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VERBALE DI ACCORDO Il giorno, in Milano tra Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo e le Organizzazioni Sindacali di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa per l assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa (di seguito Cassa Intesa) e della Cassa assistenza Sanpaolo IMI (di seguito Cassa Spimi), premesso che l articolo 26 del CCNL stabilisce che l assistenza sanitaria sia una delle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale e l art. 20 dello stesso consente di trattare tale materia a livello di Gruppo; le Parti, con l Accordo di Programma del 14 febbraio 2007, avevano a suo tempo individuato l assistenza sanitaria integrativa tra gli argomenti oggetto di prioritario intervento di armonizzazione; con il Verbale di percorso 5 agosto 2010 le Parti hanno fissato i principi ispiratori e le linee guida per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, fondo sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito Fondo Sanitario ); nella realizzazione dello stesso, le Parti, con l obiettivo di rafforzare l identità del Gruppo ed il senso di appartenenza, hanno condiviso quali valori di prioritario riferimento la solidarietà, la mutualità e la sostenibilità, anche mettendo a fattor comune la proficua esperienza maturata dalle Casse operanti nel Gruppo e valorizzando ulteriormente il sistema di welfare già esistente; le medesime hanno di conseguenza previsto la confluenza nel Fondo Sanitario della Cassa Intesa e della Cassa Sanpaolo da loro stesse istituite in favore degli iscritti dipendenti e pensionati di Intesa Sanpaolo e di Società già facenti parte del Gruppo ex Intesa e del Gruppo ex Sanpaolo, con conseguente successione nei rispettivi patrimoni, comprensivi ovviamente di tutte le inerenti attività e passività e contestuale esaurimento funzionale delle due indicate Casse; alla luce anche del D. Min. Lavoro e Salute del 27 ottobre 2009 e del precedente D. Min. Salute del 31 marzo 2008, ed in particolare della istituzione dell Anagrafe Sanitaria si conviene quanto segue 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 1

2. COSTITUZIONE E istituito il Fondo Sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale quale Associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 C.C., con operatività dal 1 gennaio 2011; nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, esso acquisirà, nel più breve tempo possibile, personalità giuridica, secondo le disposizioni in materia. Il Fondo Sanitario presuppone: l essenziale apporto dei contributi dell Azienda e degli iscritti; la solidarietà e la mutualità tra gli iscritti; l economicità della gestione; la salvaguardia, in ogni esercizio, dell equilibrio contabile/amministrativo delle distinte gestioni (rapporto contribuzioni/prestazioni); Nell ambito del Fondo Sanitario, ferma restando l unitaria rappresentazione del resoconto contabile, sono presenti separate ed autonome evidenze dell andamento degli apporti contributivi e degli esborsi di pertinenza rispettivamente degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza, con equilibrio annuale autonomo delle separate gestioni, come meglio specificato al capitolo 5 dello Statuto. Il Fondo Sanitario è regolato, oltre che dalle previsioni del presente accordo e dall allegato 1, dalle disposizioni attuative e dalle tabelle 1 e 2, dallo Statuto, dal Regolamento delle Prestazioni (di seguito Regolamento ) e dalle ulteriori Appendici 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del medesimo. 3. ORGANI COLLEGIALI Le Parti contraenti, nella loro qualità di Fonti Istitutive, designeranno, in conformità alla norma transitoria dello Statuto, entro il 31 ottobre 2010, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie, il Collegio dei Sindaci e l Assemblea dei Delegati. Detti organi resteranno in carica per il primo biennio. Nella prospettiva di realizzare un unico regime, il Consiglio di Amministrazione costituirà una Commissione ad hoc con l intento di massimizzarne l economicità della gestione, intervenendo sulle reti convenzionali in essere. In attuazione di quanto precede i Consigli di Amministrazione della Cassa Intesa e della Cassa Spimi, sul presupposto della concordata confluenza integrale delle disponibilità delle predette Casse nel Fondo Sanitario, entro il 31 dicembre 2010 delibereranno di far confluire le risorse finanziarie, ivi comprese le riserve, delle due Casse nel Fondo Sanitario stesso, secondo quanto stabilito nel presente accordo e previo adempimento degli obblighi di rimborso nei confronti degli iscritti per richieste relative a prestazioni fruite a tutto il 31 dicembre 2010. Ciascuno dei Consigli di Amministrazione, definite le pendenze della Cassa, redigerà apposito bilancio di chiusura delle attività dell Ente, sottoponendolo alla verifica del rispettivo Collegio Sindacale e disporrà il conseguente accredito del residuo al Fondo Sanitario, secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4. 4. SOLIDARIETA Le Parti stabiliscono che, nell accredito al Fondo Sanitario, le disponibilità rivenienti siano assegnate alle separate gestioni in proporzione al numero di iscritti a ciascuna sezione. 2

Con finalità di solidarietà intergenerazionale e di mutualità tra gli iscritti attivi e pensionati si procederà al: riversamento alla gestione iscritti in quiescenza, all inizio di ogni esercizio, del 4% del totale delle contribuzioni annue della gestione iscritti in servizio (escluso quanto sarà pagato sia dall Azienda che dai Dipendenti per le polizze di cui al punto 2 Personale in servizio delle disposizioni attuative), a condizione che nell anno precedente la gestione iscritti in servizio sia stata in equilibrio, determinandosi in caso contrario una riduzione del contributo dell anno successivo pari all importo equivalente allo sbilancio; trasferimento dal patrimonio della sezione iscritti in servizio a quello della sezione iscritti in quiescenza di un importo determinato rapportando il totale del patrimonio della sezione iscritti in servizio al 31 dicembre dell anno precedente al totale di iscritti in servizio alla medesima data, moltiplicato per il numero di iscritti che, acquisendo il diritto a pensione, chiedano di mantenere l iscrizione alla gestione di competenza a partire dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Ciò a partire dall esercizio 2012. 5. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE Limitatamente al primo triennio, qualora nell ambito di ciascun esercizio e separatamente per ogni gestione, risulti uno squilibrio tra le contribuzioni (tenuto conto della solidarietà di cui al capitolo che precede) e le prestazioni, si procederà al ripianamento utilizzando prioritariamente i rendimenti delle contribuzioni e del patrimonio e, successivamente, in uguale misura: la quota differita di cui all articolo Rimborsi del Regolamento ; le riserve nei limiti e con i vincoli stabiliti nello Statuto. Qualora, attuato quanto precede, risulti ancora uno squilibrio nella gestione, si procede al ripianamento dello stesso da parte degli iscritti alla gestione secondo il criterio di addebito proporzionale alle contribuzioni versate. In tale evenienza si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le Fonti Istitutive al fine di individuare le idonee soluzioni su contribuzioni e/o prestazioni, per garantire l equilibrio della/e gestione/i per i successivi esercizi. In ogni caso, con le risultanze del terzo esercizio, le Fonti Istitutive si incontreranno per definire in via strutturale i criteri prioritari di copertura degli eventuali squilibri nelle singole gestioni. 6. BENEFICIARI Nel rispetto delle previsioni statutarie in argomento, tenuto conto della volontà delle Parti di rendere operativo il Fondo Sanitario a beneficio di tutto il Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo, viene iscritto dal 1 gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011, il personale in servizio ed in quiescenza delle Società di cui all allegato 1 del presente accordo, con le specificità dettagliate nelle disposizioni attuative. 7. CONTRIBUZIONI Dal 1 gennaio 2011 le contribuzioni corrisposte al Fondo Sanitario per i relativi iscritti assorbono integralmente e si sostituiscono a quelle già versate in precedenza, fino a tutto il 2010, alle Casse Intesa e Spimi, la cui funzionalità va esaurendosi, ovvero a copertura delle prestazioni di assistenza sanitaria garantite tramite polizza assicurativa, con cessazione integrale degli effetti dei precedenti accordi sottoscritti dalle Aziende del Gruppo, di cui le parti dispongono comunque la disdetta con effetto coincidente con l applicazione del presente accordo. 3

La contribuzione aziendale è prevista e sarà, conseguentemente, erogata al Fondo Sanitario solo a favore degli iscritti in servizio in cifra fissa annua uguale per ciascun Dipendente, nella misura stabilita nell Appendice 1 allo Statuto. Le contribuzioni a carico degli iscritti sono determinate, secondo le modalità definite nello Statuto, nelle misure indicate nell Appendice 1 dello stesso. 8. PRESTAZIONI I trattamenti erogati dal Fondo Sanitario sono definiti nel Regolamento delle Prestazioni. Le domande di rimborso di competenza dell anno 2010 saranno liquidate agli aventi diritto sulla base delle regole degli statuti, regolamenti e norme operative rispettivamente della Cassa Intesa e della Cassa Spimi. Le domande di cui sopra, presentate nel corso del 2011 secondo quanto previsto dalla normativa della Cassa SPIMI, saranno oggetto di rimborso, in via di eccezione, a valere unicamente sui massimali previsti per l anno 2010. 9. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO SANITARIO La gestione amministrativa del Fondo Sanitario è curata da Intesa Sanpaolo, che se ne accolla i relativi oneri, con ripartizione degli stessi tra le Società aderenti sulla base del numero di iscritti, riferiti all outsourcing completo per la gestione delle pratiche di rimborso e per la liquidazione delle prestazioni, nonché i costi fissi di struttura. Intesa Sanpaolo si impegna inoltre ad assumere con gradualità entro il primo trimestre 2011 in una Società del Gruppo i lavoratori in servizio presso la Cassa Intesa, previa formazione/addestramento mirati alle mansioni che saranno chiamati a svolgere, a parità di onere aziendale; l assunzione avverrà nei tempi tecnici compatibili previa espressa richiesta dei lavoratori interessati. 4

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ACCORDO DEL A. BENEFICIARI 1) Personale che fruirà dal 1 gennaio 2011 delle prestazioni di cui al Regolamento Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al Fondo Sanitario per beneficiare delle prestazioni di cui al Regolamento i dipendenti assunti dal 1 gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1 gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Cassa Spimi, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell ex Banco di Napoli; i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1 gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; i dipendenti di Società del Gruppo di cui all allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1 gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al Fondo di solidarietà mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l iscrizione al Fondo Sanitario nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011. Personale in quiescenza Vengono iscritti per beneficiare delle prestazioni di cui al Regolamento i titolari di trattamento pensionistico ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: Cassa Intesa; Cassa Spimi; 1

fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011, facendo pervenire specifica lettera raccomandata al Fondo Sanitario. Agli iscritti al Fondo Sanitario che maturino, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 il diritto a trattamento pensionistico, è consentito il mantenimento dell iscrizione da quiescenti anche nel caso in cui i medesimi non abbiano assolto l obbligo contributivo di almeno cinque anni di servizio di cui all art. 4 dello Statuto del Fondo Sanitario, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto medesimo. Nuclei familiari Tutti gli iscritti di cui al punto 1) dovranno procedere alla segnalazione e regolarizzazione della complessiva situazione dei beneficiari del proprio nucleo familiare nonché dei relativi carichi fiscali, alla luce delle previsioni di cui allo Statuto del Fondo Sanitario, entro il 30 aprile 2011, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2011, ovvero dalla data dell evento per quelli verificatisi successivamente al 1 gennaio 2011. Restano esentate dagli adempimenti di cui al comma che precede le posizioni già oggetto di salvaguardia relativa alla qualifica di beneficiario nell ambito degli accordi di costituzione della Cassa Intesa. 2) Personale che fruisce dal 1 gennaio 2011 delle prestazioni erogate tramite polizza sanitaria Personale in servizio Alla luce della notevole complessità e diversificazione delle coperture di assistenza sanitaria esistenti presso le Banche/Società del Gruppo Intesa Sanpaolo si ritiene necessario procedere con gradualità alla fruizione delle prestazioni del Fondo Sanitario, operando come di seguito specificato. Fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011 facendo pervenire specifica lettera raccomandata al Fondo Sanitario medesimo, dal 1 gennaio 2011 sono iscritti al Fondo Sanitario con applicazione del complessivo ordinamento statutario ma con fruizione delle prestazioni mediante polizza assicurativa sanitaria, sottoscritta per il tramite del Fondo Sanitario, tutti i dipendenti delle Società del Gruppo di cui all allegato 1 del presente accordo non già ricompresi nel punto 1), con la seguente articolazione: a. i dipendenti di Imi Fondi Chiusi, i dipendenti beneficiari della polizza ex Banco di Napoli, nonché il personale delle Società del Gruppo di cui all allegato 1 del presente accordo, beneficiario della copertura sanitaria PreviGen, con fruizione per gli esercizi 2011 e 2012 della copertura sanitaria già prevista per ciascuna società per il 2010; b. tutti i dipendenti delle Società di cui alla tabella 1 delle presenti disposizioni attuative, con fruizione per 2 esercizi, alla scadenza dell attuale polizza, della copertura sanitaria definita nell Appendice 2 allo Statuto del Fondo Sanitario ; c. tutti i dipendenti delle Società di cui alla tabella 2 delle presenti disposizioni attuative, con fruizione per 3 esercizi, alla scadenza dell attuale polizza, della copertura sanitaria definita nell Appendice 2 allo Statuto del Fondo Sanitario. 2

Per i periodi sopra indicati le Società provvederanno al pagamento del premio fisso a carico dell Azienda previsto per la polizza stessa; l iscritto corrisponderà quanto previsto a suo onere per i familiari non a carico oltre ad un importo, a titolo di contributo di ingresso, pari al 50% della quota percentuale prevista per l iscritto in servizio destinatario diretto delle prestazioni del Regolamento del Fondo Sanitario, per sé e per i familiari a carico. Il contributo d ingresso sarà accantonato su un conto transitorio attivato nella gestione iscritti in servizio che confluirà nel patrimonio della relativa gestione a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla scadenza del periodo transitorio di cui sopra previsto per ciascuna Società. Dalla medesima data i dipendenti di ciascuna Società ed i relativi beneficiari inizieranno a fruire delle prestazioni di cui al Regolamento. A rettifica di quanto previsto dall art. 6 dell accordo 10 dicembre 2009, i dipendenti di cui al presente articolo, il cui contratto di lavoro sia oggetto di cessione individuale tra Società del Gruppo di cui all allegato 1 successivamente al 1 gennaio 2011, conserveranno la copertura sanitaria in essere all atto del passaggio sino al termine dei periodi indicati e alle condizioni stabilite nel presente articolo. Da tale data i dipendenti medesimi saranno destinatari delle prestazioni di cui al Regolamento. Fermo quanto sopra, i dipendenti beneficiari della polizza ex Banco di Napoli ed i dipendenti di Imi Fondi Chiusi il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 a Società destinatarie di polizza sanitaria manterranno per il biennio 2011/2012 la medesima copertura fruita al momento della cessione. Il Personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà e sia, ai sensi degli accordi in materia, allo stato beneficiario di polizza sanitaria sarà iscritto al Fondo Sanitario dal 1 gennaio 2011, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011. Dal 1 gennaio 2011 fruirà della copertura sanitaria di cui all Appendice 2 allo Statuto (con eccezione del Personale delle società di cui al punto a. del secondo comma, che mantiene la copertura in essere) per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà previsto dai citati accordi e comunque non oltre il completamento del percorso di ingresso previsto per la società ex datrice di lavoro. In caso di compresenza nel corso del 2011 di altra copertura assicurativa già garantita dall Azienda rispetto a quella prevista dall Appendice 2 allo Statuto, le coperture ivi previste opereranno unicamente ad integrazione ed in via sussidiaria rispetto alle coperture previgenti sino alla scadenza della precedente polizza. Personale in quiescenza I dipendenti delle Società del Gruppo di cui all allegato 1 del presente accordo cessati dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a far data dal 1 gennaio 2007 (29 gennaio 2008 per l ex Gruppo CR Firenze) ovvero che abbiano acquisito il medesimo diritto nel Fondo di solidarietà, non iscritti alla data del 31 dicembre 2010 alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi potranno richiedere l iscrizione al Fondo Sanitario a decorrere dal 1 gennaio 2011, con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data della copertura sanitaria definita nell Appendice 2 allo Statuto per un periodo pari a: 2 anni se la risoluzione del rapporto di lavoro/maturazione del diritto a pensione è avvenuta nel corso del 2009/2010; 3 anni se la stessa è avvenuta nel corso del 2007/2008. 3

Laddove il diritto al trattamento pensionistico venga maturato successivamente al 1 gennaio 2011 da parte del personale che a tale data fruisca delle prestazioni del Fondo Sanitario tramite polizza sanitaria compreso il personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà ai sensi degli accordi la previgente copertura sanitaria sarà mantenuta, a richiesta, qualora il percorso di ingresso stabilito per la Società ex datrice di lavoro non si sia ancora completato e sino al suo completamento. Al termine del predetto periodo il Personale potrà fruire delle prestazioni di cui al Regolamento. Il Personale in quiescenza delle Società del Gruppo di cui all allegato 1 del presente accordo, attualmente beneficiario di copertura sanitaria PreviGen potrà richiedere l iscrizione al Fondo Sanitario dal 1 gennaio 2011, continuando a fruire per un biennio delle coperture sanitarie all attualità previste. Il Personale in quiescenza di Banca CRFirenze e di Mediofactoring sgr allo stato beneficiari della polizza assicurativa aziendale potrà richiedere l iscrizione al Fondo Sanitario sempre dal 1 gennaio 2011 con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data per un biennio della copertura sanitaria definita nell Appendice 2 allo Statuto. In tutti i casi sopra indicati l iscritto in quiescenza corrisponderà per sé e per i propri familiari non a carico, il premio previsto per la polizza stessa, nonché, a titolo di contributo di ingresso, un ulteriore contributo percentuale pari allo 0,50% della pensione AGO per sè ed uno 0,05% per ogni familiare a carico (con un massimo dello 0,15%), da destinare al patrimonio della gestione di competenza ed utilizzato in favore della stessa. Quanto sopra con conservazione delle specificità contributive allo stato esistenti per il Personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e Banca CRFirenze specificate al punto B. delle presenti disposizioni attuative. Al termine del periodo stabilito gli iscritti in quiescenza ed i relativi beneficiari fruiranno salvo revoca delle prestazioni di cui al Regolamento del Fondo Sanitario. 3) Altri beneficiari Il Personale che al 31 dicembre 2010, avendone i requisiti, non si fosse avvalso della facoltà di adesione alla Cassa Intesa ovvero avesse revocato l iscrizione alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi potrà richiedere l iscrizione, per sé e per i familiari a carico e non, inderogabilmente entro il 30 aprile 2011, con iscrizione al Fondo Sanitario dal 1 gennaio 2011 e possibilità di beneficiare delle prestazioni di cui all Appendice 2 allo Statuto da tale data e per un triennio. Per i periodi sopra indicati l Azienda provvederà al pagamento del premio fisso a suo carico previsto per la polizza stessa; l iscritto corrisponderà quanto previsto per i familiari non a carico oltre ad un importo, a titolo di contributo di ingresso, pari all intera quota percentuale prevista per l iscritto in servizio destinatario diretto delle prestazioni del Regolamento del Fondo Sanitario, per sé e per i familiari a carico. Il personale in servizio che abbia a suo tempo esercitato la richiesta di iscrivere alla Cassa Intesa sé e/o eventuali familiari dopo la scadenza prevista dalle norme operative di riferimento (c.d. iscrizioni tardive), continuerà a corrispondere il contributo pregresso sino a concorrenza del complessivo importo dovuto, con fruizione delle prestazioni di cui al Regolamento a decorrere dal 1 gennaio 2011. 4

B. CONTRIBUZIONI Per i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna di cui al precedente punto 1), la contribuzione aziendale annua viene ridotta a 700 euro per il primo biennio. Restano confermate, in capo al personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e di Banca CR Firenze che richieda l iscrizione al Fondo Sanitario ed esclusivamente in tale evenienza, le contribuzioni attualmente versate dalle rispettive Società in loro favore, che continueranno ad essere corrisposte al Fondo Sanitario in costanza di iscrizione allo stesso, a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun iscritto in quiescenza. La contribuzione a carico degli iscritti che hanno aderito al Fondo di Solidarietà é determinata, con riferimento all ultima retribuzione INPS percepita in servizio, nelle stesse misure previste per il personale in servizio e, al momento del collocamento in quiescenza, secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto del Fondo Sanitario. I maggiori oneri contributivi relativi alla quota per sè a carico dei Dipendenti iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi con prestazioni dirette, individuati con riferimento alla data del 31 dicembre 2010, vengono compensati da parte dell Azienda, in costanza di iscrizione al Fondo Sanitario, mediante incremento, a titolo specifico, non assorbibile a seguito di eventuale incremento dell aliquota previdenziale, della corrispondente percentuale alla posizione individuale di previdenza complementare in capo all interessato, senza che ciò determini un correlativo obbligo contributivo in capo all iscritto. Per fruire della compensazione individuale di cui sopra, i dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a prestazione definita o non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare del Gruppo in regime di contribuzione definita devono, a richiesta, iscriversi, entro il termine ultimo del 30 giugno 2011, ad uno dei fondi di riferimento del Gruppo (Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi e Fondo PrevidSystem per il Personale Dirigente), ferme restando le disposizioni di legge in materia, senza ulteriori obblighi contributivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore. Operando diversamente da quanto precede detto beneficio si intenderà automaticamente e definitivamente decaduto e/o rinunciato dall interessato. La misura della compensazione sarà determinata, a livello individuale, con riferimento agli imponibili al 31/12/2010 ed alla differenza delle aliquote relative corrispondenti, con la precisazione che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di applicazione di massimali preesistenti, il differenziale sarà calcolato utilizzando la situazione in essere a tale data. Gli iscritti alla Cassa Spimi che risultino titolari, al 31 dicembre 2010, di residui accantonamenti individuali derivante da contribuzione ad efficacia differita, nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Cassa medesima, continueranno ad utilizzare gli accantonamenti, in coerenza con quanto in precedenza praticato, a concorrenza degli apporti contributivi di cui al presente capitolo, dovuti per il mantenimento dell iscrizione al Fondo Sanitario, secondo le previsioni dell art. 34 dello Statuto. Al Personale che abbia aderito al Fondo di Solidarietà la compensazione di cui sopra verrà erogata a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. La somma corrisposta sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo) dell aliquota determinata come sopra descritto applicata all ultima retribuzione ordinaria di spettanza moltiplicata per il numero di mesi intercorrenti tra il 31 dicembre 2010 e la 5

finestra pensionistica in essere al momento della sottoscrizione dell accordo sul Fondo di Solidarietà. Tale importo sarà riconosciuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2011. Per il Personale beneficiario della polizza ex Banco di Napoli alla scadenza dell attuale polizza sarà confermata alla previdenza complementare la completa destinazione dello 0,50% dell imponibile TFR di cui all accordo ex Sanpaolo 30 gennaio 2003. Tabella 1 Banca di Trento e Bolzano Banca CR Firenze Banca Fideuram Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Cassa di Risparmio di Civitavecchia Centro Leasing Banca Centro Leasing Rete Centro Factoring Fideuram Investimenti sgr Fideuram Fiduciaria Mediofactoring San Paolo Invest SIM Tabella 2 Cassa di Risparmio di Foligno Cassa di Risparmio di Terni e Narni Cassa di Risparmio di Spoleto Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Cassa di Risparmio di Rieti Cassa di Risparmio di Città di Castello Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Neos Finance Moneta 6

Allegato 1 INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES BANCA DELL'ADRIATICO BANCA DI CREDITO SARDO BANCA DI TRENTO E BOLZANO BANCA FIDEURAM BANCA IMI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO BANCA PROSSIMA BANCO DI NAPOLI CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA CENTRO FACTORING CENTRO LEASING BANCA CENTRO LEASING RETE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA BANCA CR FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA CASSA DI RISPARMIO DI RIETI CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO EQUITER EURIZON CAPITAL SGR FIDEURAM FIDUCIARIA FIDEURAM INVESTIMENTI SGR IMI FONDI CHIUSI (incluso EPSILON SGR) IMI INVESTIMENTI INTESA FORMAZIONE INTESA PREVIDENZA SIM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING LEASINT MEDIOCREDITO ITALIANO MEDIOFACTORING MONETA NEOS FINANCE SANPAOLO INVEST SIM SETEFI SIREFID

STATUTO Indice Capitolo 1 Costituzione pg. 2 Capitolo 2 Beneficiari pg. 3 Capitolo 3 Contribuzioni e prestazioni pg. 7 Capitolo 4 Amministrazione pg. 10 Capitolo 5 - Gestione pg. 16 Capitolo 6 Norme finali pg. 19 Capitolo 7 Norme transitorie pg. 21 1

CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE Art. 1 1. In attuazione degli accordi collettivi del è istituito il "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo", fondo sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito Fondo Sanitario, con operatività dal 1 gennaio 2011. Art. 2 1. Il Fondo Sanitario, privo di fini di lucro, nell ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, ha scopo esclusivamente assistenziale ed è preposto ad erogare agli iscritti ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale anche in caso di perdita dell autosufficienza, con rimborsi operati in via diretta, ovvero, in tutto od in parte, per il tramite di polizze di assistenza sanitaria, di cui risulti o si renda contraente. 1. Il Fondo Sanitario ha sede in Milano. Art. 3 2. La durata del Fondo Sanitario comunque correlata alla permanenza della Società Capogruppo è fissata in anni 99 e può essere prorogata, una o più volte, dalle Fonti Istitutive. 2

CAPITOLO 2 - BENEFICIARI Art. 4 1. Al Fondo Sanitario vengono iscritti (e di seguito denominati iscritti in servizio ), con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, delle: - Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, concordate dalle Fonti stesse, di cui all allegato 1; - Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo. 2. L iscritto in servizio può rinunciare all iscrizione, in via definitiva e irrevocabile, facendo pervenire lettera raccomandata al Fondo Sanitario, entro la fine del 4 mese successivo alla data in cui si é determinato il diritto medesimo, a valere retroattivamente dalla medesima data. 3. L iscritto in servizio può inoltre revocare l iscrizione, sempre inoltrando lettera raccomandata al Fondo Sanitario, a partire dal settimo anno successivo all iscrizione, con effetto dal 1 gennaio dell anno seguente. 4. Gli iscritti in servizio che abbiano assolto all'obbligo contributivo per almeno cinque anni, possono mantenere l'iscrizione al Fondo Sanitario ove cessino dal rapporto di lavoro con diritto a trattamento pensionistico. 5. Il mantenimento dell iscrizione di cui al comma precedente è consentito, indipendentemente dall anzianità contributiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell iscritto con diritto a trattamento pensionistico di inabilità a carico dell Assicurazione Generale Obbligatoria. 6. L'iscrizione può essere altresì mantenuta, dietro specifica istanza, anche da parte dei beneficiari degli iscritti deceduti, se destinatari di un trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto. 7. Gli iscritti di cui ai commi 4, 5 e 6 (di seguito denominati iscritti in quiescenza ) devono avanzare formale richiesta di prosecuzione dell iscrizione entro il termine del 4 mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro ovvero della data di decesso dell iscritto. In tal caso l iscrizione viene mantenuta come iscritto in servizio sino al 31 dicembre dell anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, con pagamento della relativa contribuzione. Analogamente si procede, nel caso di decesso dell iscritto, nei confronti degli eventuali beneficiari, con mantenimento della relativa qualifica sino al 31 dicembre dell anno in cui si verifica l evento, con pagamento della relativa contribuzione. 8. L iscritto in quiescenza può revocare l iscrizione, inoltrando lettera raccomandata al Fondo Sanitario : 3

- a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dal 1 gennaio dell anno seguente; - entro il 31 dicembre dell anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1 gennaio dell anno seguente. 9. Non sono, in nessun caso, ammesse soluzioni di continuità nell'iscrizione al Fondo Sanitario. Art. 5 1. Gli iscritti in servizio ed in quiescenza, a richiesta, possono rendere beneficiari delle prestazioni di cui sono destinatari i seguenti familiari fiscalmente a carico: - coniuge in assenza di separazione legale; - i figli (anche se adottati, in affidamento preadottivo o permanentemente inabili al lavoro); - altri familiari (parenti in linea retta o collaterale genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli) purché di età non superiore a 80 anni e conviventi da stato di famiglia anagrafico dell iscritto. 2. La facoltà contemplata dal comma che precede, ultimo alinea, è esercitabile esclusivamente nei riguardi della totalità dei familiari ivi elencati risultanti dallo stato di famiglia anagrafico dell'iscritto ed è subordinata all'avvenuta estensione delle prestazioni del Fondo Sanitario ai familiari di cui agli alinea 1 e 2 del comma 1 del presente articolo, ove esistenti, con l eventuale esclusione a richiesta dei soli fruitori di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa. 3. Ai fini della definizione di familiare fiscalmente a carico prevista nel presente Statuto deve intendersi il soggetto - percettore di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge - nei cui confronti l iscritto sia destinatario, anche in quota parte, degli inerenti benefici fiscali, nel rispetto della normativa di legge vigente. Con esclusivo riguardo ai figli, di cui al comma 1, è sufficiente che ricorra il solo requisito di reddito. 4. E' altresì facoltà dell'iscritto rendere fruitori delle prestazioni del Fondo Sanitario i seguenti altri familiari non fiscalmente a carico: - coniuge in assenza di separazione legale; - coniuge di fatto; - figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo purché conviventi con uno dei genitori; - figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto; - genitori di età non superiore a 80 anni. 5. La facoltà contemplata dal comma che precede è esercitabile esclusivamente nei riguardi della totalità dei familiari ivi elencati risultanti dallo stato di famiglia anagrafico dell'iscritto ed è subordinata all'avvenuta estensione delle prestazioni del Fondo Sanitario alla totalità dei familiari di cui al comma 1, con l eventuale esclusione a richiesta dei soli fruitori di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa. 4

6. La disciplina stabilita dai commi 2 e 5 è derogata in favore del coniuge (anche di fatto). 7. Per gli iscritti legati da vincolo matrimoniale o unione di fatto la condizione fissata dai commi 2 e 5 è assolta con riferimento alla posizione di entrambi i coniugi ed è fatto divieto di ripetere l estensione delle prestazioni ad uno stesso nominativo da parte di più iscritti. L aggregazione dei figli ad una delle posizioni dei genitori avviene a libera scelta dell interessato. Tale scelta non è successivamente modificabile, ad eccezione dei casi di variazione del nucleo familiare. 8. Laddove sia previsto il requisito della convivenza, la facoltà di estensione ha efficacia solo dopo il compimento di un intero anno dal verificarsi del requisito medesimo a fronte di richiesta presentata entro l ultimo giorno del quarto mese successivo a tale termine unitamente allo stato di famiglia anagrafico che comprovi la sussistenza della convivenza per l intero anno precedente. 9. Sempre nel rispetto del principio di continuità le facoltà indicate ai commi 1 e 4 possono essere esercitate entro l ultimo giorno del quarto mese successivo alla data in cui si é determinato il diritto all estensione delle prestazioni. 10. Decorsi i termini di cui ai commi 8 e 9 l iscritto può esercitare le facoltà previste dai commi 1 e 4 in qualsiasi momento successivo all evento, con pagamento della contribuzione dal mese in cui si è verificato l evento e con l avviso che la fruizione delle relative prestazioni decorre trascorso un intero anno dalla data della richiesta, ad eccezione del coniuge e dei figli, in entrambi i casi fiscalmente a carico, che potranno fruire delle relative prestazioni dalla data della richiesta. Art. 6 1. All'iscritto è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Fondo Sanitario ogni variazione del proprio stato di famiglia anagrafico e/o della situazione dei carichi fiscali. 1. La qualifica di iscritto viene meno: Art. 7 - contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a trattamento pensionistico; - per esercizio della facoltà di revoca contemplata dall'art. 4, comma 2, 3 e 8; - per mancato esercizio della richiesta di cui al comma 7 dell'art. 4; - per compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo Sanitario, ascrivibili all'iscritto od ai suoi familiari, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione; - per mancata corresponsione del contributo da parte dell iscritto, anche a favore dei familiari, per oltre un anno. 2. La qualifica di familiare beneficiario viene meno: - in caso di perdita della qualifica di iscritto da parte del dipendente, per qualsivoglia motivo; 5

- contestualmente al venir meno dell iscrizione e comunque alla perdita dei requisiti prescritti per le diverse situazioni; - dalla data di fruizione di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa derivante da contrattazione collettiva o di categoria a seguito di revoca da parte dell iscritto; - dal primo giorno del mese successivo al venir meno del requisito di cui all art. 5, comma 2, a seguito di revoca da parte dell iscritto. 3. Per gli iscritti in servizio, la qualifica di iscritto viene inoltre meno a seguito di perdita dei requisiti di appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo con il 31 dicembre dell anno in cui si verifica l evento, fatte salve diverse intese che dovessero intervenire tra le Fonti Istitutive. 6

CAPITOLO 3 - CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI Art. 8 1. La contribuzione a carico del datore di lavoro, nonché a carico degli iscritti è corrisposta, per ciascun iscritto, nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell ordinamento del Fondo Sanitario e sono riportati all Appendice 1 al presente Statuto. 2. Analogamente le contribuzioni per familiari degli iscritti in servizio, degli iscritti in quiescenza e per familiari di questi ultimi sono definiti dai medesimi accordi collettivi. 3. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Art. 9 1. Le quote percentuali previste a carico degli iscritti in servizio e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS secondo il principio di cassa, con il limite massimo, per l anno 2011, di 100.000. Detto limite è rivalutato il primo gennaio di ogni anno in base all indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato il 31 dicembre dell anno precedente. 2. Le quote percentuali previste a carico degli iscritti in quiescenza e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della pensione AGO comunicata all atto del pensionamento, che sono rivalutate il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa prevista dall INPS, con il limite massimo indicato al comma 1, assoggettato alle medesime rivalutazioni ivi previste. 3. Per gli iscritti in servizio, titolari di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno. 4. Ove l iscritto in servizio sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, corrisponde la contribuzione dovuta per sé e per i relativi familiari beneficiari, assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale, che percepirebbe in servizio. 5. Il contributo contemplato dal comma che precede è addebitato all'iscritto in coincidenza della prima attribuzione retributiva successiva alla ripresa del servizio, con possibilità per il dipendente di rateizzare l importo dovuto in un periodo massimo di 12 mesi. 6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno con diritto a trattamento pensionistico per i mesi non lavorati la retribuzione presa a riferimento per la contribuzione è, pro-quota, la retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto calcolata su base annua. 7

7. Nel caso di decesso dell iscritto, i familiari, dal mese in cui si verifica l evento e sino al 31 dicembre del medesimo anno, corrispondono la sola quota a loro carico. Art. 10 1. Le contribuzioni a carico del datore di lavoro sono versate anticipatamente su base annuale al Fondo Sanitario ovvero, per il Personale di nuova assunzione, contestualmente all iscrizione. 2. I contributi a carico degli iscritti in servizio per sé e per i familiari, suddivisi in rate mensili sono trattenuti dal datore di lavoro all'atto di ciascuna attribuzione retributiva e contestualmente versati al Fondo Sanitario. 3. Gli apporti contemplati per gli iscritti in quiescenza, sono addebitati sul conto corrente dell'iscritto in rate mensili e contestualmente versati al Fondo Sanitario, a far tempo dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Il debito contributivo di cui al comma 3 del presente articolo, relativo all anno di cessazione, è assolto in unica soluzione a valere ove possibile sulle competenze di fine rapporto. 5. La contribuzione e le quote dovute dall'iscritto in conseguenza di modificazioni intervenute nel nucleo familiare nonché nei carichi fiscali di cui all'art. 5, per effetto dell'esercizio delle facoltà contemplate dall'articolo stesso, sono dovute dal mese in cui si è verificato l'evento. 6. In caso di perdita dei requisiti di cui all art. 5 l'obbligo contributivo previsto dal comma che precede viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 7. In caso di decesso di un iscritto ovvero dei relativi beneficiari, ovvero di perdita dei requisiti, il relativo obbligo contributivo viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l evento. 8. Il Fondo Sanitario non fa luogo a rimborsi di apporti economici ad esso versati. Art. 11 1. Il Fondo Sanitario eroga agli iscritti, sino a capienza delle proprie disponibilità, le prestazioni analiticamente indicate dal Regolamento delle prestazioni secondo le modalità, le condizioni ed i limiti ivi stabiliti. 2. Il Fondo Sanitario eroga annualmente le prestazioni di cui al D.M. 27/10/2009 in misura non inferiore alla percentuale dell ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite agli assistiti, necessaria per fruire dei benefici di legge. 3. Il Fondo Sanitario, ad eventuale integrazione delle prestazioni di cui al comma 1, attribuisce agli iscritti, nei limiti e nei termini previsti dalle fonti istitutive - i cui inerenti accordi divengono parte integrante dell ordinamento dello stesso - o determinati dal 8

Consiglio di Amministrazione, ulteriori prestazioni per il tramite di polizze ovvero di convenzioni di cui si renda contraente. Art. 12 1. Il Fondo Sanitario ha facoltà di far compiere accertamenti, anche di natura medica, al fine di verificare la fondatezza e la regolarità delle richieste di prestazioni, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun iscritto. 2. Ove siano accertati abusi da parte degli iscritti, questi ultimi sono tenuti al rimborso di quanto percepito, fatti salvi gli interventi previsti nell articolo 7 comma 1 alinea 4 e del comma 3 del presente articolo, ed eventuali comunicazioni all'autorità Giudiziaria. 3. E inoltre facoltà dei competenti organismi del Fondo Sanitario deliberare a carico dell iscritto nei cui confronti vengano accertate gravi irregolarità la sospensione del beneficio delle prestazioni del Fondo medesimo per un periodo di tempo variabile in relazione all entità dei fatti accertati, con mantenimento delle contribuzioni e proporzionando eventualmente i massimali contemplati dal Regolamento delle Prestazioni alla porzione di anno in cui sono ripristinate le coperture. 4. In presenza di oneri oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di rimborso e/o anticipazione a titolo definitivo da parte di terzi - anche a seguito di infortuni causati dagli stessi - ovvero in presenza di altre coperture per se stesso e/o per i familiari beneficiari, l iscritto ha l obbligo di darne formale comunicazione al Fondo Sanitario che riconosce le prestazioni al netto di quanto rimborsato e/o anticipato. 5. Il Fondo Sanitario ha facoltà di ridurre o respingere le richieste di assistenza, in caso di abuso e comunque in presenza di prestazioni non rimborsabili. 6 In corso d'anno il Fondo Sanitario opera in modo tale da assicurare agli iscritti parità di trattamento nell'attribuzione delle prestazioni. 7. L adozione dei provvedimenti prevista al comma 3 deve essere preceduta da contestazione, per iscritto, degli addebiti, con contestuale sospensione cautelare, in via d urgenza, dell iscritto e degli eventuali familiari beneficiari. All interessato è concesso un termine, non inferiore a 15 giorni, per presentare eventuali giustificazioni scritte. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile, procede alla determinazione del provvedimento, anche qualora l interessato non abbia fatto pervenire giustificazioni. Art. 13 1. Il Fondo Sanitario liquida agli iscritti le prestazioni con accredito del conto corrente da loro intrattenuto, tramite ordini di pagamento. 2. Ove le prestazioni siano riconosciute per il tramite di polizze, i rimborsi sono operati secondo le modalità previste nelle polizze stesse. 9

CAPITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE Art. 14 1. Il Corpo elettorale è composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell articolo 23 e dal Regolamento Elettorale. 2. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica a distanza, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del Fondo Sanitario sono: - l Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Art. 15 Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalità. Art. 16 1. L Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla Capogruppo, 18 eletti dagli iscritti in servizio e 2 eletti dagli iscritti in quiescenza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale. 2. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal Regolamento Elettorale, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 10

6. L Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del Fondo Sanitario stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del Fondo Sanitario riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. Art. 17 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla Capogruppo ; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del Regolamento Elettorale, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del Regolamento Elettorale, dai medesimi iscritti in quiescenza; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla Capogruppo, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal Regolamento Elettorale. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 11