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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Terza Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa così composto: Dott. Francesco Mannino presidente Dott. Stefano Cardinali giudice Dott.ssa Clelia Buonocore giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 59463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2016, posta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2016 e vertente TRA VENTURA FRANCESCO (C.F. VNT FNC 40L11 F335C) e RAFFAELLI PATRIZIA (C.F. RFF PRZ 42C50 H501H), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via A. Gramsci n. 54, presso lo studio dell Avv. Giuseppe Rizzo, che li rappresenta e difende per mandato in calce all atto di citazione. Attori E A.B.C. AMMINISTRAZIONE BOCCIA & CO. s.r.l., con sede legale in Roma, alla Piazza Pasquale Paoli n. 3 (C.F. 03634230589), in persona dell amministratore unico e legale rappresentante p.t., Antonella Angela,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gaetano Donizetti n. 7, presso lo studio dell Avv. Pasquale Frisina che, con l Avv. Massimo De Belardini, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Convenuta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia, premessa la propria qualità di soci della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l., impugnavano a) la deliberazione con la quale l assemblea ordinaria, all adunanza del 28 giugno 2015, aveva approvato il bilancio relativo all esercizio 2015, nonché b) la delibera con la quale l assemblea straordinaria, all adunanza del 27 luglio 2016, aveva disposto l aumento del capitale sociale da euro 46.481,20 ad euro 260.000,00. A fondamento dell impugnazione della delibera di approvazione del bilancio gli attori allegavano che - il bilancio di esercizio approvato dalla maggioranza dei soci nel corso dell assemblea del 28 giugno 2016 era stato redatto in patente violazione dei principi fondamentali di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all art. 2423 c.c. e delle norme codicistiche di dettaglio costituenti espressione di detti principi; - in particolare nello stato patrimoniale di detto bilancio risultava iscritto, tra i crediti, l importo di euro 592.897,00 corrispondente alla indennità di cessazione del rapporto, dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A., senza alcuna considerazione del fatto che da tale importo doveva comunque detrarsi la somma di euro 127.831,76 per debiti della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. nei confronti della medesima Compagnia di assicurazione;

- segnatamente, nel bilancio in contestazione non si era provveduto ad appostare il cennato importo di euro 127.831,76 tra i debiti sociali e neppure era stato costituito idoneo fondo rischi; - per effetto di quanto sopra era stato rappresentato in bilancio un risultato di esercizio non veritiero e, comunque, un reddito imponibile, a fini IRES ed IRAP, notevolmente più elevato; - inoltre, il bilancio relativo all esercizio 2015 era stato redatto sull erroneo presupposto della sussistenza del requisito della continuità aziendale, ancorché la A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. avesse perso entrambi i mandati agenziali e l Amministratore non avesse predisposto piani industriali o individuato situazioni concrete tali da far ritenere persistente il postulato della continuità aziendale. A supporto della domanda volta ad ottenere la declaratoria della invalidità della deliberazione adottata dall assemblea straordinaria dei soci della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. all adunanza del 27 luglio 2016, Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia deducevano che - detta delibera costituiva il portato di un esercizio abusivo del diritto di voto da parte dei soci di maggioranza; - la stessa era, infatti, preordinata a provocare una diluizione della partecipazione di essi attori privi dei mezzi economici per poter sottoscrivere e liberare l aumento di capitale, per la quota di spettanza - al fine di pregiudicare il loro diritto in sede di riparto delle indennità dovute alla società all esito della risoluzione dei mandati agenziali già in essere con Compagnie di assicurazione; - in ogni caso, gli evidenziati vizi del bilancio sociale al 31.12.2015 valevano, di per sé, a travolgere la delibera di aumento del capitale sociale, atteso l inscindibile nesso logico e funzionale esistente tra le cennate due delibere in contestazione. Con separato ricorso Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia chiedevano la sospensione della esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale, ed,

allegando speciali ragioni d urgenza, sollecitavano l anticipazione della misura cautelare con decreto del Presidente inaudita altera parte. Con decreto reso in data 20.09.2016 il Presidente dell intestata Sezione specializzata sospendeva l esecuzione della delibera di aumento del capitale della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. e fissava l udienza innanzi al Giudice istruttore designato per la conferma, revoca o modifica del provvedimento. Instaurato il contraddittorio, tanto nel subprocedimento cautelare che nel giudizio di merito si costituiva la A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. che, in via preliminare, eccepiva l incompetenza del Tribunale adito, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell art. 19 dello Statuto; contestava, poi, nel merito le deduzioni e richieste - anche cautelari degli istanti, evidenziando la patente infondatezza delle censure formulate e delle stesse circostanze di fatto allegate. Con ordinanza depositata il 4 ottobre 2016 il Giudice istruttore, alla luce degli elementi emersi all esito della costituzione della società convenuta, previa revoca del decreto emesso, inaudita altera parte, dal Presidente dell intestata Sezione specializzata, rigettava la richiesta cautelare formulata da Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia. All udienza fissata per la comparizione delle parti il Procuratore degli attori dichiarava che Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia non avevano più alcun interesse ad una pronuncia di merito e che, pertanto, intendevano rinunciare agli atti del giudizio a condizione che la A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l., nell accettare tale rinuncia, concordasse anche sulla integrale compensazione delle spese processuali; in via gradata e per l ipotesi di mancata rinuncia della convenuta alla rifusione delle spese processuali gli istanti dichiaravano di aderire all eccezione preliminare di compromesso. A fronte di ciò il Procuratore di parte convenuta, nulla opponendo a fronte del dedotto venir meno dell interesse degli attori alla pronuncia di merito, dichiarava di non poter, tuttavia, aderire all avversa richiesta di rinuncia alla rifusione delle spese processuali.

Alla luce delle questioni e deduzioni di cui sopra, il Giudice istruttore invitava le parti a rassegnare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ****************************** Ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla definizione in rito del presente procedimento, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come certo noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda. In particolare la rinuncia all azione o alla pretesa - diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, il cui esito è la pronuncia di estinzione - porta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d essere del giudizio per ragioni oggettive o soggettive. E, come ben noto, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'azione non richiede formalità particolari e, soprattutto, non esige l'accettazione della controparte. Segnatamente - come evidenziato anche dalla Suprema Corte - la rinuncia all'azione, atteggiandosi come espressione della facoltà della parte di modificare le richieste e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete

nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi, così, dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e che non produce effetto senza l'accettazione della controparte (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2002, n. 1439; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 8 gennaio 2002, n. 140; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047). Resta, poi, fermo che alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, conseguente alla rinuncia all'azione rassegnata dall'attore, non è di ostacolo il persistente contrasto tra le parti in ordine al riparto delle spese di lite, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. Fatte tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta va osservato che il Procuratore degli attori, fin dall udienza fissata per la comparizione delle parti nel giudizio di merito, ha dedotto che Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia avevano sottoscritto, per la quota di spettanza, l aumento di capitale deliberato e non avevano più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito. Va, poi, rilevato che la inequivoca dichiarazione del venir meno dell interesse degli attori ad una pronuncia di merito è stata rassegnata dal Procuratore di Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia anche negli scritti conclusionali, unitamente alla preliminare adesione all eccezione di compromesso sollevata dalla controparte. Invero, la condotta processuale tenuta dal Procuratore di parte attrice nel giudizio di merito, il tenore delle dichiarazioni rese in sede di adesione alla eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria nello Statuto della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l. e le ragioni indicate a fondamento della cennata adesione rendono palese che Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia, dopo aver sottoscritto l aumento di capitale oggetto della

delibera in contestazione, hanno perso interesse a coltivare l azione di merito e, tuttavia, a fronte dell avverso rifiuto di rinunciare alla rifusione delle spese processuali, hanno optato per l adesione alla eccezione di compromesso sul solo erroneo presupposto che in tal modo si sarebbero sottratti alla statuizione sulle spese processuali. Senonché è certo noto che - nella sussistenza dei relativi presupposti, la declaratoria della cessazione della materia del contendere precede logicamente anche la pronuncia sulla competenza o sulla giurisdizione; - in ogni caso - fuori dalle ipotesi di competenza territoriale derogabile - la pronuncia di incompetenza, pur dovendo essere resa con ordinanza, deve contenere la statuizione sulle spese di lite, essendo atta a definire il giudizio; - e così anche di recente la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ, Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11764); - e le considerazioni di cui sopra valgono anche ed a maggior ragione nel caso di declaratoria di incompetenza per l esistenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale; - peraltro, l adesione di una parte all eccezione di compromesso sollevata dalla controparte non è certo vincolante per il Tribunale, tenuto, invece, a vagliare in ogni caso l ammissibilità dell eccezione, la validità della clausola compromissoria, la concreta applicabilità della stessa alla lite in corso e, soprattutto, la compromettibilità in arbitri della specifica controversia pendente;

- ed a tale ultimo proposito, non par superfluo rammentare che non può essere rimessa agli arbitri l azione di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio che si lamenti essere stato redatto in violazione dei principi di cui all art. 2423 c.c.. In definitiva, dunque, atteso che la parte attrice, anche in sede di adesione alla avversa eccezione di compromesso (adesione prestata giova ribadirlo - nell erroneo convincimento di potersi così sottrarre alla rifusione delle spese di lite) ha ribadito il venir meno di un interesse alla pronuncia di merito sulla res controversa, e considerato che la società convenuta, ben lungi dal dare mostra di voler invece coltivare il giudizio, ha manifestato solo l interesse ad ottenere comunque la pronuncia sulle spese processuali, può e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dovendosi ora statuire sulle spese processuali anche della fase cautelare, ritiene il Tribunale che Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia vadano condannati, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese del subprocedimento cautelare, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate e facendo applicazione del D.M. n. 55/2014. Per converso, attese le ragioni alla base della presente decisione e la circostanza che gli attori non hanno inteso coltivare il giudizio di merito, deve disporsi l integrale compensazione delle spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena. P.Q.M. Il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia d impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 59463/2016 R.G., così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere. - Dispone la compensazione delle sole spese processuali del giudizio di merito e condanna Ventura Francesco e Raffaelli Patrizia, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della A.B.C. Amministrazione Boccia & Co. s.r.l., delle spese relative al subprocedimento cautelare, che liquida in euro

6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Clelia Buonocore Francesco Mannino