Locarno, 13 febbraio 2012



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Rapporto della Commissione della Legislazione sul M.M.66 concernente l adozione di un Regolamento comunale in sostituzione del regolamento per la concessione di un contributo integrativo AVS/AI Locarno, 13 febbraio 2012 Egregi colleghi, nel 1989 su proposta di Gaby Antognini, entrava in vigore il contributo integrativo AVS, abrogato nel 2001, poi reintrodotto grazie a Emilio Küng che aveva promosso una petizione; nel 2005, su risoluzione del Consiglio Comunale per far fronte alla precaria situazione finanziaria del Comune, veniva sospeso e poi abrogato definitivamente il 15 giugno 2009. In occasione della sospensione del 2005, si invitava il Municipio ad elaborare un Regolamento Sociale entro il 2008; per studiare la tematica, il Municipio creava un gruppo di lavoro di cui si riportano le conclusioni: con l 1.1.2009 il Regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI attualmente sospeso ridiventa attivo. Vista la situazione sociale di Locarno di bisogno diffuso, la riattivazione del regolamento, congelato per quattro anni, non può essere considerata superflua, seppure non è ottimale. Il Municipio ha tempo fino all elaborazione del preventivo 2009 per approntare, sulla scorta delle indicazioni espresse sopra, nuove misure di politica sociale, più moderne e mirate, indirizzate non solo agli anziani, ma a una più vasta cerchia di utenti nella quale sono inclusi gli adulti, trascurati dalla nuova legislazione cantonale. In questo quadro rientra la revisione del Regolamento. Nel frattempo il 10 gennaio 2009, a Lugano, veniva inoltrata al Municipio una mozione interpartitica intitolata Per una Lugano più sociale. Il 7 giugno 2010 la Commissione della Gestione inviava il suo rapporto e il 16 novembre il Consiglio Comunale approvava la risoluzione proposta dal rapporto della Commissione della Gestione chiedendo al Municipio di allestire un messaggio contenente le modifiche da apportare al Regolamento delle prestazioni sociali in ambito comunale approvato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 2007 e mai sottoposto a modifiche. Il 21 febbraio 2011 il Municipio presentava il suo Messaggio sulla revisione parziale del citato regolamento. Il 21 novembre 2021 la Commissione della Gestione inoltrava il rapporto sul Messaggio municipale inerente la revisione parziale del regolamento sulle prestazioni sociali. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha votato la modifica del Regolamento sociale come proposto dalla Commissione della Gestione. A Locarno il 15 ottobre 2010 veniva inoltrata un interrogazione dai colleghi Angelini-Piva e Belgeri, il 23 novembre veniva consegnata una petizione al Consiglio Comunale ( primo firmatario Salvatore Arpone), il 29 novembre era la volta del collega Bergonzoli e cofirmatari ad inoltrare una mozione a sostegno della petizione e infine il gruppo PS inoltrava un interrogazione il 10 dicembre. L 11 aprile 2011 il Municipio allestiva il MM 66 concernente l adozione di un Regolamento sociale comunale in sostituzione del vecchio Regolamento per la concessione di un contributo 1

integrativo per beneficiari AVS/AI uguale nei modi e nei contenuti a quello della città di Lugano. Commento ai singoli articoli modificati Art.3, cpv 1: Campo di applicazione a) si inserisce la voce Spese per l alloggio per dare la possibilità di usufruire di contributi per il pagamento dell affitto e delle spese accessorie in caso di difficoltà; è comunque da intendere come sussidio temporaneo dell onere dell abitazione; b) le spese per la salute riguardano la possibilità di ricevere contributi in relazione a franchigie, partecipazione ai costi, medicamenti e altre spese necessarie non riconosciute dalle casse malattia; c) per la definizione del paragrafo d) si rimanda all art. 11; Art. 5, cpv f: Esclusioni Quest aggiunta appare opportuna in quanto il Comune non deve sostituirsi al Cantone quando questi offre già le prestazioni richieste al Comune. Art.6: Unità di riferimento e reddito determinante Il cpv 2 è nuovo solamente nella forma e non nella sostanza. I cpv 4 e 5 precisano il modo con cui una parte della sostanza mobiliare ed immobiliare è computata nel reddito determinante, seguendo quanto previsto dalla Legge sull assistenza sociale. A mente della Commissione della Legislazione è importante precisare che la sostanza immobiliare legata alla casa primaria riveste una valenza sociale importante e quindi meritevole di protezione, mentre lo stesso discorso non può e non deve essere applicato alle residenze secondarie o agli investimenti immobiliari. Art.6 bis: Limiti di reddito Secondo l opinione della Commissione della Legislazione, appare corretto applicare i limiti di reddito previsti dalla LAPS; questo permetterà un adeguamento puntuale dei limiti di soglia secondo la fluttuazione del rincaro e dell inflazione. A mo di esempio ecco la tabella in vigore per l anno 2012: Dimensione Unità di riferimento Valore soglia Reddito Disponibile Residuale 1 (titolare) 17 386 2 26 052 3 35 164 4 44 276 5 50 350 6 56 424 7 59 461 2

8 62 498 Per ogni membro supplementare 3 037 Il cpv 3 del nuovo Art. 6 bis elimina l effetto soglia, prassi già prevista in tutte le prestazioni sociali basate sul reddito quale l assistenza e le prestazioni complementari. Il soggetto A ha un RDR di 16'000.-, inferiore quindi il limite di soglia, il soggetto B ha un RDR di fr 18'000.-, quindi superiore alla soglia. Entrambi chiedono aiuti per spese riconosciute per un totale di fr 3000.-, il massimo erogabile. Con l inserimento di questo paragrafo, il soggetto A avrebbe diritto a fr 1'386.-, mentre il soggetto B non riceverebbe l aiuto comunale, ma il suo RDR rimarrebbe comunque superiore a quello di A. Art.6 ter: Importi massimi Questo articolo precisa gli importi massimi erogabili su due anni civili alle Unità di riferimento che ne fanno richiesta. Art. 8,9,10 e 11 contengono modifiche che sono in rapporto con le innovazioni introdotte negli articoli precedenti. Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale Regolamento proposto dal MM 66 Capitolo 1: Generalità Art.1: Scopo Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l importo destinato all aiuto sociale. Art.2: Natura Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale. Regolamento proposto dalla Commissione della Legislazione Capitolo 1: Generalità Art.1: Scopo (invariato) Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l importo destinato all aiuto sociale. Art.2: Natura (modificato) Le misure di sussidio contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale. 3

Art. 3: Campo di applicazione 1Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi: a) garanzia per la locazione di alloggi; b) spese odontoiatriche c) spese per servizi funebri e sepoltura; d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico; e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali. 2Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall interessato o da un suo rappresentante. È previsto che terze persone, a conoscenza di una situazione d indigenza, possano segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l avente diritto. 3Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro. Art. 4: Beneficiari Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti: a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall art. 6; b. domicilio nel Comune da almeno 5 anni. Art. 5: Esclusioni Le prestazioni comunali non vengono erogate a: a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); Art. 3: Campo di applicazione (modificato) 1Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi: a) spese per l alloggio e garanzia per la locazione di alloggi; b) spese per la salute e odontoiatriche; c) spese per servizi funebri e sepoltura; d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico e) spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali. I cpv 2 e 3 rimangono invariati Art. 4: Beneficiari (modificato) Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti: a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall art. 6 bis b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 5 anni. Art. 5: Esclusioni (modificato) Le prestazioni comunali non vengono erogate a: a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario; b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l asilo, rifugiati, detenuti, ecc.); 4

c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati. e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni. Art. 6: Unità di riferimento e limiti di reddito 1L unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell art. 4 della Legge sull armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all art. 21 della Legge sull assistenza sociale (LAS). 2I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l alloggio, assicurazione malattia sono pari a quelli stabiliti dal Cantone sulla base dell art.10 cpv.2 e 3 LAPS. 3Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta. 4Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta. 5Il contributo erogato in un anno in base al presente Regolamento sommato al reddito disponibile residuale dell unità di riferimento non può superare globalmente il reddito soglia di cui al cpv. 2. c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento; d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati. e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni. f. Persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite Legge sulle prestazioni complementari all AVS/AI (LPC), o la Legge sull assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l assicurazione malattia. Art. 6: Unità di riferimento e limiti di reddito (modificato) 1L unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell art. 4 della Legge sull armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all art. 21 della Legge sull assistenza sociale (LAS). 2Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale (RDR), che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l alloggio, assicurazione malattia come stabilito dal Cantone sulla base dell art.10 cpv.2 e 3 LAPS 3Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. 4Al reddito si aggiunge la sostanza netta, esclusa l abitazione primaria, dedotti fr 10'000.- per una persona sola, a fr 20'000.- per coppie e famiglie. 5Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta dell abitazione primaria dedotti fr 75'000.- per una persona sola, a fr 100'000.- per coppie e famiglie. 6Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta. 5

Art.6 bis: Limiti di reddito (nuovo) 1Il limite del reddito disponibile residuale (RDR) annuale al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è stabilito dal documento pubblicato annualmente dall IAS Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) 2L adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell IAS. 3La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del Reddito Disponibile Residuale dell Unità di riferimento non può superare il limite di reddito di soglia. Art. 6 ter: Importi massimi (nuovo) Gli importi massimi complessivi erogati in due anni civili in base al presente regolamento sono di fr 3 000.- per UR di una persona e di fr 4 000.- per due persone. Per ogni persona in più l importo massimo aumenta di fr 500.- Art. 7: Casi di rigore In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono. Capitolo 2 Prestazioni Art.8: Deposito di garanzia 1Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare. 2Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore. Art. 7: Casi di rigore (invariato) In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono. Capitolo 2 Prestazioni Art.8: Deposito di garanzia (modificato) 1Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese di alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell Art.6 ter. 2Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare. 3Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell erogazione con il beneficiario, 6

Art.9: Spese odontoiatriche 1Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi. 2L importo massimo versato per ogni anno civile è di fr 3'000.- per le persone sole e di fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.- 3Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta ogni 4 anni. Art.10: Spese per i servizi funebri e la sepoltura 1Sono considerate spese funerarie e di sepoltura: a. Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma; b. Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombare o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura. 2Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell Istituto in cui il defunto era degente. 3La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d ufficio. 4Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all importo effettivo delle spese comprovate. L eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della rispettivamente con il locatore. Art.9: Spese odontoiatriche (modificato) Il contributo per le spese odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell Art.6 ter. Art.10: Spese per i servizi funebri e la sepoltura (modificato) 1Sono considerate spese funerarie e di sepoltura: a. Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma; b. Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombare o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura. 2Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell Istituto in cui il defunto era degente. 3La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d ufficio. 4Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all importo effettivo delle spese comprovate. L eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale senza riguardo ai limiti definiti dall art. 6 cpv 4 e 5. 7

prestazione comunale. Art. 11: Spese in ambito scolastico ed extrascolastico 1Il contributo può essere richiesto per i costi che l unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell obbligo. 2Vengono considerati costi al fine dell ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. 3Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo. 4Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell unità di riferimento. 5Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità come al punto 1 un importo massimo cumulativo di fr 1'500.- 6La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dalla scadenza dell attività per la quale si domanda un contributo. Art. 12: Eventi straordinari e bisogni puntuali 1Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente. 2Il contributo annuo massimo corrisponde a fr 3'000.- per le persone sole e a fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.- 3Il contributo massimo fissato annualmente Art. 11: Spese in ambito scolastico ed extrascolastico(modificato) 1Il contributo può essere richiesto per i costi che l unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell obbligo. 2Vengono considerati costi al fine dell ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. 3Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo. 4Il contributo per le spese in ambito scolastico ed extrascolastico può essere riconosciuto nei limiti dell Art.6 ter. 5Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità come al punto 1 un importo massimo cumulativo di fr 1'500.- 6La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dalla scadenza dell attività per la quale si domanda un contributo. Art. 12: Eventi straordinari e bisogni puntuali (invariato) 1Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente. 2Il contributo annuo massimo corrisponde a fr 3'000.- per le persone sole e a fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.- 3Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere 8

come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni. Art.13: Casi di rigore Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all assistenza sulla base dell art. 328 CC. Capitolo 3 Procedura Capitolo 4 Disposizioni finali complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni. Art.13: Casi di rigore (invariato) Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all assistenza sulla base dell art. 328 CC. Tutti gli articoli del capitolo 3 sono invariati Tutti gli articoli del capitolo 4 sono invariati Ritenuto quanto sopra la CdL approva il contenuto del M.M. 66 e vi invita a votarne il dispositivo. Con la massima stima. (f.to) Belgeri Mauro Bergonzoli Silvano Caldara Omar Leonardi Gianpiero Malas Miryem Mellini Pier (relatore) Vidoli Luigino 9