giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 769 del 14 maggio 2015 pag. 1/7 CONVENZIONE FRA L ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL DELTA DEL PO E LA REGIONE DEL VENETO DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE PER IMPLEMENTARE LE AZIONI RIVOLTE ALLA VISITAZIONE, ALLA DIVULGAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE PROPRIETA REGIONALI: GIARDINO BOTANICO LITORANEO DEL VENETO IN COMUNE DI ROSOLINA (RO) E GOLENA DI CA PISANI IN COMUNE DI PORTO VIRO (RO). L anno duemilaquindici, il giorno..del mese di TRA l Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, C.F. 90008170293, di seguito denominato Ente Parco rappresentato dal direttore Nome e Cognome, nato a Nome località il gg.mm.aaaa domiciliato per la carica in Ariano nel Polesine (RO), Via Marconi n.6, presso la sede dell Ente Parco, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con decreto del Commissario Straordinario n. del gg.mm.aaaa; E la Regione del Veneto Dipartimento Difesa Suolo e Foreste, C.F. 80007580279, rappresentata dal direttore Nome e Cognome, nato a Nome località il gg.mm.aaaa, domiciliato per la carica in Venezia, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, Cannaregio presso la sede del predetto Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. del gg.mm.aaaa; PREMESSO CHE la Regione del Veneto, mediante la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Settore Forestale Padova e Rovigo (di seguito denominata Settore Forestale), su terreni di cui è proprietaria e su aree di cui è consegnataria, ha realizzato e gestisce nelle località sotto specificate: di Porto Caleri del Comune di Rosolina (RO), il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto (in seguito denominato Giardino Botanico); di Ca Pisani del Comune di Porto Viro (RO), la golena denominata Golena di Ca Pisani (in seguito denominata Golena). Tenuto conto, altresì, dei compiti istituzionali dell Ente Parco, la Giunta Regionale, con deliberazione n. del gg.mm.aaaa, e il Commissario Straordinario dell Ente Parco, con decreto n... del gg.mm.aaaa, hanno ritenuto di accettare la convenzione di cui al presente atto al fine di implementare le azioni, per quanto concerne il Giardino Botanico e la Golena, rivolte alla visitazione e alla divulgazione ambientale oltre a quelle di salvaguardia e di valorizzazione ambientale. Tutto ciò premesso, tra le parti
ALLEGATOA alla Dgr n. 769 del 14 maggio 2015 pag. 2/7 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione si intende: a) per Giardino Botanico: i percorsi e le aree evidenziati nell allegata planimetria (sub 1) costituente parte integrante della presente convenzione; b) per Golena: l area evidenziata nell allegata planimetria (sub 2), costituente parte integrante della presente convenzione, ivi compresi i percorsi; c) per servizio visite: tutte le attività correlate all ingresso, individuale o collettivo, del pubblico al Giardino Botanico e alla Golena, quali, ad esempio, informazioni, prenotazioni, vendita di biglietti d ingresso, controllo degli ingressi negli orari d apertura al pubblico con registrazioni a fini di sicurezza e statistici; le modalità operative del servizio vengono concordate secondo quanto previsto al successivo art.9; d) per servizio accompagnamento visitatori: il servizio di guida da svolgersi con personale abilitato, ai sensi della L.R. 33/2002 e s.m.i., all interno del Giardino Botanico e della Golena, durante l orario d apertura al pubblico. Tale servizio comprende l accettazione delle prenotazioni, l organizzazione delle visite in gruppi, nonché l organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e divulgative rivolte alle scolaresche. ART. 2 Affidamento servizi La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all Ente Parco, che per mezzo del suo costituito rappresentante accetta, il servizio di visita ed il servizio di accompagnamento dei visitatori del Giardino Botanico e della Golena. Tali servizi sono svolti dall Ente Parco, con proprio personale, ovvero da terzi appositamente convenzionati con l Ente stesso. In ogni caso, l Ente Parco risponde dei servizi affidati, provvede ad una adeguata copertura assicurativa per le responsabilità correlate ai servizi medesimi e garantisce circa il possesso dei requisiti del caso da parte di coloro che li svolgono verificandone preventivamente l idoneità; a tale verifica partecipa il dirigente del Settore Forestale o suo delegato. ART. 3 Realizzazione interventi ed opere All interno del Giardino Botanico e della Golena come definiti all art. 1, la Regione del Veneto consente all Ente Parco, ancorché in qualità di beneficiario di contributi comunitari, statali e regionali, di realizzare mediante il Settore Forestale, con le modalità previste dalla normativa vigente, interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del sito, nonché opere funzionali alla visitazione, alle attività didattiche e di educazione ambientale. ART. 4 Gestione e manutenzione La direzione, la gestione e la manutenzione del Giardino Botanico e della Golena, ivi compresi gli aspetti scientifici, competono esclusivamente al Settore Forestale, che può anche utilizzare fondi dell Ente Parco,
ALLEGATOA alla Dgr n. 769 del 14 maggio 2015 pag. 3/7 tenuto conto della programmazione concordata con il medesimo Ente Parco, ai sensi dell art. 31 della L.R. 36/1997, e delle modalità previste dalla normativa vigente. E consentito all Ente Parco l utilizzo dei seguenti locali (indicati nella planimetria allegata sub. 3) nel rispetto delle seguenti condizioni: sala mostre al pianterreno (Giardino Botanico): la sala mostre sarà aperta e a disposizione dell Ente Parco per tutto il periodo di apertura del Giardino Botanico. L utilizzo degli spazi, compreso l eventuale inserimento di nuovi allestimenti, sarà definito congiuntamente. La stanza destinata ad ufficio è riservata al Settore Forestale. Sala convegni (Giardino Botanico): L Ente Parco potrà utilizzare la sala convegni al primo piano per le proprie attività istituzionali, previo accordo con il Settore Forestale, che darà priorità all Ente Parco rispetto ad altre richieste. Eventuali nuovi allestimenti saranno stabiliti congiuntamente. L uso delle attrezzature presenti o che saranno in seguito acquistate (computer, schermi, televisori, impianto audio, etc.) è consentito ad entrambi gli Enti; la proprietà sarà comunque dell Ente acquirente. Centro visite (Golena): L Ente Parco potrà utilizzare il centro visite della Golena per le proprie attività istituzionali, previo accordo con il Settore Forestale, tenuto conto delle contestuali funzioni svolte dall immobile utilizzato come ricovero dagli operatori del Settore Forestale. Spazi esterni: potranno essere liberamente utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione; eventuali modifiche a tali spazi (inserimento di elementi di arredo, bacheche, etc.) dovranno essere preventivamente autorizzati dal dirigente del Settore Forestale. ART. 5 Manifestazioni Presso il Giardino Botanico e la Golena, l Ente Parco può organizzare, sostenendone tutti gli oneri e assumendosi tutte le responsabilità proprie dell organizzatore, manifestazioni per i propri fini istituzionali, anche di carattere promozionale, purché compatibili con la natura e la destinazione del Giardino Botanico e della Golena. Tali manifestazioni saranno direttamente concordate tra dirigente del Settore Forestale e direttore dell Ente Parco. ART. 6 Modalità d accesso e comportamento Le modalità d accesso al Giardino Botanico e alla Golena e le prescrizioni circa il comportamento da tenere all interno degli stessi, ivi compresi: il numero di visitatori ammissibili, i periodi di apertura del Giardino Botanico e della Golena nonché l agibilità dei percorsi, sono stabilite dal dirigente del Settore Forestale, che all uopo adotta le misure necessarie ed opportune in relazione alle esigenze di salvaguardia e di tutela dell'area nonché a quelle connesse ai diritti di proprietà e di possesso della Regione del Veneto. ART. 7 Servizi a pagamento. All Ente Parco é consentito assoggettare i visitatori al pagamento dei servizi di cui all art. 2 secondo tariffe preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto. Le entrate derivanti da tali servizi sono dell Ente Parco, che ne risponde per tutti gli adempimenti correlati, anche di natura fiscale. ART. 8 Durata
ALLEGATOA alla Dgr n. 769 del 14 maggio 2015 pag. 4/7 La presente convenzione dura 1 (uno) anno dalla data della sua sottoscrizione; alla sua scadenza la convenzione si rinnova automaticamente per 1 (uno) altro anno, nel limite massimo di 5 (cinque) rinnovi. Ad ogni scadenza le parti possono comunque avvalersi della facoltà di disdetta mediante comunicazione all altra parte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. ART. 9 Rapporti per l attuazione. I rapporti per l attuazione della presente convenzione sono curati, rispettivamente, dal dirigente del Settore Forestale e dal direttore dell Ente Parco, i quali possono concordemente integrarla nei dettagli tecnici d esecuzione. ART. 10 Disposizioni varie e finali. L Ente Parco relaziona, annualmente, circa l attività svolta nell ambito della presente convenzione fornendone apposita documentazione al Settore Forestale. La presente convenzione è gratuita e non preclude in alcun modo alla Regione del Veneto di svolgere all interno del Giardino Botanico e della Golena i propri compiti istituzionali, in particolare quelli attuati mediante il Settore Forestale, ivi compresi l accesso e l accompagnamento di visitatori (con servizio gratuito reso da personale del Settore Forestale su disposizioni del dirigente del Settore stesso o suo delegato). Le strutture e le opere realizzate all interno del Giardino Botanico e della Golena, in attuazione della presente convenzione, sono di proprietà della Regione del Veneto, che nel tempo ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo diversi accordi in sede propedeutica alla realizzazione dell opera con l Ente Parco. Nelle attività di comunicazione e divulgazione, nelle pubblicazioni e nei cartelli, il Giardino Botanico e la Golena sono indicati come segue: Giardino Botanico Litoraneo del Veneto e Golena di Ca Pisani, unitamente allo stemma della Regione del Veneto e allo stemma del Parco Naturale Regionale del Delta del Po. ART. 11 Controversie. Tutte le controversie tra l Amministrazione Regionale e l Ente Parco, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia. E esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere tra l Ente Parco ed il soggetto affidatario del servizio visite. Letto, confermato e sottoscritto. Per l Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po Il Direttore Nome e Cognome Per la Giunta Regionale Dipartimento Difesa Suolo e Foreste Il Direttore Nome e Cognome
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