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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28-VII-2004 C(2004) 2972 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Lazio) Aiuto n. N 36/2002 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi per perdite causate da avverse condizioni Articolo 251, Legge regionale 10 maggio 2001, n.10 Signor Ministro, Procedura Con lettera del 9 gennaio 2002, protocollata il 7 gennaio 2002, la Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato, l articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10. Con lettera del 7 ottobre 2002, protocollata l'8 ottobre 2002, la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con lettera del 19 febbraio 2002 (rif. AGR 004814) e sollecitate tramite lettera del 4 settembre 2002 (rif. AGR 020653). Con lettera del 23 ottobre 2003, protocollata il 29 ottobre 2003 la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con lettera del 15 novembre 2002 (rif AGR 26975) e sollecitate tramite lettera del 26 marzo 2003 (rif. AGR 08933). Con lettera del 24 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004 la Rappresentanza permanente ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con lettera del 3 dicembre 2003 (rif. AGR 32659). L'articolo 251 della legge 10/2001 prevede due tipi di misure d'aiuto: degli aiuti diretti a completare la partecipazione dello Stato al pagamento di premi assicurativi contro i danni S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

causati da avverse condizioni atmosferiche (commi 1-3) ed aiuti ai consorzi di difesa ed altre associazioni di agricoltori che forniscono servizi di rilevazione agro-meteorologica per l'acquisto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature necessarie per la fornitura dei servizi medesimi (commi 4 e 5). Con lettera del 24 maggio 2004 le autorità competenti hanno affermato che gli aiuti previsti al comma 4 dell'articolo 251 non sono stati mai concessi. Le autorità competenti si sono impegnate a notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato le disposizioni d'applicazione di suddetto comma, una volta adottate dalla Giunta regionale del Lazio. Mi pregio d informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni nei riguardi delle misure previste dall'articolo 251 commi 1-3 alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Descrizione Titolo. 1. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi per perdite causate da avverse condizioni Misure 2. I commi 1-3 dell'articolo 251 della legge n.10/2001 prevedono degli aiuti regionali diretti a completare la partecipazione dello Stato al pagamento di premi assicurativi, ai sensi della legge n. 185/1992 1, contro i danni causati da avverse condizioni atmosferiche fino al 50% del costo dei premi assicurativi, quando l'assicurazione copre le perdite imputabili a calamità naturali, ad eventi eccezionali (di cui al punto 11.2 1 2 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in seguito Orientamenti), a avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (di cui ai punti 11.3.1 3 e 1 La legge 185/1992 è stato oggetto di una decisione della Commissione nel quadro del dossier dell'aiuto di stato n. C 12/b/1995, ref C (2003) 4328fin datata 16.12.2003. Il comma 2 dell articolo 251 prevede che l erogazione del contributo integrativo venga effettuato a seguito della notifica da parte del Ministero delle politiche agricole del decreto relativo al pagamento del premio assicurativo. 2 Il punto 11.2.1 degli Orientamenti recita: La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. Omissis. 3 Il punto 11.3.1 degli Orientamenti recita: " Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Omissis 2

11.3.4 4 degli Orientamenti) e anche altre perdite dovute ad avverse condizioni Beneficiari. 3. Il regime si applica agli agricoltori singoli o associati (in quest ultimo caso le associazioni di agricoltori agiscono per conto dei loro membri, se questi non agiscono direttamente), che stipulano contratti assicurativi che coprono le perdite imputabili ad avverse condizioni Obiettivo. 4. Il regime d aiuti notificato vuole incoraggiare gli agricoltori a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati dalle avverse condizioni Durata. 5. Indeterminata. Stanziamento. 6. Lo stanziamento destinato dal bilancio regionale del 2002 alle misure d aiuto in oggetto, in forza del comma 3 dell articolo 251, ammonta a 1 miliardo ITL (pari a 516.457 ). Esistenza di un aiuto Valutazione 7. Secondo l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 8. Le misure in oggetto, finanziate con fondi della Regione Lazio, giovano ad alcune imprese della regione, le quali ottengono benefici economici che non avrebbero altrimenti ricevuto nell ambito della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. Le aziende beneficiarie sono attive in un mercato internazionale competitivo: sulla base dei dati a disposizione della Commissione, le esportazioni di prodotti agricoli dell'italia verso l'unione europea nel 2002 hanno rappresentato 12.056 milioni di euro e le importazioni 16.831 milioni di euro, pertanto ricorrono le condizioni richieste all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. 4 Il punto 11.3.1 degli Orientamenti recita: " Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone. 3

Compatibilità degli aiuti 9. L articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 10. Per poter beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti in oggetto devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato, più precisamente al Régolamento (CE) 1/2004 della Commissione 5, relativa all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, oppure, ove quest ultimo non sia d applicazione, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. 11. Il regime in oggetto non si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese, di conseguenza. la valutazione della Commissione deve essere effettuata sulla base del Regolamento (CE) 1/2004, ma sulla base degli Orientamenti, e più precisamente con riferimento ai punti 11.2, 11. 3. e 11.5. 12. In base al disposto del punto 11.5.1 degli Orientamenti, la Commissione autorizza la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio. 13. Alla luce delle informazioni cui supra, la Commissione ritiene che le misure d aiuto notificate, come descritte ai punti da 2 a 4 della presente decisione, possono essere considerate conformi alle regole applicabili agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi (nell ambito degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, eventi eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche), enunciate al punto 11.5.1 degli Orientamenti, e più precisamente all ultima frase. Queste misure possono pertanto beneficiare della deroga prevista dall articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del Trattato CE. CONCLUSIONI 14. In conformità a quanto precede, la Commissione ha deciso che le misure previste ai commi da 1 a 3 dell articolo 251 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10 possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 15. La presente decisione riguarda unicamente le misure sopra descritte, nei limiti degli impegni e dei requisiti menzionati nella presente decisione. 5 GU L 1 del 3.1.2004, pag.1. 4

16. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. 17. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 5