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INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 1 una Società del Gruppo

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni Private ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 Obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalle assicurazioni sulla vita, n. 518/D del 21/11/2003 Istituzione del registro dei reclami e procedure di gestione delle controversie e n. 417/D del 28/9/2000 Nota informativa precontrattuale nel ramo Malattia. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via Maastricht 1, 20097 San Donato Milanese (MI). La Società Padana Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n 148) e successive autorizzazioni. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile. Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (presso l Ufficio Reclami - Via Maastricht 1, 20097 San Donato Milanese (MI) - fax 02 52055154 - reclami@padana.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. Durata del contratto. Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: Alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto (trenta giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore come definito all art. 1469-bis del Codice Civile), l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo: L Assicurazione cesserà alla scadenza pattuita e indicata nello stampato di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Periodo di carenza contrattuale nelle garanzie Malattia. La Società prevede periodi di carenza contrattuale durante i quali le garanzie Malattia non operano. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione alla clausola Termini di aspettativa. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 2

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO (polizza e condizioni di assicurazione con particolare attenzione ad esclusioni ed eventuali rivalse) PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 3

NOTA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa. 2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi. 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato. 5. Comunicazione di dati a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 4

di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale. 6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all Unione Europea. 8. Diritti dell interessato L art. 7 del Decreto conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in via Maastricht n.1, 20097 San Donato Milanese (MI) tel. 02/5201. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 5

ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: CONDIZIONI GENERALI Assicurazione: Polizza: Assicurato: Società: Premio: Sinistro: Indennizzo: Risarcimento: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa assicuratrice; la somma dovuta alla Società; il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i capitali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie; la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ( Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre Assicurazioni. L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 6

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l Assicurato possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni; in tale caso viene rimborsata la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell'assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali (imposte di assicurazione) relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 - Foro competente. Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 7

ULTERIORI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: Fabbricato: Contenuto dell'abitazione Valore intero (valido solo per il fabbricato): Primo rischio assoluto - pra (valido solo per il contenuto): Valore di ricostruzione a nuovo - vran (valido solo per il fabbricato): Valore reale (valido solo per il contenuto): Incendio: Esplosione: Scoppio: CONDIZIONI PARTICOLARI L'intera costruzione edile, occupata dall'abitazione dell'assicurato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiatura e moquettes. Mobilio anche d'antiquariato ed arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale. Forma di copertura che garantisce la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero valore delle stesse. Forma di copertura che prevede in caso di sinistro l integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale. S'intende la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate escludendo soltanto il valore dell'area. Il valore di mercato che le cose assicurate hanno al momento del sinistro. Combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Art. 13 - Oggetto dell Assicurazione. La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e al contenuto da: a) incendio e fulmine. Sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; b) scoppio; c) esplosione; d) fumo, gas e vapori fuorusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; e) eventi atmosferici: trombe d'aria, colpo di vento, uragani, bufere, tempeste, grandine, sovraccarico di neve sui tetti, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona; f) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, degli impianti idrici di riscaldamento ed igienici al servizio degli enti assicurati; g) fenomeni elettrici di qualsivoglia natura ad impianti elettrici di pertinenza dei locali dell'assicurato ed agli elettrodomestici di sua proprietà. La garanzia è prestata con un sub- Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 8

limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 5% del valore assicurato alla voce contenuto col massimo di euro 774,68; h) eventi socio-politici, incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; i) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all'assicurato in transito su pubblica via; l) caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; m) bang aereo (onda sonica) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono. Sono altresì compresi in garanzia sempreché sia assicurato il fabbricato: 1 Spese trasloco e alloggio. Le spese sostenute per trasloco e alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati, fino al 10% dell indennizzo. Tale indennità non viene corrisposta per i danni da acqua condotta. 2 Spese di demolizione. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro con il limite del 10% dell indennizzo. RISCHIO LOCATIVO Se i locali di abitazione assicurati non sono di proprietà dell Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, la Società risarcisce i danni materiali e diretti di cui sopra a tali locali soltanto se l Assicurato o i suoi familiari siano tenuti a rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. Art. 14 Esclusioni. Nell Assicurazione non sono compresi i danni: a) da scoppio ed esplosione causati da ordigni esplosivi, salvo quanto previsto dall art.13 lett. h); b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; c) alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale ed agli apparecchi ed impianti elettrici dovuti ad usura o manomissione; d) ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale ed errata progettazione; e) da acqua condotta derivanti da eventi diversi dalla rottura di tubazioni o condutture; f) da rigurgiti di fogna; g) pannelli solari e tende da sole in conseguenza degli eventi atmosferici di cui all art. 13 lettera e); h) derivanti dagli effetti del colpo d ariete; i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare; l) derivanti o connessi con la trasmutazione dell atomo o con l accelerazione artificiale di particelle sub-atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive; m) connessi con od agevolati da dolo dell Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge; n) derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, cedimenti e frane del terreno, valanghe, gelo, inondazioni, smottamenti, alluvioni, bradisismo. Art. 15 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati. La costruzione edile nella quale si trovano i locali dell abitazione deve: essere adibita ad abitazione civile per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani; avere come caratteristiche costruttive minime strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 9

Art. 16 - Somme assicurate. I capitali assicurati risultano dalla scheda di polizza. Per il fabbricato la garanzia è prestata a valore intero per il valore di ricostruzione a nuovo. Per il contenuto la garanzia è prestata a primo rischio assoluto per il valore reale dei beni. Art. 17 - Limiti di indennizzo. Per i danni al contenuto dell abitazione la Società non sarà tenuta ad indennizzare somme superiori a quelle appresso indicate: a) Euro 5.164,56 per ogni singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, argenteria, collezioni numismatiche e filateliche, oggetti d antiquariato, mobilio escluso; b) Euro 516,47 per denaro; c) Euro 1.549,37 per preziosi; d) Euro 1.032,91 per le cose contenute nei locali adibiti a garage e ripostiglio non comunicanti con i locali dell abitazione; l assicurazione in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste e dotazioni comuni compresi cicli e motocicli fino a 50 c.c.. CRITERI E MODALITA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO Art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. L'Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Società entro 3 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e, dove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all'autorità competente e darne copia alla Società. L Assicurato deve altresì conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. Art. 19 - Liquidazione dell'indennizzo - Nomina dei periti liquidatori e relativo mandato. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'assicurato con apposito atto. In caso di disaccordo od anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, la scelta è demandata, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli: I periti devono: a) ricercare le circostanze, le cause, la natura e dinamica del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18; c) verificare che l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate siano o no distrutte o danneggiate; d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultanze sono obbligatorie tra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo e di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto dev'essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 10

Art. 20 - Determinazione dell'indennizzo. FABBRICATO La liquidazione del danno sarà effettuata come segue: nel caso di DANNO PARZIALE, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la riparazione del fabbricato fino al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro; nel caso di DANNO TOTALE, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dei terreno) fino al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro. Il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene deducendo dal valore di ricostruzione a nuovo dell'intero fabbricato la percentuale di degrado dovuta a vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ecc. Un fabbricato si considera totalmente distrutto (danno totale) quando le spese per la riparazione eguagliano o superano il valore al momento del sinistro. L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo; se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come sopra indicato. CONTENUTO La liquidazione del danno sarà effettuata come segue: nel caso di oggetti PARZIALMENTE DANNEGGIATI, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la loro riparazione o per la sostituzione delle parti danneggiate, tenuto in debito conto il degrado; nel caso di oggetti TOTALMENTE DISTRUTTI, mediante il rimborso del valore che gli oggetti stessi avevano al momento del sinistro. Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate o distrutte, verrà indennizzato solo il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento della collezione stessa. Un oggetto si considera totalmente distrutto quando le spese per la riparazione eguagliano o superano il valore dell'oggetto al momento del sinistro. Non si procede per questa sezione ad alcuna verifica tra il valore assicurato e l'effettivo valore globale al momento del sinistro. Art. 21 - Assicurazione parziale per il singolo fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il V.R.A.N. (valore di ricostruzione a nuovo). Tuttavia, se al momento del sinistro il V.R.A.N. non supera il limite del 20% della somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la proporzionale verrà applicata sulla sola eccedenza. Art. 22 - Franchigia. La Società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con la deduzione di una franchigia fissa di Euro 258,23 per ogni sinistro. Detta franchigia si applica anche ai sub-limiti relativi alle garanzie fenomeni elettrici e ricerca guasti. Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo. Salvo il caso previsto dall Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro 30 giorni dalla data degli atti di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso, risulti che non ricorre, alcuno dei casi previsti dall art. 14 (esclusioni), lettera m). Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 11

Art. 25 - Trasloco delle cose assicurate. L'Assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio - fino alle ore 24.00 del 15 giorno successivo a quello di trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti. Art. 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori. A maggior chiarimento dell'art. 2 delle C.G.A., quando sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. RICERCA GUASTI (Estensione di garanzia valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza) Art. 27 Oggetto dell Assicurazione. La Società si impegna a indennizzare le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi sotto traccia nei quali si è verificata una rottura accidentale. Sono inoltre comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricato. La garanzia è prestata con un sub-limite per sinistro e per anno assicurativo pari all 1% del valore assicurato alla voce fabbricato sino ad un massimo di euro 774,69. Incendio ed altri danni materiali - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 12

Padana Assicurazioni S.p.A. Via Maastricht, 1-20097 S. Donato Milanese (MI) Tel 02 52.01 Fax 02 52055317 Internet: www.padanaassicurazioni.it Capitale Sociale 15.600.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966 Partita I.V.A. 07530080154 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Società con Unico Socio Imp. Autor. all eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986 (G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni