CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI PRODOTTO FORZALAVORO Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 17

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PRODOTTO POLIZZA FORZALAVORO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al 01.06.2011) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG; b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (MI) Italia c) tel. 02/269621 fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all Albo Imprese ISVAP al n.1.00051 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: 58.829.612,00 Capitale Sociale: 73.500.000,00 Riserve Patrimoniali: 53.149.515,00 Indice di Solvibilità: 1,51 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente o dall Impresa, secondo quanto previsto dall Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, inviando una raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un altra. Pagina 2 di 17

In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza FORZALAVORO è un prodotto multi rischi dedicato agli artigiani ed alle piccole industrie. SETTORI ASSICURABILI Rinvio alle Condizioni che le regolano Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni Dall art. 13 all art.19 Furto e rapina Dall art. 20 all art. 25 Elettronica Dall art. 26 all art. 28 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti Dall art. 29 all art. 57 Responsabilità civile per prodotti difettosi Art. 58 Tutela Legale Dall art. 59 all art. 69 AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SETTORE Rinvio alle Condizioni che le regolano Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Furto e rapina Artt. 20, 21, 23, 24, 25 Elettronica Art. 26 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti Dall art. 29 all art. 57 Responsabilità civile per prodotti difettosi Art. 58 Tutela Legale Art. 63 AVVERTENZA: le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e scoperti a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento. Per una migliore comprensione illustriamo con degli esempi il significato: FRANCHIGIA: Parte del danno riconosciuto, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: danni da Fuoriuscita d acqua - valore assicurato 10.000,00 - danno riconosciuto 5.000,00 - franchigia 250,00 - indennizzo liquidabile 4.750,00 SCOPERTO: Parte del danno riconosciuto, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa. Esempio: Danni ad impianti elettronici da variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione - valore assicurato 10.000,00 - danno riconosciuto 4.500,00 - scoperto 10% - indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo 4.050,00 - in presenza di minimo (ad esempio 500,00) 4.000,00 Pagina 3 di 17

MASSIMALE/LIMITE DI RISARCIMENTO: importo massimo dovuto, in caso di sinistro indennizzabile, dalla Società. Esempio: danni ai cristalli. - valore assicurato 5.000,00 - limite di risarcimento per garanzia accessoria per lastra 2.500,00 - danno riconosciuto lastra unica 3.000,00 - indennizzo liquidabile 2.500,00 ASSICURAZIONE PARZIALE Per i casi di assicurazione in forma valore intero trova applicazione la Regola Proporzionale per la quale, in caso di sottoassicurazione, viene riconosciuto un indennizzo calcolato sulla base del rapporto fra valori indicati al momento della sottoscrizione del Contratto e dei valori effettivi al momento del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 18 F delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Le dichiarazioni inesatte o reticenti posso comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo come riportato agli Artt. 1 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato agli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Un ipotesi di circostanza rilevante, nell ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione nel settore merceologico. 6. Premi Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la rateazione semestrale e quadrimestrale senza interesse di frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, RID e Vaglia Postale). AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici. Polizza collegata a finanziamento Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2010. Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 28% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 74% Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell esercizio 2010, risulta: Premio medio raccolto 268,78 Costi medi a carico del Contraente 75,63 Parte percepita degli intermediari 55,62 Pagina 4 di 17

AVVERTENZA:in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato per trasferimento del finanziamento o dell Assicurato stesso per estinzione del finanziamento. 7. Rivalse La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall art. 1916 del Codice Civile, come definito all Art. 18 lettera I delle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: tanto il Contraente quanto la società hanno diritto di recedere dal contratto in caso di sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritto derivanti dal contratto Con il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell Assicurato. La tassazione prevista è del 21,25 % per il Settore Elettronica e Tutela legale,e del 22,25% per i Settori Incendio e Altri danni ai beni e Responsabilità Civile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: in occasione di sinistro l Assicurato o il Contraente deve attivarsi per dare comunicazione alla Società secondo le modalità e nei termini indicati agli artt. 28-b, 29-j, 58-h e 66 delle Condizioni di Assicurazione 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE MI ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Pagina 5 di 17

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE MI ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06 42133745 o 06.42133353. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm 14. Arbitrato AVVERTENZA: per la valutazione e la definizione dei sinistri è prevista l attivazione di un arbitrato; resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO ASSICURATO ADDETTI AZIENDA Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione I lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati soggetti all assicurazione INAIL, i lavoratori dipendenti non soggetti all assicurazione INAIL, i prestatori d opera non dipendenti utilizzati dall Assicurato per l esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l assicurazione; i titolari dell Azienda assicurata, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all assicurazione INAIL. L insieme degli edifici e/o dei locali, anche tra loro non comunicanti, nei quali viene svolta l attività assicurata in polizza, comprese altresì le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell attività. Pagina 6 di 17

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI Sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computer e relative unità periferiche, stampanti, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatrici, pese e bilance. Il tutto ad uso esclusivo dell Azienda, non destinato alla vendita né in semplice deposito. ASSICURAZIONE II contratto di assicurazione. CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. Deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. CONTRAENTE COSE PARTICOLARI DANNI CORPORALI DANNI MATERIALI DEPOSITO DI RISERVA DANNO DIRETTO ESPLODENTI ESPLOSIONE FABBRICATO II soggetto che stipula l assicurazione. Documenti anche d archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione. Morte o lesioni personali. Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. Locale adibito a deposito di merce, separato dall ubicazione principale dell attività, purché nell ambito dello stesso comune e purché sia indicata l ubicazione in polizza. Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l assicurazione. Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a) a contatto con l aria o l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b)per azione meccanica o termica esplodono. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. I locali di proprietà o in locazione all Assicurato destinati allo svolgimento dell attività dichiarata in polizza, costituenti l intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: - impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d aria e trasporto; - ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne) ed impianti fotovoltaici; - recinzioni fisse, cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; - dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, Pagina 7 di 17

cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza; - affreschi e statue non aventi valore artistico. È compreso anche il deposito di riserva separato purché nell ambito dello stesso comune e purché sia indicata l ubicazione in polizza. FENOMENO ELETTRICO FURTO FRANCHIGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPLOSIONE INCENDIO INCOMBUSTIBILITÀ INDENNIZZO INFIAMMABILI Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell impianto; - sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. L impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. La parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale sull importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell Assicurato. Impianto costituito da pannelli a celle fotovoltaiche, inverter, contatori e relativi cavi di collegamento; si precisa che i pannelli possono essere collocati in ambiente esterno a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate. Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna. Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano. Il punto di Pagina 8 di 17

infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. LOCALI (sez. furto e rapina) MACCHINE MORDENTI MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO MERCI I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l intera area di in fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in polizza. Si intendono comprese le dipendenze dell Azienda, anche separate, purché facenti parte della stessa area di pertinenza; a parziale deroga di ciò si intende compreso l eventuale deposito di riserva, purché nell ambito dello stesso comune e purché sia indicata l ubicazione in polizza. Quelle macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1,0 KW. Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobilio e arredamento industriale compresi soppalchi; mobili d ufficio, cancelleria; stampanti, macchine di ufficio, apparecchiature ed impianti elettronici (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza. Impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza. Tappeti, oggetti d arte e quadri purché di valore unitario non superiore a Euro 5.000,00. È escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari. Indumenti del personale dipendente che si trovino nell ubicazione indicata in polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato e quant altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell attività dichiarata in polizza. Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali proprie dell attività, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi Preziosi, Valori e Oggetti d arte. I beni di terzi, oggetto dell attività esercitata, sono parificati a Merci. MERCI SPECIALI Si considerano merci speciali: - celluloide (grezza ed oggetti di); - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - espansite; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. I materiali di cui sopra non vengono considerati come merci speciali quando costituiscano confezione delle merci dell azienda. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Pagina 9 di 17

OGGETTI D ARTE POLIZZA PREMIO PREZIOSI PRIMO RISCHIO ASSOLUTO RAPINA REGOLA PROPORZIONALE RISARCIMENTO RISCHIO SCOPERTO SCOPPIO SCIPPO SERRAMENTO SINISTRO SOCIETÀ SOLAIO Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura. Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l applicazione della regola proporzionale. Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La probabilità che si verifichi il sinistro. La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. II verificarsi del fatto dannoso. L Impresa assicuratrice. Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. Pagina 10 di 17

SUPPORTI DATI TERRORISMO TETTO VALORE INTERO VALORE A NUOVO VALORI VETRO ANTISFONDAMENTO Materiale per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche. Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Forma di assicurazione che copre per l intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, così come previsto dall art.1907 del Codice Civile. Per Fabbricato e Rischio Locativo : il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello Assicurato, escluso il valore dell area. Per Macchinario, attrezzature e arredamento : il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi od equivalenti a quelli assicurati. La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall Assicurato o Contraente. Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Ernst Strackhaar Amministratore delegato Assimoco S.p.A. Pagina 11 di 17

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA INCENDIO 13 K Correnti o scariche elettriche 250,00/sinistro 6.000/sinistro e annualità assicurativa Salvo attivazione garanzia come da art. 16 F 13 L Acqua condotta 250,00/sinistro Fino ad un max. di 5.000,00/sinisto-anno (solo per spese di ricerca e ripristino) 13 M Spese di demolizione e sgombero 15% dell indennizzo, con max di 75.000,00 13 N Merci presso terzi Fino ad un max. del 10% della somma assicurata per la specifica partita 13 O Ricostruzione cose particolari 13 R Valori 3% somma assicurata con 14 A Eventi speciali - tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, terrorismo e sabotaggio: 14 B Eventi speciali - Eventi atmosferici 750,00/sinistro Danni causati da terrorismo: 10% /sinistro con minimo 2.000,00 Salvo indennità aggiuntiva come da art. 16 C e salvo attivazione garanzia come da art. 16 G 5.000,00/sinistro Primo Rischio Assoluto massimo 2.500,00 Relativamente ai danni per terrorismo in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore al 50% delle somme assicurate alle rispettive partite. (punto 7) 750,00/sinistro Relativamente agli impianti fotovoltaici in nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad 15.000,00. 16 A Ricorso Terzi e/o Locatori 10% del massimale per danni derivanti da interruzione o sospensione servizio Pagina 12 di 17

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA 16 C Indennità aggiuntiva 20% dell indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento ; Merci FURTO E RAPINA 16 D Mancato freddo 10% col minimo di 250,00 16 E Rottura lastre 150,00/sinistro 1.500,00/lastra 17 A a) 17 A b) Grandine 1.500,00/sinistro 15.000,00/sinistro Sovraccarico da neve 10% col minimo di 750,00/sinistro 17 A c) Acqua piovana 750,00/sinistro 10.000,00/annualità assicurativa 17 A d) Occlusione o rigurgiti di fogna 250,00/sinistro 5.000,00/annualità assicurativa 18 G Onorari dei periti 5% dell indennizzo, con massimo 3.000,00/sinistro 18 L Oneri di urbanizzazione 5% dell indennizzo liquidato, con massimo 5.000,00 20 C Enti presso terzi fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Merci, macchinario, attrezzature e arredamento Operante solo se richiamato l allegato Mod. FI07 in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore al 50% delle somme assicurate alle rispettive partite. (punto b) Pagina 13 di 17

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA FURTO E RAPINA 20 D Cose particolari fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Merci, macchinario, attrezzature e 20 E Valori 10% solo in caso di scippo Pagina 14 di 17 arredamento fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Merci, macchinario, attrezzature e arredamento, con massimo 2.500,00/sinistro 20 F Guasti cagionati da ladri 2.500,00/sinistro 20 G Atti vandalici commessi da ladri 21 C Veicoli ricoverati nei locali o nell area in uso all Assicurato o al Contraente 21 D Scoperto per enti di categoria merceologica A 23 B Assicurazione deposito di riserva Dal 20%(se concomitante con una franchigia ) al 25%(se concomitante con un altro scoperto ed assorbe il precedente 10% col minimo di 300,00 fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Merci, macchinario, attrezzature e arredamento Il massimo indennizzo è pari al 30% della somma assicurata alla partita Merci, macchinario, attrezzature e arredamento

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA 23 C Impianto di allarmeinstallatore registrato presso IMQ Pagina 15 di 17 Riduzione indennizzo all 80% per mancato funzionamento. 23 D Impianto d allarme - generico Riduzione indennizzo all 80% per mancato funzionamento. 24 B Mezzi di chiusura Riduzione indennizzo all 80% se le coperture presentano determinate caratteristiche costruttive. Resta fermo l art. 20 A ELETTRONICA 26 C In generale 150,00/sinistro 26 E Danni a componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche 26 E Variazioni di tensione 100,00/sinistro 26 E Mancanza di apparecchi di protezione RCT - O 29 B Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.) 2.500,00 fissa e assoluta per ogni lavoratore infortunato 10% col minimo di 1.000,00 in caso di danni senza palese riscontrabilità di cause esterne; 10% col minimo di 500,00 29 I Danni materiali Opzionabile 29 M Massimo risarcimento In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie RCT e RCO, la società risarcisce somme non superiori al massimale indicato per la garanzia RCT 30 Estensione novero dei 2.500,00/sinistro terzi 34 Fabbricati 250,00/sinistro 25.000,00/periodo assicurativo annuo

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA 36 Danni da incendio, esplosione e scoppio 10% col minimo di 250,00/sinistro 100.000,00/periodo assicurativo annuo 37 Interruzione o sospensione di attività 10% col minimo di 250,00/sinistro 100.000,00/periodo assicurativo annuo 38 Cose trovantisi nell ambito di 250,00/sinistro 25.000,00/periodo assicurativo annuo esecuzione dei lavori 39 Veicoli sotto carico e scarico 250,00/sinistro 75.000,00/periodo assicurativo annuo 40 Veicoli in sosta 250,00/sinistro 75.000,00/periodo 43 Danni ai capi in consegna e custodia per attività di lavanderie, stirerie e tintorie 44 Danni ai veicoli sottoposti a riparazione 45 Condizioni per stazioni di servizio, distributori di carburante e autolavaggi (anche automatici) 47 Inquinamento accidentale 48 Condutture e impianti sotteranei assicurativo annuo 250,00/sinistro 3.000,00/periodo assicurativo annuo 250,00/sinistro 25.000,00/periodo assicurativo annuo 250,00/sinistro 25.000,00/periodo assicurativo annuo 10% col minimo di 1.000,00/sinistro 100.000,00/periodo assicurativo annuo 10% col minimo di 25.000,00/periodo 250,00/sinistro assicurativo annuo 49 Cedimento o franamento 250,00/sinistro 25.000,00/periodo assicurativo annuo 52 Cose in consegna e/o 250,00/sinistro 5.000,00/periodo custodia, trasportate, assicurativo annuo rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate Pagina 16 di 17

SETTORE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA 54 Rc Postuma limitatamente alle attività previste dalla Legge n. 46/1990 10% col minimo di 500,00/sinistro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo 55 Rc Postuma limitatamente alle attività non previste dalla Legge n. 46/1990 56 Rc Postuma per danni ai veicoli sottoposti a riparazione e manutenzione RC PRODOTTI 58 E a) Tutti i danni relativi alla sezione 58 E b) Danni in Usa/Canada/Messico TUTELA 59 L Spese di traduzione LEGALE verbali o atti 10% col minimo di 500,00/sinistro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo 250,00/sinistro 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo 10% col minimo di 1.500,00 10% col minimo di 15.000,00 15.000,00 35.000,00 1.000,00 59 M Anticipo cauzione Indicato in scheda di polizza Pagina 17 di 17

NUOVA FORZA LAVORO POLIZZA MULTIRISCHI PER L ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA Mod. D 366 CG 01 Ed. 03/2012 Aggiornamento a marzo 2012 DEFINIZIONI Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il significato accanto precisato ADDETTI I lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati soggetti all assicurazione INAIL, i lavoratori dipendenti non soggetti all assicurazione INAIL, i prestatori d op era non dipendenti utilizzati dall Assicurato per l esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l assicurazione; i titolari dell Azienda assicurata, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all assicurazione INAIL. AZIENDA l insieme degli edifici e/o dei locali, anche tra loro non comunicanti, nei quali viene svolta l attività assicurata in polizza, comprese altresì le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell attività. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI Sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computer e relative unità periferiche, stampanti, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatrici, pese e bilance. Il tutto ad uso esclusivo dell azienda, non destinato alla vendita né in semplice deposito. ASSICURAZIONE II contratto di assicurazione. CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile est rarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. CONTRAENTE II soggetto che stipula l'assicurazione. COSE PARTICOLARI Documenti anche d archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione. Pagina 1 di 51

DANNI CORPORALI Morte o lesioni personali. DANNI MATERIALI Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. DEPOSITO DI RISERVA Locale adibito a deposito di merce, separato dall ubicazione principale dell attività, purchè nell ambito dello stesso comune e sempreché sia indicato il luogo sulla scheda di polizza. DANNO DIRETTO Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l assicurazione. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO I locali di proprietà o in locazione all Assicurato destinati allo svolgimento dell attività dichiarata in polizza, costituenti l intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d aria e trasporto; ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne)ed impianti fotovoltaici; recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza; affreschi e statue non aventi valore artistico. E compreso anche il deposito di riserva separato purché nell'ambito dello stesso comune e purché sia indicata l'ubicazione in polizza. FENOMENO ELETTRICO Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. FURTO L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. FRANCHIGIA Pagina 2 di 51

La parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale sull importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'assicurato. IMPIANTO FOTOVOLTAICO Impianto costituito da pannelli a celle fotovoltaiche, inverter, contatori e relativi cavi di collegamento; si precisa che i pannelli possono essere collocati in ambiente esterno a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate. IMPLOSIONE Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna. INCENDIO Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. INCOMBUSTIBILITA Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell'interno. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -allegato V. LOCALI (relativamente al settore furto e rapina) I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l intera area di in fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in polizza. Si intendono comprese le dipendenze dell Azienda, anche separate, purché facenti parte della stessa area di pertinenza; a parziale deroga di ciò si intende compreso l eventuale deposito di riserva, purché nell'ambito dello stesso comune del fabbricato assicurato, se dichiarato nella scheda di polizza. MACCHINE MORDENTI Quelle macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1,0 KW. MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobilio e arredamento industriale compresi soppalchi; mobili d ufficio, cancelleria; stampati, macchine di ufficio, apparecchiature ed impianti elettronici (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza. Impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza. Tappeti, oggetti d arte e quadri purché di valore unitario non superiore a euro 5.000,00. E escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari. Pagina 3 di 51

Indumenti del personale dipendente che si trovino nell ubicazione indicata in polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato e quant altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell attività dichiarata in polizza. MERCI Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali proprie dell attività, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi Preziosi, Valori e Oggetti d arte. I beni di terzi, oggetto dell attività esercitata, sono parificati a Merci. MERCI SPECIALI Si considerano merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di); schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; espansite; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. I materiali di cui sopra non vengono considerati come merci speciali quando costituiscano confezione delle merci dell azienda. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte dei prodotto finito OGGETTI D ARTE Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico POLIZZA Il documento che prova l assicurazione PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PREZIOSI Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale. RAPINA Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. REGOLA PROPORZIONALE Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. Pagina 4 di 51

SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. SCIPPO Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. SERRAMENTO Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. SINISTRO II verificarsi del fatto dannoso. SOCIETA L Impresa assicuratrice SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. SUPPORTI DATI Materiale per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche TERRORISMO Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. TETTO L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. VALORE INTERO Forma di assicurazione che copre per l intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, così come previsto dall art.1907 del Codice Civile. VALORE A NUOVO Per Fabbricato e Rischio Locativo : il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello assicurato, escluso il valore dell area. Per Macchinario, attrezzature e arredamento : il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi od equivalenti a quelli assicurati. VALORI La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall Assicurato o Contraente. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto costituito da più strati di vero accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Pagina 5 di 51

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa: 1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; 2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società. Art. 3 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concederne il pagamento frazionato. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società e tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell art. 1910 del Codice Civile. In particolare, in caso di incendio, furto e rapina o responsabilità civile, l Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 9 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, Pagina 6 di 51

questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 - Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali riduzioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Pagina 7 di 51