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COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ALLIETAMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI, NEI CIRCOLI PRIVATI E NELL AMBITO DELLE ATTIVITA AGRITURISTICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25 Settembre 2013 1

I N D I C E Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 Allietamento pag. 3 Art. 3 Comunicazione per l attività di allietamento pag. 4 Art. 4 Condizioni e prescrizioni pag. 6 Art. 5 Disciplina dell orario pag. 7 Art. 6 Deroghe pag. 8 Art. 7 Attività di allietamento rumorose pag. 9 Art. 8 Sanzioni pag. 10 Art. 9 Disposizioni transitorie pag. 11 Art. 10 Disposizioni finali pag. 11 Art. 11 Abrogazioni pag. 12 2

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle attività di allietamento svolte negli esercizi di cui all art. 67, comma 1, lett. a) della L.R. n. 29 del 05.12.2005 e s.m.i., in quelli di cui all art. 86 del T.U.L.P.S., compresi gli agriturismi disciplinati dalla L.R. 25/1996 e s.m.i., nonché nei circoli privati che forniscono ai loro associati il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto dell equo contemperamento della tutela della sicurezza, della salute e della quiete pubblica con il diritto alla libertà d impresa. ART.2 ALLIETAMENTO 1. Per allietamento deve intendersi l utilizzo, anche temporaneo, d impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali negli esercizi di cui al precedente articolo 1, con osservanza delle condizioni e delle prescrizioni del presente Regolamento. 2. A titolo esemplificativo, per attività di allietamento s intende l utilizzo, negli esercizi di cui al precedente art. 1, di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, impianti radiofonici o stereofonici, Jukebox, apparecchi di Karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l ausilio di cantanti. 3. Per attività di allietamento temporaneo devono intendersi quelle svolte per un numero massimo di 30 giornate nel corso dell anno solare, con una frequenza massima di 3 giorni per settimana (compreso il sound check) ovvero, nel caso d intrattenimenti musicali interni ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime a luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate, per un numero massimo di 12 giornate annue con una frequenza massima di un evento per settimana. 4. Gli allietamenti svolti nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di cui al presente Regolamento, non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., come chiarito con le Circolari della Prefettura di Udine n. 474/31306, n. e 3216/31306 del 08.05.1996, n. 5744/50601 del 12.09.1997 e n. 7658/50605 del 30.11.1998. 5. L attività di allietamento contemplata dal presente Regolamento deve avere per unico scopo quello di rendere piacevole la permanenza della clientela all interno dell esercizio; deve pertanto essere svolta con carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all attività principale degli esercizi di cui al precedente articolo 1. 6. Oltre a quanto indicato al precedente comma 5, la gestione e l organizzazione dell attività di allietamento non deve assumere il carattere dell imprenditorialità, con finalità di lucro diretto, riscontrabile laddove gli avventori siano indotti a frequentare il locale unicamente per assistere all allietamento stesso. 7. Fatti salvi gli allietamenti nell ambito di Circoli privati che forniscono ai loro associati il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le attività di allietamento, non organizzate e/o gestite dal titolare/gestore, svolte ad esclusivo sostegno di eventi a carattere privato (feste di compleanno, di laurea, anniversari o altre particolari ricorrenze ecc.), che hanno luogo nei locali o su aree di pertinenza degli esercizi di cui al precedente articolo 1 non accessibili al pubblico, anche solo temporaneamente per lo svolgimento dell evento privato, oppure nelle giornate o durante l orario di chiusura degli esercizi stessi e qualora non ricorrano le seguenti circostanze: a) servizio di somministrazione, a carattere imprenditoriale, da parte del titolare/gestore dell esercizio a supporto dell evento; b) pagamento di un biglietto d'ingresso o rilascio di tessere associative a chiunque ne faccia richiesta al fine dell ammissione all evento; c) pubblicità dell evento nel locale o per mezzo di giornali, radio, TV, manifesti, volantini ecc., destinati alla visione della generalità dei cittadini; 3

d) particolare complessità degli allestimenti e delle attrezzature utilizzate, tale da palesare un organizzazione dell evento di natura imprenditoriale (ad es. installazione di palchi e/o strutture o pedane atte allo svolgimento di spettacoli od intrattenimenti di qualunque tipo, camerini per artisti ecc.); e) modalità professionale nella gestione ed organizzazione dell'evento, anche se temporanea, volta allo scopo di lucro, diretto allo scambio o alla produzione di beni o servizi; f) rilevante numero di persone presenti, ammesse liberamente ad assistere e/o a partecipare all evento senza alcun criterio di ammissione tale da non poter classificare l evento ed il relativo l allietamento di natura meramente privata. 8. Le attività di cui al precedente comma 7 rientrano nell ambito della sfera privata ed eventuali emissioni sonore rumorose tali da costituire disturbo alla quiete pubblica o lesione del diritto alla salute e al riposo dei cittadini rientrano nell ambito di applicazione del Codice Civile e/o del Codice Penale, nonché di eventuale specifica regolamentazione comunale. ART. 3 COMUNICAZIONE PER L ATTIVITA DI ALLIETAMENTO 1. I titolari o i gestori degli esercizi di cui all art. 1 del presente regolamento che intendono svolgere attività di allietamento devono presentare al Comune, in duplice originale ed almeno cinque giorni prima l inizio dell allietamento stesso, una Comunicazione scritta, da redigere su apposito modello predisposto dall Ufficio comunale competente, che dovrà, unitamente agli allegati ad essa relativi, essere conservata nel locale ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti. 2. Non è necessario presentare la Comunicazione di cui al precedente comma nei casi in cui sia necessaria l autorizzazione, anche in deroga a valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee rumorose come disciplinate dal successivo articolo 7. 3. La Comunicazione prevista al comma 1 del presente articolo deve contenere: a) le generalità complete del titolare/gestore dell esercizio; b) l ubicazione del locale; c) la distanza del locale in linea d aria da case di civile abitazione o da altri siti sensibili (ospedali, case di cura ecc.) nel caso trattasi di locale ubicato in edificio isolato; d) la tipologia di allietamento che s intende effettuare, la data di inizio, la durata, l orario e le modalità di svolgimento dello stesso, con indicazione degli apparecchi eventualmente utilizzati; e) la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, da rendere ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza e l osservanza delle condizioni di cui all art. 4 del presente Regolamento. 4. Per le attività di allietamento all interno dei locali, la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata dalla documentazione d impatto acustico (DIAC) secondo una delle seguenti tipologie: a. STANDARD: documentazione redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri indicati nella D.G.Reg. 17/12/2009 n. 2870 1, nel 1 Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi (LR 16/2007, articolo 28, comma 2, lettera d) 1. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati (come indicato al punto 3 della circolare del Ministro dell Ambiente del 6 settembre 2004) e pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi, la documentazione di previsione di impatto acustico, comprende i dati e le informazioni di seguito elencate: a) planimetria in scala adeguata (1:2.000 / 1:5.000) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante; b) estratto del PRGC o POC vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta; c) descrizione accurata dell edificio in cui verrà svolta l attività rumorosa con indicazione delle più vicine civili abitazioni, siano esse poste nello stesso fabbricato o confinanti con lo stesso; d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01/03/91 4

caso di utilizzo d impianti di diffusione sonora o di svolgimento di manifestazioni od eventi con diffusione di musica o l utilizzo di strumenti musicali che comportano il superamento dei limiti di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, se questo non è stato adottato, quelli previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 ed i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 01-03-1991 art. 6 commi 1 e 2; b. SEMPLIFICATA: dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato in acustica ambientale, esclusivamente nel caso di utilizzo d impianti di diffusione sonora o di svolgimento di manifestazioni od eventi con diffusione di musica o l utilizzo di strumenti musicali che NON comportano il superamento dei limiti di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, se questo non è stato adottato, quelli previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 ed i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 01-03-1991 art. 6 commi 1 e 2; c. SEMPLIFICATA BIS: dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che può essere sottoscritta dal gestore/titolare dell esercizio, esclusivamente nei casi in cui sia già stata presentata al Comune la documentazione di impatto acustico nel corso di precedenti gestioni. In particolare, con la dichiarazione il soggetto interessato deve attestare che gli impianti sonori e le modalità del loro utilizzo non hanno subito variazioni rispetto alla precedente conduzione. 5. I titolari/gestori degli esercizi di cui all art. 1 del presente Regolamento non sono tenuti a presentare la documentazione d impatto acustico di cui al precedente comma 4 nel caso in cui questa sia già stata prodotta in sede di apertura dell esercizio e la stessa contempli la tipologia di allietamento che s intende effettuare. 6. La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo non è altresì dovuta qualora l allietamento sia svolto in edifici per i quali sia già stata acquisita dal Comune, nell ambito del procedimento volto al rilascio del permesso a costruire, la documentazione di previsione d impatto acustico, a condizione che questa consideri l utilizzo d impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (rif. art. 28, c. 2, lett. d) L.R. 16/2007 - Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009, n. 2870, pag. 198 B.U.R. 7 gennaio 2010). 7. La documentazione d impatto acustico prevista al precedente comma 4 deve espressamente avere per oggetto la tipologia di allietamento che l esercente intende effettuare e deve riportare e) capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne, le zone di permanenza degli avventori all interno e all esterno dell esercizio; f) collocazione e descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, si dovrà stimare i livelli sonori di immissione differenziale; g) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio prossime ad insediamenti abitativi; h) stima delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento; i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte. 2. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.C.M. n. 215/99, l utilizzo di impianti musicali quali ad es. juke-box, impianto di diffusione sonora, impianti televisivi amplificati, strumenti musicali, ecc. in una modalità che non rientra nella disciplina delle attività temporanee (e quindi non appartengono alla disciplina autorizzativa specifica delle stesse), devono presentare, oltre alla documentazione di cui al punto 1., la seguente documentazione: a) descrizione accurata dei locali, o delle loro pertinenze, adibiti all attività musicale; b) descrizione del tipo di attività musicale e degli orari previsti, (specificare se attività musicale dal vivo), degli impianti utilizzati, con particolare riferimento alla dislocazione dei diffusori musicali; c) individuazione della presenza di attività diversa dalla tipologia prevista dalla presente sezione, che comportino l impiego di impianti rumorosi. 5

le misure adottate per attenuare l inquinamento acustico da esso derivante, sia all esterno che all interno degli stabili. 8. Nel caso in cui la documentazione d impatto acustico già presentata nell ambito del procedimento di apertura dell esercizio od in quello avente per oggetto il rilascio del permesso a costruire, non preveda l utilizzo d impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni od eventi con diffusione di musica o l utilizzo di strumenti musicali, o non preveda le misure volte a ridurre l impatto acustico, con riferimento alla tipologia di allietamento sonoro che s intende effettuare, la predetta documentazione dovrà essere opportunamente integrata. 9. Le attività di allietamento all aperto o all interno con porte e finestre aperte, mediante musica dal vivo, karaoke, DJ o impianti sonori muniti di amplificazione, possono avere solo carattere temporaneo e per lo svolgimento delle stesse è richiesto, in alternativa: a) il rilascio dell autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ai sensi dell art. 7 del presente Regolamento; b) la presentazione della Comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo unitamente alla dichiarazione semplificata prevista al precedente comma 4, lett. b), qualora siano utilizzati impianti di diffusione sonora o si svolgano manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che non comportano il superamento dei limiti di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, se questo non è stato adottato, quelli previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 ed i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 01-03-1991 art. 6 commi 1 e 2. 10. In ogni caso, anche in relazione all'ubicazione del singolo esercizio, soprattutto per quanto attiene agli allietamenti offerti mediante apparecchi Karaoke o esecuzioni musicali dal vivo, è fatta salva la facoltà dell Ufficio comunale competente di chiedere il parere dell A.R.P.A. ed all interessato integrazioni e/o precisazioni, imporre specifiche prescrizioni, richiedere documentazione integrativa a corredo della Comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento delle iniziative programmate, ovvero limitare maggiormente gli orari di esecuzione dell allietamento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e l equo contemperamento della tutela della sicurezza, della salute e della quiete pubblica con la libertà d impresa. ART.4 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI 1. L attività di allietamento è consentita a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni: a) deve trattarsi di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti musicali o televisivi offerti unicamente allo scopo di attirare la clientela ai servizi offerti dal pubblico esercizio o ad allietare i soci dei Circoli privati che forniscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che abbiano carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale, senza prevalere sulla medesima; b) l organizzazione dell allietamento non deve assumere il carattere dell imprenditorialità, senza scopo di lucro diretto e tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con l unico fine di assistere all allietamento stesso; c) non deve essere fatto pagare un biglietto d'ingresso, una prenotazione, tessera o simili per consentire alla clientela di usufruire dell allietamento; d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato; e) l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, anche solo temporaneamente, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati specificatamente all allietamento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all accoglimento prolungato dei clienti. L allietamento, pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi ove la clientela accede e sosta normalmente per la consumazione. 6

f) l allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, che vi s intrattengono; non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc.; g) non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, per mezzo di giornali, riviste, radio, televisione, volantini od ogni altra forma di diffusione esterna al locale del pubblico esercizio, anche con cartelli, insegne o altre tipologie di comunicazione, anche successivamente all esecuzione; è consentito unicamente un avviso posto al interno del locale che organizza l'allietamento; h) non deve essere consentito il ballo; i) è vietato l eccessivo affollamento del locale, al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela. j) per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all uopo, è necessario che l esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire per richiesta degli organi di vigilanza. 2 In seguito alla presentazione della Comunicazione di cui all art. 3 del presente Regolamento, l Ufficio comunale competente rilascerà all interessato, ai sensi dell art.9 del T.U.L.P.S., un atto contenente le prescrizioni d esercizio per lo svolgimento dell attività di allietamento, che costituirà parte integrante e sostanziale del titolo con il quale è consentita l attività principale. ART.5 DISCIPLINA DELL ORARIO 1. Fatto salvo quanto stabilito agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, a salvaguardia del diritto al riposo ed alla salute dei residenti nonché a tutela della quiete pubblica, tenuto conto dell equo contemperamento degli interessi dell impresa, gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari: a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, all interno del locale, fino all orario di chiusura dell esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l apertura delle porte e/o delle finestre, è vietato il suono amplificato dopo le ore 23:00. In ogni caso, dopo le ore 23.00 il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto; b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box, karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj, all esterno del locale fino alle ore 23:00; c) karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj e ogni altro apparecchio se munito di amplificatori, all interno del locale, fino alle ore 23:30; quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l apertura delle porte e/o delle finestre, l allietamento è consentito fino alle ore 23:00. 2. Gli allietamenti sono consentiti nelle seguenti giornate: a) mediante utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili: tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria di apertura del pubblico esercizio; b) karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj e ogni altro apparecchio sonoro se munito di amplificatori: tre volte alla settimana, nelle giornate scelte dagli esercenti. 3. L esercente dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica, osservando l obbligo di mantenere il volume delle emissioni sonore entro i limiti di legge, laddove prescritto, in particolar modo quando sia effettuato a porte aperte o all aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione. 7

ART. 6 DEROGHE 1. Durante il periodo delle festività natalizie (dal secondo sabato di dicembre fino al 6 gennaio), da giovedì grasso fino all ultima giornata di carnevale, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio S. Valentino, 8 marzo Festa della Donna, nella giornata di Pasqua e Pasquetta, 14 e il 15 agosto o in occasione di particolari manifestazioni, eventi o ricorrenze, è concessa la facoltà di derogare agli orari stabiliti all art. 5 del presente Regolamento, gli allietamenti potranno protrarsi fino alle ore 03.00 del giorno dopo. 2. Per la sola serata del 31 dicembre San Silvestro - è concessa la deroga fino alle ore 05.00 del giorno dopo. 3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l esercente deve comunque adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica, osservando l obbligo di mantenere il volume delle emissioni sonore entro i limiti di legge, laddove prescritto, in particolar modo quando sia effettuato a porte aperte o all aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione. 4. Gli esercizi di cui all art. 1 del presente Regolamento situati in edifici isolati, privi di civili abitazioni e locati ad una distanza di almeno 200 metri in linea d aria da altre civili abitazioni od altri siti sensibili quali ospedali, case di cura, residenze per anziani ecc., potranno protrarre l orario degli allietamenti di cui all art. 5 comma 1, lett. c) fino alle ore 01.00 e per più giornate durante la settimana, senza il limite previsto al punto b) del comma 2) del medesimo articolo. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l apertura delle porte e/o delle finestre, il limite di cui sopra è fissato alle ore 24.00, è vietato il suono amplificato dopo le ore 23:30 ed il volume delle emissioni sonore dovrà essere particolarmente ridotto. 5. Qualora l esercente provveda ad insonorizzare il locale ed a seguito di tale approntamento un tecnico competente in acustica ambientale, come definito dall art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/95, rilasci un attestazione dalla quale risulti che l immissione sonora non superi i 25 db all esterno del locale, tanto sulla pubblica via che nelle abitazioni confinanti e circostanti, l attività di allietamento mediante karaoke, dj o musica dal vivo con strumentazione, con o senza l utilizzo di impianto di amplificazione, all interno dei locali dell esercizio, potrà avvenire oltre l orario di cui all art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, per tre giornate alla settimana e fino all orario di chiusura dell esercizio stesso, soltanto se specificatamente previsto nell attestazione di cui al presente comma. L attestazione dovrà essere rinnovata in caso di modifiche strutturali apportate ai locali che possano riguardare o compromettere la loro insonorizzazione. 6. L attestazione di cui al precedente comma 5 dovrà prevedere le eventuali prescrizioni affinché non vi sia il disturbo esterno, quali ad esempio, nel rispetto delle altre normative, l obbligo di una doppia porta di accesso ovvero che luci e finestre siano chiuse ed adeguatamente isolate. L attestazione potrà essere compresa anche nella DIAC di cui all art. 3, comma 4 del presente Regolamento. 7. Considerato che l allietamento prolungato nell orario notturno potrebbe costituire fonte di disturbo, il Comune potrà imporre una riduzione dell orario di allietamento, anche con riferimento ad un singolo esercizio la cui attività di allietamento risulti particolarmente impattante, a seguito di istanze da parte di cittadini e sopralluoghi e rapporti di forze di polizia per un periodo da una a due settimane, ovvero da due a quattro settimane in caso di reiterazione delle predette segnalazioni in un periodo inferiore all anno, tra una segnalazione e l altra. 8. Durante la protrazione dell orario prevista dal presente articolo, l esercente dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica, osservando l obbligo di mantenere il volume delle emissioni sonore entro i limiti di legge, laddove prescritto, in particolar modo quando sia effettuato a porte aperte o all aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione. 9. In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche ulteriori deroghe agli orari di allietamento disciplinati dal presente articolo. 8

ART. 7 ATTIVITA DI ALLIETAMENTO RUMOROSE 1. Le attività di allietamento disciplinate dal presente Regolamento devono osservare i limiti d immissione sonora previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dall inquinamento acustico. 2. Gli allietamenti rumorosi, che comportano emissioni sonore superiori ai limiti definiti dall art. 2, comma 3 della legge quadro in materia d inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ( valori limite assoluti - valori limite differenziali, come determinati dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, per quanto concerne il regime transitorio previsto dall art. 15 della legge 447/95, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991), sia all interno che all esterno del locale, sono soggetti, in alternativa: a) all autorizzazione comunale in deroga al superamento dei predetti limiti, così come stabilito dall art.1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge n. 447 del 6.10.1995, art.6, comma 1, lettera h), dall art. 20 della L.R. 6/2007, nei limiti ed alle condizioni di cui alle Linee Guida per il controllo dell inquinamento acustico (di seguito Linee Guida ), redatte dall A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, ed. maggio 2008 e s.m.i., nei casi in cui abbiano carattere temporaneo o, se svolti all interno dei locali con porte e finestre chiuse, e l esercente non abbia presentato la DIAC Standard di cui alla successiva lettera b); b) alla presentazione della Comunicazione di cui all art. 3 comma 1 del presente Regolamento unitamente alla DIAC Standard prevista all art. 3, comma 4, lett. a) del predetto articolo, nel caso di allietamenti rumorosi all interno dei locali con porte e finestre chiuse. La DIAC deve attestare che, per la particolare conformazione, struttura od ubicazione del locale e/o per le misure adottate, le sorgenti sonore direttamente riconducibili all attività di allietamento rumorosa non rechino disturbo o disagio nelle circostanze, all esterno ed al interno degli stabili. 3. Le attività di allietamento rumorose a carattere temporaneo negli esercizi di cui all art.1 del presente Regolamento, in linea di principio, sono considerate come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (piccoli concertini, piano bar, ecc.), e sono autorizzabili ai sensi del comma 2 lett. a) del presente articolo, come segue: a) per un numero massimo di 16 giornate per sito nel corso dell anno solare. 2 e per una frequenza massima di 3 giorni per settimana (compreso il sound check), con obbligo per l esercente di osservare il seguente orario: - fino alle ore 23:00 nelle giornate feriali; - fino alle ore 23:30 nelle giornate festive e prefestive; utilizzando il Modello semplificato Allegato B1 alle Linee Guida b) per un numero massimo di 30 giornate per sito nel corso dell anno solare e per una frequenza massima di 3 giorni per settimana (compreso il sound check), con obbligo per l esercente di osservare il seguente orario: - fino alle ore 23:00 nelle giornate feriali; - fino alle ore 23:30 nelle giornate festive e prefestive; utilizzando il Modello di cui all Allegato B2 alle Linee Guida unitamente alla relativa documentazione tecnica più dettagliata. 4. Nel caso d intrattenimenti musicali rumorosi a carattere temporaneo interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significamente influenzate dallo stesso, il numero massimo delle giornate è ridotto a 12 eventi annui con una frequenza di un evento per settimana. 5. Per gli allietamenti che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, come ad esempio concerti ed attività d intrattenimento musicale temporaneo che possono comportare un grande afflusso di persone, attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili, pluralità di manifestazioni previste nell arco di una stagione nella stessa area, eventi in luoghi mai utilizzati per attività temporanee rumorose o di lunga durata, che possono produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione, la domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere prodotta utilizzando il 2 Per "anno solare" deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 27/05/1995, n. 5969 - Pres. Santojanni - Rel. Sciarelli -P.M. (Conf.) Chirico - Ric. Ente Ferrovie dello Stato - Res. ArenaTratto da: Diritto & Pratica del lavoro N. 2/1996 - anno solare : periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell anno e il corrispondente giorno dell anno successivo. 9

Modello di cui all Allegato B2 alle Linee Guida unitamente alla relativa documentazione tecnica più dettagliata. 6. La domanda per ottenere l autorizzazione in deroga, corredata dalla documentazione prevista dalle Linee Guida, deve pervenire al Comune: almeno 10 giorni prima dell inizio delle attività di allietamento di cui al precedente comma 3 lett. a) (Modello B1 Allegato alle Linee Guida ) ; almeno 30 giorni prima dell inizio delle attività di allietamento di cui al precedente comma 3 lett. b) e comma 5 (Modello B2 Allegato alle Linee Guida ). 7. L autorizzazione in deroga di cui al comma 2 lett. a) può contenere prescrizioni e prevedere l adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l impatto acustico. 8. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede dell evento rumoroso. 9. Qualora l evento, sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli d inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche d intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può prescrivere con l autorizzazione in deroga particolari restrizioni. 10. Il Comune può, in seguito a motivate segnalazioni di disturbo, modificare e/o integrare i termini dell autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni. 11. Copia dell autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove è svolta l attività di allietamento rumorosa e dovrà essere esibita al personale degli Enti incaricati in caso di eventuali controlli. ART. 8 SANZIONI 1. Fatta salva l applicazione delle norme del Codice Penale, la mancata osservanza di una o più delle prescrizioni di cui all art. 4 del presente Regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 (cinquecentosedici) a 3.098,00 (tremilanovantotto), determinata ai sensi dell art. 17-bis del T.U.L.P.S. 2. Per le violazioni di cui al precedente comma 1, ai sensi dell art. 17-quater del T.U.L.P.S., con l ordinanza-ingiunzione l autorità amministrativa competente può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività illegittimamente condotta (allietamento), determinata come segue: - 1^ violazione nell anno solare: 72 ore consecutive di sospensione - 2^ violazione nell anno solare: 120 ore consecutive di sospensione - Per ulteriori violazioni, oltre la 2^, nell anno solare: 240 ore consecutive di sospensione 3. La violazione in materia di orari e deroghe di cui agli artt. 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00. 4. La violazione in materia di giornate in cui si svolga l allietamento di cui all articolo 5, comma 2, lett. b) è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00. 5. La mancata comunicazione di cui all art. 3, comma 1 comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00. 6. L omessa esibizione agli organi di polizia e di controllo della copia della comunicazione ai sensi dell art. 3, comma 1, o dell art. 7 comma 11 del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00. 7. Qualora nell ambito del controllo venga accertato il superamento del limite dei 25 db per gli esercizi di cui all art. 6 comma 5, fatta salva la disciplina in materia d inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica, la violazione comporta la sanzione da 250,00 a 1.500,00. Qualora sia accertata la reiterazione in un anno solare della violazione di cui al presente comma, la sanzione amministrativa da applicarsi va da 500,00 a 3.000,00 e viene disposto l obbligo di sospendere qualsiasi attività di allietamento fino alla presentazione di una nuova attestazione sul rispetto del limite previsto dall art. 6 commi 5 e 6. 8. L inosservanza di ogni altro comportamento del presente regolamento, non previsto nei commi che precedono o da altre disposizioni di legge o regolamentari, comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00. 9. Rimangono ferme, in ogni caso, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni. 10

10. Qualora sia accertata la reiterazione in un anno solare dell abuso nell attività di allietamento, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell attività di allietamento. L inosservanza della sospensione o del divieto di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 6.000,00. La reiterazione dell inosservanza della predetta sospensione o del predetto divieto in un anno solare, potrà comportare, inoltre, la sospensione o la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività o il divieto di prosecuzione dell attività. 11. Qualora pervengano motivate segnalazioni di disturbo collegate all utilizzo di impianti di diffusione sonora finalizzato ad attività di allietamento disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva l eventuale applicazione della sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il Comune, se del caso, potrà richiedere al titolare dell esercizio interessato di produrre, entro un congruo termine, idonea certificazione/documentazione, rilasciata da un tecnico competente in materia di acustica, attestante che l impianto rispetta i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa. In caso di emissioni sonore superiori ai limiti di legge, il Comune potrà chiedere all interessato la presentazione della DIAC standard o la presentazione della domanda di autorizzazione in deroga di cui all art. 7 del presente Regolamento. 12. L inosservanza di quanto prescritto al precedente comma 11 comporterà l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00. 13. Alle sanzioni previste dal presente regolamento si applica la normativa della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e quella del regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative. ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, i titolari/gestori delle attività di cui all art.1 del presente Regolamento esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che in pari data già svolgono attività di allietamento sonoro, sono tenuti a elaborare la documentazione di impatto acustico (DIAC) di cui all art. 3, comma 4 del presente Regolamento nel caso in cui l attività principale sia soggetta a modificazioni per le quali è necessario: acquisire licenze od autorizzazioni all esercizio, presentare segnalazioni certificate d inizio attività, oppure in caso di modifiche apportate alle sorgenti sonore già in uso o alla tipologia o alle modalità di svolgimento dell allietamento. 2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, i titolari/gestori degli esercizi di cui all art. 1 del presente Regolamento devono comunque osservare tutte le altre disposizioni ivi stabilite, compreso l obbligo di effettuare al Comune la Comunicazione prevista all art. 3 del Regolamento, qualora non sia già stato adempiuto. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3 comma 10, 6 comma 7 e 8 comma 11. ART.10 DISPOSIZIONI FINALI 1. Qualsiasi forma di allietamento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle vigenti in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. 2. E fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, nullaosta o altri simili provvedimenti che per legge o regolamento dovessero essere ottenuti per lo svolgimento dell attività. 11

ART. 11 ABROGAZIONI Con l entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di allietamento svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati non soggette alla disciplina degli artt. 68-69-80 del T.U.L.P.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2000. 12