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ARTICOLO III ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE Il Consiglio d Istituto elegge anche un Vice Presidente, da scegliersi pure tra la componente genitori, con le stesse modalità e maggioranze prescritte per l elezione del Presidente. ARTICOLO IV ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Il Consiglio d istituto elegge, con le stesse modalità e maggioranze previste nel 7 comma dell art. 8, i membri della Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente e 2 genitori. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. ARTICOLO V DIMISSIONI DECADENZA E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D ISTITUTO Per le dimissioni, la surroga e le decadenze dei componenti il Consiglio d istituto si applicano le disposizioni degli art. 35 38 del D.L.vo 297 del 16/04/94. I membri del Consiglio d istituto possono cessare di appartenervi o perché dimissionari o perché dichiarati decaduti, mentre il Dirigente Scolastico, membro di diritto, non può né decadere, né cessare per dimissioni, perché l appartenenza al Consiglio, in quanto voluta dalla legge, costituisce per lui un diritto dovere. DIMISSIONI Le dimissioni possono essere presentate dal membro che, nel corso del mandato, non intenda più far parte, per qualsiasi motivo, del Consiglio d istituto. Le dimissioni hanno decorrenza solo dal momento in cui vengono accolte (art. 510 del D.L.vo n 297 del 16/04/94). Le dimissioni debbono essere date per iscritto; è però ammessa anche la forma orale nel caso in cui vengano date davanti al Consiglio e quindi assunte nel verbale. Il Consiglio d Istituto può accettare o respingere le dimissioni: ha tuttavia il dovere di accoglierle se tale è la volontà irrevocabile dell interessato. L accettazione o il rifiuto delle dimissioni deve essere formalmente deliberato dal Consiglio. DECADENZA Si ha: 1. quando il consigliere ha perso il requisito richiesto per l eleggibilità; 2. quando, pur possedendo il requisito, abbia manifestato la volontà di rinunciare allo svolgimento della sua funzione. 1. Nel primo caso decade dal Consiglio: - il docente o il non docente che cessi dal servizio oppure che abbia assunto servizio in altro Istituto; - il genitore il cui figlio non sia più iscritto nelle scuole dell Istituto; - il docente di scuola dell infanzia che venga assunto nello stesso Istituto come insegnante elementare. Non incorre invece nelle decadenza: - il genitore di alunno che passa da un ordine di scuola al successivo dello stesso Istituto Comprensivo.

- il genitore il cui figlio esca dal primo ciclo d istruzione con l inizio del nuovo anno scolastico, di cui un altro figlio si iscriverà alla scuola dell infanzia o primaria dello stesso Istituto. La decadenza opera con l inizio del nuovo anno scolastico: - per il genitore il cui figlio passa ad altro Istituto dall inizio del nuovo anno scolastico. - per il docente che col nuovo anno scolastico si trasferisca in altro Istituto. Opera invece dal giorno stesso in cui viene meno il requisito ad es. nel caso in cui l alunno si trasferisca, nel corso dell anno scolastico, in una scuola di altro Istituto. 2. Nel secondo caso il consigliere incorre nella decadenza de facto per non aver partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive. Anche la decadenza per perdita del requisito de facto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio d Istituto. SURROGAZIONE L Istituto della surrogazione ha lo scopo di garantire l integrale composizione dell organo collegiale. Vi si ricorre per sostituire i membri elettivi che abbiano cessato di appartenere al Consiglio. La sostituzione va operata conferendo la nomina al primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro da sostituire; qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surroga nell ambito della stessa lista non si può effettuare la surroga ricorrendo ad altra lista della stessa componente, ma si deve procedere ad elezioni suppletive. Spetta al Consiglio individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti, spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l atto formale di nomina. (art. 34 D.L.vo n 297 del 16/04/94) Il membro subentrato scade dal mandato, contemporaneamente agli altri componenti, al termine del triennio. In sede di elezioni suppletive possono essere nuovamente presentare liste contrapposte, ma non è consentita la presentazione di liste da parte di componenti scolastiche che, in occasione del rinnovamento dell organo collegiale, non presentarono liste proprie. T I TO L O II ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEI SUOI ORGANI ARTICOLO VI Le attribuzioni del Consiglio d istituto sono stabiliti dall art. 10 del D.L.vo n 297 del 16/04/94. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE ARTICOLO VII Il Presidente ha il compito di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio e di svolgere tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione dei compiti del Consiglio stesso. In particolare il Presidente: - rappresenta il Consiglio; - convoca, presiede e conduce le riunioni del Consiglio; - designa il segretario del Consiglio; - tiene contatti con il Presidente della Giunta Esecutiva e con il Presidente dell assemblea e del comitato dei genitori; - tiene contatti con il Presidente dei Consiglio d Istituto di altre scuole per l esame dei problemi di comune interesse; - tiene contatti con gli enti e le autorità locali; - autentica con la propria firma i verbali, gli atti e le delibere del Consiglio; - fissa l orario di chiusura delle riunioni del Consiglio d Istituto, salvo eventuale decisione a maggioranza di proseguire i lavori;

- può delegare il Vice Presidente in caso di necessità a sostituirlo. Il Presidente, nei limiti delle sue competenze, ha diritto di accedere liberamente nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola tutte le informazioni e di prendere visione di tutte le disposizioni concernenti le materie di competenza del Consiglio. ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE ARTICOLO VIII Il Vice Presidente collabora con il Presidente per l assolvimento dei compiti connessi con le attribuzioni dello stesso. Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce nelle sue funzioni. ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ARTICOLO IX La Giunta Esecutiva a norma dell art. 10 del D.L.vo n 297 del 16/04/94: - predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, - programma i lavori del Consiglio d Istituto e predispone l o.d.g., tenendo conto anche delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio Classe e d Interclasse, dall assemblea dei genitori e dal personale non docente. La Giunta Esecutiva non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza. FUNZIONI DEL SEGRETARIO ARTICOLO X Il segretario, designato dal Presidente nel corso della prima riunione, ai sensi del comma 11 dell art. 8 del D.L.vo n 297 del 16/04/94, ha il compito di redigere il processo verbale delle sedute del Consiglio. Egli sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale, gli atti e le delibere del Consiglio stesso. Nel caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente, temporaneamente, al altro consigliere. T I T O L O III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ARTICOLO XI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Consiglio d Istituto è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio stesso. La prima convocazione ha luogo non oltre il 30 giorno della nomina dei componenti da parte del Dirigente Scolastico, che presiede il Consiglio fino all elezione del Presidente (art. 8 D.L.vo n 297 del 16/04//94). In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio d Istituto è presieduto dal genitore consigliere più anziano. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, su proposta della Giunta Esecutiva, indicativamente una volta al mese nel corso dell anno scolastico. Il Presidente deve convocare il Consiglio d Istituto in seduta straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere rivolte per iscritto al Presidente, complete dell o.d.g. e dei documenti preparatori per la discussione. Debbono pervenire al Presidente almeno 8 giorni prima della data prevista. La convocazione del Consiglio d Istituto viene effettuata dal Presidente con avviso scritto ai singoli consiglieri e viene affisso all albo dei vari plessi, almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno 3 giorni prima per le riunioni straordinarie. Nell avviso di convocazione va indicato l o.d.g., la data, l ora ed il luogo della seduta. Nel caso di convocazione straordinaria l avviso può essere fatto anche mediante telefono. SEDE DELLE RIUNIONI ARTICOLO XII Le riunioni del Consiglio d Istituto si svolgeranno presso ala scuola primaria di Galbiate, generalmente il Giovedì. Le esigenze dei membri del Consiglio e la previsione di notevole affluenza di pubblico, potranno tuttavia giustificare la convocazione anche in sede diversa, purchè rientrante nell ambito territoriale dell Istituto. Le adunanze si svolgeranno al di fuori dell orario delle lezioni, in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti, generalmente dalle ore 18.00. FORMAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO ARTICOLO XIII Ogni seduta del Consiglio d Istituto si svolge sulla base di un o. d. g. L o. d. g. è formulato dal Presidente del Consiglio d Istituto, sentita la giunta Esecutiva e tenuto conto di tutte le proposte autonomamente pervenute da parte dei singoli consiglieri. Nella stesura dell o.d.g. hanno priorità d iscrizione, nel seguente ordine: - l approvazione del processo verbale della seduta precedente; - le proposte del Presidente della Giunta; - le proposte scritte e documentate di iniziative dei consiglieri e degli altri organi collegiali; - le proposte del consiglieri, presentate in sede di riunione. All ultimo punto dell o.d.g. deve essere inserita la voce varie ed eventuali, per consentire a ciascun consigliere di fare brevi comunicazioni su argomenti sui quali intende interessare il Consiglio. Se tali argomenti devessero richiedere discussioni, approfondimenti e delibere, dopo la loro illustrazione saranno posti all ordine del giorno della seduta successiva. Se invece tali argomenti avessero carattere di urgenza il consigliere proponente, ad inizio seduta da comunicazione al Presidente il quale proporrà al Consiglio di deliberare l opportuno cambiamento dell ordine del giorno. VALIDITA DELLE RIUNIONI ARTICOLO XIV Per la validità delle riunioni del Consiglio d Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica, ai sensi dell art. 8 del D.L.vo n 297 del 16/04/94. ARTICOLO XV PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E LORO DISCUSSIONE Ogni argomento all o.d.g. è illustrato dal Presidente o dal Consigliere proponente. L illustrazione degli argomenti deve essere fatta nella successione prevista dall ordine del giorno, salvo per quanto previsto dall art. XIII comma 4 o per diverso avviso del Consiglio, che verrà deliberato con le modalità del successivo art. XVI comma 8.

Esaurito l illustrazione dell argomento, ciascun consigliere può intervenire nella successiva discussione chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l ordine delle richieste. Ogni intervento deve essere contenuto nel tempo più breve possibile, fatta salva la facoltà del Presidente di fissare un tempo massimo per ogni intervento e di limitare il numero degli stessi affinchè sia data la possibilità ad ogni consigliere di intervenire. VOTAZIONE E VALIDITA DELLE DELIBERE ARTICOLO XVI Chiusa la discussione su un argomento dell ordine del giorno, il Presidente lo pone ai voti. La votazione deve essere fatta su apposito testo predisposto dal proponente. Se il testo è diviso in più punti, ciascuno di essi, qualora almeno un consigliere lo richieda, deve essere sottoposto a votazione. Dopo l eventuale votazione sui singoli punti il testo nel suo insieme è sottoposto alla votazione finale. Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano. La votazione è segreta quando trattasi di delibere o parere riguardanti singole persone. La votazione deve essere fatta in forma segreta o per appello nominale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio, quando lo richiede la maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta. Le deliberazioni del Consiglio d Istituto sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai consiglieri presenti alla riunione, salvo i casi contrari previsti dal presente regolamento. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. MOZIONE D ORDINE ARTICOLO XVII Su ogni argomento dell ordine del giorno della seduta ciascun consigliere può presentare una mozione d ordine, sia per fatto personale, sia per definire le modalità di svolgimento dei lavori e sia per richiamo all osservanza del regolamento. Su ogni mozione, prima della messa ai voti, possono essere effettuati due soli interventi: uno a favore ed uno contro la mozione stessa. COMMISSIONI DI LAVORO ARTICOLO XVIII Per lo studio e l approfondimento di particolari problemi, il Consiglio d Istituto può nominare commissioni di lavoro. Queste commissioni non hanno potere decisionale, ma solo propositivo. I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio d Istituto fra i propri membri e fra tutte le componenti presenti nella scuola, tenendo conto di specifiche competenze in ordine all oggetto dell indagine. Il Consiglio d Istituto fissa il termine entro il quale devono essere compiuti i lavori delle commissioni. Le commissioni possono chiamare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, persone esperte nel campo specifico della propria indagine. Le commissioni di lavoro sono presiedute dal Presidente del Consiglio d Istituto che può delegare in sua vece un altro consigliere. Il Presidente della commissione, al termine dei lavori, deve presentare, previa approvazione della commissione stessa, una relazione al Consiglio d Istituto.

ARTICOLO XIX AGGIORNAMENTO E CHIUSURA DELLE SEDUTE La seduta non può essere tolta finchè non siano stati trattati tutti gli argomenti all ordine del giorno. L eventuale aggiornamento ad altra seduta di uno o più argomenti del l o. d. g. deve essere decisa dal Consiglio, ai sensi dell art. XVI, comma 8. PROCESSO VERBALE ARTICOLO XX Circa la svolgimento di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale. Il processo verbale deve contenere in particolari i nominativi dei consiglieri presenti, l oggetto e lo svolgimento della discussione nonché l esito delle votazioni. In caso di approvazione di delibere e/o pareri, il processo verbale deve riportare il testo approvato. Ciascun consigliere ha diritto di far inserire nel processo verbale proprie dichiarazioni in merito agli argomenti trattati nel corso della seduta. Il processo verbale deve essere redatto su apposito registro delle riunioni del Consiglio d Istituto a pagine precedentemente numerate e vidimate dalla scuola. Il verbale viene letto per l approvazione all inizio della seduta immediatamente successiva ed, una volta approvata dal Consiglio, firmato dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato entro 5 giorni nella segreteria della scuola. T I T O L O IV PUBBLICITA DEGLI ATTI E DELLE SEDUTE PUBBLICITA DEGLI ATTI ARTICOLO XXI La pubblicità degli atti del Consiglio d Istituto avviene mediante affissione in apposita albo, in tutti i Plessi dell Istituto, del processo verbale. Non sono soggetti a pubblicità gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell interessato. L affissione all albo avviene non oltre le successive sedute dell Istituto. Il processo verbale da affiggere all albo è consegnato al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio: il Dirigente Scolastico ne dispone l affissione, attestante in calce la data iniziale di affissione con la dicitura Verbale provvisorio che verrà approvato nella seduta successiva. Il verbale deve rimanere esposto almeno 20 giorni. PUBBLICITA DELLE SEDUTE ARTICOLO XXII La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto è regolata dall art. 8 del D.L.vo n 297 del 16/04/94. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentante nel Consiglio stesso. L accertamento del titolo di elettore delle persone che assistono alle sedute deve essere fatto quando viene richiesto, anche da un solo dei consiglieri. Un elettore può essere riconosciuto tale da un consigliere, oppure l accertamento avviene attraverso la consultazione degli elenchi degli elettori di ciascuna componente del Consiglio di Istituto e dei successivi aggiornamenti, che devono essere a disposizione del Presidente.

Per l ordinato svolgimento della sedute, in relazione alla presenza del pubblico, il Presidente si avvarrà dei poteri conferitegli dall art. 8 del D.L. n 297 del 16/04/94. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti singole persone. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO XXIII Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l approvazione in duplice votazione, una per i singoli articoli ed una per il testo nel suo insieme. Per l approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. ARTICOLO XXIV Allo scopo di migliorare il proprio funzionamento, il Consiglio di Istituto, su proposta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. Le modifiche devono essere approvate con le stesse modalità e maggioranze di cui all art. XXIII. ARTICOLO XXV Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. Approvato all unanimità nella seduta del 29 ottobre 2009