REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Documenti analoghi
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Tribunale di Pistoia

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Tabella del contributo unificato

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

ATTO DI TRANSAZIONE. Capri Med s.a.s. di Marianna Vertecchi & C., P.IVA , con sede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per la riforma

Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

COSTRUZIONE CARCERE MANDAMENTALE

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

COMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno)

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo

Art. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale

C O M U N E D I E M P O L I

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

DETERMINAZIONE N.125 DEL

Il pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo

Determina Patrimonio immobiliare/ del 30/09/2014

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il e residente a località in via xxxxxxxxxxx

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE. Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

Provincia di Perugia. Seduta del N. 72. Oggetto: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.R.N.1/ APPROVAZIONE

SETTORE SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014

chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D.,

Graduatorie ad Esaurimento reinserimento in graduatoria successivamente alla chiusura delle graduatorie ex l. 296/ non spetta *******

Il Ministro dello Sviluppo Economico

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina II Dipartimento Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

Avviso n SINTESI per il conferimento di n 1 incarico di lavoro autonomo professionale per dottore commercialista - esperto contabile PREMESSE

Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

considerato presenta PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI. DETERMINAZIONE Area Economico Finanziario

COMUNE DI ALVIGNANO. Provincia di Caserta. Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05/05/2016

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

REGOLAMENTO MOROSITA

COMUNE DI SAN CALOGERO (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ Telefax 0963\361458

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Terza Civile SENTENZA

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

INTERVENTI DI TIPO c) (Allegato A.5 dell Ordinanza Commissariale n. 12 del 14 aprile 2014 come modificato dall ordinanza n.

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

Capitolo 16. Stima dei danni

COMUNE DI PESCARA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Numero 391 Del

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA,

FATTISPECIE RAPPRESENTATA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Istanza di Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010

TIPOLOGIE LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA UFFICI GIUDICANTI CAPITOLO 1360

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Professione, assicurazione e parcelle avvocati: ecco cosa cambia dal 2 febbraio La legge per tutti.it

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

RISOLUZIONE N. 106 /E

Contratto Consulente Segnalatore

Provincia di Latina. Settore Politiche Sociali e Cultura Servizio Cultura MANUALE DI RENDICONTAZIONE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis SENTENZA. sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da Riglioni Salvatore,

CONTRATTO DI TRANSAZIONE. ex art e ss. cc. persona del legale rappresentante, ing..., come da. delibera del consiglio di amministrazione del...

MAURIZIANO DI TORINO E L AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 T R A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo

Auto in uso promiscuo all amministratore

Coordinamento Uffici Vertenze e procedure concorsuali

Transcript:

N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello, promossa con atto di citazione notificato il (omissis) e (omissis) cron. n. (omissis) Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pordenone (omissis) da ALFA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Claudia, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall avv. Ottavia e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliata - appellante - contro TIZIA e BETA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, - appellate contumaci - Oggetto: appello contro la sentenza n. (omissis) del Giudice di Pace di Pordenone. Causa iscritta a ruolo il (omissis) e trattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis). CONCLUSIONI 1

Per l appellante: come da atto di citazione d appello: nel merito: - In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che i costi sopportati dalla ALFA S.a.s. per l assistenza stragiudiziale della Beta S.a.s. di (omissis) & C. S.a.s. di (omissis) ammontano a complessivi 360,00 o alla misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia; - conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. (omissis) emessa dal Giudice di Pace di Pordenone dott. (omissis), depositata in Cancelleria in data (omissis), condannare la sig.ra TIZIA e BETA s.p.a. in solido tra loro al pagamento del credito vantato dalla ALFA S.a.s. per l assistenza stragiudiziale nell ammontare di complessivi 360,00 o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; - condannare, altresì, i convenuti al pagamento della rivalutazione sulle somme dovute nonché al pagamento, sugli importi così rivalutati, degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito; - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori dei due gradi di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE ALFA & C. s.a.s. (d ora innanzi, per ragioni di sintesi, solo Carrozzeria o appellante), resasi cessionaria del credito risarcitorio derivante ad Caia a seguito del sinistro stradale a quest ultima occorso il 2

20 novembre 2009, nell evocare avanti al Tribunale di Pordenone TI- ZIA ed BETA s.p.a. proponendo appello contro la sentenza n. (omissis) emessa dal Giudice di Pace di Pordenone il (omissis) e depositata in Cancelleria il (omissis), ha chiesto in parziale riforma della decisione gravata la condanna in solido delle controparti al pagamento dell ulteriore somma di 360,00 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese del doppio grado (si noti, tuttavia, a tale ultimo riguardo che il Giudice di prime cure ha già condannato le allora convenute alla rifusione delle spese di quel giudizio), per i costi sopportati per l assistenza stragiudiziale resa in proprio favore da tale Beta s.a.s. di (omissis) di (omissis). Nella contumacia delle appellate, la causa, senza alcuna istruttoria orale, è stata trattenuta in decisione all udienza del (omissis), con concessione alla parte costituita del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale. Operata questa succinta esposizione dei fatti rilevanti per cui è contesa, l appello va accolto per quanto di seguito illustrato. Come ha giustamente evidenziato la Carrozzeria, la materia de qua, indipendentemente dall entità del danno lamentato, può presentare difficoltà collegate alla gestione del sinistro che non tutti sono in grado di affrontare, sicché il costo relativo alla assistenza stragiudiziale ben può considerarsi, diversamente da quanto ha ritenuto il Giudice di Pace, esborso conseguente all illecito. Del resto, secondo il condivisibile insegnamento espresso sul punto dal Supremo Collegio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 gennaio 3

2010 n. 997), in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso - com è pacificamente avvenuto nella fattispecie che ci occupa - all assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio a tal fine instaurato la spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza può configurarsi come danno emergente risarcibile allorché la stessa, in relazione all esito della lite, risulti necessitata e giustificata in funzione dell attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Orbene, non può, nella specie, negarsi la spettanza del rimborso della spesa sostenuta dalla Carrozzeria per la documentata prestazione resa ante causam dal sopra menzionato studio d infortunistica stradale, spesa che, considerato l esito - del tutto favorevole per la medesima Carrozzeria - del giudizio dipoi instaurato avanti al Giudice di Pace, deve di riflesso giudicarsi non solo (per usare l espressione impiegata dalla Suprema Corte) necessitata e giustificata ma anche congrua. Invero, sotto il primo profilo, risulta per tabulas che la Beta s.a.s. ha inviato alle due compagnie di assicurazione interessate una prima raccomandata a.r. di data 30 dicembre 2009 (cfr. documento 4 del fascicolo di parte di primo grado dell odierna appellante), ha quindi spedito il (omissis) alle medesime compagnie una seconda raccomandata a.r. contenente la quantificazione analitica del danno preteso che poi il Giudice di Pace ha nella sua interezza riconosciuto nella sentenza 4

oggi gravata (ibidem doc. 5), ha altresì svolto del tutto verosimilmente le ulteriori attività di routine (consultazioni col cliente, disamina pratica, telefonate alle compagnie assicuratrici ed al cliente) descritte nel preavviso di parcella (ib. documento 8). Sotto il secondo profilo, l importo per le prestazioni così rese, quantificato in misura pari al 10% del danno liquidato, appare, infine, congruo. Per l effetto, l appello va, quindi, accolto, dovendo le appellate essere condannate in solido al pagamento dell ulteriore somma di 360,00 che, siccome integrante un credito di valore, andrà attualizzata al tempo della decisione mediante l applicazione prudente degli indici ISTAT; indi, sull importo anno per anno rivalutato andranno computati gli interessi compensativi, determinati al saggio legale tempo per tempo vigente, maturati dall epoca dell effettivo esborso fatto dalla Carrozzeria sino al momento della decisione. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i criteri suggeriti dalle tabelle forensi ed opportunamente adeguati alla limitata attività professionale in concreto svolta, seguono la soccombenza. P. Q. M. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale riforma della sentenza n. (omissis) del Giudice di Pace di Pordenone, condanna le appellate TIZIA e BETA s.p.a., in solido fra 5

loro, a corrispondere all appellante ALFA & C. s.a.s. l ulteriore somma di 360,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione; 2) condanna in solido le appellate a rifondere all appellante le spese processuali del presente grado, che liquida in (omissis) per spese imponibili, (omissis) per spese esenti ed (omissis) per compenso professionale, oltre accessori di legge. Così deciso in Pordenone l 8 maggio 2014. Il Giudice Dr.ssa Maria Paola Costa 6