Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale

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Norme di comportamento dei componenti le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale 5 giugno 2015

INDICE Premessa... 3 Norma 1- Nomina..4 1.1 Requisiti...4 1.2 Obblighi informativi..4 Norma 2 - Svolgimento dell incarico...5 2.1 Regole di condotta....5 2.2 Doveri di riservatezza..5 2.3 Spendita della qualifica di componente della commissione..6 2.4 Spendita del nome del Consiglio Nazionale.6 2.5 Conflitto di interessi e obbligo di astensione 6 Norma 3 Responsabilità...7 Norma 4 Cessazione dell incarico 7 2

Premessa Le presenti norme individuano il comportamento da adottare nello svolgimento dell incarico di componente delle commissioni consultive nonché dei gruppi di lavoro ovvero, in quanto compatibili, dei gruppi di consultazione costituiti ai sensi del Capo IV del Regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio Nazionale (di seguito Regolamento). Esse costituiscono disposizioni deontologiche emanate in attuazione del vigente Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile (di seguito Codice) e sono dirette a tutti i professionisti iscritti nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ogni Norma è corredata dai necessari al Regolamento nonché al Codice Deontologico (e può essere accompagnata da brevi Commenti recanti gli opportuni chiarimenti in corrispondenza delle problematiche interpretative di maggior rilievo). Le presenti norme entrano in vigore il 15 giugno 2015. 3

Norma 1 - Nomina 1.1 Requisiti I componenti delle commissioni consultive e dei gruppi di lavoro sono nominati previa verifica, da parte del Consiglio Nazionale, del possesso di adeguati requisiti di competenza, professionalità e onorabilità. Non possono in ogni caso fare parte delle commissioni consultive o dei gruppi di lavoro gli iscritti che abbiano in corso, a loro carico, procedimenti disciplinari. Artt. 38, 43 e 44 Regolamento Art. 29 Codice Deontologico 1.2 Obblighi informativi Nel rispetto del diritto di associazione, l iscritto, all atto di accettazione della nomina, deve comunicare al Consigliere nazionale delegato l adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni afferenti la categoria professionale i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell attività della commissione consultiva o del gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale. L iscritto deve, altresì, comunicare tempestivamente, in forma scritta, al consigliere nazionale delegato l adesione o appartenenza a tali associazioni e organizzazioni, qualora questa sia successiva alla nomina a componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all associazione od organizzazione di appartenenza nonché i motivi della potenziale interferenza. Art. 43 Regolamento Artt. 29 Codice Deontologico Commenti Per quanto riguarda la comunicazione all atto di accettazione della nomina, questa può essere resa anche nel corso della riunione di insediamento della commissione (qualora l accettazione venga comunicata in tale sede). In tal caso, di tale comunicazione sarà data indicazione nel verbale di riunione. 4

Norma 2 - Svolgimento dell incarico 2.1 Regole di condotta L iscritto chiamato a far parte delle commissioni consultive ovvero dei gruppi di lavoro individuati dal Capo IV del Regolamento concorre, attraverso il proprio apporto, al perseguimento delle finalità istituzionali di studio e ricerca nonché strategiche indicati nei programmi d area delle aree di delega approvati dal Consiglio Nazionale. Egli deve adempiere l incarico conformemente ai principi individuati dal Codice Deontologico. Nello svolgimento dell incarico, l iscritto deve mantenere una condotta onesta sul piano intellettuale ed eticamente responsabile che rispetti i valori dell Ordinamento giuridico e in particolare quelli dell Ordinamento professionale. Nella produzione di documenti di lavoro, l iscritto è tenuto a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio, evitando in particolare l attribuzione, anche parziale, a se stesso di idee e scritti altrui. Artt. 34, 42 e 44 Regolamento Artt. 6, 11, 28 e 29 Codice Deontologico 2.2 Doveri di riservatezza Il componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro non divulga né utilizza a fini privati le informazioni, i dati nonché la documentazione che acquisisce in ragione dell incarico nella commissione o gruppo di lavoro. Per fine privato deve intendersi ogni fine diverso da quello istituzionale individuato dal Consigliere nazionale nell ambito della materia in cui esercita la delega attribuitagli dal Consiglio Nazionale. In particolare, al componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro è fatto divieto di servirsi di tali informazioni, dati e documentazione per uso diverso da quello istituzionale, sino al momento della loro divulgazione ufficiale da parte del Consiglio Nazionale. Il componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro non divulga né registra le conversazioni effettuate nelle riunioni della commissione consultiva o del gruppo di lavoro. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli altri componenti della commissione o del gruppo l eventuale presenza di terzi. Art. 42 Regolamento Artt. 10, 11 e 19 Codice Deontologico 5

2.3 Spendita della qualifica di componente della commissione La spendita della qualifica di componente della commissione consultiva ovvero del gruppo di lavoro nell ambito di eventi formativi o l utilizzo della relativa qualifica nella firma di ogni pubblicazione o altra opera letteraria comunque diffusa a terzi su temi oggetto di studio nell ambito di tale commissione o gruppo è subordinata all ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale. L autorizzazione all utilizzo della qualifica è, di norma, riferita al singolo evento ovvero alla singola pubblicazione. Non è consentito l utilizzo della qualifica di componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro al solo fine di sollecitare l affidamento di incarichi professionali. Artt. 34 e 42 Regolamento Artt. 6, 28, 29, 38, 39, 41 e 44 Codice Deontologico 2.4 Spendita del nome del Consiglio Nazionale Al componente della commissione è fatto divieto di spendere il nome del Consiglio Nazionale senza esservi stato espressamente autorizzato e, comunque, l utilizzo non deve in alcun modo recare pregiudizio all immagine del Consiglio Nazionale nonché al decoro della Professione. Art. 34 e 42 regolamento Artt. 6, 11, 29, 38 e 39 Codice Deontologico 2.5 Conflitto di interessi e obbligo di astensione Il componente della commissione consultiva o del gruppo di lavoro deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto conseguimento delle finalità e obiettivi istituzionali individuati dal Consiglio Nazionale. In particolare questi deve comunicare tempestivamente al consigliere nazionale delegato la sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività del Consiglio Nazionale e i lavori della commissione consultiva o del gruppo di lavoro, derivante da un interesse personale proprio, ivi compresa la partecipazione alle associazioni e organizzazioni di cui alla norma 1.2; in 6

tal caso egli deve astenersi dal partecipare ai lavori di tale commissione o gruppo di lavoro oggetto del potenziale conflitto di interesse salvo espressa autorizzazione del Consigliere nazionale delegato. Il conflitto d interessi può, in ogni caso, costituire giusta causa di revoca dell incarico ai sensi dell art. 44, co. 2 del Regolamento. Art. 34 e 42 Regolamento Artt. 6, 7 e 9 Codice Deontologico Norma 3 - Responsabilità La violazione degli obblighi previsti dalle presenti norme di comportamento integra condotte contrarie a disposizioni deontologiche e determina responsabilità disciplinare ai sensi dell art. 49, co. 1 del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, da accertarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento e dal Codice Deontologico. Artt. 49 D.lgs. n. 139/2005 Art. 3 Codice Deontologico Norma 4 Cessazione dell incarico Comportano la cessazione dell incarico le seguenti cause: - decadenza: Il componente della commissione consultiva ovvero del gruppo di lavoro che non partecipa alle riunioni decade dall incarico. Si considera giustificata l assenza che sia stata preceduta da comunicazione diretta al Presidente della commissione/gruppo di lavoro. In tal caso la decadenza viene accertata dal Consigliere nazionale delegato e comunicata all interessato e all Ordine di appartenenza. In ogni caso i componenti delle commissioni consultive, ovvero dei gruppi di lavoro, decadono dall incarico con la decadenza del Consiglio Nazionale che li ha istituiti. - Revoca: il Consigliere nazionale delegato può revocare la nomina di un componente della commissione consultiva ovvero del gruppo di lavoro qualora questi non collabori fattivamente ai lavori, ovvero non esegua gli specifici incarichi che gli sono stati assegnati. L incarico può 7

altresì essere revocato in presenza di fatti e circostanze gravi imputabili al componente della commissione consultiva/gruppo di lavoro. - Rinuncia: Il componente della commissione consultiva ovvero del gruppo di lavoro può rinunciare in qualsiasi momento all incarico. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui pervengono al Presidente della commissione consultiva, ovvero del gruppo di lavoro, secondo le modalità individuate dal Regolamento. Le dimissioni vengono comunicate all Ordine di appartenenza. Artt. 37 e 44 Regolamento Artt. 29 Codice Deontologico 8