COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 del 29/11/2016 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EX ACCORDO DI PROGRAMMA INSERITE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI - I.M.U. ANNO 2016. L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 22:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano: CRESCIMBENI PAOLO MIGLIOLI MARINA GUALANDI VALERIO ZUCCHINI MATTIA ZOBOLI GIORGIA Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Presenti n. 5 Assenti n. 0 Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO. Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/11/2016 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE AREE EX ACCORDO DI PROGRAMMA INSERITE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI - I.M.U. ANNO 2016. Premesso che: La Giunta Comunale - dal 1 gennaio 2012 è in vigore l'imposta Municipale Unica (I.M.U.), la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale dal decreto legge n. 201/2011 "Salva Italia", convertito con modificazioni della legge 214/2011. L'I.M.U. sostituisce la precedente I.C.I. per la componente immobiliare, l'irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovuta sui redditi fondiari degli immobili non locati; - l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Atteso che l art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ; Rilevato quindi che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati da assumere per la quantificazione dell imposta, ma solo delle indicazioni e dei criteri da tenere in considerazione nella determinazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta stimato sulla base delle specifiche caratteristiche dell area; Considerato che: - ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'i.m.u., la Giunta Comunale può determinare i valori delle aree fabbricabili minimi di riferimento ai fini dell accertamento d'imposta; - Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) è stato adottato con la delibera di Consiglio Comunale n.63 del 29/10/2010 ed approvato con delibera n. 50 del 26/10/2011; - Il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) é stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 29/10/2010 ed approvato con delibera n. 51 del 26/10/2011;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/11/2016 Precisato che se il contribuente ha dichiarato per aree fabbricabili, un valore venale superiore ai valori minimi di riferimento di cui alle delibere sopra richiamate, e versato l imposta sul maggior valore, non si fa luogo ad alcun rimborso dell imposta versata in eccedenza a tale titolo. Dato atto che le nuove aree edificabili disciplinate ed identificate dal P.S.C. approvato, sono considerate dall Amministrazione Comunale come edificabili a fini fiscali per la potenzialità edificatoria che esse esprimono; Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12/5/2016 di attribuzione del valore delle aree edificabili; Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/03/2016 l Amministrazione ha: 1) preso atto dello scioglimento di diritto dell Accordo di Programma tra il Comune di San Giorgio di Piano e la società Immobiliare Kamarpathos s.r.l. in stato di Fallimento n.175/2013 presso il Tribunale di Bologna; 2) preso atto che il Consiglio Comunale sovrano in materia urbanistica approverà al termine delle opportune procedure il nuovo assetto territoriale e urbanistico delle aree che erano soggette all Accordo di Programma stesso, in ottemperanza a quanto indicato nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e nel vigente Regolamento Urbanistico ed edilizio (R.U.E.); Considerato che la Variante urbanistica al PSC n.2/2016 è attualmente in fase di redazione presso l Ufficio Urbanistica dell Unione Reno-Galliera; Vista la seguente nuova stima relativa esclusivamente alle aree ex Accordo di Programma, nello specifico ex comparti 9-10 del PRG 2000 i cui valori minimi soglia sono ridefiniti come da stima allegata (allegato 1); Ritenuti congrui i nuovi valori di stima, quali valori minimi di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile I.M.U. che il contribuente potrà utilizzare per l anno 2016 dalla data del 30/03/2016 per non incorrere in eventuali accertamenti d'imposta; Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal Direttore d Area Programmazione e Gestione del Territorio e dal Direttore dell Area Finanziaria ai sensi dell art. 4 comma 1 D.Lgs n. 267/2000; Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa che qui s intendono contestualmente riportate: 1. di approvare i valori integrativi di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini degli accertamenti I.M.U. per l anno 2016, espressi nella perizia redatta dall Ufficio Tecnico Comunale (allegato 1);

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/11/2016 2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 95/2016 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO CRESCIMBENI PAOLO IL SEGRETARIO GENERALE MAZZA DOTT. FAUSTO Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). [ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. il ;

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna Area Programmazione e Gestione del Territorio ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE RELATIVE ALL EX ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E LA SOCIETA KAMARPATHOS S.R.L. INSERITE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI, AI FINI DELL ACCERTAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, ORA DEFINITA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) Premessa: L Ufficio Tecnico Comunale è stato invitato dall amministrazione comunale a determinare la metodologia dei criteri di stima dei valori soglia delle aree edificabili individuate negli strumenti urbanistici al fine di stabilire un riferimento ai fini accertativi dell'imposta Municipale Unica (I.M.U.). L individuazione dei valori, secondo le variabili che di seguito vengono individuate, permette di oggettivizzare gli elementi da prendere come riferimento per gli scopi sopra definiti e quindi di facilitare il rapporto fra il Comune ed il cittadino. Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) è stato adottato con la delibera di Consiglio Comunale n.63 del 29/10/2010 ed approvato con delibera n. 50 del 26/10/2011; Il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) é stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 29/10/2010 ed approvato con delibera n. 51 del 26/10/2011; L art. 2 del Decreto Legislativo n 504 del 30/12/1992, definisce l area edificabile quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ed attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell art. 9 1 sui quali persiste l utilizzazione agro silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura.. L art. 5, comma 5 del citato Decreto Legislativo indica come base imponibile per le aree fabbricabili il valore costituito da quello venale in comune commercio all 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il medesimo articolo, al comma 6, disciplina che In caso di utilizzazione dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell art. 31, comma 1, lettere 1 Coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale

c), d) ed e), della legge 5 agosto, n 457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Secondo i criteri soprarichiamati, pertanto, si identifica come area fabbricabile il terreno che, inserito in un contesto edificato o previsto per l edificazione secondo la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e regolamentari, è predisposto per una sua trasformazione mediante un intervento edilizio con sfruttamento delle potenzialità edificatorie determinate dagli strumenti normativi soprarichiamati, ai fini di un corretto e coordinato sviluppo del territorio. Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 12/5/2016 di attribuzione del valore delle aree edificabili; Considerato: che con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/03/2016 l Amministrazione ha: 1) preso atto dello scioglimento di diritto dell Accordo di Programma tra il Comune di San Giorgio di Piano e la società Immobiliare Kamarpathos s.r.l. in stato di Fallimento n.175/2013 presso il Tribunale di Bologna; 2) preso atto che il Consiglio Comunale sovrano in materia urbanistica approverà al termine delle opportune procedure il nuovo assetto territoriale e urbanistico delle aree che erano soggette all Accordo di Programma stesso, in ottemperanza a quanto indicato nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e nel vigente Regolamento Urbanistico ed edilizio (R.U.E.); che la Variante urbanistica al PSC n.2/2016 è attualmente in redazione presso l Ufficio Urbanistica dell Unione Reno-Galliera Si fornisce la seguente nuova stima relativa alle aree ex Accordo di Programma, nello specifico ex comparti 9-10 del PRG 2000 precedentemente individuati al punto: 1 - Aree residenziali e terziarie di espansione non urbanizzate: Attribuendo un valore al mq di superficie edificabile (St) pari a 8,00 euro a decorrere dalla data di deliberazione del consiglio comunale (30/03/2016), tenendo conto del futuro inserimento urbanistico di dette aree in areali di espansione residenziale, si ottengono i seguenti valori analoghi a quelli espressi per tutte le altre zone di nuovo insediamento residenziale:

Zona Area St Destinazione Valori al mq euro di St Capoluogo Comparto 9 25.730 Residenziale 8,00 205.840,00 Capoluogo Comparto 10 67.153 Residenziale 8,00 537.224,00 San Giorgio di Piano, 15/11/2016 IL DIRETTORE D AREA Arch. Elena Chiarelli