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ORDINANZA DEL SINDACO N 35 del 27-07-2017 Dipartimento DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE Servizio SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) Oggetto: MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DI VENDITA DI CIBI E BEVANDE E DEI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI IL SINDACO Vista la precedente ordinanza n. 53/2012 del 27/07/2012 prot. n. 28983, in vigore dal 27/07/2012; Visto l art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Visto il DPR 24 luglio 1977 n. 616; Visto lo Statuto Comunale; Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59; Visto l articolo 31, comma 1, del D.L. 201/2011 convertito con Legge 23/12/2011 n. 214; Vista la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8; Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6; Vista la D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495; Viste le indicazioni della Direzione Generale Commercio Turismo e Servizi della Regione Lombardia del 9 gennaio 2012; 1/5

Premesso che la vigente legislazione in materia consente limitazioni in materia di orari degli esercizi di vendita e di somministrazione solo in ragione dei motivi imperativi di interesse generale e che, considerata la specificità dell attività in oggetto, tali motivi appaiono riscontrabili ai fini di una tutela della quiete pubblica, della pubblica sicurezza e dell ordine pubblico più in generale, con l obiettivo che le attività interessate non incidano gravemente sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcoolici e per il contrasto del degrado urbano e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità; Preso atto che: - sul territorio comunale gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande sono prevalentemente collocati al piano terra e inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo; - che in tali attività, particolarmente frequentate nelle ore serali e notturne, gli avventori abitualmente consumano i prodotti acquistati o somministrati anche all aperto dei locali, formando gruppi che parlano ed interagiscono tra loro, provocando inevitabilmente rumori di fondo che recano disturbo al riposo dei residenti; - il fenomeno coinvolge principalmente la popolazione giovanile e sempre maggiormente si evidenzia l abuso di alcol da parte di minorenni; Considerato che l art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, ne derivi un pregiudizio alla salute degli interessati. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall art. 659 del codice penale; Considerato, inoltre, che è dovere della Pubblica Amministrazione tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, all occorrenza, provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente o indirettamente dall esercizio di attività commerciali; 1 Ambito di applicazione DISPONE Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle seguenti attività: - esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande - attività di vendita da parte di artigiani - attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte congiuntamente ad altre attività: 1. in locali aperti al pubblico; 2. presso il domicilio del consumatore; 3. in locali non aperti al pubblico; 4. nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001; 5. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 6/2010; 6. somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone. In caso di attività artigianale di vendita al pubblico mista ad attività commerciale o di somministrazione si applicano le disposizioni previste per l attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella riferita alla maggiore superficie utilizzata. 2 Orario giornaliero 2/5

Gli esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande, le attività di vendita da parte di artigiani e le attività di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario. Per i motivi imperativi di interesse generale previsti dall art. 8 comma 1 lett. h) del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 ed ai sensi del Comunicato Regionale del 9 gennaio 2012 l apertura degli esercizi dovrà essere compresa entro i seguenti limiti orari: 2.1 Esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande: orario di chiusura: ore 23.00 2.2 Esercizi di attività di vendita da parte di artigiani: 2.3 Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente: 2.4 Esercizi di cui all art. 6.1 lett. h) D.G.R. 6495/2008 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thè e simili): orario di apertura: ore 07.00 2.5 Esercizi di cui all art. 6.1 lett. j) D.G.R. 6495/2008 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell art. 68 del TULPS: orario di apertura: ore 09.00 orario di chiusura: ore 03.00 del giorno seguente 3 Disposizioni particolari per attività di somministrazione di alimenti e bevande Esercizi di cui all art. 6.1 lett. h) D.G.R. 6495/2008 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie e, sala da thè e simili): nei giorni di venerdì e sabato è data facoltà di apertura fino alle ore 02.00 del giorno seguente. 4 Modalità organizzative rispetto agli orari L orario scelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. E' consentito all esercente, per particolari necessità e in modo occasionale, di posticipare l apertura o anticipare la chiusura dell esercizio rispetto all orario stabilito e comunicato al Comune. L orario può essere differenziato dall esercente per giorni della settimana e per periodi dell anno nel rispetto dei limiti indicati. 5 Deroghe per attività di somministrazione di alimenti e bevande Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui ai precedenti punti 2.3, 2.4 e 2.5 e successivo punto 9 nelle seguenti occasioni: 3/5

- Carnevale Ambrosiano (sabato grasso): possibilità di posticipare la chiusura alle ore 05.00 del giorno successivo; - Festa di San Valentino: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo; - Festa della Donna: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo; - Festa di Halloween: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo; - Vigilia del Santo Natale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo; - 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 06.00 del giorno successivo. 6 Obblighi degli esercenti sugli orari I titolari degli esercizi commerciali di vicinato di vendita di cibi e bevande, delle attività di vendita da parte di artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono: 1. comunicare al Comune, prima dell inizio dell attività, l orario adottato; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede; 2. rendere noto al pubblico l orario adottato con l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno del locale. Il cartello orario è rilasciato a cura dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); 3. comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l eventuale modifica non occasionale dell orario di apertura e chiusura; 4. comunicare al Comune la chiusura temporanea dell esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi. 7 - Esclusione dalla disciplina sugli orari Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate: 1. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati; 2. nei cinema, teatri, stadi; 3. mediante distributori automatici. 8 Ordine pubblico All'ora stabilita per la chiusura dell esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori. Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica. Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 23.00. Questi comunque devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti. L attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all aperto, sia su area pubblica che privata, non può avvenire oltre le ore 24.00, se non espressamente autorizzata dal Sindaco su istanza motivata e previo verifica degli organi di vigilanza. Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico. 9 Svolgimento di trattenimenti musicali in pubblici esercizi 4/5

I trattenimenti musicali nei pubblici esercizi non sono soggetti a licenza / comunicazione ai sensi dell art. 69 del TULPS (come previsto dall art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n. 35). Essi devono comunque essere svolti nell'osservanza delle norme e delle disposizione di legge vigenti in materia nonchè delle seguenti prescrizioni: 1. il trattenimento dovrà svolgersi senza l utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico e di amplificazione sonora e senza l ausilio di palchi e pedane per gli artisti; è inoltre vietato modificare la posizione degli arredi e dei posti a sedere durante i trattenimenti; 2. l installazione degli apparecchi radio/stereo e/o degli strumenti musicali non dovrà intralciare il flusso e la sosta della clientela e le uscite del locale; 3. non può essere fatto pagare un biglietto di ingresso; 4. il prezzo delle consumazioni non può essere maggiorato; 5. non possono essere svolti trattenimenti danzanti; 6. l esercizio di tale attività non dovrà costituire disturbo alla quiete pubblica; 7. l uso di altoparlanti ed amplificatori del suono e della voce non è consentito dopo le ore 24.00. L intensità dei suoni dovrà essere contenuta entro i limiti di legge; 8. devono essere garantite e appositamente segnalate le vie di fuga; 9. devono essere disponibili sul luogo dello spettacolo i mezzi antincendio funzionanti; 10. all interno del locale non è consentita la presenza contemporanea di un numero superiore a 99 persone. 10 Sanzioni I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell art. 80 commi 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 6/2010 e precisamente ai sensi dell art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da 155,00 a 1.033,00 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività per un periodo non superiore a 3 mesi. L inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale). Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line. Il Sindaco SARA SANTAGOSTINO PRETINA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 5/5