MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO E L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA



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RIFERIMENTI LEGISLATIVI: RD 1592 del 31/08/33; DL 297 del 16/04/94; per i titoli conseguiti nella Comunità Europea direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE (recepite in Italia con i DL 115 del 27/01/92 e 319 del 02/05/94). I procedimenti giuridici che consentono ai titoli di studio stranieri di produrre effetti legali in un paese straniero sono di due tipi: 1. EQUIPOLLENZA O ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE - il titolo di studio straniero viene comparato ad un titolo analogo del paese prescelto; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici (corsi, esami, voti, tesi). Se i due titoli sono equivalenti o non presentano sostanziali difformità, l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta dichiara l'equipollenza del titolo straniero rilasciando anche il titolo di studio equivalente del paese stesso. In questo modo l'equipollenza consente al titolo straniero di produrre tutti gli effetti giuridici previsti dal corrispondente titolo del paese a cui è stata fatta la richiesta. 2. RICONOSCIMENTO - l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispodenza di livello e dichiarando di riconoscerlo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono più limitati rispetto all'equipollenza. Il riconoscimento dei titoli di studio dei paesi appartenenti alla Comunità Europa è regolamentato dalle direttive CEE sopra indicate. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI: In generale si può affermare che ogni singola domanda di riconoscimento viene esaminata individualmente dalle autorità competenti del paese in cui si intende proseguire gli studi, tenendo comunque conto di altri eventuali problemi, quali la limitazione del numero di iscritti, il rispetto delle scadenze di iscrizione, gli esami di ammissione, ecc. Per poter completare l'iter burocratico è quindi opportuno: rivolgersi ai centri di orientamento del proprio Istituto o della propria Università contattare l'istituto o l'università straniera presso la quale si intende proseguire gli studi rivolgersi alle sedi dei Centri NARIC (Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi) nel proprio paese e all'estero. CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e Equivalenze Accademiche) - Viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281 - Il centro è la sede italiana della rete NARIC. MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO E L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA TITOLI FINALI DI SCUOLA SECONDARIA: I titoli finali stranieri di Scuola Secondaria Superiore possono essere riconosciuti in Italia purché i detentori siano in possesso di cittadinanza italiana. MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare la domanda di equipollenza al Provveditore agli Studi della provincia nella quale resiedi.

TITOLI ACCADEMICI: La legge italiana dichiara che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno in Italia alcun valore legale (RD n. 1592 del 31/08/1933), ma viene lasciata la possibilità ai detentori di chiedere l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani; le autorità accademiche italiane hanno la facoltà di valutare su richiesta degli interessati i titoli stranieri presentati al fine di verificarne l'eventuale corrispondenza a quelli italiani. MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare una domanda di riconoscimento al Rettore di un Ateneo italiano nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero, e alla domanda devi allegare: 1. titolo accademico di cui richiedi il riconoscimento, in copia autenticata 2. titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'università nel paese in cui l'hai conseguito, in copia autenticata 3. certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti 4. programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero 5. traduzione in lingua italiana di entrambi i titoli di studio e del certificato sopra indicato, certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale o dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del paese dove hai conseguito il titolo operante in Italia 6. entrambi i titoli di studio devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare sopraindicata, concernente: o la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta) o l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese ove è stato conseguito o gli anni complessivi di scolarità o gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a posti di lavoro 7. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata. CIMEA, Centro d'informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui, viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845 (il centro è la sede italiana della rete NARIC - Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi). RICONOSCIMENTO ED EQUIPOLLENZA DEI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA Se hai conseguito presso un'università non italiana il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica, puoi fare richiesta di riconoscimento (articolo 74 del DPR 11 luglio 1980 n. 382). L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Tale norma viene applicata ai cittadini dei paesi appartenenti alla UE. PROCEDURA D'ISCRIZIONE: Devi inviare la domanda di riconoscimento al Ministero dell'università, e ad essa devi allegare: 1. diploma di laurea

2. diploma di dottorato e relativa tesi 3. attestato del docente che ti ha seguito 4. certificato di nascita 5. certificato di cittadinanza. I diplomi rilasciati da alcune istituzioni universitarie italiane e straniere sono riconosciuti in Italia e dischiarati equipollenti al dottorato di ricerca sulla base di specifici decreti. I decreti di equipollenza con il dottorato di ricerca italiano sinora emessi si riferiscono ai seguenti titoli: i diplomi di perfezionamento (Classe di Lettere e Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali) rilasciati dalla Scuola normale superiore di Pisa (legge 18 giugno 1986, n. 308) i titoli di dottore rilasciati dall'istituto universitario europeo di Firenze (legge 11 luglio 1986, n. 352) i diplomi di perfezionamento (Classe di Scienze sociali e Classe di Scienze sperimentali e applicate) rilasciati dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa ( legge 14 febbraio 1987, n. 41) i titoli di Doctor Philosophiae in fisica delle particelle elementari, in fisica degli stadi condensati, in fisica matematica e dell'analisi funzionale, in astrofisica, in genetica molecolare rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (decreto 24 luglio 1987, n. 419; decreto 24 febbraio 1993) il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'università di San Marino (decreto 11 giugno 1990). CIMEA, Centro d'informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui (Centro Naric), viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845; MURST, Dipartimento Istruzione Universitaria, Ufficio V, piazzale Kennedy, 20-00144 Roma - tel. 06/59912061. RIFERIMENTI LEGISLATIVI: RD 1592 del 31/08/33; DL 297 del 16/04/94; per i titoli conseguiti nella Comunità Europea direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE (recepite in Italia con i DL 115 del 27/01/92 e 319 del 02/05/94). I procedimenti giuridici che consentono ai titoli di studio stranieri di produrre effetti legali in un paese straniero sono di due tipi: 1. EQUIPOLLENZA O ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE - il titolo di studio straniero viene comparato ad un titolo analogo del paese prescelto; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici (corsi, esami, voti, tesi). Se i due titoli sono equivalenti o non presentano sostanziali difformità, l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta dichiara l'equipollenza del titolo straniero rilasciando anche il titolo di studio equivalente del paese stesso. In questo modo l'equipollenza consente al titolo straniero di produrre tutti gli effetti giuridici previsti dal corrispondente titolo del paese a cui è stata fatta la richiesta.

2. RICONOSCIMENTO - l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispodenza di livello e dichiarando di riconoscerlo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono più limitati rispetto all'equipollenza. Il riconoscimento dei titoli di studio dei paesi appartenenti alla Comunità Europa è regolamentato dalle direttive CEE sopra indicate. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI: In generale si può affermare che ogni singola domanda di riconoscimento viene esaminata individualmente dalle autorità competenti del paese in cui si intende proseguire gli studi, tenendo comunque conto di altri eventuali problemi, quali la limitazione del numero di iscritti, il rispetto delle scadenze di iscrizione, gli esami di ammissione, ecc. Per poter completare l'iter burocratico è quindi opportuno: rivolgersi ai centri di orientamento del proprio Istituto o della propria Università contattare l'istituto o l'università straniera presso la quale si intende proseguire gli studi rivolgersi alle sedi dei Centri NARIC (Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi) nel proprio paese e all'estero. CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e Equivalenze Accademiche) - Viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281 - Il centro è la sede italiana della rete NARIC. MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO E L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA TITOLI FINALI DI SCUOLA SECONDARIA: I titoli finali stranieri di Scuola Secondaria Superiore possono essere riconosciuti in Italia purché i detentori siano in possesso di cittadinanza italiana. MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare la domanda di equipollenza al Provveditore agli Studi della provincia nella quale resiedi. TITOLI ACCADEMICI: La legge italiana dichiara che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno in Italia alcun valore legale (RD n. 1592 del 31/08/1933), ma viene lasciata la possibilità ai detentori di chiedere l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani; le autorità accademiche italiane hanno la facoltà di valutare su richiesta degli interessati i titoli stranieri presentati al fine di verificarne l'eventuale corrispondenza a quelli italiani. MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare una domanda di riconoscimento al Rettore di un Ateneo italiano nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero, e alla domanda devi allegare: 1. titolo accademico di cui richiedi il riconoscimento, in copia autenticata 2. titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'università nel paese in cui l'hai conseguito, in copia autenticata 3. certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti 4. programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero

5. traduzione in lingua italiana di entrambi i titoli di studio e del certificato sopra indicato, certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale o dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del paese dove hai conseguito il titolo operante in Italia 6. entrambi i titoli di studio devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare sopraindicata, concernente: o la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta) o l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese ove è stato conseguito o gli anni complessivi di scolarità o gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a posti di lavoro 7. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata. CIMEA, Centro d'informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui, viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845 (il centro è la sede italiana della rete NARIC - Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi). RICONOSCIMENTO ED EQUIPOLLENZA DEI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA Se hai conseguito presso un'università non italiana il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica, puoi fare richiesta di riconoscimento (articolo 74 del DPR 11 luglio 1980 n. 382). L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Tale norma viene applicata ai cittadini dei paesi appartenenti alla UE. PROCEDURA D'ISCRIZIONE: Devi inviare la domanda di riconoscimento al Ministero dell'università, e ad essa devi allegare: 1. diploma di laurea 2. diploma di dottorato e relativa tesi 3. attestato del docente che ti ha seguito 4. certificato di nascita 5. certificato di cittadinanza. I diplomi rilasciati da alcune istituzioni universitarie italiane e straniere sono riconosciuti in Italia e dischiarati equipollenti al dottorato di ricerca sulla base di specifici decreti. I decreti di equipollenza con il dottorato di ricerca italiano sinora emessi si riferiscono ai seguenti titoli: i diplomi di perfezionamento (Classe di Lettere e Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali) rilasciati dalla Scuola normale superiore di Pisa (legge 18 giugno 1986, n. 308) i titoli di dottore rilasciati dall'istituto universitario europeo di Firenze (legge 11 luglio 1986, n. 352)

i diplomi di perfezionamento (Classe di Scienze sociali e Classe di Scienze sperimentali e applicate) rilasciati dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa ( legge 14 febbraio 1987, n. 41) i titoli di Doctor Philosophiae in fisica delle particelle elementari, in fisica degli stadi condensati, in fisica matematica e dell'analisi funzionale, in astrofisica, in genetica molecolare rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (decreto 24 luglio 1987, n. 419; decreto 24 febbraio 1993) il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'università di San Marino (decreto 11 giugno 1990). CIMEA, Centro d'informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui (Centro Naric), viale Ventuno Aprile, 36-00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845; MURST, Dipartimento Istruzione Universitaria, Ufficio V, piazzale Kennedy, 20-00144 Roma - tel. 06/59912061. Dichiarazione di valore in loco La Dichiarazione di Valore è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati). Nota integrativa sulla Dichiarazione di Valore a cura del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto: A proposito della Dichiarazione di Valore: Giova ricordare, per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell ambito dell U.E., che alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile). La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l abbia fornito in termini generici od insufficienti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07). - http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/allegati/guida_stranieri08_integrazione.pdf -