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La valutazione dei rischi: finalità e obiettivi 2

Riferimenti normativi: Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Gazzetta ufficiale C.E. n. L 183 del 29/06/1989 pag. 0001-0008 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n 106 (S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009 3

Altri Riferimenti: 4

Direttiva 89/391/CEE Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati. 3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 5

Direttiva 89/391/CEE Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro 1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.. 6

Direttiva 89/391/CEE Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro. 2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione: a) evitare i rischi; b) valutare i rischi che non possono essere evitati; c) combattere i rischi alla fonte; d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute. e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;. 7

Direttiva 89/391/CEE Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro. f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 8

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 1 Finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo [omissis] Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma [omissis] garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 9

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 2 Definizioni [omissis] q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; [omissis] 10

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 15 Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;. 11

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 15 Misure generali di tutela. d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;. 12

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 15 Misure generali di tutela. i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n)l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori;. 13

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 15 Misure generali di tutela. r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v)l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 14

Cosa è un pericolo? Cosa è un rischio? Un pericolo è qualcosa che può potenzialmente causare un danno. I pericoli possono riguardare persone, beni, processi; Possono causare incidenti e malattie, perdita di produzione, danni alle attrezzature, ecc. Il rischio occupazionale si riferisce alla probabilità ed alla gravità di un trauma o di una malattia derivante dall esposizione ad un pericolo. 15

Perché/come dovrei effettuare una valutazione dei rischi? L obiettivo principale della valutazione dei rischi in ambito lavorativo è di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. La valutazione dei rischi aiuta a ridurre al minimo la possibilità per i lavoratori o per l ambiente di subire un danno a causa delle attività lavorative. Aiuta anche a mantenere l azienda competitiva ed efficiente. In osservanza alle leggi sulla salute e sicurezza, ogni datore di lavoro deve effettuare una regolare valutazione dei rischi. 16

Riassumendo. 1. Lo Stato affida l azione di prevenzione all impresa, che non può più limitarsi a rispettare le leggi vigenti, ma deve di fatto promuovere ed attuare il miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro. 2. L impegno dell impresa nella prevenzione deve essere costantemente documentato (autocertificazione). 3. L impresa, proprio per far fronte all impegnativo compito di attuare la prevenzione, viene obbligata a dotarsi di una vera e propria organizzazione della sicurezza. 17

Riassumendo. In questo quadro quindi, la valutazione dei rischi e le conseguenti azioni da prendere per migliorare salute e sicurezza, devono riferirsi a pericoli e situazioni di rischio non ancora regolamentate per legge, e quindi non ricadenti fra i requisiti minimi. In altri termini, presupposto di base della valutazione ai fini preventivi, è quello che si operi all interno di una struttura che si trova, di principio se non di fatto, in una situazione di coerenza e conformità alle norme vigenti. 18

Riassumendo. Una volta individuati i rischi non normati, si procede alla loro valutazione (classificazione in ordine di gravità/priorità) mediante criteri, specifici o generali, che tuttavia vanno precisati in sede di stesura del documento di valutazione. A seguito della valutazione, si procede alla verifica delle misure di tutela già attuate ed alla individuazione di quelle ulteriori, motivate ed attuabili al fine di ridurre i rischi per gli addetti. 19

Passi del procedimento di valutazione: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RISCHI DEFINIZIONE DELLE MISURE DI TUTELA 20

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La matrice del rischio: 22

La matrice del rischio: 23

La matrice del rischio: 24

Delega di funzioni 25

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Principio di effettività Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:.. b) «datore di lavoro»:.... d) «dirigente»:.. e) «preposto»:.... 26

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Individuazione delle responsabilità Deriva dalla lettura degli obblighi relativi alle definizioni Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 27

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Individuazione delle responsabilità Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Articolo 19 - Obblighi del preposto Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi Articolo 22 - Obblighi dei progettisti Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Articolo 24 - Obblighi degli installatori Articolo 25 - Obblighi del medico competente Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 28

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 29

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 16 - Delega di funzioni 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 30

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: [omissis] 31

Delega di funzioni Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione [omissis] 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. [omissis] 32

Apparato sanzionatorio 33

Apparato sanzionatorio Caratteristiche essenziali dell apparato sanzionatorio: Le sanzioni sono previste nei confronti di: Datori di Lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Lavoratori autonomi, componenti imprese familiari, ecc. (art. 21) Progettisti Fabbricanti Fornitori Installatori Medici Competenti Persone Giuridiche, Società ed Associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 34

Apparato sanzionatorio Caratteristiche essenziali dell apparato sanzionatorio: LE VIOLAZIONI POSSONO ESSERE TRATTATE COME REATI PENALI O ILLECITI AMMINISTRATIVI MODULAZIONE DELL APPARATO SANZIONATORIO, PENALE ED AMMINISTRATIVO, IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI 35

Apparato sanzionatorio Caratteristiche essenziali dell apparato sanzionatorio: Per i reati penali si prevedono: La pena del solo arresto La pena alternativa dell arresto o dell ammenda la pena della sola ammenda Per gli illeciti di tipo amministrativo si prevede: La sanzione pecuniaria amministrativa Il reato o l illecito vengono estinti se, con i tempi ed i modi stabiliti dall Organo di Vigilanza o dal Magistrato: Si provvede a rimuovere la causa di violazione Si provvede a pagare l ammenda o la sanzione 36

Apparato sanzionatorio Caratteristiche essenziali dell apparato sanzionatorio: Le disposizioni generali relative all apparato sanzionatorio sono contenute nel TITOLO XII del D.Lgs. 81/08 (N 6 articoli: da art. 298 a art. 303) Le sanzioni sono contenute negli articoli finali di ciascun Titolo del D.Lgs. 81/08 (dal TITOLO I al TITOLO XI) 37

Apparato sanzionatorio Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI 38

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