PRESTITO FINALIZZATO SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA (codice ABI 5387.6) Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all Albo delle Banche 4932 Capitale Sociale al 31/12/2007: 757.457.556 Riserve al 31/12/2007: 1.486.245.855. Gruppo bancario Banca popolare dell Emilia Romagna - 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla Convenzione Credeuro - Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari - Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR. Sito internet www.bper.it, indirizzo e-mail bpergroup@bper.it SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Struttura e funzione economica E una particolare tipologia di credito al consumo, rivolto alle famiglie consumatrici e dedicato all acquisto di specifici beni e/o prestazioni di servizi. In particolare, vi è una stretta connessione tra l acquisto del bene o del servizio e la concessione del credito, la cui erogazione, al netto di spese, oneri e commissioni, avviene, da parte della Banca, con il pagamento del corrispettivo all esercente. La parte finanziata si impegna a restituire l importo del prestito mediante il pagamento periodico di rate In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso onnicomprensivo. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, infortunio e invalidità. Per altre tipologie di prestiti consultare il Foglio Informativo del prestito Personale Ordinario 1.27. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul credito al consumo. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso; - possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di prestito a tasso variabile; - per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile alla parte finanziata, l obbligo di rimborsare immediatamente, all Ente agevolatore, in tutto o in parte il contributo incassato. PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 1 DI 7
SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE CONDIZIONI GENERALI IMPORTO: minimo 2.000,00; massimo 30.900,00; DURATA minima 6 - massima 60 mesi; (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento): A) TASSI TASSI TOP (in ragione dell anno civile) Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 9,000 %; Spread variabile, dato dalla differenza tra il TAN e l Indice (cfr. tabella allegata al conteggio del TAEG sez. III C); Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) 13,545 %; Tasso di mora maggiorazione di 200 punti base. Tipologia tasso d interesse: - parametro di indicizzazione standard RENDISTATO lordo media semestrale : saggio nominale annuo d interesse, rilevato semestralmente nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, risultante dalla media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere, dei 5 mesi precedenti le date di rilevazione, dei tassi di rendimento effettivo lordo dei BTP riportate sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il valore dell Indice suddetto, con decorrenza 01/01/aa e 01/07/aa, ha valenza per tutto il semestre successivo alla rilevazione. - modalità di applicazione - prestiti con durata complessiva inferiore o pari a 18 m. Il tasso di stipula resta fisso sino al termine dell ammortamento; - prestiti con durata complessiva superiore a 18 mesi Il tasso applicato (T.A.N.), dato inizialmente dalla somma del valore dell Indice e dello spread alla stipula, varia semestralmente, fatto salvo il periodo di franchigia variazione tassi, sulla base delle variazioni del parametro come sopra descritto. Ad ogni variazione del tasso il piano d ammortamento verrà ricalcolato sulla base del debito residuo e della durata residua a decorrere: - dalla variazione del tasso, per i prestiti con l ordine permanente di addebito in c/c delle rate; - dal primo giorno successivo alla scadenza dell ultimo bollettino e- messo, per le altre posizioni. - Franchigia di norma un mese dalla stipula. B) SPESE E COMMISSIONI STANDARD 01) Istruttoria: 0,50% dell ammontare del prestito, min. 7,50 ; 02) Incasso rata: standard 2,75 cadauna; 03) Assicurazione Infortuni provvede alla estinzione del debito residuo in caso di morte o invalidità permanente del prestatario (per i prestiti ad aziende si intende il legale rappresentante pro tempore della Società). Per le coperture assicurative, consultare gli estratti delle polizze disponibili presso l addetto di sportello. Costo per l adesione all Assicurazione Infortuni: scaglioni d importo premio unico - fino a 5.000,00 4,50 - fino a 10.000,00 10,00 - fino a 15.000,00 18,00 - fino a 20.000,00 28,00 - fino a 25.000,00 43,50 - fino a 30.000,00 52,50 - fino a 30.900,00 61,50 04) Informativa periodica 5,00 cadauna; 05) Imposta sostitutiva (per durate superiori a 18 mesi) 0,25% dell ammontare del prestito nel caso di: acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale; PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 2 DI 7
destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità della parte mutuataria. 2,00% sull ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis all articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131. 06) Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta EVENTUALI 07) Certificazione competenza 7,66; 08) Estinzione anticipata (parziale o totale) 1,00% del capitale rimborsato. La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all acquisto, costruzione e ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono disponibili in allegato al presente documento. 09) Variazioni contrattuali di qualsiasi natura 110,00; (fatto salvo quanto previsto per legge) 10) Rinegoziazione del tasso 1,50% del debito residuo con minimo 50,00; (fatto salvo quanto previsto per legge) 11) Rinuncia prestito 30,00; 12) Rilascio duplicati 10,00; 13) Informativa precontrattuale 30,00; 14) Invio sollecito di pagamento e ogni altra comunicazione periodica 5,00 (cadauno); 15) Elaborazione di conteggi 25,00. C) I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) - Esempio di calcolo I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere. Recenti valori assunti dal parametro d'indicizzazione standard Rendistato Lordo media semestrale : Media I semestre 2007 Decorrenza 01/07/07 Media II semestre 2007 Decorrenza 01/01/08 Media I semestre 2008 Decorrenza 01/07/08 Media II semestre 2008 Decorrenza 01/01/09 4,256 4,489 4,289 4,592 Recenti valori assunti da altri parametri eventualmente utilizzabili: Si fornisce, a titolo di esempio, il calcolo del T.A.E.G. per un prestito standard delle seguenti condizioni: - Prestito di 10.000,00; - Durata di anni 5; - rimborso con periodicità mensile; - Numero rate: 060; - Importo rata: 207,60; - T.A.N. 9,000% ; spread 440,8 p.b.; - parametro di indicizzazione "Rendistato Lordo semestrale"; - spese di istruttoria: 50,00 (0,50% dell ammontare del prestito); - imposta sostitutiva: 25,00 (0,25% dell ammontare del prestito); - premio assicurazione infortuni: 10,00; - spese incasso rate: 165,00 ( 2,75 per rata); - spese informativa periodica: 30,00 ( 5,00 ogni anno + 5,00 all estinzione del rapporto). I.S.C. / T.A.E.G. pari a 10,55% - decorrenza 01/01/09 validità fino al 31/03/2009. PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 3 DI 7
D) Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di e- stinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 4 DI 7
SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI Calcolo interessi di mora Clausola risolutiva espressa Erogazione Foro competente Rimborso / Estinzione anticipata Sospensione / Revoca del contributo Valore probatorio delle scritture Contabili Variazioni condizioni economiche e contrattuali Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, maturano, a carico della Parte finanziata su tale somma dal giorno dell inadempimento e fino all effettivo saldo, gli interessi di mora stabiliti. Gli interessi di mora sono calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Prevede la possibilità da parte della Banca di risolvere il contratto qualora la Parte finanziata non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti o si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità della Parte finanziata o dei garanti di far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie. Salvo che la messa a disposizione dell importo del prestito sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, l erogazione avverrà con valuta pari alla data di sottoscrizione del contratto. Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Parte finanziata e la Banca in dipendenza del prestito, sarà Foro competente quello stabilito dalle vigenti disposizioni di procedura civile e dalle disposizioni di legge in vigore. La parte finanziata può, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente il prestito od effettuare rimborsi parziali di capitale, riconoscendo, di norma, alla Banca una commissione/penale onnicomprensiva. Qualora il prestito sia agevolato da contributo in conto interessi e tale contributo, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, non venga corrisposto o sia ridotto, oppure sia revocato o sospeso, la parte finanziata è tenuta a restituire alla Banca, immediatamente dopo averne ricevuto richiesta, l importo corrispondente al mancato contributo sulle rate di ammortamento già scadute ed a pagare le successive rate di ammortamento al lordo dello stesso mancato contributo. Prevede la validità dell utilizzo delle scritture contabili della Banca per determinare esattamente l ammontare del credito di quest ultima nei confronti della parte finanziata, anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto. La Banca, in presenza di un giustificato motivo nel periodo di durata del finanziamento, potrà variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole alla parte finanziata, le condizioni economiche pattuite e riportate nell'allegato contrattuale "Prospetto delle Condizioni Economiche", obbligandosi a comunicare l eventuale variazione sfavorevole nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 118 del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/93). Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, la parte finanziata, ai sensi dell art. 118, comma 3, del citato Decreto Legislativo, ha diritto di recedere dal rapporto. Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L Ufficio Reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 5 DI 7
SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE (IN ORDINE ALFABETICO) Ammortamento Carnet di bollettini pagamento rate Commissione per estinzione anticipata Ente Agevolatore Foro competente Franchigia variazione tasso Parametro di indicizzazione Rata d ammortamento Rata di preammortamento Spese d istruttoria Spread T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) / I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) T.A.N. (tasso annuo nominale) Tasso di contributo Tasso di mora Tasso minimo Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. È l insieme degli avvisi/bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare. È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo. È il soggetto che si fa carico, in tutto od in parte, degli interessi dovuti per il rimborso del prestito. È l Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile. È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione. Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. (denominato anche Tasso Indice). Pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell importo prestato); - una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito). La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall ordine permanente di addebito automatico in c/c; in alternativa, viene stampato il carnet di bollettini di pagamento. Pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità, mensile, trimestrale, semestrale, ecc.). Spese sostenute per l analisi della concedibilità del prestito. È la differenza tra il tasso d interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento. I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere. È il tasso d interesse applicato all operazione espresso su base annua. È la quota del tasso d interesse a carico dell Ente agevolatore. È il tasso d interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo nominale vigente il giorno di inizio dell insolvenza. Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall andamento del parametro di indicizzazione specificato nel contratto di prestito. PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 6 DI 7
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE Soggetto esterno Denominazione: Forma giuridica: Sede Legale: Iscrizione all'albo: Numero: Soggetto interno Nome e Cognome: Azienda di appartenenza: Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c. Agenzia/Ufficio: Qualifica: PRESTITO FINALIZZATO - PAGINA 7 DI 7