Il Lavoro Occasionale Accessorio

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Progetto Servizi innovativi per l incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 PON Governance e Azioni di Sistema - Obiettivo Convergenza 2007-2013 (FSE) Il Lavoro Occasionale Accessorio Avv. Francesca Sgarrella Webinar

Di che si tratta? Partiamo col dire che si tratta di Attività lavorative di natura meramente occasionale, per il cui pagamento si utilizzano dei buoni (cd. Voucher) la legge non le riconduce né alla tipologia tipica del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo né del lavoro cd. parasubordinato 2

Di che si tratta? (segue) sono quindi attività definite, tipizzate e regolamentate con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasti a forme di lavoro nero e irregolare (Circ. Min. Lav. n. 18 del 18.07.2012: per coprire spazi non coperti da altri istituti, al fine di ricondurre a regolarità attività abitualmente svolte in nero ; Circ. INPS n. 17 del 3.02.2010; Circ. INPS n. 88 del 9.07.2009) 3

Di che si tratta? (segue) sono, inoltre, accessorie, il che implica che le prestazioni devono essere svolte direttamente in favore del committente, senza intermediari una impresa (incluse agenzie per il lavoro) non può reclutare e retribuire lavoratori per svolgere L.O.A. in favore di terzi, come nel caso dell appalto o della somministrazione (Circ. INAIL n. 21 del 24.04.2013; Circ. Min. Lavoro n. 4/2013; Circ. INPS n. 17/2010 e n. 88/2009) 4

Di che si tratta? (segue) Alla regola del rapporto diretto tra prestatore e committente-utilizzatore c è una eccezione caso degli Stewards delle società calcistiche, ai sensi del D.M. 8 agosto 2007, come modificato dal D.M. 24 febbraio 2010, che possono essere forniti da istituti di sicurezza privati anche tramite L.O.A. 5

Per concludere Non essendo ricondotte ad alcuna tipologia tipica di prestazione di lavoro, il Legislatore le ha qualificate mediante individuazione di ambiti soggettivi e oggettivi e di limiti economici (Vecchia normativa) mediante individuazione di limiti economici (Nuova normativa) 6

Il quadro normativo L.O.A. introdotto da D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), art. 70 e ss. Definiva i soggetti (committenti e prestatori), le attività e il limite economico, con una elencazione di carattere tassativo successivamente modificata e integrata da legge 33/2009 e Finanziaria 2010 (legge 191/2009) 7

La Riforma Fornero Sostituisce l art. 70 e modifica l art. 72 Elimina le delimitazioni di natura soggettiva e oggettiva Lascia, con modifiche, solo il limite di carattere economico, che diventa elemento qualificatorio del L.O.A. (Circ. INAIL n. 21/2013: superamento determina trasformazione in lavoro subordinato) 8

Nuovo art. 70 Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente (comma 1, prima parte) 9

Quindi, il lavoro occasionale accessorio: può essere utilizzato da qualsiasi committente può essere svolto da qualsiasi prestatore di lavoro può essere impiegato in qualunque ambito di attività purché il lavoratore non superi i 5.000 euro netti, pari a 6.666 lordi (Circ. INPS n. 17/2010), nell anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti 10

Attenzione! Al datore di lavoro non è consentito il ricorso al lavoro accessorio per l impiego di propri lavoratori subordinati, anche se part-time (Circ. INPS n. 49 del 29.03.2013) 11

Fase Transitoria Fino al 31.05.2013, potevano essere utilizzati buoni già richiesti/acquistati prima di entrata in vigore di Legge Fornero, secondo normativa previgente Vecchi buoni non hanno parametrazione oraria e non si computano ai fini del raggiungimento del limite economico (Circ. MinLav. n. 4/2013) Sono comunque rimborsabili 12

Qualche ipotesi di dettaglio Imprenditori Commerciali e Professionisti Fermo il limite complessivo di 5.000 euro/anno solare, nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte in favore di ciascun committente nel limite di 2.000 euro netti (pari a 2.666 lordi) per anno solare, annualmente rivalutati (comma 1, parte 2) MAGGIOR CARICO CONTRIBUTIVO (Incremento proporzionale fino al 33% nel 2018) 13

(segue) Per imprenditore commerciale si intende qualunque imprenditore, persona fisica o giuridica, ex art. 2082 c.c., senza limitazione di ambito di attività, salvo Impresa Agricola (Circ. Min. Lav. n. 18/2012 e 4/2013) Per professionista si intende il soggetto, con o senza partita IVA, con o senza Cassa autonoma, che percepisce redditi da lavoro autonomo da esercizio di arte o professione (art. 53, co. 1, T.U.I.R.) 14

(segue) Lavoratori che percepiscono trattamenti integrativi del salario o di sostegno al reddito Fino al 31.12.2013, questi lavoratori possono svolgere L.O.A. in tutti i settori produttivi, anche per enti locali, nel limite max di 3.000 euro netti, pari a 4.000 lordi, per anno solare, per la totalità di committenti (legge 134/2012) INPS sottrae da contribuzione figurativa i contributi derivanti da L.O.A. 15

(segue) Committenti pubblici L.O.A. consentito, anche ad Enti Locali, sempre nel limite complessivo di 5.000 euro/anno solare, nel rispetto dei vincoli previsti da vigente disciplina in materia di contenimento delle spese del personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno (art. 70, comma 3) 16

(segue) Imprese familiari Possibile il ricorso al L.O.A. nel limite di 2.000 euro netti (pari a 2.666 lordi) per anno solare, e sempre che lavoratore non abbia superato limite complessivo di 5.000 euro/anno solare nei confronti della pluralità di committenti Contribuzione pari, come per altri, al 13% (Circ. INPS n. 49 del 29.03.2013) 17

(segue) In Agricoltura Per attività stagionali, con prestatori pensionati o giovani con meno di 25 anni (vedi Circ. INPS n. 49/2013) In aziende con volume d affari < 7.000 euro/anno solare, per qualunque attività e con qualunque soggetto, purché non iscritto l anno prima in elenco lavoratori agricoli. 18

(segue) Giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi e compatibilmente con impegni scolastici, o se regolarmente iscritti a Università Sempre nel limite complessivo di 5.000 euro/anno solare per prestatore per totalità di committenti, ma non opera limite di 2.000 euro/anno solare! (circ. Min. Lav. n. 4 del 18.01.2013) 19

Come funziona nella pratica? Fase 1: acquisto dei buoni Fase 2: comunicazione preventiva a INPS/INAIL Fase 3: incasso dei buoni Fase 4: gestione contributiva dei buoni Fase 5: eventuale rimborso di buoni inutilizzati 20

Fase 1: l acquisto Innanzitutto, come sono i buoni o voucher? (art. 72) 21

Fase 1: l acquisto (segue) Sono orari, numerati progressivamente e datati Hanno un valore nominale stabilito con D.M. (1 buono = 10 euro = 1 ora di lavoro) (salvo per attività agricole: Circ. Min. Lav. 18.02.2013) (Disponibili anche multipli da 50 euro o 20 euro) 22

Fase 1: l acquisto (segue) Compenso orario è il minimo di legge, ferma la possibilità di retribuire un ora con più buoni Valore nominale di 10 euro comprende 13% di contributi INPS, 7% contributi INAIL e 5% commissione del concessionario del servizio Quindi, il compenso netto al prestatore è pari ad euro 7,50 (o 37,50 per buono multiplo o 15 per buono da 20 euro) 23

Fase 1: l acquisto (segue) Data va intesa come arco temporale di utilizzo del voucher, non > 30 gg decorrenti dal suo acquisto (Circ. Min. Lav. n. 4/2013) Smentito da successiva Circ. del 18.02.2013 Min. Lav.: in attesa di modifica di procedure, utilizzo di buoni non limitato temporalmente 24

Fase 1: l acquisto (segue) Committente deve acquistare buoni prima di inizio di prestazione Dove? presso sedi INPS (cartacei), esibendo ricevuta di avvenuto pagamento su c/c postale indicato online, con procedura telematica c/o Uffici Postali (con c.f. o partita IVA della società) c/o Tabaccai (con c.f. o tessera sanitaria) c/o Banche convenzionate (es. Banca Popolare di Vicenza, Credito Siciliano, Banca Carige, Banca Popolare del Mezzogiorno, etc.) 25

Fase 2: la comunicazione Committente deve effettuare, prima di inizio di prestazione di lavoro, comunicazione contenente: Dati anagrafici, tipologia e c.f. del committente Dati anagrafici e c.f. del lavoratore Luogo e data presunta di inizio e fine di prestazione Tipologia di attività (codice lavorazione) (Circ. INAIL n. 21/2013) 26

Fase 2: la comunicazione (segue) Comunicazione si effettua: A INAIL (fax 800.657657 - contact center integrato 803.164 o 06 164 164 - sito www.inail.it), per voucher cartacei emessi da sedi INPS (vedi però Circ. INPS n. 49/2013) A INPS (contact center integrato 803.164 o 06 164 164 sito www.inps.it - c/o sedi), per tutti gli altri voucher 27

Fase 3: l incasso Buoni cartacei c/o Uffici Postali, entro 24 mesi da emissione Buoni telematici tramite INPScard o bonifico domiciliato c/o Poste Buoni di tabaccai presso i medesimi, dal 2 giorno successivo alla fine della prestazione ed entro 1 anno dalla emissione Buoni di Banche presso stesso circuito bancario, dopo 24 ore da fine della prestazione ed entro 1 anno da emissione Buoni di Uffici Postali presso i medesimi, dal 2 giorno successivo alla fine della prestazione ed entro 1 anno dalla emissione 28

Fase 4: la gestione contributiva Una volta che il buono è stato portato all incasso, il sistema di gestione provvede automaticamente all accredito dei contributi sulla gestione separata INPS. Poi INPS gira il 7% all INAIL 29

Fase 5: l eventuale rimborso Per voucher non utilizzati, richiesta di rimborso entro 24 mesi (controvalore di 9,50 o 19,00 o 47,50 euro, a seconda che buoni siano di 10, 20 o 50 euro): presso sedi INPS (Mod. SC52), per buoni cartacei, on-line o di Poste presso le Banche, per buoni acquistati in Banca Presso Tabaccai, per buoni acquistati in tabaccheria (fino a un max di 500 euro, altrimenti c/o Banca ITB) Per voucher scaduti, solo se cartacei e acquistati c/o Tabaccai o Banche Mod. SC52 30

Trattamento fiscale e contributivo Compenso esente da imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato Reddito da L.O.A., però, viene computato ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (art. 70, comma 4) 31

Prestazioni a favore del lavoratore Lavoratore ha diritto a copertura INPS (gestione separata), funzionale alla maturazione del diritto alla pensione, e INAIL, a copertura di eventuali infortuni sul lavoro e malattie professionali Lavoratore NON ha diritto a prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, etc.) 32

Le sanzioni Omissione di comunicazione preventiva INPS / INAIL Maxi sanzione per il lavoro sommerso ex art. 4, comma 1, Legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) (Circ. Min. Lav. n. 38 del 12.11.2010; Circ. INPS 157/2010; Circ. INAIL n. 36 del 16.06.2011) 33

(segue) Superamento limite economico trasformazione in lavoro subordinato con applicazione di relative sanzioni civili e amm.ve almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all attività di impresa o professionale (Circ. Min. Lav. n. 4/2013), e sempre che siano presenti gli indici della subordinazione (Circ. INAIL n. 21/2013) 34

(segue) In tale contesto, diventa di fondamentale importanza la previa acquisizione, da parte del committente, della dichiarazione del lavoratore relativa al mancato superamento di limite economico complessivo, ex art. 46, co. 1, lett. O, DPR 445/2000 trattasi di elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio : Circ. INAIL n. 21/2013; Circ. Min. Lav. del 18.02.2013 35

(segue) Utilizzo del voucher oltre la data sanzione come per superamento limite economico: Circ. Min. Lav. n. 4/2013) (ma vedi Circ. Min. Lav. del 18.02.2013, per cui al momento continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni e dunque l utilizzo del voucher non è limitato temporalmente) 36

Grazie per la Vostra attenzione Avv. Francesca Sgarrella E-mail: f.sgarrella@gsplegal.com 37