SENTENZA N. 216 ANNO 2015
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- Stefania Bianco
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1 Sentenza 216/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO - Redattore de PRETIS Camera di Consiglio del 07/10/2015 Decisione del 07/10/2015 Deposito del 05/11/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti decisi: ord. 19/2015 Art. 26 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 22/12/2011, n SENTENZA N. 216 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Tribunale ordinario di Milano sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra M.M. ed altri e la Banca d Italia ed altro, con ordinanza del 28 aprile 2014, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell anno Visto l atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis.
2 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Milano sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale «In deroga alle disposizioni di cui all articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato». La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da M.M. ed altri, che hanno chiesto la condanna della Banca d Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, pari alla somma complessiva di ,67 euro, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l entrata in vigore dell art. 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto l immediata estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione. Al giudizio partecipa anche il Ministero dell economia e delle finanze, chiamato in causa dalla Banca d Italia Il giudice a quo che ha rigettato, con sentenza non definitiva, l eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva della Banca d Italia espone che gli attori presentarono le banconote per la conversione dopo il 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, che coincide con quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma prima del 28 febbraio 2012, data in cui sarebbe scaduto l originario termine di prescrizione previsto dall art. 3, comma 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria). A suo avviso, la questione è rilevante, perché l applicazione della norma denunciata è il presupposto necessario per la decisione della causa, che dovrebbe essere definita con una sentenza di rigetto delle domande, qualora la norma non fosse dichiarata incostituzionale, in quanto il rifiuto della conversione sarebbe, in tale caso, legittimo. Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di affidamento e di certezza del diritto, perché avrebbe disposto una vera e propria estinzione, «con decorrenza immediata», del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione, anticipando di poco meno di tre mesi la scadenza del termine di prescrizione originariamente fissata al 28 febbraio Ne conseguirebbe l evidente frustrazione del credito vantato dai possessori di lire nei confronti della Banca d Italia. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale sull illegittimità delle leggi retroattive extrapenali, quando esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, e sostiene che il medesimo principio è applicabile anche nel caso concreto, in quanto la norma denunciata, pur non avendo efficacia retroattiva, incide con effetti immediati su situazioni sostanziali di analoga natura. Richiama, altresì, l orientamento di questa Corte secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia di fissazione del termine di prescrizione, con l unico limite dell eventuale irragionevolezza qualora il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto a cui si riferisce. L irragionevolezza sarebbe resa ancora più evidente dalla previsione del versamento del «controvalore» delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire non convertiti «all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato», perché in questo modo, ad avviso del rimettente, il legislatore ha inteso favorire i possessori dei titoli di Stato, rafforzando la garanzia dei loro crediti a discapito dei possessori di lire, mediante una scelta preferenziale tra diverse categorie di creditori dello Stato, priva di alcuna giustificazione.
3 1.2. La norma denunciata contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato, mediante il trasferimento del relativo controvalore al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, e in ultima analisi i possessori dei titoli del debito pubblico, i quali vedono così rafforzata la garanzia dei loro crediti. Il rimettente richiama l orientamento della Corte europea dei diritti dell uomo (Corte EDU), secondo il quale è considerato «bene», ai fini dell applicazione della norma convenzionale indicata, anche un profitto futuro, se il guadagno è stato acquisito o è stato oggetto di un credito esigibile, sicché l eventuale interesse generale sotteso alla scelta legislativa non sarebbe sufficiente, nel caso concreto, a legittimare l espropriazione disposta dalla norma denunciata. 2. Con atto depositato il 24 marzo 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. L intervenuto eccepisce, in via preliminare, l inammissibilità della questione per aberratio ictus, in quanto il rimettente ha sollevato l incidente di costituzionalità con riguardo all articolo 26 di un inesistente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 121, convertito da una, del pari inesistente, legge 22 dicembre 2011, n. 201, mentre la modifica del diritto di convertire in euro le banconote in lire è stata introdotta dall articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n Nel merito, osserva che la norma denunciata non è retroattiva, al contrario di quanto sembrerebbe ritenere il giudice a quo, perché è destinata a operare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del d.l. n. 201 del 2011 nella Gazzetta Ufficiale. Osserva, altresì, che la norma non lede l affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, dovendosi considerare il lungo periodo di tempo durante il quale i possessori di banconote e di monete in lire hanno potuto convertirle in euro, precisamente dal 28 febbraio 2002 (data di cessazione del doppio regime di circolazione della lira e dell euro) fino al 6 dicembre 2011, sicché la scelta del legislatore di anticipare di circa tre mesi la scadenza del termine per la conversione, fissata originariamente al 28 febbraio 2012, non può essere considerata né irragionevole né arbitraria. Secondo l intervenuto, inoltre, la norma non ha determinato alcun ingiustificato privilegio di una categoria di creditori dello Stato rispetto a un altra, in quanto manca qualsiasi elemento da cui desumere che il controvalore riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, quale effetto della norma denunciata, sia stato impiegato per estinguere titoli del debito pubblico scaduti in data prossima all entrata in vigore del d.l. n. 201 del Nemmeno sarebbe fondato il secondo profilo di illegittimità sollevato dal rimettente. Secondo la difesa dello Stato, la norma incide sul possesso di una moneta che non ha più corso legale dal 28 febbraio 2002 e si è limitata, come già detto, ad anticipare l estinzione del diritto di chiederne la conversione di poco meno di tre mesi rispetto alla scadenza del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla cessazione del corso legale della lira. Di conseguenza, il legislatore avrebbe operato una scelta giustificata e non sproporzionata, intervenendo in una situazione che faceva presumere il disinteresse dei possessori delle residue banconote o monete in lire alla loro conversione in euro, anche per la probabile esiguità del relativo controvalore. Considerato in diritto 1. Il Tribunale ordinario di Milano sezione specializzata in materia di impresa, dubita della legittimità costituzionale dell art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall art. 1,
4 comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale «In deroga alle disposizioni di cui all articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato». Tale norma contrasterebbe con gli artt. 3, 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n La questione è sorta nel corso di un giudizio in cui gli attori hanno chiesto la condanna della Banca d Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l entrata in vigore dell art. 26 del d.l. n. 201 del L intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, in via preliminare, l inammissibilità della questione per aberratio ictus. L eccezione è infondata. È vero che, come rileva l intervenuto, il rimettente indica la norma censurata facendo riferimento all art. 26 di un inesistente d.l. 6 dicembre 2011, n. 121, convertito da una, del pari inesistente, legge 22 dicembre 2011, n. 201, mentre la modifica del diritto di convertire in euro le banconote in lire è stata introdotta dall art. 26 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n Dall ordinanza di rimessione si desume facilmente, tuttavia, che la norma impugnata è effettivamente l art. 26 del d.l. n. 201 del 2011 così come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2014, del quale è riportato il testo con esattezza, sicché è evidente che l erronea indicazione del numero progressivo sia del d.l. che della legge di conversione costituisce un mero lapsus calami, privo di rilevanza ai fini del giudizio di ammissibilità della questione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l indicazione inaccurata o erronea (si tratti di lapsus calami o di vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del 1983, 212 del 1985)» (sentenza n. 142 del 1993), sicché si deve escludere che «l erronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dell ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente» (sentenze n. 154 del 2006 e n. 224 del 2004). 3. Il rimettente espone che gli attori nel processo principale hanno chiesto di convertire le banconote dopo l entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, ma prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione del 28 febbraio L applicazione della norma denunciata costituisce un presupposto necessario per la risoluzione della controversia, in quanto, per un verso, il rifiuto frapposto dalla Banca d Italia alla conversione delle banconote si fonda sulla loro prescrizione immediata e, per altro verso, il diritto fatto valere dagli attori nel processo principale si fonda sulla tempestività della loro richiesta di conversione delle banconote secondo le regole generali, alle quali la norma denunciata deroga. Ad avviso del rimettente, la norma contrasta, in primo luogo, con gli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell affidamento nella sicurezza giuridica, dell irragionevolezza e dell ingiustificata preferenza accordata ai possessori di titoli del debito pubblico, perché avrebbe disposto, in via anticipata rispetto alla scadenza dell originario termine di prescrizione, fissata al 28 febbraio 2012, una vera e
5 propria estinzione immediata del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione. La norma contrasterebbe, in secondo luogo, con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest ultimo in riferimento all art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato, mediante il trasferimento del relativo controvalore al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, e in ultima analisi i possessori dei titoli del debito pubblico, che vedono così rafforzata la garanzia dei loro crediti. 4. La questione è fondata, in relazione alla censurata violazione dell art. 3 Cost Con l introduzione dell euro, avvenuta il 1 gennaio 1999, si aprì un periodo transitorio, durato sino al 31 dicembre 2001, nel quale le monete metalliche e le banconote in lire continuavano a costituire il solo mezzo di pagamento in numerario, anche quando il debito fosse espresso in euro. Il 1 gennaio 2002, cessato il periodo transitorio, iniziò la circolazione delle banconote in euro e delle monete metalliche in euro e in cent. Le banconote e le monete in lire continuarono ad avere corso legale per un periodo di due mesi, sino al 28 febbraio 2002, ex art. 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001). Da tale data, terminata la fase di doppia circolazione, iniziò a decorrere il termine di prescrizione delle lire ancora circolanti. L art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria), dispone che «Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003), ha aggiunto all art. 3 della legge n. 96 del 1997 un comma 1-bis, secondo cui «Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d Italia non oltre il 28 febbraio 2012». L art. 52-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l introduzione dell EURO nell ordinamento nazionale, a norma dell articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433), prevede che «Le monete metalliche si prescrivono a favore dell erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L art. 87, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1-bis anche all art. 52-ter del decreto legislativo n. 213 del 1998, secondo cui «Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d Italia non oltre il 28 febbraio 2012». Per effetto della cessazione del corso legale della lira, quindi, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell erario, e cioè fino al 28 febbraio In questo quadro si è inserito l art. 26 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il quale, al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico (la disposizione è contenuta nel Capo V del decreto, intitolato «Misure per la riduzione del debito pubblico») e in deroga alle norme sopra richiamate, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, e ha stabilito, altresì, che il relativo controvalore fosse versato all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato Come questa Corte ha più volte affermato, il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate,
6 dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015). Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità, come descritto in precedenza, fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale (art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997), sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d Italia (art. 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997, introdotto dall art. 87 della legge n. 289 del 2002). Il fatto che, al momento dell entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell assetto normativo regolatore del rapporto rende anzi ancora più evidente il carattere certamente consolidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l improvviso intervento del legislatore su di esso. Proprio con riguardo alla fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, questa Corte ha costantemente affermato che «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l unico limite dell eventuale irragionevolezza, qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)» (sentenza n. 234 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 10 del 1970). Nemmeno la sopravvenienza dell interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l intervento legislativo nell ambito del quale si colloca anche la norma denunciata, può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta, ai quali era stato concesso un termine di ragionevole durata per convertirla nella nuova. Se l obiettivo di ridurre il debito può giustificare scelte anche assai onerose e, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato. Nel caso in esame non risulta operato alcun bilanciamento fra l interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire, dal momento che l incisione con effetto immediato delle posizioni consolidate di questi ultimi appare radicale e irreversibile, nel senso che la disposizione non lascia alcun termine residuo, fosse anche minimo, per la conversione. Né, d altro canto, lo scopo perseguito imponeva un tale integrale sacrificio, visto che, come si poteva prevedere fin dall approvazione della norma, per la maggior parte delle banconote in lire corrispondenti al controvalore versato all entrata del bilancio dello Stato non sarebbe stata chiesta la conversione. La lesione dell affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue ex abrupto il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio, sia pure ridotto rispetto al termine originario decennale e della cui durata si potesse in ipotesi valutare la ragionevolezza. 5. Va pertanto dichiarata l illegittimità costituzionale dell art. 26 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, per violazione dei principi di tutela dell affidamento e di ragionevolezza di cui all art. 3 Cost.
7 Rimangono assorbiti gli altri profili sollevati, con riferimento agli artt. 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 novembre Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956). Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.
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