12932 10/12/2010 Identificativo Atto n. 770 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA SOSPENSIONE DAL 11/12/2010 E SINO AL 17/12/2010 COMPRESO DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO AI FINI AGRONOMICI, PREVISTO DAL DECRETO DG AGRICOLTURA N.9542 DEL 30/09/2010, DI LETAMI, LIQUAMI, FANGHI, FERTILIZZANTI AZOTATI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE UTILIZZATI NELLE ZONE VULNERABILI E NON VULNERABILI DEFINITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA VISTI la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; il d.m. 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ed, in particolare, l articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione); la deliberazione di giunta regionale 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione ; la deliberazione di giunta regionale 21 novembre 2007 n VIII/5868 e i relativi allegati avente ad oggetto: Integrazione con modifica al programma d azione per la tutela e risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007 ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l altro, che è demandata al Direttore Generale all Agricoltura, con propri atti, l applicazione del programma d azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia; il decreto del DG Agricoltura n.9542 del 30/09/2010 avente ad oggetto Individuazione del periodo utile di spandimento di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, di cui al d.m. 7 aprile 2006, art. 26, comma 1, con il quale sono stati stabiliti i periodi invernali di divieto di spandimento all interno delle zone vulnerabili e non vulnerabili del territorio regionale, che decorrono: o per le zone vulnerabili, dal 10/11/2010 al 07/02/2011 o per le zone non vulnerabili, dal 01/12/2010 al 07/02/2011. 1
DATO ATTO CHE: - l andamento meteorologico delle ultime settimane si è caratterizzato per piogge diffuse e continuative che hanno impedito le normali operazioni di raccolta e la successiva preparazione del terreno per la semina delle colture autunno/vernine oltre che l utilizzazione agronomica degli effluenti prima del periodo di divieto; - Tale situazione, aggravata anche dal prolungamento del periodo vegetativo delle colture in atto, pur risultando diversificata a livello territoriale e aziendale provoca l esaurimento della capacità di stoccaggio in particolare dei liquami; - Il citato DM 7 aprile 2006, all art. 26 comma 2 prevede che in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono prevedere la sospensione del divieto di spandimento invernale; VISTA in proposito la relazione sull andamento meteorologico a livello regionale elaborata da ERSAF, protocollata il 22/11/2010 al numero M1.2010.0018826 e acquisita agli atti, che evidenzia, nei termini sopracitati, l andamento meteorologico delle ultime settimane caratterizzato da un notevole e continuativo numero di giorni di pioggia e da significativi valori di precipitazione; PRESO ATTO che i Dirigenti della U.O. regionale competente, condividono i contenuti della relazione sopra citata; PRESO ATTO che per, quanto sopra descritto, nel periodo immediatamente antecedente alla decorrenza del divieto (01/10/10 30/11/10) non è stato possibile effettuare l effettiva utilizzazione di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue a causa sia dei numerosi giorni di pioggia che delle conseguenti condizioni dei campi resi inaccessibili ai mezzi meccanici; CONSIDERATO quindi opportuno procedere, ai sensi del DM 7 aprile 2006, all art. 26 comma 2, alla sospensione temporanea del divieto di spandimento invernale ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE; RITENUTO altresì opportuno di consentire fermo restando i divieti e i limiti generali previsti dalla normativa sopracitata e dal Programma d azione regionale - in tali zone lo spandimento subordinando l effettiva utilizzazione di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue alla presenza delle condizioni meteorologiche adeguate sulla base del monitoraggio effettuato da ERSAF e ARPA con la predisposizione di appositi bollettini agrometeorologici; 2
PRESO ATTO che dalle attuali previsioni meteorologiche elaborate da ARPA si rileva la presenza di un periodo congruo e adeguato a favorire le operazioni di spandimento sopra descritte; RITENUTO pertanto di: sospendere, dal 11/12/2010 e sino al 17/12/2010 compreso, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e 91/676/CEE, fissato dal decreto DG Agricoltura n.9542 del 30/09/2010; di consentire nell arco temporale dal 11/12/2010 e sino al 17/12/2010 compreso lo spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e 91/676/CEE, subordinandone l effettiva utilizzazione alla presenza delle condizioni meteorologiche adeguate sulla base del monitoraggio effettuato da ERSAF e ARPA con la predisposizione di appositi bollettini agrometeorologici; VISTO l art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura; DECRETA 1. Di sospendere, dal 11/12/2010 e sino al 17/12/2010 compreso, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e 91/676/CEE, fissato dal decreto DG Agricoltura n.9542 del 30/09/2010; 2. Di consentire nell arco temporale dal 11/12/2010 e sino al 17/12/2010 compreso lo spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e 91/676/CEE, subordinandone l effettiva utilizzazione alla presenza delle condizioni meteorologiche adeguate sulla base del monitoraggio effettuato da ERSAF e ARPA con la predisposizione di appositi bollettini agrometeorologici; 3. Di dare atto che quanto disposto dai punti 1 e 2 del presente decreto non si applica nei casi di impedimento già indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica; 3
4. Di prolungare al 14/02/2011 il corrispondente termine del decreto 30 settembre 2010, n. 9542; 5. Di pubblicare il presente decreto sul BURL. Il Direttore Generale all Agricoltura Paolo Baccolo 4