Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) nelle scuole

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Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) nelle scuole uu Leo De Santis Ingegnere, responsabile sede regionale ANCORS Abruzzo Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria negli edifici scolastici, rientrano, nella maggioranza dei casi, nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008. La particolarità di questi lavori sta nel fatto che il Committente (solitamente l Ente proprietario dell edificio scolastico), è un soggetto diverso dal Dirigente scolastico (soggetto responsabile della gestione delle attività che si svolgono nell edificio scolastico). Il seguente contributo vorrebbe fornire una proposta per gestire la sicurezza negli ambienti di lavoro scolastici in presenza di un cantiere al fine di mettere i soggetti responsabili nella condizione di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Il documento unico dei rischi interferenti (DUVRI) è uno dei tanti documenti obbligatori, quando ne ricorrono le condizioni, previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Esso rappresenta il documento di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra le attività che abitualmente vengono svolte nella sede del Committente e le attività che andrà a svolgere una ditta appaltatrice a fronte di un apposito contratto stipulato con il committente medesimo. Al di là della obbligatorietà, in questo articolo si vuole evidenziare anche l importanza fondamentale del DUVRI sia dal punto di vista formale che sostanziale. Formale, in quanto la sua mancanza, in caso di infortuni sul lavoro, pone le figure responsabili nella condizione di dover rispondere davanti al Giudice senza disporre di uno strumento difensivo. Sostanziale, in quanto il DUVRI rappresenta uno strumento di lavoro importante perché la sua redazione consente di analizzare preventivamente, per quanto possibile, tutte le fasi e le condizioni di lavoro che si potrebbero determinare durante l affidamento di un lavoro in appalto all interno di un ambiente lavorativo, in cui correntemente si svolgono altre attività. È inevitabile che se qualcuno viene a casa nostra, quanto più possiamo gradirne la compagnia, la sua presenza creerà comunque delle interferenze nella consueta conduzione della 26

vita domestica. Tali interferenze, nella vita lavorativa, si traducono in rischi per i lavoratori. Il DUVRI dovrà indicare le misure da adottare affinché tali rischi vengano gestiti attraverso le misure di prevenzione e protezione, riportate proprio nel DUVRI. Riprendendo la definizione dell INAIL, riportata nel documento L elaborazione del DU- VRI, ediz. 2013, il DUVRI è un è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell impresa ovvero delle imprese coinvolte nell esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l avvenuta informazione nei confronti dell impresa circa i rischi specifici esistenti nell ambiente in cui l impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto. Riferimenti legislativi L art. 7 del d.lgs. 626/1994 introdusse per la prima volta, in maniera esplicita, una serie di adempimenti che il Committente, nell affidare dei lavori in appalto all interno della propria sede lavorativa, doveva attivare per gestire i rischi specifici, promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatri- 27

ci medesime. Il DUVRI fu introdotto dal d.lgs. 123/2007 e modificò l art. 7 citato sopra. Con l entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., è l art. 26 che tratta gli obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione. Il comma 1 di tale articolo è dedicato agli adempimenti che il datore di lavoro committente deve attivare per arrivare ad una qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi a cui sono affidati i lavori in appalto. Un adempimento fondamentale di questo comma è la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, estesa anche alle eventuali ditte subappaltatrici. L altro adempimento previsto è il seguente fornisce agli stessi (imprese appaltatrici e lav. autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Quest ultimo aspetto riguarda il caso in cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Il comma 2, invece, esprime una condivisione della gestione dei rischi interferenti di tutti i datori di lavoro, compreso i subappaltatori, attraverso la cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa dell appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Il comma 3 evidenzia il ruolo centrale del datore di lavoro committente chiamato a promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. A questo punto, a parere del sottoscritto, inizia il pasticcio fatto nell estate del 2013 con il cosiddetto Decreto del fare del Governo Letta (Legge 9 agosto 2013, n. 98), che ha introdotto alcune presunte semplificazioni (almeno questo era l intendimento). Tali semplificazioni di fatto non si possono applicare (ecco il pasticcio ) dal momento che non è stato ancora emanato il decreto attuativo in grado di definire i settori a rischio basso di infortuni e malattie professionali, all interno del quale si sarebbe potuto ricorrere alla nomina di un proprio incaricato da parte del committente e dell impresa appaltatrice, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Il comma 3-ter riguarda in generale tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente. In questa situazione rientrano anche le scuole pubbliche. Infatti, per le scuole pubbliche, l art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. può assumere due aspetti distinti: lavori commissionati direttamente dal Dirigente scolastico e lavori commissionati dall Ente proprietario dell edificio, che notoriamente può essere il Comune (scuole dell infanzia, primaria o secondaria) o la Provincia (per gli istituti d istruzione superiore). Nel caso di lavori commissionati direttamente dalla scuola, il Dirigente scolastico assume il ruolo di datore di lavoro committente e quindi applica il comma 3 accennato sopra. In questo caso la redazione e la gestione del DUVRI risultano più lineari in quanto ricadenti in una condizione di normalità. Nel caso in cui i lavori vengono appaltati dall Ente proprietario dell edificio scolastico, lo stesso Ente proprietario è considerato committente dei lavori e il Dirigente scolastico che gestisce le attività svolte nell edificio scolastico assume il ruolo di datore di lavoro. In questo caso si applica il comma 3-ter. Il presente articolo si propone di sviluppare un esempio di DUVRI che ricada in questa casistica, dove la gestione e la redazione del documento in questione vede impegnati, ciascuno con le proprie responsabilità, più soggetti, il Comune o la provincia, la Scuola e la/e impresa/e appaltatrice/i. Lo stesso comma 3-ter fornisce indicazioni chiare su come procedere in questi casi, infatti il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei 28

rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. Ovviamente, prima dell inizio dei lavori, il documento deve essere illustrato e condiviso in una riunione di coordinamento, durante la quale il DUVRI viene ufficializzato attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti (Ente proprietario, Scuola, Impresa appaltatrice). Durante la riunione di coordinamento verranno discussi tutti gli aspetti significativi dei lavori da svolgere che possono incidere sulla sicurezza e sulla salute di tutte le figure che quotidianamente frequentano l edificio scolastico (alunni/studenti, docenti, personale ATA, genitori, ecc.), come ad esempio: delimitazione dell area dei lavori; rispetto delle fasce in cui non è consentito svolgere attività rumorose; movimentazione dei materiali ed accesso dei mezzi d opera durante l orario di ingresso ed uscita degli studenti/alunni, ecc. Al termine della riunione di coordinamento sarà redatto un verbale che costituirà parte integrante del DUVRI medesimo. 29

Il DUVRI nella Pubblica Amministrazione Appare interessante riportare una disamina fatta dall INAIL nella pubblicazione del settembre 2013, dal titolo L elaborazione del DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze. Si cerca di coglierne gli spunti più significativi. L obbligo di elaborazione del DUVRI è in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Nel caso in cui il Datore di lavoro non coincide con il Committente (caso delle scuole), il soggetto che affida il contratto redige, prima dell affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Successivamente, prima dell esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DU- VRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. In sostanza l obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell individuazione 30

di rischi standard, relativi alla tipologia di prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di lavoro ricevente, dovrà invece, prima dell intervento dell Appaltatore, prendere visione del DU- VRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali non presi in esame dal Committente, nonché con l individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo. Per completare l iter procedurale per la redazione del DUVRI è evidente che l integrazione apportata dal Datore di lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le informazioni con l Appaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dell appalto, dovrà essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farà parte del contratto stipulato tra le parti, come è evidente che rimane l obbligo dello stesso Datore di lavoro ricevente sorvegliare che le misure previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. Sarà cura del Datore di lavoro ricevente informare quindi il Committente dell integrazione apportata al DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida. Si riportano qui di seguito le sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 a carico del Datore di lavoro ricevente che disattende tali disposizioni. Per il datore di lavoro e il dirigente: Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. D)] Altri soggetti: Art. 26, co. 3, quarto periodo 32, e 3-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. D)]. Esempio di un Documento Unico dei Rischi Interferenti (DUVRI) Si omette di riportare la parte introduttiva in cui, solitamente, viene sintetizzato l art. 26 e vengono richiamate le varie definizioni (varie tipologie di appalto; committente; datore di lavoro; lavoratore autonomo; appaltatore; subappaltatore; contratto d opera, ecc.), che il sottoscritto non ritiene necessarie, in quanto reperibili nella ordinaria letteratura di settore. Modalità operative Il Committente, per adempiere agli obblighi previsti dall art. 26 del d.lgs. 81/2008, procede secondo i seguenti punti: informa la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro (comma 2, lett. b) - Allegato 1. Verifica i requisiti tecnico-professionali dell Appaltatore o del Lavoratore autonomo, in fase preliminare e comunque prima dell emissione dell ordine, richiedendo la compilazione dell Allegato 2. Predispone un verbale di sopralluogo e coordinamento, in cui le ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi, prendono visione degli ambienti in cui si dovranno svolgere i lavori oggetto dell appalto. Promuove la cooperazione e il coordinamento tra l Ente ospitante (scuola) e la/le ditta/e appaltatrice/i e lavoratori autonomi, se previsti. (Fine prima parte la seconda ed ultima parte, in cui saranno riportati un fac-simile degli allegati del DUVRI, verrà pubblicata nel numero 3-4 di Progetto Sicurezza in uscita nei mesi di giugno-luglio). Che cos è A.N.CO.R.S. A.N.CO.R.S. Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro è una associazione professionale e sindacale datoriale, costituita in base all art. 39 della Costituzione Italiana e rappresenta i professionisti, le aziende e tutti gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Rappresentativa a livello nazionale, conta 5000 associati tra liberi professionisti ed aziende e 100 sedi sull intero territorio nazionale. Info: www.ancors.eu 31