La dichiarazione precompilata Direttore Centrale Gestione Tributi Roma, 8 aprile 2016
Precompilata 2015 - la platea interessata: lavoratori dipendenti e pensionati Dal 15 aprile 2015, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175 del 2014, l Agenzia delle entrate, in via sperimentale, ha messo a disposizione di alcune tipologie di contribuenti (dipendenti e pensionati) un modello 730 già parzialmente compilato con le informazioni disponibili nel sistema informativo dell Anagrafe tributaria. Contribuenti che per l anno d imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730) Cittadini per i quali il sostituto d imposta ha trasmesso certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014
Le fonti della dichiarazione precompilata 2015 Certificazioni dei redditi trasmesse dai sostituti d imposta (60 milioni di CU trasmesse) Anagrafe Tributaria Flussi informativi da enti esterni Interessi passivi Premi assicurativi Contributi previdenziali 100 milioni di operazioni comunicate Banca dati versamenti Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti (per acconti, eccedenze, spese pluriennali) Banca dati catastale e degli atti del registro
La dichiarazione precompilata 2015- il foglio informativo In fase di elaborazione dei modelli 730 sono stati adottati alcuni criteri per l inserimento, in dichiarazione, dei dati trasmessi dagli enti esterni nell ottica di garantire il più possibile la correttezza del dato ed evitare di attribuire importi non corretti. I dati non inseriti in dichiarazione sono stati comunque indicati in un foglio informativo messo a disposizione dei contribuenti insieme al 730 precompilato al fine di renderli consapevoli delle informazioni in possesso dell Agenzia e nell ottica di fornire loro, comunque, un ausilio per la compilazione della dichiarazione.
Accesso e gestione della dichiarazione precompilata Il modello precompilato è disponibile in un area autenticata del sito internet dell Agenzia delle entrate: per visualizzarlo i contribuenti possono accedervi direttamente, se sono abilitati ai servizi telematici dell Agenzia, dell INPS o della Guardia di finanza (circa 9 milioni di utenti) o attraverso la Carta Nazionale dei Servizi, oppure possono rivolgersi al proprio sostituto d imposta o ad un intermediario (CAF o professionista), conferendo una specifica delega. Una volta visualizzata la dichiarazione, il contribuente può accettarla cosi com è, oppure modificare dati inesatti o integrare informazioni mancanti e trasmettere il modello Direttamente on line o tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale Tramite CAF e Professionisti abilitati
Il sistema dei controlli formali Dichiarazione accettata senza modifiche direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale Non si effettua il controllo formale (articolo 36 ter del d.p.r. 600/73) sugli oneri indicati nel 730 precompilato trasmessi all Agenzia dagli enti esterni. Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni. Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni. Dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF e professionisti Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni). Se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l intermediario è tenuto a pagare una somma pari ad imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest ultimo).
La dichiarazione precompilata 2015 primi risultati Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto, il 730 precompilato è stato predisposto per una platea di oltre 20 milioni di cittadini. DICHIARAZIONI TRASMESSE NEL 2014 20,5 milioni di cui: 18,5 milioni di modelli 730 2 milioni di modelli Unico PF con caratteristiche da 730 Invio diretto da parte dei contribuenti 1,4 milioni MODELLI 730 TRASMESSI NEL 2015 19,2 milioni Invio tramite sostituti d imposta, CAF e Professionisti 17,8 milioni Un primo, positivo, risultato consiste nel fatto che, grazie alla dichiarazione precompilata, circa 700.000 contribuenti che utilizzavano il modello Unico PF hanno scelto, per il 2015, di utilizzare il modello 730 con i conseguenti vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti e di tempi ridotti per ottenere il rimborso.
L evoluzione del modello: la dichiarazione precompilata 2016 Ampliamento della platea dei destinatari della precompilata Per 2016 è previsto un significativo ampliamento della platea dei destinatari della dichiarazione 730 precompilata, che sarà predisposta per tutti i contribuenti che presentano almeno un reddito da lavoro dipendente o pensione, venendo meno il requisito della presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta precedente. L Agenzia delle entrate, inoltre, metterà a disposizione di ciascun contribuente i dati presenti nel sistema informativo dell Anagrafe tributaria che lo riguardano, per consentirgli di adempiere all obbligo dichiarativo (modello 730 o Unico Persone Fisiche) in modo semplificato e guidato, attraverso una specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell Agenzia delle entrate. Infine, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i coniugi potranno presentare il modello 730 in forma congiunta direttamente tramite l applicazione web dedicata: per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto considerate le ristrette tempistiche e la complessità tecnica della procedura, la presentazione della dichiarazione in forma congiunta è stata consentita esclusivamente tramite il sostituto d imposta che prestava l assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato.
Inserimento di maggiori informazioni L obiettivo dell Agenzia delle entrate è rendere disponibile ai contribuenti una dichiarazione sempre più completa, con la possibilità, per un numero sempre maggiore di cittadini di procedere alla semplice accettazione della dichiarazione, con i conseguenti vantaggi in termini di controlli successivi. A tal fine viene richiesto agli enti esterni di trasmettere all Agenzia delle entrate alcune informazioni che sono già presenti nei loro sistemi gestionali e che possono essere, quindi, agevolmente comunicati, consentendo la valorizzazione del patrimonio informativo per fornire diversi servizi ai cittadini: oltre alla dichiarazione precompilata, ad esempio, i contribuenti potranno consultare i dati relativi alle loro spese sanitarie disponibili sul Sistema Tessere Sanitaria. Dal 2016 la dichiarazione precompilata conterrà un maggior numero di dati relativi a spese deducibili e detraibili. In particolare, saranno inserite le spese sanitarie, al netto dei relativi rimborsi, che interessano circa 11 milioni di cittadini. Il decreto del Ministero dell Economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2016, ha previsto, inoltre, la trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri e a quelle per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica ai fini dell elaborazione del 730 precompilato. Sono stati emanati, infine, i provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate che disciplinano modalità tecniche di comunicazione dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, nonché ai rimborsi delle spese sanitarie erogati da enti e casse aventi finalità assistenziali. Inoltre, i dati dei bonifici relativi a spese di recupero per il patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici erano già trasmessi, per finalità di controllo, da banche e Poste Italiane S.p.a. Al fine di razionalizzare i flussi informativi, con le recenti modifiche al Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 30 maggio 2014, è stato individuato un unico termine per la trasmissione dei predetti dati.
Evoluzione dei servizi ai contribuenti Possibilità di avvisare i contribuenti di eventuali anomalie in base a elaborazioni delle banche dati prima che inizi l attività di controllo La significativa mole di dati disponibile fin dall inizio dell anno, in particolare i dati desumibili dalle Certificazioni Uniche e dalle comunicazioni degli enti esterni, potranno essere utilizzati dall Agenzia per sviluppare servizi sempre più efficienti per i cittadini nell ottica di favorire la compliance fiscale. Ad esempio, sulla base delle Certificazioni Uniche pervenute sono stati individuati i contribuenti che, pur titolari di redditi certificati, non hanno presentato la dichiarazione: l Agenzia delle entrate ha inviato loro una lettera per avvisarli della situazione riscontrata e di come, eventualmente, sanare la loro posizione usufruendo di sanzioni estremamente ridotte prima che l eventuale violazione venga accertata mediante un attività di controllo. Consultazione Spese Sanitarie Possibilità per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla dichiarazione precompilata, di consultare le proprie spese sanitarie accedendo al Sistema Tessera Sanitaria. Dati riportati nel foglio informativo Consultando il foglio informativo allegato alla dichiarazione, i contribuenti possono rilevare eventuali incongruenze nei dati in possesso dell Agenzia delle entrate e attivarsi per aggiornare le informazioni non corrette, evitando che queste comportino l emissione di avvisi di accertamento errati.
Obiettivo semplificazione Le regole di determinazione degli importi delle spese che possono essere dedotte dal reddito o detratte dall imposta sono estremamente variegate a seconda della tipologia di spesa e sono spesso collegate alla presenza di requisiti soggettivi non conoscibili dall Agenzia delle entrate. Un complessivo intervento normativo di razionalizzazione degli oneri detraibili e deducibili, con particolare riferimento alla semplificazione delle regole di funzionamento delle misure agevolative, consentirebbe di rendere, progressivamente, sempre più completa e puntuale la precompilazione delle dichiarazioni con evidenti vantaggi, per i contribuenti, nell assolvimento dell obbligo dichiarativo.
Le principali novità della Legge di Stabilità 2016-1 Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria: prima dell introduzione della legge di Stabilità 2016 la detrazione spettava sull intera spesa sostenuta per la frequenza di università statali, mentre le spese per la frequenza di corsi presso università private, erano detraibili in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per corsi, identici o affini, tenuti presso l università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l università privata, ovvero in una città della stessa regione. Con le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016 le regole sono state semplificate: infatti le spese sostenute presso università statali e non statali sono detraibili in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Le spese funebri sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse, indipendentemente dalla relazione di parentela, che prima costituiva una condizione necessaria. L obbligo di trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate viene esteso anche alle strutture sanitarie autorizzate all erogazione di servizi sanitari, anche se non accreditate al SSN. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla dichiarazione precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie attraverso i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema TS.
Le principali novità della Legge di Stabilità 2016-2 Attenuazione del sistema sanzionatorio per errori nella trasmissione dei dati all'agenzia delle entrate: per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione dei dati utili per la predisposizione della precompilata, non si applicano le sanzioni previste (100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata) nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni. La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da enti, casse e società aventi esclusivamente fine assistenziale, nonché da fondi integrativi del SSN, già prevista per finalità di controllo, è utilizzata anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e il termine per la trasmissione dei dati è anticipato al 28 febbraio di ogni anno. Tali dati sono necessari per determinare, nell ambito della dichiarazione precompilata, le spese sanitarie rimborsate che non sono detraibili. Esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) per i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
L evoluzione del modello: la dichiarazione precompilata 2016 2015 Requisiti: Presentazione nel 2014 di un 730 o Unico con caratteristiche di 730; Possesso di una o più CU 2014 Ampliamento della platea: 2016 E sufficiente la presenza di almeno un informazione relativa a redditi, oneri detraibili e deducibili, versamenti, acconti o eccedenze Flussi informativi acquisiti nel 2015 Dati Anagrafe Tributaria Informazioni elaborate Flussi informativi acquisiti nel 2015 Nuovi flussi informativi 2016 Dati Anagrafe Tributaria Informazioni elaborate Informazioni fornite dal contribuente
Riepilogo Art. 78 Legge n. 413/1991; Art. 3 comma 1 D.Lgs. n.175/2014. Art. 3 commi 2 e 3 D.Lgs. n.175/2014; Decreto ministeriale 31 luglio 2015. Interessi passivi Premi assicurativi Previdenza complementare Rimborsi spese sanitarie Contributi colf e badanti Spese sanitarie Informazioni elaborate Wizard di instradamento Conferma trattamento dati per Unico PF Art. 3 comma 4 D.Lgs. n.175/2014; Decreto ministeriale 13 gennaio 2016 D.P.R. n.322/1998 Dati Anagrafe Tributaria Spese funebri Tasse universitarie Ristrutturazione edilizia (1 rata) Risparmio energetico (1 rata) Certificazioni Uniche Terreni Fabbricati Dichiarazione anno precedente (eccedenze e oneri pluriennali) Pagamenti con F24
Dichiarazione precompilata - prototipo applicazione web In fase di accesso il contribuente può visualizzare i dati in possesso dell Agenzia delle entrate
Dichiarazione precompilata - prototipo applicazione web L applicazione, attraverso alcune semplici domande, indirizza il contribuente verso il corretto modello di dichiarazione da utilizzare