PROTOCOLLO D'INTESA (E/O CONVENZIONE QUADRO) TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER I TIROCINI PROFESSIONALI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI E TRIENNALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E ATTIVITA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA. Tra l Università degli Studi di Cagliari con sede...in... partita iva... nella persona del Magnifico Rettore professoressa Maria del Zompo, nata il..., in seguito denominata Università e la Regione Autonoma della Sardegna con sede... in partita iva... nella persona del Presidente Francesco Pigliaru e dell'assessore alla salute pro tempore..., in seguito denominata RAS. Premesso che L'Università e la Regione hanno entrambe interesse a collaborare per la migliore preparazione tecnico-scientifica degli studenti dei corsi di laurea magistrale e triennale che sono iscritti all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché dei medici in formazione specialistica; l'università riafferma che la sede istituzionale in cui viene svolta l attività tecnico professionalizzante e assistenziale è l'azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ed i reparti a guida universitaria delle altre Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale; già esiste tra Università degli Studi di Cagliari e RAS una stretta interconnessione e fattiva collaborazione nella preparazione da parte dell Università dei ruoli sanitari necessari per il corretto funzionamento del Sistema Sanitario Regionale (SSR), nella determinazione del potenziale formativo che può essere commisurato alle esigenze della committenza regionale fabbisogno formativo; il Sistema Sanitario Regionale, con le sue articolazioni ospedaliere e territoriali di diagnosi, cura e prevenzione, è già parte costitutiva nei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie non mediche, potendo l attività didattica essere svolta da personale ospedaliero nella misura massima prevista dai decreti attuativi ed anche le Scuole di Specializzazione prevedono la
creazione di un network territoriale con misure predefinite del rapporto tra offerta formativa teorico-pratica da effettuarsi presso la AOUC/Università e quella presso le strutture del SSR; Il Protocollo d'intesa e la Convenzione Quadro definiscono le regole generali di collaborazione nella attività di tirocinio professionalizzante dei CdL e delle Scuole di Specializzazione incardinate nella Facoltà di Medicina tra Università, Ras ed Assessorato alla Salute rimandando a specifiche convenzioni tutti gli aspetti organizzativi ad esse connessi, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e dal DM n. 68 del 04.02.2015 Riassetto Scuole di specializzazione di Area Sanitaria. Si conviene e si stipula quanto segue Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa e Convenzione Quadro. ART.1 (oggetto del Protocollo d'intesa e della Convenzione Quadro) 1.1 Il Protocollo di Intesa e la Convenzione quadro disciplinano la collaborazione tra Università di Cagliari e RAS nell espletamento delle attività di tutoraggio degli studenti iscritti ai corsi di laurea che sono incardinati nei Dipartimenti e nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Cagliari, comprensivi delle Lauree Magistrali e Triennali istituiti e istituibili - nonché dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione che hanno sede amministrativa nella Università di Cagliari; 1.2 La Regione mette a disposizione degli studenti le risorse economiche e le strutture ospedaliere e territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il personale ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del conseguimento da parte di questi delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione; 1.3 L Università si impegna a mettere a disposizione degli studenti il personale docente e quello tecnico-amministrativo, nonché le strutture dell AOUC e dei Reparti a direzione Universitaria dell ASL8 e dell AOB, indispensabili per il conseguimento del titolo in accordo con il regolamento didattico;
ART.2 (obbligo delle parti) 2.1 L Università si obbliga a: 2.1.a comunicare annualmente alle ASL l'offerta formativa in tempi utili per consentirle di modulare le proprie attività; 2.1.b stipulare con una primaria Compagnia Assicurativa o ad autoassicurare tutti gli studenti e i medici in formazione specialistica un assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 2.1.c assolvere alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ( Sorveglianza Sanitaria ), per quanto concerne la generica idoneità degli studenti e dei medici in formazione alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione. 2.2 La RAS si obbliga a: 2.2.a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa sia per i rischi professionali che per la responsabilità civile contro terzi a favore degli studenti e dei medici in formazione specialistica, per le attività svolte nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente ed a darne immediata comunicazione alla direzione amministrativa dell'università; 2.2.b mettere a disposizione le proprie strutture, territoriali ed ospedaliere, di cura, diagnosi, prevenzione e riabilitazione; 2.2.c consentire agli studenti ed ai medici in formazione specialistica l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, nella sede in cui svolgono la propria attività formativa, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente; 2.2.d fornire agli studenti ed ai medici in formazione professionale i camici ed i dispositivi di protezione individuale in comune uso ai dipendenti della struttura qualora non esistano accordi diversi; 2.2.e sottoporre gli studenti ed i medici in formazione, ove ritenuto necessario dal medico competente della struttura ospedaliera ospitante alla luce di particolari fattori di rischio presenti nella singola Unità operativa frequentata dallo studente, ad ulteriori visite di idoneità lavorativa specifica; 2.2.e provvedere a tutte le misure di protezione e di controllo nei confronti dei rischi occupazionali, con particolare attenzione alle radiazioni ionizzanti ove previsti per i dipendenti;
2.2.f redigere un rapporto annuale sull'attività formativa degli studenti e del medico specialistica svolta dal Sistema Sanitario Regionale che deve contenere il numero dei dirigenti a cui è stato affidato l'incarico di tutoraggio, le unità operative coinvolte, la tipologia di incarichi affidati, il numero degli studenti e dei medici in formazione accolti e le iniziative realizzate per migliorare le competenze tecnico-professionali. 2.3 Nessun ulteriore onere economico derivante dall applicazione della presente convenzione quadro dovrà gravare sul bilancio dell Università, per la disponibilità delle strutture e del personale fornito dal SSR, e della RAS, per le incombenze derivanti al personale strutturato del SSR dall attività di tutoraggio che dovrà essere svolta nell orario di servizio. ART.3 (trattamento dei dati personali) 3.1 Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, sensibili e genetici. ART.4 ( durata della convenzione e del protocollo intesa) 4.1 Il presente Protocollo d'intesa e la Convenzione Quadro hanno durata pari a 3 anni a partire dalla data della firma del Protocollo stesso; la presente Convenzione si intende rinnovata tacitamente alla sua scadenza, per un periodo di ulteriori 3 anni se non interviene una formale disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con missiva pec da una delle due parti. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati. 4.2 Il presente Protocollo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, anche a richiesta di una sola delle due parti, in caso di modifica delle esigenze formative. ART. 5 (convenzioni tipo) 5.1 Le convenzioni tipo per le attività di tirocinio professionalizzante degli studenti in Medicina (sub 1) e di quelli delle Professioni sanitarie (sub 2) nonché per le attività assistenziali previste per le scuole di specializzazione di area medica (sub 2), chirurgica (sub 3) e dei servizi (sub 4) fanno parte integrante della presente convenzione quadro. ART.6 (registrazione e spese di bollo) Il presente atto è redatto il numero 2 originali. Sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, del d.p.r. 26/10/1972 e successive
modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E inoltre esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 tab. B del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dall'articolo 28 del d.p.r. 30 dicembre 1982 numero 955.