- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA

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ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo CAROSI - Marta CARTABIA 1

- Mario Rosario MORELLI - Giancarlo CORAGGIO - Giuliano AMATO - Silvana SCIARRA - Daria de PRETIS - Nicolò ZANON - Franco MODUGNO - Augusto Antonio BARBERA - Giulio PROSPERETTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA 2

nei giudizi di legittimità costituzionale dell art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promossi dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell esecuzione, con due ordinanze del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 108 e 151 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 e n. 34, prima serie speciale, dell anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell esecuzione, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall art. 72-ter (Limiti di pignorabilità) del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come introdotto dall art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44; che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni sono sorte nell ambito di due procedure esecutive, la prima promossa da Banca Suasa Credito Cooperativo spa, ai danni del signor P.G., debitore della somma complessiva di euro 7.720,61, oltre alle spese della procedura esecutiva, e la seconda promossa da R.E. ai danni della signora M.E., debitrice della somma complessiva di euro 2.044,72, oltre alle spese della procedura esecutiva; 3

che i terzi pignorati hanno reso dichiarazioni positive dei rispettivi obblighi di corrispondere ai rispettivi debitori uno stipendio mensile rispettivamente di euro 299,00 ed euro 450,00 (al netto delle ritenute previste dalla legge) e quindi, poiché a mente dell art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. «Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito», secondo il Tribunale rimettente gli stipendi degli esecutati sarebbero pignorabili fino ad un quinto, ammontante nei casi di specie rispettivamente ad euro 59,50 ed euro 90,00, per cui resterebbero nella disponibilità dei medesimi euro 239,50 ed euro 360,00, non risultando agli atti che essi dispongano di altre fonti di sostentamento. Al riguardo, osserva il Tribunale ordinario di Viterbo che se, invece, fosse applicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi il limite indicato dall art. 72-ter del d.p.r. n. 602 del 1973, essendo le somme dovute a titolo di stipendio inferiori ad euro 2.500,00 mensili, le stesse sarebbero pignorabili nel limite di un decimo e non di un quinto; che il rimettente dubita quindi della legittimità costituzionale dell art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; che lo stesso giudice deduce anche la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia in relazione al diverso regime afferente al pensionato, quale consolidatosi a seguito della sentenza di questa Corte n. 506 del 2002, sia, in via subordinata, in relazione al regime della riscossione dei crediti erariali fissato dall art. 72-ter del d.p.r. n. 602 del 1973, come introdotto dall art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della l. n. 44 del 2012; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la non fondatezza della questione. Considerato che deve essere disposta la riunione dei giudizi, attesa la coincidenza dei parametri e dell oggetto degli atti di rimessione; 4

che le questioni sollevate risultano analoghe a quelle di cui è stata dichiarata la non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con sentenza di questa Corte n. 248 del 2015; che tale sentenza precisava, tra l altro che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore», mentre, con riguardo alla questione sollevata in riferimento all art. 3 Cost., sia in relazione al regime di impignorabilità delle pensioni, sia in via subordinata all art. 72-ter del d.p.r. n. 602 del 1973, le argomentazioni del giudice rimettente non sono state condivise in ragione della eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata, tanto più verificata alla luce di «un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e dalla sua evoluzione differenziata»; che invece, relativamente alla norma impugnata con riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., la predetta decisione ha ritenuto l inammissibilità delle censure per la loro apoditticità in quanto prive di un argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate; che stante l identità di contenuto tra l ordinanza di rimessione oggetto della richiamata pronuncia del 2015 e quelle odierne la questione da queste ultime reiterata va, conseguentemente, a sua volta, dichiarata manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e manifestamente inammissibile con riguardo agli artt. artt. 1, 2 e 4 Cost., per le stesse ragioni. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 5

riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016. 6