STATUTO del comitato OFFICINA DOPO DI NOI

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STATUTO del comitato OFFICINA DOPO DI NOI Articolo 1 Denominazione 1 E costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un comitato denominato Officina Dopo di Noi (di seguito il Comitato ). Articolo 2 Sede e Durata 2.1. Il Comitato ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato di Gestione con le maggioranze di cui all articolo 6 del presente statuto. 2.2. Il Comitato avrà durata fino al 31 dicembre 2050, fatta salva la possibilità di prorogarne la durata con il consenso dei due terzi dei membri del Comitato di Gestione. Articolo 3 Scopo e Attività 3.1. Il Comitato non ha scopo di lucro e intende favorire l individuazione, lo sviluppo e lo scambio internazionale di buone prassi sui temi della disabilità nel durante e dopo di noi. In particolare il Comitato intende: monitorare l attuazione della Legge 112/2016 (di seguito la Legge ) e dei relativi decreti attuativi da parte delle Regioni e più in generale le iniziative da esse assunte sulla disabilità; svolgere un ruolo propositivo nei confronti di organismi legislativi e amministrativi nazionali e comunitari; favorire il confronto e lo scambio tra istituzioni, professionisti, enti e soggetti, finanziari e non, che operano in questo ambito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori di sostegno, mutue e compagnie assicurative, trust company, fondazioni comunitarie e di intermediazione filantropica; favorire la conoscenza e la divulgazione degli strumenti normativi di tutela del soggetto disabile; elaborare il tema della sostenibilità economica delle iniziative, in particolare studiando la più efficace combinazione di fonti finanziarie, quali ad esempio erogazioni liberali, crowdfunding, fondi europei nazionali e regionali, credito, emissione di bond; sostenere iniziative editoriali e divulgative. Il Comitato potrà inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolgere le seguenti attività: organizzare convegni, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni pubbliche e/o private, attivare borse di studio, elaborare progetti editoriali anche multimediali;

creare e gestire un sito web quale strumento di diffusione delle attività e dei lavori del Comitato e utilizzare altri idonei strumenti di comunicazione; instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e privati; partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali; divulgare gli esiti delle proprie ricerche, dati e notizie sulle tematiche connesse al durante e dopo di noi e in generale alla disabilità; promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici; costituire e/o partecipare ad associazioni, consorzi, reti, associazioni temporanee od altre organizzazioni aventi finalità compatibili con la propria, nonché, strumentalmente con il proprio scopo, a enti societari; acquistare, affittare e/o locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e/o necessari; assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla Legge. 3.2 Il Comitato potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopra elencate. Articolo 4 Patrimonio e finanziamento delle attività 4.1. Il patrimonio del Comitato è costituito: - dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà del Comitato; - dalle eventuali liberalità destinate all incremento del patrimonio. 4.2. Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando: - le donazioni e le erogazioni non destinate all incremento del patrimonio; - il ricavato dell organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse; - il ricavato dallo svolgimento di attività connesse aventi carattere commerciale e produttivo; - il ricavato di ogni altra attività che concorra ad incrementare l attività del Comitato; - le rendite dell investimento patrimoniale; - gli eventuali fondi pubblici destinati alla disabilità e assegnati tramite bandi; - l utilizzo di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione. Articolo 5 Organi 5. Sono organi del Comitato: - il Comitato di Gestione; - il Consiglio di Indirizzo; - il Presidente e il Vice Presidente; - l Organo di Revisione, se nominato;

- le Commissioni di studio. Articolo 6 Comitato di Gestione 6.1. Il Comitato di Gestione, nominato inizialmente nell atto costitutivo, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri che durano in carica sino a decadenza, dimissioni o esclusione. 6.2 Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la cooptazione di nuovi membri; il Comitato può delegare al Presidente o a uno dei propri membri lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti. 6.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro, il Comitato procede alla cooptazione del nuovo membro. 6.4. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato. 6.5. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni tre mesi nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri. 6.6. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante l invio ai membri del Comitato e al Revisore se nominato con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente data e luogo dell adunanza oltre all elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell adunanza. Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti. 6.7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione delle delibere di cui al successivo articolo 12 per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei membri ed il preventivo parere del Consiglio di Indirizzo. Per le delibere relative alle modifiche del presente statuto occorre il parere del Consiglio di Indirizzo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6.8. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza anche di quest ultimo dalla persona designata dagli intervenuti; delle stesse viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione all uopo designato dal Presidente, viene trascritto su apposito libro. 6.9. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) che nell avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il

collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante. 6.10 I membri del Comitato decadano a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa ovvero sono esclusi per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi del Comitato. La decadenza o l esclusione sono pronunciate dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Articolo 7 Il Consiglio di Indirizzo 7.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri nominati inizialmente nell atto costitutivo che durano in carica sino a decadenza, dimissioni o esclusione. 7.2 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro, il Consiglio procede alla cooptazione del nuovo membro. 7.3 Il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente. 7.4 Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri del Consiglio stesso, almeno tre membri del Comitato di Gestione o il Presidente del Comitato. 7.5 Il Consiglio di Indirizzo a) dà le linee di indirizzo in merito all attività del Comitato b) formula la programmazione dell attività del Comitato; c) monitorare il generale andamento delle attività della Comitato, dell operato del Comitato di Gestione e della loro rispondenza alle finalità statutarie e alla programmazione; d) nominare il collegio dei Revisori. e) esprime parere non vincolante sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla trasformazione del Comitato. 7.6 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo si applicando in quanto compatibile le disposizioni del precedente articolo 6. 7.7 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 7.8 I membri del Consiglio decadano a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa e per i soggetti giuridici in caso di ammissione ad una procedura concorsuale ovvero sono esclusi per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi del Comitato. La decadenza o l esclusione sono pronunciate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Articolo 8 Presidente Vice Presidente 8.1. Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante del Comitato; cura l esecuzione delle delibere e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione. 8.2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comitato di Gestione, tra i propri componenti, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei votanti

e restano in carica per tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Comitato che li ha eletti e può essere rieletto. 8.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori del Comitato. 8.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell assenza del Presidente. Articolo 9 L Organo di Revisione 9.1 Il Comitato di Gestione può deliberare la costituzione di un Organo di Revisione, monocratico o collegiale. 9.2 L Organo di Revisione è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Consiglio di Indirizzo. 9.3 L Organo di Revisione dura in carica tre esercizi ossia sino all approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile. 9.4 L Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità del Comitato, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Comitato di Gestione ed effettua le verifiche di cassa. L Organo di Revisione assiste alle riunioni del Comitato di Gestione. Articolo 10 Disposizioni contabili 10.1. L esercizio contabile ha inizio l 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 10.2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ogni esercizio quello preventivo dell esercizio successivo. 10.3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 10.4. É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali durante della vita del Comitato, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Articolo 11 Le Commissioni di studio 11.1 Il Comitato di Gestione può nominare uno o più Commissioni di studio, costituite da componenti del Comitato o da soggetti estranei ad esso, che abbiano requisiti di esperienza e professionalità nei settori in cui opera il Comitato, valutati dal Comitato di Gestione. 11.2 Le Commissioni di studio hanno funzioni propositive e consultive nei confronti del Comitato di Gestione ed operano nelle diverse aree di attività che riguardano le finalità del Comitato. Essi esprimono inoltre pareri, effettuano ricerche e relazionano sulle attività svolte al Comitato di Gestione. 11.3. Ogni Commissione elegge al suo interno un presidente. Per le modalità di convocazione, la tenuta delle riunioni, la verbalizzazione ecc. si applicano le norme previste per il Comitato di Gestione al precedente art. 7.

11.4 Le Commissioni si riuniscono almeno ogni 3 mesi o comunque quando lo ritenga necessario il presidente o ne sia fatta richiesta dal Comitato di Gestione. Articolo - 12 Scioglimento e destinazione del patrimonio 12.1 Nel caso in cui lo scopo del Comitato non potesse essere raggiunto il Comitato di Gestione potrà deliberarne lo scioglimento, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività a favore di altri enti aventi finalità analoghe. 12.2 Il Comitato di Gestione potrà altresì deliberare la trasformazione in fondazione, trust o altro istituto giuridico che dovesse in futuro essere ritenuto maggiormente idoneo alla prosecuzione delle proprie attività, nel rispetto delle disposizioni di legge pro tempore vigenti. 12.3 Le delibere di cui ai punti precedenti dovranno essere assunte con il voto dei tre quarti dei componenti ed il preventivo parere del Consiglio di Indirizzo. Articolo 13 - Norma finale 13. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.