In vigore dal??? 1995 ai sensi dell articolo??? del presente regolamento.



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REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE, DELLA CARTELLONISTICA, DELLA SEGNALETICA, DELLE BACHECHE E DELLE TENDE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.181 del 21 febbraio 1983 esecutiva ai sensi di legge e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2287 del 21 settembre 1983 n. 567 del 28 marzo 1984 e n. 672 del 16giugno 1986 esecutive ai sensi di legge

In vigore dal??? 1995 ai sensi dell articolo??? del presente regolamento.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Pistoia e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe, pannelli di esercizio e pubblicità; cartelli e pannelli pubblicitari; segnaletica; bacheche; tende. installate o esposte nell ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. 2. Sono escluse le pubbliche affissioni che sono disciplinate da apposito Regolamento. Articolo 2 1. Per insegne, targhe e pannelli d esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell esercizio o la sua attività permanente, l indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati. Articolo 3 1. Per insegne, targhe e pannelli pubblicitari si intendono le scritte o i simboli o altro, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l esercizio di qualsiasi natura esso sia. 2. Per bacheche, si intendono solo quelle destinate a messaggi, pubblicitari scritti. Articolo 4 1. Per cartelli si intendono tutti quei mezzi pubblicitari che tendono ad attirare l attenzione dell utente della strada su determinati prodotti ovvero quei mezzi indicatori di attività di natura non pubblica.

TITOLO PROCEDURA AMMINISTRATIVA II Articolo 5 1. Chiunque intenda installare i manufatti di cui all articolo 1 del presente Regolamento deve far domanda in carta legale al Sindaco 2. Le domande dovranno essere corredate di tutti gli elementi idonei quali: 1) le complete generalità e l indirizzo del richiedente e della ditta installatrice; 2) la località in cui dovrebbe essere effettuata l installazione; 3) a) progetto in scala tale da consentire l individuazione di tutti gli elementi essenziali in numero tre copie, compreso il disegno del supporto in numero tre copie debitamente firmate dal titolare della azienda costruttrice e dal richiedente; b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto; c) documentazione fotografica completa, di formato non inferiore a centimetri tredici per diciotto, dalla quale risulti chiaramente il punto di collocazione e l ambiente circostante; d) per i manufatti, di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione Edilizia, ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie tecniche; 4) planimetria e cartografia estratta dal rilievo aereofotogrammetrico con individuazione del luogo e del fabbricato dove dovrà essere installato il mezzo pubblicitario. Articolo 6 1. Le domande di cui al precedente articolo, saranno sottoposte al vaglio della Commissione Edilizia e alla Commissione Beni Ambientali, qualora gli interventi ricadano nelle zone disciplinate dalla Legge 1497/1939 2. All interessato sarà data risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Le domande saranno sottoposte all esame delle Commissioni in ordine di data di presentazione. 3. L eventuale omissione di comunicazione nei termini di cui sopra equivale all accoglimento. 4. Le opere assentite ai sensi del comma precedente, se in contrasto con le norme del presente Regolamento comporteranno l applicazione delle sanzioni previste all articolo 20. 5. Il termine perentorio di cui sopra è sospeso nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione.

TITOLO III INSEGNE D ESERCIZIO E INSEGNE PUBBLICITARIE CAPO I CLASSIFICAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE INSEGNE Articolo 7 1. Le insegne, le targhe ed i pannelli di esercizio (E) e pubblicitarie (P) si suddividono in due tipi definiti a seconda che siano luminosi e non luminosi: A) LUMINOSI (L) 1) filo neon; 2) filo neon con sottofondo; 3) scatolare con luce diretta; 4) scatolare con luce schermata; 5) plafoni luminosi; 6) altri tipi; B) NON LUMINOSI (NL) dipinti o a rilievo che non costituiscono fonte di luce e siano illuminati da sorgenti esterne all insegna medesima. Articolo 8 1. Le insegne, le targhe ed i pannelli di esercizio (E) o pubblicitari (P) si classificano secondo la loro disposizione. A) BANDIERA ORIZZONTALE... (BO) B) BANDIERA VERTICALE... (BV) C) FRONTALI... (F) D) A TETTO, SU PENSILINA... (T) CAPO II SUDDIVISIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DELLA CITTÀ Articolo 9 1. La città viene suddivisa, ai soli fini del Titolo III del presente Regolamento in quattro zone: ZONA A/1 ZONA A/2 CENTRO STORICO È delimitata dalla cerchia delle mura del XIV secolo. Zona urbana integrativa del centro storico come definito dal P.R.G. Comprende: le aree edificate urbane immediatamente adiacenti al centro storico ed individuate con apposita simbologia di P.R.G.. i nuclei insediativi esterni di interesse storico, ambientale e paesistico. Sono ammesse le insegne di esercizio non luminose di tipo 1, 2, 3, 4 e 5 collocate frontalmente nell ambito dello sporto. Tali insegne debbono essere contenute nei limiti dell arredo della vetrina.

ZONA B e C ZONA D Per vetrina si intende tutto ciò che è compreso fra gli stipiti esterni e l architrave che delimita l apertura, senza interessare la partitura architettonica della facciata. Possono essere ammesse in via del tutto eccezionale insegne frontali al di fuori dell ambito dello sporto, purché di tipo 4; ZONE URBANE DIVERSE DALLE ZONE A Comprendono: le aree edificate individuate con apposita simbologia sul P.R.G. (zone B e C) e centri abitati senza rilevanza storico-ambientale; ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Comprende: zone destinate ad insediamenti produttivi individuate con apposita simbologia di P.R.G. CAPO III 1. I criteri generali di specificazione sono: Articolo 10 Criteri generali di specificazione A) COLORE: i colori rosso e verde non dovranno mai essere installati in vicinanza degli impianti semaforici (capoverso 1 dell articolo 11 del D.P.R. 16.6.1959 n. 393); B) UBICAZIONE DELL INSEGNA Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente, o comunque, da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione, dovranno, su ordine del Sindaco essere rimosse. C) DIMENSIONI E CARATTERI DELLE INSEGNE; A bandiera non luminose Le insegne che saranno poste all esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere poste nella parte inferiore, ad almeno tre metri dal suolo. Le insegne all esterno di edifici, in strade prive di marciapiede dovranno essere poste in opera, nella parte inferiore, ad almeno metri 4,50 dal suolo. Le sporgenze, dovranno essere contenute in: cinquanta centimetri per le strade di larghezza inferiore e uguale a cinque metri; settantacinque centimetri per le strade di larghezza superiore a cinque metri compreso il marciapiede. 2. Le dimensioni dell insegna a bandiera dovranno essere proporzionate all altezza del fabbricato e alla larghezza della sede stradale e del marciapiede. 3. L aggetto dell insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno cinquanta centimetri. 4. L insegna a bandiera dovrà comunque occupare i due terzi circa dell aggetto in modo da limitare le dimensioni dei supporti. Insegne frontali 5. Le insegne collocate sopra il vano dell esercizio non dovranno superare i limiti relativi all arredo dell esercizio stesso, ed avere un aggetto massimo di venti centimetri dal vivo del muro. Articolo 11 1. Le tende potranno essere apposte soltanto nel caso in cui esista il marciapiede oppure se il vano prospetta uno spazio pedonale, l aggetto della tenda dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno cinquanta centimetri, e non dovrà discendere con le parti più basse ad un altezza inferiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede sottostante.

2. La loro dimensione dovrà corrispondere a quella dello sporto, dovranno essere retrattili e, nell ambito del centro storico, nelle zone A ed in quelle soggette al vincolo di cui alla Legge 1497/1939 dovranno essere realizzate in tessuto. CAPO IV TIPI DI INSEGNE AMMESSE NELLE VARIE ZONE Articolo 12 1. È vietata la collocazione di insegne pubblicitarie così come definiti all articolo 1 sulle opere d arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale così, come definiti e censiti dal vigente P.R.G. e della Legge 1089/1939 Articolo 13 1. ZONA A/1 CENTRO STORICO Nella presente zona: a) sono ammesse le insegne d esercizio non luminose e le insegne luminose solo dei tipi 1, 2 e 4 collocate frontalmente. Tali insegne debbono essere contenute nei limiti dell arredo della vetrina. Per vetrina si intende tutto ciò che è compreso fra gli stipiti esterni e l architrave che delimita l apertura, senza interessare la partitura architettonica della facciata. Possono essere ammesse in via del tutto eccezionale insegne frontali al di fuori dell ambito dello sporto, purché di tipo 4 e purché non applicate su edifici o manufatti di cui al precedente articolo 12. b) non sono ammesse: le insegne luminose a luce alternata; le insegne luminose a bandiera e in aggetto sia verticali che orizzontali (articolo 42 RE) sono escluse le insegne normalizzate che attengono ai seguenti servizi e enti: Ospedali, Farmacie, Tabacchi e servizi di pronto intervento; le insegne frontali luminose del tipo 3 e 5; qualsiasi tipo di plafone a superficie interamente luminosa; le insegne a tetto; 2. ZONA A/2 ZONA URBANA INTEGRATIVA DEL CENTRO STORICO In questa zona: a) sono ammesse insegne sia di esercizio che pubblicitarie le cui misure in tutti i casi debbono essere rapportate alle dimensioni dell edificio in cui vanno collocate, nonché alle strutture architettoniche dell edificio stesso. Le insegne luminose sia verticali che orizzontali debbono essere realizzate in modo tale da rendere l ingombro irrilevante soprattutto a insegna; b) non sono ammesse le insegne a plafone con parete luminosa schermata; c) non sono ammesse le insegne a luce alternata; d) non sono ammesse le insegne a tetto; 3. ZONA B-C-D-E In questa zona sono ammesse insegne di qualsiasi tipo purché la progettazione tenga presenti le relazioni o il contesto ed in particolare definisca correttamente i rapporti dimensionali e l integrazione con l ambiente che dovrà essere tutelato nei suoi valori. Potrà essere autorizzata l installazione dei segnali di indicazione alberghi nel rispetto di un piano di coordinamento di tale sistema informativo da progettare da parte dell Amministrazione comunale con l apporto e la collaborazione degli esercizi interessati e ciò a garanzia dell uniformità delle segnalazioni e della razionalità degli impianti. In ogni caso l installazione di tale tipo di segnali sarà consentita solo se tendente a fornire un ausilio al traffico turistico nel reperimento degli esercizi stessi, escludendo la finalità pubblicitaria. Le caratteristiche di detto sistema informativo dovranno essere conformi a quanto previsto dalla circolare del Ministero LL.PP. n. 400 del 9/2/79.

TITOLO IV CARTELLONISTICA Articolo 14 Classificazione 1. La cartellonistica stradale è così classificata: a) secondo la funzione (poster, cartelli bacheche o altri mezzi pubblicitari): 1) pubblicitari specifici collocati sul luogo di attività e produzione; 2) pubblicitari in genere; b) secondo le caratteristiche tecniche i cartelli possono essere: luminosi 1) con sorgente di luce propria; 2) con sorgente di luce esterna; non luminosi. 2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione; a parete. isolato. 3. I cartelli isolati possono essere; monofacciali; bifacciali; tridimensionali. Articolo 15 Dimensionamento e formati 1. La dimensione massima consentita per i cartelli, bacheche e simili è di sei metri quadrati (capoverso 4 dell articolo 11 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393) metri tre per due e frazioni. Fanno eccezione i cartelli a parete. 2. Nel caso di recinzione per cantieri e simili sono ammesse, di norma, le collocazioni di poster per affissione di manifesti nel formato standard di metri sei per tre. 3. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi (in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone). 4. Le strutture portanti debbono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l insieme. 5. I cartelli e le bacheche bifacciali e tridimensionali debbono essere rifiniti in ogni loro lato. 6. L altezza dalla quota ciglio della strada, delle basi e dei cartelli dovrà essere di metri lineari 1,20. 7. Le targhe non dovranno avere dimensioni superiori a centimetri quaranta per sessanta. Articolo 16 Classificazione delle vie di comunicazione A - Suddivisione della rete stradale A/1 Autostrade Superstrade Raccordi, svincoli e arterie immissione alla tangenziale, autostrade ecc. A/2 Strade di penetrazione (dal confine del Comune all indicazione di centro abitato ), come ad esempio; Via Fiorentina, Via Antonelli, Via Montalese, Via Pratese ecc.

A/3 Viali alberati Piazze alberate Strade urbane in genere A/4 Strade panoramiche di collina e di pianura. B - Inserimenti di insegne, cartelli, bacheche altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose nelle varie categorie di strade individuate. Categoria A/1 È vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle superstrade e relativi raccordi ed immissioni alle autostrade (articolo 9 della Legge 6.8.1965 n. 765); non è ammessa per le strade di immissione alla città ed alle autostrade nessuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di cento metri, prima delle indicazioni specifiche della segnaletica stradale dell autostrada, al punto in cui è permesso l accesso alla stessa. Entro tale limite trova collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relativa a servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico; per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto nella normativa per le insegne (vedi Capi III e IV). Categoria A/2 Sono vietate lungo le strade di penetrazione le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminosa di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento; la collocazione di tutti i tipi di cartelli e di insegne deve avvenire ad una distanza non inferiore ai tre metri dal ciglio delle strade (capoverso 4 dell articolo 1 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393); la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai cento metri per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico. Categoria A/3 È vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico; per l apposizione della pubblicità murale i vincoli storico ambientali e il decoro urbano sono preminenti. Categoria A/4 Nessuna forma di pubblicità generica potrà essere consentita lungo le strade panoramiche collinari. Articolo 17 1. Le insegne, le tende, le targhe, i pannelli e i cartelli sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, l Amministrazione comunale, dopo un preavviso procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati le spese di rimozione e magazzinaggio. Articolo 18 Installazione provvisoria di cartelli e striscioni pubblicitari 1. L installazione provvisoria di cartelli e striscioni pubblicitari è consentita limitatamente ai viali periferici. (Adua, Arcadia, Matteotti, Pacinotti, Guicciardini, Raccordo Autostradale). 2. Il numero dei cartelli sarà limitato al massimo di trenta e gli striscioni ad un massimo di uno per Viale. Il periodo massimo di esposizione sarà di dieci giorni e l affissione potrà essere effettuata solo ai pali della pubblica illuminazione. 3. Sono vietati per gli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, l uso delle aiuole spartitraffico, alberi, semafori e marciapiedi. 4. I richiedenti hanno l obbligo di rifondere al Comune ogni danno che potesse derivare al patrimonio comunale. 5. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo concesso, la rimozione dei cartelli qualora se ne vierificasse la necessità, o non fossero osservate le condizioni di autorizzazione.

6. In deroga a quanto stabilito potranno essere installate nel centro storico ed in altre zone diverse da quelle stabilite dal primo comma del presente articolo striscioni intesi a propagandare manifestazioni di carattere politico culturale di interesse generale su decisione della Giunta comunale. Articolo 19 Installazione di segnali di indicazione in zona D 1. Per segnali di indicazione di attività private si intendono i cartelli definiti segnali industria dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 400 del 9.2.1979 e cioè quei cartelli segnaletici atti ad indicare agli utenti della strada l itinerario da seguire per raggiungere la sede dell attività segnalata. 2. I segnali definiti al comma precedente potranno essere installati esclusivamente nell ambito delle zone destinate ad insediamenti produttivi individuate con appostia simbologia di P.R.G. 3.Al di fuori di tale ambito potrà essere autorizzata esclusivamente la installazione di cartelli relativi ad attività che generano o attraggono un consistente traffico pesante quali attività vivaistiche, imprese di trasporto, magazzini o depositi, di rilevante dimensione, grosse industrie. 4.Le autorizzazioni per i casi previsti dal comma precedente avranno carattere di eccezionalità e di norma dovranno essere motivate da un ubicazione della attività in una zona difficilmente individuabile, servita da una viabilità con caratteristiche di complessa percorribilità, e inoltre l installazione dei cartelli dovrà interessare esclusivamente strade a carattere periferico e secondarie, poste nelle adiacenze della sede dell attività. 5.Non potrà essere autorizzata l installazione nelle seguenti zone: 1) strade comprese entro le mura urbane; 2) piazze; 3) ovunque si possa generare confusione con la segnaletica stradale come previsto dal Codice della Strada o creare elemento di disturbo da un punto di vista di decoro e di tutela storico-ambientale e paesaggistico. 6.Di norma i segnali di indicazione dovranno essere posti prima delle intersezioni o a breve distanza e comunque in posizione ritenuta idonea dall Ufficio comunale che provvederà alla fornitura e alla posa in opera dei sostegni verticiali alloggiandovi conseguentemente i segnali autorizzati con l ordine ritenuto idoneo a costituire un gruppo segnaletico omogeneo ed efficiente. 7.Potrà essere autorizzata esclusivamente l installazione di segnali di indicazione con le seguenti caratteristiche uniformate: dimensioni: forma rettangolare di cm. 25 di altezza e cm 100 di base; fondo: colore grigio scuro; cornice: linea gialla orizzontale di base sul lato inferiore di un centimetro di spessore; freccia orientata: modello unifato dalla Circ. Min. LL.PP. n. 400 del 9.2.1979 posta a destra se girata a destra, posta a sinistra se girata a sinistra o diretta verso l alto; caratteri iscrizioni: minuscoli positivi normali di colore giallo (previsti dalla Circ. Min. sopracitata); supporto: in lamiera di alluminio 25/10 con scatolatura e attacchi speciali per apposizione su palo. 8. I segnali di indicazione dovranno essere forniti dal richiedente consegnandoli al compentente Ufficio comunale per la messa in opera. Le relative spese saranno addebitate al richiedente, previa emissione di fattura, in base alle vigenti tariffe delle prestazioni a privati. 9. La ditta richiedente sarà obbligata a fornire nuovi segnali in sostituzione di quelli deteriorati o danneggiati ogni qualvolta ne sia rilevata la necessità da parte dell ufficio comunale, in difetto sarà provveduto alla rimozione del segnale deteriorato. 10. Sarà facoltà dell Amministrazione comunale provvedere allo spostamento, all eliminazione o ad ogni altra modifica che in qualsiasi momento si rendesse necessaria ovvero fosse ritenuta opportuna, dandone comunicazione motivata all interessato senza con ciò dar luogo a diritti a compensi o indennità di qualsiasi tipo. Articolo 20 1. Per le insegne, le tende, i pannelli, i cartelli e le bacheche esistenti, tutti titolari dovranno presentare entro e non oltre il giorno 31 marzo 1984 dall entrata in vigore del presente regolamento, al fine di ottenere dichiarazione di conformità, autodenuncia sulla base di un questionario e foto del manufatto e del suo inserimento nel contesto ambientale.

2. In mancanza di autorizzazione ed in caso di contrasto con il Regolamento i manufatti di cui al comma precedente debbono essere rimossi ed adeguati alle nuove norme entro dodici mesi dalla comunicazione di non conformità. 3. Entro trentasei mesi dalla stessa data, debbono essere adeguati anche i manufatti autorizzati ma in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 4. Le insegne e l arredo esterno di negozi esistenti da oltre un trentennio saranno valutati per la loro consistenza oggettiva anche al di fuori della rigorosa osservanza delle norme del presente Regolamento. a) di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle autodenunce al 30 aprile 1984; b) di stabilire per gli inadempienti alla presentazione delle autodenunce la sanzione pecuniaria di lire centomila per ogni installazione non decunciata; c) di stabilire altresì per tardive autodenunce presentate comunque entro e non oltre il 15 giugno 1984 la sanzione pecuniaria ridotta a lire cinquantamila per ogni installazione non denunciata; precisando altresì che eventuali autodenunce che perverranno oltre quest ultima data si riterranno come non presentate e quindi sarà applicata la sanzione di cui al precedente punto b); d) di stabilire altresì nel caso di insegne pubblicitarie installate comunque presso gli esercizi la responsabilità ai fini delle sanzioni di cui ai precedenti punti b) e c) nonché di quanto altro previsto nel Regolamento in oggetto, del titolare dell esercizio. Articolo 21 1. In caso di contrasto con il presente Regolamento e/o di inadempienza dei termini indicati all articolo 18 il Comune provvederà alla rimozione in forma coattiva, salva ogni rivalsa di spese, ed ogni altro provvedimento di legge (capoversi 5, 6 e 7 dell articolo 11 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393). 2. A carico dei contravventori si applicano tutte le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti e del capoverso 9 dell articolo 11 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393. =