a) di promuovere le politiche di pari opportunità nell accesso, nella formazione e

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COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO R E G O L A M E N T O 1. Costituzione E costituito presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, il Comitato per le Pari Opportunità approvato con delibera del 4 Ottobre 2013 che, in applicazione della normativa nazionale ed europea, si propone: a) di promuovere le politiche di pari opportunità nell accesso, nella formazione e qualificazione professionale e di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limiti di diritto e/o di fatto l'uguaglianza sostanziale di genere nello svolgimento della professione forense; b) di promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento previsti e sanciti dai D.lgs n. 215 e 216 del 2003; c) di sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; d) di promuovere e favorire la cultura della parità fondata sui principi costituzionali nonché la partecipazione paritaria di genere nei singoli Ordini Territoriali, negli organismi direttivi locali e nazionali ivi compresi il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa di Previdenza, al fine di assicurare l adeguata rappresentanza di genere negli organismi istituzionali e di rappresentanza politica e previdenziale dell Avvocatura.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. 2. Composizione Il Comitato è composto da Avvocati iscritti agli Albi degli Avvocati di Busto Arsizio e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all insediamento del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da un n. 7 di avvocati, di cui uno di loro designato dal Consiglio dell Ordine tra i suoi componenti,mentre tutti gli altri vengono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo art.9. Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vice Segretario. 3. Funzioni Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti: a) ricercare, analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'ordine degli Avvocati; b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese anche da altri Comitati Pari Opportunità; c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell accesso e nella crescita dell attività professionale; d) proporre al Consiglio dell Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elaborare e proporre codici di comportamento e protocolli tra operatori di giustizia diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette; f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità; g) richiedere l inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio; h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini Territoriali a qualsiasi livello, anche partecipando a Reti già costituite/o costituendone di nuove, nel rispetto dell autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. 4. Funzioni del Presidente e del Segretario. Il Presidente: -rappresenta il Comitato; - convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno bimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;

- stila l ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti; -in caso di temporaneo impedimento e sostituito, con medesime funzioni, dal Vice Presidente; Il Segretario: - ha il compito di tenere informato il Comitato dell attività e delle iniziative del Consiglio dell Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato - redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vice Segretario. 5. Organizzazione interna del Comitato Il Comitato si riunisce- anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta ogni due mesi. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri. Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, nonché con quella di Consigliere dell Ordine, fatta esclusione per il componente designato di cui al punto 2). L eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si

intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Nell ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell Ordine, quest ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un mese dalla data della comunicazione pervenuta al COA dell evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Busto Arsizio, in ogni ipotesi di sospensione dall esercizio professionale, in seguito all applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. L intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti. 7. Diritto di informazione Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni. 8. Strumenti e Risorse Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può richiedere al Consiglio dell Ordine: - la collaborazione dei propri Uffici di Segreteria - che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche; - quant altro necessario per la corretta attività del Comitato. 9.Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione 9.1 - Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, preferibilmente in concomitanza con quelle del Consiglio dell Ordine. I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell Ordine. 9.2 I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. 9.3 Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Busto Arsizio, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall esercizio della professione. 9.4 Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell avvertimento. 9.5 Sono ammesse le candidature individuali. Le candidature devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell Ordine almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni. 9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell Ordine almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione il Presidente del Consiglio dell Ordine provvederà ad indire le elezioni entro 30 giorni dall approvazione del Regolamento. 9.7 Le elezioni si svolgono in unico turno, presso la sede del Tribunale di Busto Arsizio e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell Ordine.

9.8 I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente del COA o di un Consigliere Delegato non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell Ordine o da altro Consigliere designato dal Presidente del COA. 9.9 Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale. Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi a quello dei componenti da eleggere. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età. 9.10 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l insediamento del nuovo Comitato. 10. Prima convocazione Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti comunicando il componente di cui all art. 2 su designazione del Consiglio dell Ordine.

Decorso il predetto termine gli eletti e il componente designato procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell art. 2. 11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati anche si proposta del Comitato. 12. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell Ordine, in attuazione dell art. 25 4 c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti. Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati con delibera del 4 Ottobre 2013 Il Consigliere Segretario Il Presidente f.to. Avv. M. Elena Nebuloni f.to Avv. Walter Picco Bellazzi