Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 La c.d. Legge di Stabilità 2015, L. 22 dicembre 2014, n.190, prevede una nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti: si tratta della possibilità per le PMI e le famiglie, di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017. I dettagli saranno definiti in un accordo tra Ministero dell Economia, Sviluppo Economico, ABI e associazioni delle imprese e dei consumatori, da sottoscrivere entro fine marzo 2015. La possibilità di sospendere i mutui rappresenta una vera e propria boccata d ossigeno per le imprese e le famiglie in evidente difficoltà economica a causa del perdurare della difficile congiuntura economica. Premessa La c.d. Legge di Stabilità 2015, L. 22 dicembre 2014, n.190, prevede una nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti: si tratta della possibilità per le: PMI; e le famiglie, di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017. Il comma 246 della citata legge, in particolare, stabilisce quanto segue: MUTUI FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Co.246 Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla 1

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. I dettagli saranno definiti in un accordo tra Ministero dell Economia, Sviluppo Economico, ABI e associazioni delle imprese e dei consumatori, da sottoscrivere entro fine marzo 2015. Nell attesa è stato prorogato, proprio fino al 31 marzo 2015, il precedente accordo per il credito in scadenza lo scorso 31 dicembre 2014. Va detto che le banche non richiedono commissioni aggiuntive per la sospensione, come dovrebbero anche gli altri soggetti coinvolti nella filiera del credito (es. consorzi fidi). Essi debbono rilasciare gratuitamente la conferma della garanzia evitando spiacevoli speculazioni a danno delle imprese. Pertanto, fino al 2017, è ammessa la necessità di pagare la quota interessi con regolarità. Moratoria mutui MORATORIA MUTUI PMI E FAMIGLIE FINO AL 31.03.2015 DAL 31.03.2015 SOSPENSIONE GRAZIE ALLA PROROGA DELLA VECCHIA NORMA NUOVA SOSPENSIONE L. STABILITÀ 2015 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE 2016 SOSPESO VERSAMENTO QUOTA CAPITALE 2017 SOSPESO VERSAMENTO QUOTA CAPITALE 2018 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE + QUOTA INTERESSI 2

Interesse legale allo 0,5% dal 01.01.2015 Grazie al Decreto del MEF dell 11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall 1% allo 0,5% in ragione d'anno. L art. 1 del D.M. dell 11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014, modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile. Essa viene fissata allo 0,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Il MEF aveva già con D.M. datato 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1 %, con decorrenza dal 1 gennaio 2014. La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell 1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Anche per i capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria. Si segnala che la banca non ha l obbligo di dar seguito alle richieste di accesso alla moratoria, poiché dovrà verificare il conseguimento dei requisiti utili per poter disporre di tali agevolazioni. Per poter disporre di maggiori informazioni su tali strumenti è sufficiente recarsi nella banca presso la quale si è acceso il mutuo o il finanziamento, che si desidera sospendere. Le iniziative precedenti Dal 2009, la moratoria è una delle misure della strategia anti credit crunch. La nuova iniziativa prevista dalla Legge di Stabilità 2015 rappresenta la quinta di una serie di misure iniziate: il 3 agosto del 2009 con l Avviso comune; l Accordo per il Credito alle Pmi del 16 febbraio 2011; le Nuove Misure per il Credito alle Pmi del 28 febbraio 2012; il nuovo Accordo per il credito del 1 luglio 2013 (in scadenza il 31 dicembre 2014). L Avviso comune del 03 agosto 2009 intendeva dare respiro finanziario alle imprese, attraverso tre specifiche misure in favore delle PMI: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti. 3

Con l Accordo per il credito alle PMI, sottoscritto nel febbraio 2011, sono state introdotte nuove misure in favore delle imprese sane, e con prospettive di crescita, finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all ampliamento dell accesso al credito. La terza fase inizia con le Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese, intraprese nel febbraio 2012, mirava ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentavano comunque prospettive economiche positive; creando così le condizioni per il superamento della congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel traghettarle verso un auspicata inversione del ciclo economico. Il nuovo accordo per il credito, sottoscritto il 1 luglio 2013 e in scadenza il 31 dicembre 2014, propone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con le Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, presentando alcuni elementi di miglioramento rispetto alla passata edizione ed identificando in modo più puntuale il profilo soggettivo delle imprese che possono richiedere l attivazione delle misure previste. In particolare, l Accordo prevede i seguenti interventi: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare; allungamento della durata dei mutui per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB. Come per l accordo precedente, in favore delle imprese che avviino processi di rafforzamento patrimoniale, è previsto che le banche aderenti valutino la concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall impresa. 4

Tra gli elementi di novità rispetto al passato figura l inclusione dei cosiddetti conti correnti ipotecari a rimborso rateale, tra le forme tecniche che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi, nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che: può arrivare a 3 anni per i chirografari; e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi. Oggetto delle operazioni di sospensione possono essere anche i mutui che hanno già beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell Avviso Comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga. Sono invece esclusi dalle operazioni anzidette i mutui sospesi ai sensi delle Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012. Gli effetti per i contribuenti La possibilità di sospendere i mutui rappresenta una vera e propria boccata d ossigeno per le imprese e le famiglie in evidente difficoltà economica a causa del perdurare della difficile congiuntura economica. Lo dimostrano i dati del Fondo di solidarietà per l acquisto della prima casa introdotto dalla Finanziaria 2008 e attivato nel 2010, su iniziativa dell ABI e delle Associazioni dei Consumatori, per sostenere le famiglie in difficoltà. La Legge di Stabilità approvata dal Governo ha confermato il rifinanziamento del Fondo di solidarietà effettuato dal D.L. 102/2013 pari a 40 milioni di euro relativo al biennio 2014-2015 (20 milioni di euro per ciascuno dei due anni) continuando a dare la possibilità alle famiglie di sospendere le rate dei mutui, in caso di difficoltà. Nel periodo che va da maggio 2013 alla prima settimana di gennaio 2014 sono state 10.350 le famiglie che hanno sospeso le rate dei propri mutui per 18 mesi, per un controvalore totale di 988,5 milioni di euro di debito residuo. Dal 2010 ad oggi il Fondo di solidarietà per l acquisto della prima casa ha dato la possibilità a 100.000 famiglie di sospendere i propri mutui, per un controvalore di quasi 11 miliardi di debito residuo. - Riproduzione riservata - 5