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4 rì i a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV SESTA SEZIONE CIVILE - i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI Dott. VITTORIO RAGONES1 FRANCESCO Dott. ANTONIO GENOVESE Dott. ANDREA SCALDAFERRI Dott. MARIA ACIERNO - Presidente - - Rel. Consigliere - Oggetto Fallimento -Stato passivo - Impugnazione di credito ammesso- Ex art. 98 LF - Interesse - del Fideiussore del fallito- Esclusione; Cessazione - Controricorso - Notifica - Eseguita a mezzo Uff. giud- E non a mezzo PEC - Inammissibilità - Esclusione. Ud. 02/12/2015 - CC Cuou_ P, R.G.N. 21864/2014 Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21864-2014 proposto da: ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, calce al ricorso; giusta procura speciale in - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO SILVARIN SRL, in persona del suo curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, 8.206 A 5

rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - ROMANELLI RAFFAELE; nonché contro - intimati - avverso il decreto n. 4310/2014 del TRIBUNALE di SALERNO de11 18/07/2014, depositato il 09/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con decreto in data 9 luglio 2014, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta, ex art. 98 LF, dalla signora Anna contro l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Silvarin srl di un credito dell'avv. Romanelli, ammesso in privilegio ex art. 2751-bis c.c., difettando l'opponente dell'interesse ad «instare in revocazione», non potendo ricevere alcun pregiudizio dall'ammissione al concorso di un creditore portatore di una posizione attiva non configgente con quella ammessa a favore della Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la signora con atto notificato il 22 settembre 2014, sulla base di sei motivi, con cui denuncia la violazione dell'art. 98, 101, 25, 31, 99, LF e 13 L 247 del 2012). La Curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Ric. 2014 n. 21864 sez. M1 - ud. 02-12-2015-2-

Il ricorso, si palesa in parte inammissibile, sotto una pluralità di profili, ed in parte manifestamente infondato: A) Manifestamente infondato, anzitutto perché esso sostanzialmente non confuta l'affermazione del decreto relativa alla mancanza di un concreto interesse della odierna ricorrente all'impugnazione del credito ammesso in favore dell'avv. Romanelli, limitandosi a sostenere che questo risiederebbe non già nel fatto di essere una creditrice (quale effettivamente è) ma una debitrice, in quanto fideiussore, della società fallita. Ma, in tal modo, si chiede di fondare la legittimazione alle impugnazioni dello stato passivo in contrasto con la stessa legge fallimentare che lo consente solo al curatore ed ai creditori, non anche al finito (cfr. l'art. 43 legge fall., che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del debitore-fallito, compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, cosi come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 29/03/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7407 del 25/03/2013). B) In coerenza con quanto affermato alla lettera che precede, in tema di impugnazioni dello stato passivo di cui all'art. 98 della LF, va esclusa la legittimazione attiva del fideiussore del fallito, in quanto, non essendo legittimato il titolare dell'interesse principale (il fallito) a veder ridotta la consistenza del proprio passivo (legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare che deve garantirlo invece del suo titolare) deve essere esclusa anche la legittimazione del fideiussore, che oltre ad essere accessoria (e perciò da escludere in ragione dell'esclusione del titolare principale dell'interesse) è anche estraneo alle ragioni sottostanti all'ammissione dei crediti e, quindi, alla stessa formazione dello stato passivo; Ric. 2014 n. 21864 sez. MI - ud. 02-12-2015-3-

.71,...-... C) Infine, ogni altra doglianza proposta dalla ricorrente appare non conducente rispetto alle censure della menzionata ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato. Si deve, pertanto, disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380- bis e 375 n. 5 c.p.c.». * Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla sultano essere state mosse non fondate osservazioni critiche dalla ricorrente; che, infatti, le osservazioni critiche mentre non prendono in esame il contenuto sostanziale della relazione sopra riportata - mirano a far considerare inammissibile il controricorso, ma infondatamente in quanto la notifica di esso è rituale, in quanto avvenuta nei confronti del difensore del ricorrente, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, presso lo studio del destinatario, ciò che è pienamente rituale quand'anche il ricorrente abbia indicato un indirizzo PEC; che, infatti, la giurisprudenza richiamata nella memoria (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 26696 del 2013:/n tema di giudkio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirkzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso)non si attaglia affatto al caso in esame; che, nella specie, infatti, la notificazione non è stata affatto eseguita, nei confronti del ricorrente, presso la cancelleria della Corte di cassazione t secondo quant i' consideraome errato il menzionato principio di diritto - ma presso lo studio del difensore; che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato con le conseguenze di legge: a) le spese processuali a carico della ricorrente; b) il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso, proposto Ric. 2014 n. 21864 sez. M1 - ud. 02-12-2015-4-

successivamente al 30 gennaio 2013 (e rigettato), deve scontare il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art l, comma 17, della legge n. 228 del 2012. PQM La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi curo 7.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 a sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2015, dai magistrati sopra indicati. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 entg., Rie. 2014 n. 21864 sez. M1 - ud. 02-12-2015-5-