Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca sulla cooperazione di polizia nella lotta contro i reati

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Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca sulla cooperazione di polizia nella lotta contro i reati La Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca qui di seguito «le Parti», con l obiettivo di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, sia di essenziale importanza e nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Scopo dell Accordo 1. Il presente Accordo si prefigge la cooperazione efficace fra le Parti conformemente alle rispettive legislazioni e agli impegni internazionali, segnatamente per prevenire e scoprire i reati e individuarne gli autori. 2. La cooperazione ai sensi del presente Accordo non contempla le prestazioni dell assistenza giudiziaria, che sono di competenza delle autorità giudiziarie. Art. 2 Settori della cooperazione La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene principalmente in relazione ai seguenti settori della criminalità: a. criminalità organizzata; b. terrorismo e finanziamento del terrorismo; c. coltivazione, possesso, distribuzione, commercio, fabbricazione, acquisto, importazione, esportazione e transito illegali di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; d. tratta di esseri umani e traffico di migranti; e. abuso sessuale di minori e pedopornografia; 1 2005 0105 21

f. falsificazione e contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali e diffusione degli stessi; g. riciclaggio di denaro e criminalità economica; h. reati contro la vita e reati che causano lesioni gravi; i. furto e traffico di veicoli a motore; j. corruzione; k. criminalità informatica; Art. 3 Forme della cooperazione La cooperazione fra le autorità competenti secondo il presente Accordo comprende: 1. lo scambio d informazioni riguardanti: a. i reati, in particolare informazioni sugli autori, sui partecipanti e sugli indiziati nonché le modalità del reato e le misure adottate; b. i reati previsti, in particolare gli attacchi terroristici diretti contro gli interessi delle Parti; c. gli oggetti con cui sono stati commessi dei reati o che provengono dai reati, compresa la messa a disposizione di loro campioni; d. le disposizioni legali e le prescrizioni interne concernenti l oggetto del presente Accordo e le loro modifiche, compreso lo scambio di documentazione progettuale e analitica e di letteratura specializzata; 2. la coordinazione di misure per: a. ricercare persone e cose, compresa la realizzazione delle misure finalizzate alla ricerca e alla confisca dei proventi dei reati; b. garantire il sostegno dal punto di vista tecnico, organizzativo e del personale nella prevenzione e scoperta dei reati nonché nella ricerca dei loro autori, compresa la costituzione di gruppi comuni di inquirenti e analisti; c. garantire la protezione dei testimoni e delle altre persone che, in relazione alla procedura penale, corrono il rischio di danni alla salute o altri seri pericoli; 3. la comunicazione di esperienze fatte, mediante: a. l invio di consulenti e lo svolgimento di incontri di lavoro; b. lo scambio delle informazioni risultanti dall attività delle autorità competenti, fra l altro nel settore dell uso legale di stupefacenti, di sostanze psicotrope, di precursori e di veleni, compreso lo scambio di campioni di dette sostanze con particolare attenzione alla possibilità di un loro abuso. 22

Art. 4 Istruzione e formazione Le Parti si aiutano vicendevolmente nel settore dell approfondimento delle conoscenze specialistiche e della formazione, segnatamente mediante: a. lo svolgimento di seminari comuni; b. la formazione di specialisti; c. lo scambio di esperti; d. la partecipazioni di osservatori alle esercitazioni. Art. 5 Richieste di assistenza 1. Le richieste d informazione, di coordinazione di misure o di un altro genere di assistenza previsto dal presente Accordo, sono presentate in forma scritta, eventualmente per telefax o per posta elettronica, sempreché il loro contenuto consenta una tale trasmissione. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, in casi urgenti è consentito presentare una richiesta anche oralmente, seguita senza indugio da una conferma conformemente al capoverso 1. 3. Le richieste di assistenza sono trattate senza inutili ritardi. È consentito richiedere delle informazioni complementari, se ciò è ritenuto necessario per accogliere la richiesta. 4. Le Parti possono aiutarsi vicendevolmente anche senza presentare una richiesta, se ritengono che ciò sia utile all altra Parte nell ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo. Art. 6 Rifiuto di cooperare 1. Ciascuna Parte può rifiutare una richiesta di assistenza del tutto o in parte, oppure vincolare l assistenza a determinate condizioni, se essa ritiene che l esecuzione della richiesta possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali oppure ledere la propria legislazione o i propri obblighi internazionali. 2. Nel caso di un rifiuto della richiesta o di una sua esecuzione soltanto parziale, le Parti si informano senza indugio indicando i motivi. Art. 7 Agenti di collegamento Le Parti, in ossequio alle rispettive legislazioni e di comune accordo, possono inviare degli agenti di collegamento che sul territorio dell altra Parte forniscono assistenza e consulenza, senza tuttavia assumere competenze di polizia. Art. 8 Trasmissione e protezione dei dati personali 1. Nell ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti trasmettono anche dati personali, inclusi i dati sensibili ai sensi dell articolo 6 della Convenzione del Consiglio d Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone in 23

relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale. I dati sensibili possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario per lo scopo previsto dall articolo 1 del presente Accordo e solo insieme ad altri dati personali. 2. Per proteggere i dati personali trasmessi, inclusi i dati sensibili (qui di seguito «dati»), le Parti si impegnano a rispettare la propria legislazione e gli obblighi internazionali nonché le disposizioni seguenti: a. La Parte destinataria può utilizzare i dati unicamente per lo scopo indicato nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte mittente. La Parte destinataria può utilizzare i dati per altri scopi soltanto previo consenso scritto della Parte mittente. b. La Parte destinataria informa, su richiesta, la Parte mittente in merito all uso dei dati e ai risultati conseguiti con il loro aiuto. c. I dati possono essere trasmessi esclusivamente alle autorità di polizia e ad altre autorità preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità. La trasmissione di dati a ulteriori autorità è consentita soltanto previo consenso scritto della Parte mittente. d. La Parte mittente veglia sull esattezza dei dati nonché sulla necessità e opportunità della trasmissione. Se risulta a posteriori che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, occorre informarne immediatamente la Parte destinataria. Quest ultima rettifica i dati inesatti o distrugge i dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi. e. La persona i cui dati saranno o sono stati trasmessi, è informata, su sua richiesta scritta e previo consenso scritto dell altra Parte, in merito ai dati trasmessi e all uso previsto. Il rilascio di informazioni avviene conformemente alla legislazione della Parte a cui è presentata la richiesta. f. La Parte destinataria distrugge i dati trasmessi se non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. Se il presente Accordo è abrogato, tutti i dati ricevuti sono distrutti al più tardi entro la data della sua abrogazione. g. Le Parti registrano agli atti la trasmissione, la ricezione e la distruzione dei dati, di modo che in ogni momento siano perlomeno riconoscibili lo scopo della trasmissione, le autorità interessate e i motivi della distruzione. h. Nel quadro della propria responsabilità in virtù del diritto nazionale, la Parte destinataria non può avvalersi, nei confronti della persona lesa illecitamente a seguito di una trasmissione di dati inesatti, del fatto che questi dati le sono stati trasmessi dalla Parte mittente e sottrarsi così alla propria responsabilità. La Parte mittente rimborsa, su richiesta, alla Parte destinataria l importo da essa versato a titolo di risarcimento del danno causato dalla trasmissione di dati inesatti. i. Le Parti proteggono in modo efficace i dati trasmessi contro l accesso non autorizzato, la modifica abusiva e la pubblicazione non autorizzata. 24

Art. 9 Trasmissione di informazioni classificate 1. La Parte mittente, in caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù del proprio diritto nazionale, stabilisce le condizioni per il loro uso. La Parte destinataria garantisce la protezione richiesta. La Parte mittente può modificare in ogni momento tali condizioni o revocare la classificazione, informandone senza indugio la Parte destinataria. La trasmissione di informazioni classificate avviene conformemente alle legislazioni e agli obblighi internazionali delle Parti contraenti. 2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo per cui sono state trasmesse. 3. Le informazioni classificate possono essere rese accessibili unicamente alle autorità di polizia e ad altre autorità preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità che sono autorizzate a trattare informazioni classificate. Le informazioni classificate possono essere comunicate ad altre autorità soltanto previo consenso scritto della Parte mittente. L accesso alle informazioni classificate è consentito unicamente alle persone che necessitano della loro conoscenza per adempiere agli obblighi di lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù del diritto nazionale. 4. Qualsiasi violazione della protezione di informazioni classificate è immediatamente notificata in forma scritta all altra Parte. Art. 10 Autorità competenti 1. Gli organi competenti per l esecuzione del presente Accordo sono, per la Repubblica Ceca, il Ministero dell interno, la Polizia della Repubblica Ceca e la Direzione generale delle dogane, e per la Confederazione Svizzera, l Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Le suddette autorità cooperano direttamente nell ambito delle loro competenze. 2. Entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente Accordo le Parti si trasmettono reciprocamente gli indirizzi, i numeri di telefono e telefax nonché gli indirizzi di posta elettronica delle autorità competenti. 3. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio tutte le modifiche delle indicazioni trasmesse in virtù del capoverso 2. 4. Il Governo della Repubblica Ceca e il Consiglio federale svizzero possono stipulare dei Protocolli per l esecuzione del presente Accordo. Art. 11 Lingua Per l esecuzione del presente Accordo è utilizzata la lingua inglese, salvo intesa di tenore diverso in un caso concreto. 25

Art. 12 Costi Salvo intesa contraria fra le autorità competenti: a. la Parte che richiede assistenza sostiene i costi connessi con la realizzazione della cooperazione prevista dall articolo 3 capoverso 2 lettera c; b. la Parte che fornisce assistenza sostiene i costi connessi con la realizzazione delle altre forme di cooperazione, a condizione che le Parti rispettino un reciproco equilibrio e un equa ripartizione dei costi. Art. 13 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento per via diplomatica mediante notificazione scritta all altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Fatto a Praga il 31 maggio 2005, in due esemplari, nelle lingue tedesca e ceca, entrambi facenti parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Jean-François Kammer Per la Repubblica Ceca: František Bublan 26