica. Da ciò ne è discesa la colpa d'organizzazione dell ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza. In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

2 INQUINAMENTO ACUSTICO ESTERNO NUOVI DECRETI In attuazione di diverse normative europee, sono state modificate le principali norme riguardanti la valutazione e la mitigazione dell' impatto acustico nell'ambiente esterno. In particolare: - il primo decreto è intervenuto sulle disposizioni riguardanti le emissioni acustiche ambientali di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; - il secondo decreto, in attuazione della legge europea 2013- bis è intervenuto sulla norma riguardante le determinazione e la gestione del rumore ambientale. In particolare viene modificata la Legge Quadro sull'inquinamento acustico e vengono definiti nuovi criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica. Emissioni acustiche di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto Con il D.Lgs.41/2017 sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs.262/2002: Viene stabilito che qualora il fabbricante non sia stabilito nell Unione Europea e non abbia individuato un mandatario, gli obblighi previsti dal decreto sono a carico di chi, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e le attrezzature nel territorio italiano; Sono apportate diverse modifiche alle disposizioni riguardanti gli organismi di certificazione, comprese le modalità per il loro accreditamento e le caratteristiche minime che devono possedere per ottenere tale accreditamento. In particolare viene previsto tra i requisiti, alternativi tra loro, del personale incaricato dei controlli anche la frequentazione di un corso i cui contenuti dovranno essere definiti con un apposito D.M. entro il 17/8/2017; Viene prevista una nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro a carico dei soggetti che immettono sul mercato o mettono in servizio macchine ed attrezzature per le quali è riscontrato il superamento del livello di potenza sonora garantito. Tecnico competente in acustica Tra le diverse modifiche introdotte dal D.Lgs.42/2017, segnaliamo in particolare che sono stati rivisti i criteri generali per l esercizio della professione di tecnico competente in acustica: Viene istituito presso il Ministero dell Ambiente un unico elenco nominativo nazionale, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998 dovranno presentare, alla regione, la richiesta d inserimento in questo LUGLIO 2017 2

3 elenco entro il 19/04/2018. Nell allegato 1 al D.Lgs.42/2017 sono riportate le procedure per l iscrizione e la cancellazione da questo elenco; Per ottenere l iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nella parte A dell allegato 2, e possedere almeno uno dei seguenti requisiti: o Aver superato con profitto l esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica; o Aver superato con profitto l esame finale di un corso di acustica per tecnici competenti; o Aver ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica; o Aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. Per un periodo transitorio di 5 anni, pertanto sino al 19/04/2022, l iscrizione all elenco sarà possibile anche con il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica se però si è svolta attività professionale in materia di acustica applicata per almeno 4 anni e si è superato con profitto l esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti. Segnaliamo infine che nella parte B dell allegato 2 è riportato lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica. NOVITA CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI Esclusione delle imprese agricole dall adesione a Conai Recependo una disposizione introdotta dal Collegato Agricoltura (Legge n.154/2016 art. 11 co. 2), in vigore dal 25 agosto 2016, le imprese agricole figurano tra i soggetti esclusi dalla partecipazione al Consorzio nella Guida Conai 2017. Conai ha quindi deliberato che le imprese agricole non sono più obbligate ad aderire al Consorzio, né al pagamento della quota di iscrizione, anche se restano sempre libere di aderire volontariamente e autonomamente. Tuttavia anche se non aderenti a Conai, le imprese agricole continuano ad essere soggette al pagamento del contributo ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati e/o importati. Riduzione delle sanzioni per mancata adesione a Conai Sempre con il Collegato Agricoltura è stata ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria per i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione a LUGLIO 2017 3

4 Conai (art. 261 co. 1 del TU ambiente). La sanzione, che prima del 25 agosto 2016 andava da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000, ora è pari a 5.000. Di conseguenza è stato aggiornato il paragrafo sulle sanzioni della Guida Conai 2017. Si segnala che resta invariata la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata adesione ai Consorzi di filiera o mancata organizzazione di sistemi alternativi: sanzione da 15.500 a 46.500 (art. 261 co. 2 del TU ambiente). Compensazione import/export di imballaggi Conai ha stabilito che a partire dal 2017 anche le aziende non soggette a certificazione di bilancio e che utilizzano la procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) sono esonerate dall invio dell elenco delle fatture relative alle esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate. Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta successivamente da Conai. Esportazioni di imballaggi E stata introdotta una nuova procedura di rimborso a partire dall anno 2017. Ne potranno usufruire le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati come importazione con le procedure semplificate su «valore» o su «tara» (modulo 6.2/import). Le domande di rimborso per l anno 2017 potranno essere presentate nel 2018, entro la fine di febbraio, a condizione che il contributo Conai dichiarato con la procedura semplificata non superi l importo complessivo annuo di 2.000. Le istruzioni saranno fornite da Conai nel corso del 2017. Nuovo Modulo Attestazione di esenzione cessione tra produttori È stato introdotto un nuovo modulo, denominato Attestazione di esenzione cessione tra produttori, che sostituisce l autodichiarazione a testo libero finora prevista. In presenza di cessione di imballaggi tra due produttori, questo modulo è trasmesso dal secondo produttore (detto cessionario, che effettua la prima cessione ad un utilizzatore), al primo produttore (detto cedente) e per conoscenza a Conai, prima di effettuare gli acquisti di imballaggi vuoti oggetto di rivendita senza assoggettamento a contributo. Il cessionario con tale attestazione specifica di essere produttore, consorziato Conai e si impegna ad applicare/dichiarare/versare il contributo. L attestazione è valida fino a revoca. Si evidenzia che il primo produttore (cedente) sulla base di questa attestazione non applica/dichiara/versa il contributo ma è comunque tenuto a presentare annualmente (con l ultima dichiarazione dell anno) a Conai l elenco riportante la partita IVA o il codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della scheda cessione tra produttori collegata ai moduli 6.1 e 6.2. Novità relative al servizio Dichiarazione on line Da marzo 2017 è stato realizzato un restyling del portale Web "Dichiarazioni on line" tramite il quale è ora possibile compilare e trasmettere via web, oltre alle dichiarazioni del Contributo ambientale e alle richieste di esenzione/rimborso per attività di esporta- LUGLIO 2017 4

5 zione, anche le richieste di regolarizzazione (il modulo di autodenuncia) e gli altri moduli cosiddetti di "autodichiarazione". Il servizio è organizzato nelle seguenti aree: Dichiarazioni del Contributo; Richiesta di regolarizzazione; richieste di esenzione/rimborso per export; Autodichiarazioni per casi particolari e My Account. Contemporaneamente Conai ha attivato la semplificazione della procedura di abilitazione al servizio. In estrema sintesi ha previsto che l'utente che accede al Servizio possa essere anche un soggetto diverso dall'azienda consorziata (Associazione di categoria, studio di consulenza, ecc.). Inoltre per ottenere le chiavi di accesso non occorre più conoscere esclusivamente il codice socio dell azienda assegnato da Conai in fase di adesione, ma si può ottenere anche inserendo il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. È poi necessario allegare il documento di identità del legale rappresentante dell'impresa che si intende registrare, nonché scegliere il profilo dell utente e una propria password. All invio della richiesta l utente riceve una email dal Servizio Dichiarazioni on line di Conai con la user assegnata. Contributo diversificato degli imballaggi in plastica definizione delle tempistiche per l operatività Per premiare adeguatamente la ricerca e l impegno verso imballaggi più orientati all economia circolare, Conai ha deciso un anno fa di cominciare dalla diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica. La finalità è di incentivare l uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all impatto ambientale delle fasi di fine vita. Il contributo quindi non sarà più unico ma modulato in tre fasce contributive che sono nell'ordine, da quella maggiormente agevolata a quella più onerosa: - Fascia A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria"; - Fascia B - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico"; - Fascia C - imballaggi NON selezionabili/riciclabili. Gli imballaggi di fascia C non beneficeranno di agevolazioni, indipendentemente dal loro circuito di destinazione. A fine marzo 2017 è stata definita la tempistica per l'operatività di tale diversificazione contributiva. Dal 1 aprile 2017 è stata avviata una fase di test e dal 1 maggio 2017 è disponibile anche la nuova modulistica che i consorziati (produttori e importatori di imballaggi in plastica) sono stati invitati a utilizzare dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale di competenza di aprile 2017. La nuova modulistica diventerà obbligatoria a partire dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017 (dal 1 agosto). Entro l'estate saranno ufficializzati i valori delle tre fasce contributive che diventeranno obbligatori dal 1 gennaio 2018. Durante tutta la fase di test si utilizzeranno le procedure come se i tre livelli di contributo fossero operativi, ma rimarrà comunque invariato e unico il valore del Contributo Ambientale plastica, pari a 188,00 Euro/ton, così da facilitare le aziende nell'adozione del nuovo impianto dichiarativo. LUGLIO 2017 5

6 Conai ha reso disponibili sul proprio portale nella Sezione Imprese, Contributo Ambientale, Contributo diversificato: - le liste degli imballaggi agevolati (Fascia A e B) e una lista esemplificativa e non esaustiva dei principali imballaggi non agevolati (Fascia C), che saranno periodicamente aggiornate, - il Manuale Esplicativo del CAC diversificato, che sintetizza il percorso seguito per avviare la diversificazione contributiva, - la Guida Tecnica, che illustra le novità riguardanti l'applicazione, la dichiarazione e l'esenzione del contributo ambientale Conai diversificato per imballaggi in plastica. Novità nella modulistica Nella nuova modulistica, il cui uso è al momento facoltativo e che diventerà obbligatorio dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017, sono state introdotte alcune novità che si applicano a tutti i materiali: - Limitazione dell uso del Mod. 6.2/import per le sole dichiarazioni di imballaggi pieni - Estensione dell uso del Mod. 6.1 a tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio (anche per uso diretto dell importatore/autoproduttore) - Eliminazione della distinzione tra imballaggi primari e secondari/terziari nei moduli 6.1 (produttori/importatori imballaggi vuoti), 6.2 (importatori imballaggi pieni), 6.6 (procedura rimborso esportazioni ex-post), 6.10 (compensazione import/export), 6.20 (imballaggi riutilizzabili). - Novità nel calcolo del Plafond di esenzione per procedura ex ante (Mod. 6.5). È prevista la possibilità per esportatori abituali di determinare il plafond prendendo come riferimento la percentuale export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell anno precedente. La percentuale di plafond sarà unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente. L uso sarà facoltativo. - Alcune semplificazioni nella procedura di compensazione import/export del Mod. 6.10. Riduzione del contributo imballaggi in vetro Conai ha deliberato la riduzione del contributo ambientale per imballaggi in vetro che, dal 1 luglio 2017 passerà da 17,30 a 16,30 /ton. La variazione non ha effetto sulle procedure forfetizzate di importazione. PROMEMORIA IN PILLOLE Formazione ai lavoratori: si ricorda che tutti i lavoratori, compresi soci o simil-dipendenti, ai sensi dell art. 37 del D. lgs 81/08, devono frequentare i corsi di formazione generale e specifica di 8, 12, 16 ore a seconda del grado di rischio dell attività. Entro cinque anni dall ultimo incontro di formazione specifica, il lavoratore deve svolgere un corso di aggiornamento di 6 ore. LUGLIO 2017 6

7 PROSSIMI CORSI: (consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) Corso Formazione Generale 4 ore Mercoledì 27 settembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio Mercoledì 4 ottobre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 Corso RSPP 16 ore - basso rischio Lunedì 2-9 - 16 e 23 ottobre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 Corso RSPP 32 ore - medio rischio da Lunedì 2 ottobre al 20 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 Corso RSPP 48 ore - alto rischio da Lunedì 2 ottobre al 18 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 Corso RLS - Rappresentanti dei lavoratori da Lunedì 2 ottobre al 20 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30 LO STUDIO CHIUDERA PER FERIE ESTIVE DAL 11 AL 27 AGOSTO NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028 e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com LUGLIO 2017 7