PICCOLO VADEMECUM sugli effetti del D. Lgs. 66/2003 (dalla Direttiva Europea alla bozza di CCNL)

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20 aprile 2008 PICCOLO VADEMECUM sugli effetti del D. Lgs. 66/2003 (dalla Direttiva Europea alla bozza di CCNL) PREMESSA 1) La Direttiva 93/104 CE (23/11/1993), come modificata dalla Direttiva 2000/34 CE (29/06/2000), richiamando i principi fondanti della Carta comunitaria dei diritti sociali del 1989, regolamenta l organizzazione dell orario di lavoro, prevedendo all Art. 3 un riposo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni 24 ore di lavoro e all Art. 17 la possibilità per gli Stati membri di derogare a tale disposto quando si tratti, tra l altro, di personale dirigente, specificando nel punto 2 dello stesso Articolo 17 che tali deroghe possono intervenire per via legislativa, regolamentare o amministrativa o mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concesse ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata. 2) Gli Artt. 3 e 17 della Direttiva 93/104 sono stati recepiti, rispettivamente, dagli Artt. 7 e 17 del D. Lgs. 66/2003. 3) L Art. 3, c.85, della Legge 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), che esclude l applicazione dell Art. 7 sul riposo giornaliero, per il personale del SSN, appare in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale richiamata, tenuto conto dell interpretazione che della Direttiva 93/104 CE ha fornito la Corte di Giustizia (sentenza 09/09/2003 C151/02), che ha ritenuto che la salute e la sicurezza del lavoratore (non escluso il dirigente) siano tutelate solo con un adeguata compensazione delle ore di riposo non godute. Ed ugualmente, per lo stesso motivo, appare in contrasto con tale normativa l Art. 6, c.2, della bozza di CCNL del personale medico dirigente. 1

Il D. Lgs. 66/2003 Il D. Lgs. 66/2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 87 del 14/04/2003 S.O. n 61) ha un titolo roboante: ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTE TALUNI ASPETTI DELL ORGANIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO è DIRETTO A REGOLAMENTARE. I PROFILI DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CONNESSI ALLA ORGANIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO (Art. 1, c.1). NEL PIENO RISPETTO DELL AUTONOMIA NEGOZIALE COLLETTIVA. È costituito da 19 Articoli, suddivisi in 4 Capi. In sintesi: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Finalità e definizioni Campo di applicazione Orario normale di lavoro (40 ore/sett., tranne orari CCNL) Durata massima dell orario di lavoro settimanale Lavoro straordinario Criteri di computo Riposo giornaliero Pause Riposi settimanali Ferie annuali Limitazioni al lavoro notturno Organizzazione del lavoro notturno Durata del lavoro notturno Tutela in caso di lavoro notturno Trasferimento al lavoro diurno Deroghe alla durata settimanale dell orario Deroghe in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 2

Il lavoro medico è regolamentato da alcuni articoli e commi, all interno del generale D. Lgs. 66/2003. ARTICOLO 4 Durata massima dell orario di lavoro (c.1) I CCNL stabiliscono la durata massima dell orario di lavoro. (c.2) La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48/ore/settimana. (c.3) La durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata per un periodo non superiore a 4 mesi. (c.4) Ma i CCNL possono derogare dal c.3 fino a 6-12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche od organizzative, specificate nel CCNL. (c.5) Le ore eccedenti le 48 vanno pagate con STRAORDINARIO e l ASL informa (dopo 4-6-12 mesi) la Direzione Provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro. ARTICOLO 5 Lavoro straordinario (c.1) Lo straordinario deve essere contenuto. (c.2) I CCNL disciplinano lo straordinario. (c.3) Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo Accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore/anno. (c.4) Salvo un testo del CCNL in materia, lo straordinario è inoltre ammesso in relazione a: casi eccezionali; casi di forza maggiore; pericolo grave ed immediato; danno alle persone. (c.5) Il lavoro straordinario è computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL. I CCNL possono consentire che in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. ARTICOLO 6 Criteri di computo (c.1) Ferie e malattie non si computano nella media delle 48 ore. (c.2) È sibillino: le ore di straordinario non si computano ai fini della media. (se pagate o recuperate. 3

ARTICOLO 7 Riposo giornaliero (c.1) Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. ARTICOLO 8 Pausa (c.1) Dopo 6 ore il lavoratore ha diritto alla pausa, con modalità definita dai CCNL. (c.2) In difetto di CCNL, deve esserci una pausa non inferiore a 10 minuti tra l inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro. ARTICOLO 9 Risposi settimanali (c.1) Ogni 7 giorni il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore. (c.2) Fanno eccezione le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata e le regole normate dai CCNL nel rispetto dell Art. 17, c.4. ARTICOLO 11 Limitazioni al lavoro notturno (l.n.) (c.1) L inidoneità al lavoro notturno può essere accertata dalle competenti strutture sanitarie. (c.2) I CCNL stabiliscono i requisiti per l esclusione. In ogni caso sono esclusi dal lavoro notturno: le madri con figlio <3 anni; unico genitore con figlio <12 anni; lavoratore con a carico un disabile. I lavoro notturno è oggetto di consultazione con le OO.SS. (Art. 12, c.1); ha durata di 8 ore salvo deroga CCNL (ma anche aziendale, Art. 13, c.1); può essere evitato per condizioni di salute (CCNL; Art. 15, c.1, D. Lgs. 66). ARTICOLO 17 Deroghe (c.1) Le disposizioni di cui agli Art. 7-8-12-13 possono essere derogate mediante CCNL. (c.2) In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del Lavoro su richiesta delle OO.SS. adotta un decreto per stabilire deroghe agli Articoli 4 (c.3) nel limite di 6 mesi 7-8-12-13 con riferimento a.: b) attività di guardia. (c.4) Le deroghe di cui ai commi 1-2-3 sono ammesse solo a condizione che ai lavoratori siano 4

accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.. (c.5) Le disposizioni di cui agli Art. 3 (orario) 4 (durata massima orario settimanale) 5 (lavoro straordinario) 7 (riposo giornaliero) 8 (pausa) 12 (lavoro notturno) 13 (durata lavoro notturno) non si applicano ai lavoratori la cui durata dell orario di lavoro non è predeterminata o può essere determintata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale attivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo. 5

ATTO DI INDIRIZZO del COMITATO di SETTORE L Atto di Indirizzo del CdS (27/09/2007) ha previsto che i CCNL dell area sanitaria prevedano (ai sensi Art. 4, D. Lgs. 66/2003): durata media orario di lavoro non superiore a 48 ore/settimana, straordinario compreso; calcolo della durata media dell orario fatto su 12 mesi; nonché una deroga agli Art. 7-8 del D. Lgs 66/2003, per quanto riguarda il riposo giornaliero e le pause, al fine di assicurare la continuità del servizio.. 6

IL CCNL 29/02/2008 del COMPARTO SANITARIO Il CCNL 29/02/2008 del Comparto Sanitario ha affrontato il problema della deroga al D. Lgs. 66/2003 nell Articolo 5, che riportiamo integralmente, affinché siano chiare le criticità del testo. Art. 5 Orario di lavoro 1. L art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 è integrato, dall entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi: 6. La durata media dell orario di lavoro, di cui all art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili. 7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata. 8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all accordo. Le procedure si intendono concluse con l invio del testo all ARAN e alle Regioni, entro cinque giorni dalla sua definizione. Le Regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L ARAN metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 7. 9. L applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. 10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell art. 17 del d.lgs. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti. In pratica, per il COMPARTO, le deroghe possono essere così riassunte: 1) la durata media dell orario di lavoro va calcolata, per un anno, su 9 mesi, e poi (a regime) su 6 mesi; 2) il riposo giornaliero (11 ore/24) può essere oggetto di deroga ex Art. 7 D. Lgs. 66/2003 a seguito di accordo ex Art. 4, c.5 vigente (e loro) CCNL; 3) sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le OO.SS. in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con il presente Articolo.. 7

IPOTESI ARAN (10 aprile 2008 ore 15) TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I Art. 6 Modalità applicative del d.lgs. 66 del 2003 1. Fermo rimanendo quanto previsto dall art. 14 del CCNL 3 novembre 2005, la durata media dell orario di lavoro, ai sensi dell art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, a far data dalla stipula del presente CCNL, a dodici mesi, mentre a regime ad un periodo di 6 mesi, al fine di garantire, senza soluzioni di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili. 2. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, per ogni 24 ore, il riposo giornaliero di cui all art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 va fruito dopo il servizio di guardia nelle ore notturne, mentre per i restanti casi, viene stabilito in misura non inferiore a 7 ore. Diverse e ulteriori deroghe potranno essere disposte con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa, effettuata ai sensi dell art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, in considerazione di particolari necessità legate all organizzazione. 3. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all accordo. Le procedure si intendono concluse con l invio del testo all ARAN e alle Regioni, entro 5 giorni dalla sua definizione. Le Regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L ARAN metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 3. 4. L applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti presuppone che ai dirigenti sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che agli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. 5. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo, in attuazione dell art. 17 del d.lgs. n. 66 del 2003 è fatta salva l attuale organizzazione del lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti. 6. La presente disciplina, che decorre dell entrata in vigore del presente contratto, è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionali di cui all art. 5 (coordinamento regionale). 8

IPOTESI CIMO-ASMD (a) Dopo la lettura dell ipotesi ARAN sul problema (testo del giorno 10/04/2008), la CIMO-ASMD ha rapidamente formulato una controproposta (mai discussa fino alla data del..). Eccola: 1) ai sensi del D. Lgs. 66/2003 (Art. 4) la durata ordinaria dell orario di lavoro è mantenuta a 38 ore settimanali mentre la durata media dello stesso non può superare (Art. 4, c.2) le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario. Detta durata è riferita, in fase transitoria, ad un periodo di 4 mesi e, dopo la definizione dell accordo locale, ad un periodo di 6 mesi; 2) le parti definiscono, con accordo ex Art. 4 CCNL 03/11/2005 (c.2, lettera B) eventuali deroghe locali che codifichino la regolamentazione aziendale, con ragioni obiettive (c.4), (con pagamento dello straordinario come LPA); 3) non può essere oggetto di deroga il riposo giornaliero di 11 ore fruito dopo il servizio di guardia nelle ore notturne; 4) eventuali deroghe relative all Art. 7 del D. Lgs. 66/2003 (c.1) vanno limitate solo al riposo tra due turni diurni (mattino-notte) e vanno concordate localmente le procedure di cui al c.2 e nel rispetto delle tutele previste dall Art. 17 c.4 del D. Lgs. 66/2003 (riposo compensativo); 5) ogni plusorario maturato ai sensi del presente Articolo dell attuale CCNL può essere, a scelta del dirigente, o recuperato o valorizzato con pagamento maggiorato (Art. 5, D. Lgs. 66/2003). ALTRA IPOTESI (b) 1) Per adeguare tale disposizione del CCNL alla Direttiva 93/104 CE, il c.2 DELL Art. 6 andrebbe così riformulato: «In caso di deroga a quanto stabilito dall Art. 7 del D. Lgs. n. 66/2003, mediante riduzione del riposo giornaliero di 11 ore dopo il servizio di guardia, il periodo di riposo non goduto deve essere compensato con analogo periodo di riposo, costituito da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata. Di tale periodo di riposo compensativo il lavoratore deve beneficiare prima dell inizio dell orario lavorativo successivo. Le previsioni dei due commi precedenti non sono derogabili in sede di contrattazione collettiva integrativa in sede aziendale». 2) L Art. 3, c. 85, della Legge Finanziaria 2008, potrebbe essere impugnato con ricorso al Giudice del Lavoro, chiedendone la rimessione al Giudice comunitario, per violazione della Direttiva 93/104. (a) = Biasioli (b) = Legale CIMO-ASMD 9