PROSPETTIVE EVOLUTIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RC AUTO Per una riforma equilibrata a beneficio della collettività SENATO 30 gennaio 2014 Profili economici della riforma dell RC Auto Vittorio Verdone Direttore Centrale ANIA Auto, Distribuzione e Consumatori
Prezzo unitario, costo industriale e tasse 2
Danni alla persona: 68,5% del costo dei risarcimenti 3
Dove si interviene con il decreto legge n. 145/2013 No sulla componente di costo dei danni gravi alla persona Nonostante sia la voce di costo più importante 5,6 mld Nonostante il Governo potrebbe emanare la Tabella per la valutazione dei danni gravi (art. 138 Cap) Nonostante la Corte di giustizia UE abbia ritenuto legittima la tabellazione di legge No sulle imposte e sul contributo al SSN Nonostante sia la seconda voce di costo della r.c.a. dopo il costo dei sinistri 4,1 mld Si interviene su frodi e speculazioni, costi dei danni materiali e spese mediche con due tipologie di norme, classificabili sinteticamente in: disposizioni per contrastare frodi e speculazioni nella procedura di liquidazione dei danni disposizioni sull offerta (obbligatoria/facoltativa) di clausole o servizi con riduzioni di premio obbligatorie nel minimo TEORICAMENTE SI INTERVIENE SU VOCI DI COSTO CHE NEL COMPLESSO AMMONTANO A CIRCA 4.5 MLD 6
Nota metodologica INTERVENTI NORMATIVI E STIMA DELLA LORO INCIDENZA NELLE VARIE VOCI DI COSTO Per misurare concretamente gli effetti di interventi normativi realizzabili, occorre considerare la loro rispettiva incidenza nelle varie componenti. Ad esempio, se si stima che un determinato intervento normativo potrebbe determinare una riduzione dei costi dei risarcimenti dei danni materiali (ai veicoli e alle cose) del 10%, è bene saper che l incidenza di tale riduzione sui costi totali dei risarcimenti risulterebbe di circa il 3% e in termini di riduzione dei prezzi delle polizze potrebbe valere circa il 2% Viceversa, se si stima che un determinato intervento normativo potrebbe determinare una riduzione dei costi dei risarcimenti di tutti i danni alla persona del 10%, l incidenza di tale riduzione sui costi totali dei risarcimenti risulterebbe di circa il 6,8% e in termini di riduzione dei prezzi delle polizze potrebbe valere circa il 5%. Se l intervento normativo riguardasse solo una componente del danno alla persona, ad esempio le lesioni più gravi e non i danni da morte, una riduzione del 10% di tale componente comporterebbe una riduzione del costo totale dei sinistri r.c. auto di circa il 4% e in termini di riduzione dei prezzi delle polizze potrebbe valere circa il 3%. 7
Come interviene il decreto: dalla teoria Contrasto alle frodi e alle speculazioni: Identificazione immediata dei testimoni, salvi casi di forza maggiore Validità dei risultati delle scatole nere in giudizio Perizie sui veicoli prima della riparazione del danno Legittimazione del divieto di cessione del credito al risarcimento Sospensione della liquidazione per sospetto frode Decadenza del diritto per richieste di risarcimento tardive, salvi casi di forza maggiore Effetti non stimati dal Governo Disposizioni sull offerta (obbligatoria/facoltativa) di clausole o servizi con riduzioni di premio obbligatorie nel minimo: Obbligo di proporre la perizia preventiva al veicolo con riduzione premio Facoltà di proporre polizze con scatola nera con riduzione premio di almeno il 7% Facoltà di impiegare il risarcimento in forma specifica con riduzione premio dal 5 al 10% Facoltà di proporre il divieto di cessione del credito con riduzione premio di almeno il 4% Obbligo di proporre prestazioni medico sanitarie con riduzione premio di almeno il 7% Riduzione prezzi dal 23 al 28% FATTIBILE? 8
Come si interviene: dalla teoria.. alla pratica Contrasto alle frodi e alle speculazioni: Nel medio periodo le norme «anti-frode» possono ridurre i costi dei sinistri di almeno il 2-3% a livello nazionale ma anche del 6-8% nei territori critici Identificazione immediata dei testimoni, salvi casi di forza maggiore Validità dei risultati delle scatole nere in giudizio Perizie sui veicoli prima della riparazione del danno Legittimazione del divieto di cessione del credito al risarcimento Sospensione della liquidazione per sospetto frode Decadenza del diritto per richieste di risarcimento tardive, salvi casi di forza maggiore Obblighi di offerta e imposizione di sconti sono anticoncorrenziali e inefficienti: risultati limitati Disposizioni sull offerta (obbligatoria/facoltativa) di clausole o servizi con riduzioni di premio obbligatorie nel minimo: Obbligo di proporre la perizia preventiva al veicolo con riduzione premio Facoltà di proporre polizze con scatola nera con riduzione premio di almeno il 7% Facoltà di impiegare il risarcimento in forma specifica con riduzione premio dal 5 al 10% Facoltà di proporre il divieto di cessione del credito con riduzione premio di almeno il 4% Obbligo di proporre prestazioni medico sanitarie con riduzione premio di almeno il 7% 9
Come si converte il decreto: ipotesi Depotenziamento del contrasto alle frodi e alle speculazioni: Identificazione immediata dei testimoni, salvi casi di forza maggiore Validità dei risultati delle scatole nere in giudizio Perizie sui veicoli prima della riparazione del danno Legittimazione del divieto di cessione del credito al risarcimento Sospensione della liquidazione per sospetto frode Nel medio periodo le norme «anti-frode» possono ridurre i costi dei sinistri di almeno il 2-3% a livello nazionale ma anche del 6-8% nei territori critici Decadenza del diritto per richieste di risarcimento tardive, salvi casi di forza maggiore Conferma delle disposizioni sull offerta di clausole o servizi con riduzioni di premio obbligatorie nel minimo: Riduzione Perizia preventiva al veicolo con riduzione premio prezzi dal 23 al 28% NON Polizze con scatola nera con riduzione premio di almeno il 7% FATTIBILE Risarcimento in forma specifica ad impostazione rigida con riduzione premio dal 5 al 10% Divieto di cessione del credito con riduzione premio di almeno il 4% Prestazioni medico sanitarie con riduzione premio di almeno il 7% 10
Conclusioni Il Decreto presenta aspetti positivi sul tema del contrasto ai comportamenti fraudolenti, ma affronta il tema dei prezzi con un approccio dirigista, senza dimostrare fiducia nelle forze di mercato. Siamo contrari al sistema degli sconti minimi imposti. È solo la dinamica di mercato che determina l andamento dei prezzi, che infatti scendono come per tutto il 2013 - quando ci sono le condizioni economiche. I prezzi della r.c. auto sono in forte riduzione. Infatti, nel 2013 il prezzo medio ha segnato una diminuzione di circa il 4,5%, raggiungendo il massimo a dicembre (- 6% su dicembre 2012). Il Decreto prescrive due obblighi per le imprese: i) l'ispezione preventiva del veicolo; ii) l'offerta di prestazione di servizi medico-sanitari) che oltre ad essere non coerenti con il principio comunitario di libertà di offerta comportano oneri aggiuntivi per le imprese, non hanno un efficacia significativa nella lotta alle frodi e non possono quindi essere associati a sconti. Queste due misure vanno eliminate. Mancano nel decreto legge le norme che risulterebbero necessarie per imprimere la vera svolta nella struttura dei costi della r.c. auto, che riguardano il completamento della disciplina in materia di risarcimento dei danni gravi alla persona e una nuova normativa che regoli il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo criteri applicativi e valori economici coerenti con quanto avviene nel resto d Europa. Se fossero depotenziate le norme anti-speculazione, le sole contenute nel decreto che hanno sicuri effetti riduttivi dei costi, cosa resterebbe? Pressoché la situazione attuale, ma con ulteriori, costosi obblighi amministrativi a carico delle imprese di assicurazione. Riteniamo, in conclusione, che una reale riforma dell assicurazione r.c. auto che abbia l ambizione di risolvere il problema dei prezzi non possa limitarsi a interventi che, se conservati, contribuiranno alla riduzione dei costi in misura relativa e coerente con l ambito di applicazione delle norme. Una riforma deve occuparsi di tutta l area dei costi, a cominciare da quelli che hanno un incidenza più elevata e che fanno la differenza rispetto ai prezzi praticabili negli altri paesi europei. 12