BANCHE DATI Informatica e tutela giuridica
Definizione La banca dati può essere definita come un archivio di informazioni omogenee e relative ad un campo concettuale ben identificato, le quali sono organizzate, codificate e registrate su appositi supporti in modo da facilitare il loro reperimento da parte delle categorie di utenti interessati. Le banche dati si presentano in forma elettronica o cartacea, la differenza risiede nel supporto sul quale sono rese disponibili.
Direttiva n. 96/9/CE Definisce le banche dati come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti tra loro sistematicamente, organicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
Quadro normativo nazionale La direttiva 96/9 CE è stata recepita in Italia dal D. Lgs n. 169 del 1999 che rappresenta il primo atto normativo a tutela delle banche dati.
Banche dati elettroniche e cartacee Le banche dati elettroniche rispetto a quelle cartacee offrono una migliore gestione del metodo di ricerca, mediante l adozione di un programma di gestione consentono di eseguire ricerche con la massima rapidità, completezza e precisione. Le banche dati cartacee permettono di risalire all informazione desiderata attraverso l utilizzo di un sistema di indici che tuttavia rendono la ricerca più difficile e rigida.
La struttura delle banche dati Secondo la loro struttura interna le banche dati possono essere suddivise in diverse categorie. Secondo la modalità di organizzazione dei dati si individuano tre diverse rappresentazioni di banche dati: Gerarchiche: ordinate secondo una struttura ad albero; Reticolari: ordinate secondo una serie di punti di accesso; Relazionali: in base alle relazioni tra loro esistenti a seconda delle indicazioni dell utente.
Tipi di banche dati banche dati a testo completo, anche denominate banche di informazione primaria o full text o source database; banche dati di riferimenti bibliografici, riassunti, e recensioni (review).
Banche dati documentarie In base al contenuto le banche dati si distinguono in Documentarie: indicano all utente dove reperire l informazione desiderata. A loro volta si distinguono in: Bibliografiche: contengono indicazioni su testi, articoli, relazioni come abstract o sintesi; Non bibliografiche: sono costituite da brevi sintesi o segnalazione di informazioni che rinviano per la consultazione ad altre fonti.
Banche dati fattuali Le banche dati fattuali contengono informazioni complete e si distinguono in: Numeriche: i dati originali contenuti sono elaborati sotto forma di tabelle e di diagrammi; Testuali: raccolgono dati completi come leggi, articoli, sentenze, ecc ; Testuali/numeriche: contengono dati alfanumerici rappresentati sotto forma testuale e/o tabelle.
Modalità di diffusione In base al metodo attraverso cui i dati sono resi fruibili agli utenti, le banche dati hanno due modalità di diffusione: ON LINE e OFF LINE. On line: la banca dati è resa disponibile attraverso una rete di telecomunicazione che consente di fornire i dati in tempo reale l utente deve solo fornirsi di un apparecchio predisposto per il collegamento al nodo o al sito su cui la banca è memorizzata, in tal modo accederà alle informazioni richieste;
Banche dati fornite off line Off line: In questa categoria rientrano le banche dati cartacee o quelle elettroniche rese disponibili su supporto noto come CD- ROM. In questo caso la banca dati è fruibile in forma completa su di un supporto rigido che consente all utente di avere accesso diretto alle informazioni ivi contenute.
Limiti delle banche dati fornite on line Esempi di banche dati on line sono il teletext, il videotext e, in genere, tutti i servizi di accesso diretto a banche dati. Tipico esempio di teletext in Italia è il televideo che sfrutta i collegamenti radiotelevisivi, il videotext sfrutta invece i collegamenti telefonici. I limiti di queste banche dati derivano dalla necessaria presenza di una rete pubblica o privata di telecomunicazione a cui si aggiungono alti costi d uso.
Limiti delle banche dati fornite off line Le banche dati su CD-ROM hanno una peculiarità unica, tale supporto infatti è in grado di contenere una elevata quantità di informazioni compresse in un unico spazio. I principali limiti di queste banche dati riguardano le difficoltà di aggiornamento e il problema delle copie non autorizzate.
Tutela contrattuale Le tipologie contrattuali più utilizzate si dividono in due categorie che corrispondono alle due modalità di diffusione: per le banche dati off line si fa riferimento alla vendita o licenza d uso; per le banche dati on line, alla fattispecie dell appalto di servizi.
Responsabilità Si delineano due profili di responsabilità da parte del fornitore del servizio: Nei confronti dell utente; Nei confronti del titolare dei diritti di qualsiasi natura sulle informazioni contenute nella banca dati. Nel 1 caso vi è una RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL FORNITORE del servizio per le informazioni inesatte o incomplete. Infatti il titolare della banca dati si limitava ad assicurare una corretta e completa pubblicazione dei dati.
Responsabilità Nel 2 caso si pone il problema di conciliare i diritti d autore con l utilità pubblica della banca dati. Inizialmente una parte della dottrina si è orientata verso soluzioni quali la licenza obbligatoria, avendo assicurato ai titolari dei diritti un corrispettivo e un intervento della SIAE in caso di violazione. Il dibattito è ancora aperto.
Responsabilità dell utente Attraverso un contratto tra titolare e utente si stabiliscono le modalità e le condizioni di uso dei dati contenuti nella banca. Così il titolare dei diritti connessi alla banca dati può agire per inadempimento nei confronti dell utente nel caso in cui questi abbia compiuto atti no autorizzati dal regolamento contrattuale. Non è sempre facile dimostrare tale fatto sia per l ampiezza di diffusione dell opera, sia per le modalità tecniche con cui avviene tale diffusione.
Tutela giuridica Il decreto legislativo 169/1999 estende alle banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed invidualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, la tutela del diritto d'autore e a tale scopo integra e completa quanto disposto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633. E necessario che la banca dati abbia il carattere dell ORIGINALITA, inteso come criterio organizzativo delle informazioni ivi contenute affinchè si possa parlare di opera creativa come richiesto dalla normativa sul diritto d autore.
Originalita dell opera Nelle opere di compilazione l elemento creativo è costituito dai criteri di cernita e di selezione dei materiali e dall organizzazione sistematica di questi. Solo in presenza di questo requisito la banca dati è tutelata dal diritto d autore, cioè la tutela protegge il lavoro svolto dall autore nel ricercare e mettere insieme elementi che il più delle volte erano semplicemente di dominio pubblico. I dati raccolti in maniera organica e organizzata esprimono invece un valore aggiunto non raggiungibile da una semplice aggregazione disordinata degli stessi elementi.