CIRCOLARE CLIENTI N.13/2013



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Dott. ROBERTO PALEA* Dott. GIAN PIERO BALDUCCI* Dott. EDOARDO FEA* Dott. MAURIZIO FERRERO* Dott. IVANO GASCO* Dott. ROBERTO PANERO* Dott. MARCELLO RABBIA* Dott. ANDREA BELFIORE* Dott. LUCA BOLOGNESI* Dott. ANNAMARIA ESPOSITO ABATE Dott. CRISTIANO LENTI* 10121 Torino - via De Sonnaz, 19 Tel. 011.5613282 Fax 011.5611733-5617886 - 5629984 mail@studiopalea.it 20121 Milano Foro Buonaparte, 67 Tel. 02.89095151 Fax 02.89095143 www.studiopalea.it Dott. MAURIZIO BASILIO* Dott. ELENA BlGLINO Dott. LUISA BOSIO* Dott. LUCA CHIANALE Dott. MICAELA CRISTINZIO Dott. MARILENA DI BELLA Dott. ADRIANO FICARA Dott. CRISTINA GARIGLIO Dott. ANDREA GIAMMELLO Dott. DAVIDE LAROSA Dott. CHIARA OLLIVERI Dott. GIANNI POGGI Dott. FEDERICA RAMERO Dott. ROGER REY Dott. FRANCESCA SCARAZZAI Dott. GIORGIO SERRAMOGLIA Dott. DAVIDE SICURANZA Dott. IVANA TARANTINO *Consulente del giudice CIRCOLARE CLIENTI N.13/2013 13 maggio 2013 Comunicazioni degli operatori finanziari all Anagrafe tributaria sui rapporti intrattenuti con i clienti - Provvedimento attuativo

1 PREMESSA L art. 11 co. 2-4 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha introdotto l obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria il contecon i contribuenti, in forma aggregata. Ciò costituisce un arricchimento notevole delle banche dati a disposizione degli uffici finanziari, in quanto prima di detta innovazione le comunicazioni concernevano, in sostanza, solo la presenza di nuto delle movimentazioni poste in essere rapporti posti in essere con il contribuente, e non il loro contenuto. Solo quando fosse stato disposto un vero e proprio accertamento fiscale, infatti, ottenute le debite autorizzazioni amministrative, sarebbe stato possibile conoscere il contenuto ad esempio dei conti correnti. L implementazione delle informazioni a disposizione dell Anagrafe tributaria dovrebbe essere strumentale alla sola formazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, anche se la realtà delle cose potrebbe essere diversa. Con il provv. 25.3.2013 n. 37561, l Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative della disciplina in esame, individuando: i dati oggetto di comunicazione periodica; le modalità di comunicazione, unicamente telematiche; i termini per effettuare le comunicazioni. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni in esame gli operatori finanziari, vale a dire le banche, le Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, le società e gli enti di assicurazione, ecc. Tabella riepilogativa Di seguito si riporta la tabella, contenuta nel provv. Agenzia delle Entrate 20.6.2012 n. 50136, che riepiloga i soggetti obbligati alle comunicazioni in esame.

Codice operatore Descrizione 1 Banche 2 Poste Italiane S.p.A. 3 Soggetti ex 141/2010 art. 106 del TUB, come sostituito dall art. 7 del DLgs. 4 Soggetti ex art. 107 del TUB, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del DLgs. 141/2010 5 Soggetti ex art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010 (Holding) 6 Soggetti ex art. 112 co. 1-6 del TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell abrogato art. 155 del TUB) 7 Cambiavalute 8 Soggetti ex art. 112 co. 7 del TUB (Casse peota già iscritte ai sensi deldel TUB (Agenti in attività finanziaria), inserito dall art. 11 del DLgs. 141/2010, come modificato dall art. 8 del DLgs. 218/2010 l abrogato art. 155 co. 6 del TUB) 9 Soggetti ex art. 128-quater 10 Addetti al commercio in oro 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL) 12 Imprese di investimento (SIM) 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR - Fondi di investi- mento - SICAV) 14 Società di gestione del risparmio (SGR) 15 Società fiduciarie 16 Altri intermediari (codice residuale)

Codice operatore Descrizione 17 Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art. 111 del TUB, come sostituito tuito dall art. 7 del DLgs. 141/2010, modificato dall art. 16 del DLgs. 218/2010 18 Agenzie di prestito su pegno ex art. 112 co. 8 del TUB, come sostituito dall art. l art. 7 del DLgs. 141/2010 19 Società ed enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex art. 23 co. 24 e 25 del DL 98/2011 20 Istituti di pagamento ex art. 114-septies del TUB, inserito dall art. 33 del DLgs. 11/2010 3 DATI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Costituiscono oggetto della comunicazione all Anagrafe tributaria le informazioni relative ai rapporti intrattenuti con i suddetti operatori finanziari: conti correnti, conti titoli, conti di deposito a risparmio, certificati di deposito, buoni fruttiferi, gestioni patrimoniali individuali, gestioni collettive del risparmio, finanziamenti, fondi pensione, rapporti fiduciari, cassette di sicurezza, carte di credito e di debito, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, compravendite di metalli preziosi, ecc.; attivi nel corso dell anno di riferimento. Le informazioni da comunicare riguardano: i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1 gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell anno cui è riferita la comunicazione; per i rapporti accesi nel corso dell anno, il saldo iniziale apertura; per i rapporti chiusi nel corso dell anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare ed avere, per ogni tipolo- gia di rapporto, conteggiati su base annua.

Le comunicazioni che gli operatori finanziari dovranno inviare all Anagrafe tributaria non avranno quindi ad oggetto le singole operazioni poste in essere nel corso dell anno, ma il loro totale in forma aggregata (ad esempio, la consistenza iniziale e finale dei conti correnti, il acquisti con carta di credito e così via). In questo modo, l Agenzia delle Entrate sarà in grado di rinvenire facilmente eventuali indici di ano- malia, che potranno esserci in presenza di forti scostamenti da un anno all altro circa le disponibilità monetarie. Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario continueranno invece ad essere acquisite e trattate secondo le attuali procedure. È interessante notare che tra le operazioni oggetto di comunicazione vi è altresì il numero di accesso alle cassette di sicurezza. Il Fisco non sarà dunque in possesso di informazioni circa il contenuto delle cassette di sicurezza, ma potrà sapere se un contribuente che dichiara un reddito esiguo accede varie volte a cassette di sicurezza. 3.1 CONFERMA DEI PRECEDENTI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Il nuovo obbligo di trasmissione dei dati non sostituisce le precedenti comunicazioni di cui ai provvedimenti dell Agenzia delle Entrate 19.1.2007 e 29.2.2008, vale a dire: l invio telematico mensile dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all instaura- zione di nuovi rapporti, intervenute nel mese ; l invio telematico mensile dei dati, relativi al mese, riguardanti le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate. 3.2 TABELLA RIEPILOGATIVA Di seguito si riporta la tabella relativa ai rapporti e ai dati oggetto del nuovo obbligo di comunica- zione, contenuta nel citato provv. Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561.

Tipo Descrizio ne 1 2 3 4 Altre rapporto informazioni 1 Conto corrente contabile contabile (**) accrediti addebiti Controvalor e dei titoli Controvalor 2 Conto deposito titoli e/o obbligazio ni rilevato contabilme n-te alla data di fine anno (come da e dei titoli rilevato contabilmen te alla data di (come da estratto acquisti di titoli, fondi, ecc., esclusi i totale dei disinvestimenti estratto conto) (**) rinnovi conto) 3 Conto deposito a risparmio libero/ vincolato contabile contabile (**) accrediti addebiti 4 Rapporto fiduciario ex L. 23.11.39 n. 1966 Controvalo re rilevato contabilme n-te a fine anno Controvalor e rilevato contabilmen te a fine anno (**) totale distintament e individuato dei conferiment i totale distintament e individuato dei prelievi (parziali/ totali) (parziali/tot

Tipo Descrizio ne 1 2 3 4 Altre rapporto informazioni ali) 5 Gestione collettiva del risparmio Ammontar e del contratto di gestione Ammontare del contratto di gestione (**) totale delle sottoscrizion i di quote totale dei rimborsi di quote 6 Gestione patrimonial e Valore globale del patrimonio Valore globale del patrimonio (**) apporti totale dei prelievi Totale 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a (**) totale delle accensioni effettuate totale delle estinzioni effettuate Numero totale dei Certificati o dei buoni fruttiferi 8 Portafoglio

Tipo Descrizio ne 1 2 3 4 Altre rapporto informazioni 9 Conto terzi individuale / globale Contabile Contabile (**) accrediti addebiti 10 Dopo incasso Contabile Contabile (**) incassi Cessione 11 indisponibi le Numero 12 Cassette di sicurezza totale degli accessi 13 Depositi chiusi totale totale Numero 14 Contratti derivati nozionale dei contratti nozionale dei contratti totale dei contratti accesi chiusi stipulati 15 Carte di credito/ Utilizzo del plafond di Utilizzo del plafond di Per le carte prepagate

Tipo rapporto Descrizio ne 1 2 3 4 Altre informazioni debito spesa a spesa a fine ricaricabili, acquisti anno (**) l importo totale delle ricariche effettuate. Per le prepagate non ricaricabili l importo totale del valore delle carte acquistate 16 Garanzie 17 Crediti 18 Finanziamenti 19 Fondi pensione Patto 20 compensa -tivo Finanzia- 21 mento in pool 22 Partecipazione

Tipo rapporto Descrizio ne 1 2 3 4 Altre informazioni 23 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione incrementi della polizza totale dei riscatti della polizza 24 Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi totale del valore degli acquisti totale del valore delle vendite effettuate Numero totale delle operazion i effettuate 98 Operazion e Extraconto Ammontare delle operazioni Numero delle operazion i effettuate 99 Altro rapporto o apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell anno di riferimento. (**) o chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell anno di riferimento. 4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati in esame avviene con modalità telematiche. 4.1 EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE LA NUOVA INFRASTRUTTURA SID I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni all Anagrafe tributaria utilizzando una nuova infra- struttura informatica denominata Sistema di Interscambio Dati (SID).

La nuova infrastruttura prevede il colloquio application-to-application tra sistemi informativi, agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata, attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. Per utilizzare l infrastruttura SID, i singoli operatori finanziari devono: essere ere preventivamente registrati ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); effettuare un apposita registrazione al sistema SID, secondo le modalità descritte nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate. 4.2 EFFETTUAZIONE DELLE E COMUNICAZIONI MEDIANTE PEC In alternativa al SID, nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC): secondo i requisiti fissati dalla normativa di settore; sempre in modalità automatizzata; l alimentazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata deve quindi avvenire senza intervento di operatori. La casella di Posta Elettronica Certificata deve rimanere attiva per 60 giorni anche dopo la richiesta di chiusura della stessa. 4.3 PREDISPOSIZIONE DEI FILE DA TRASMETTERE La predisposizione dei file da mettere a disposizione dell Agenzia delle Entrate è a carico esclusivo del soggetto obbligato, titolare dei dati da comunicare. Non è quindi possibile avvalersi di interme- diari abilitati per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni. Per la predisposizione dei file da trasmettere mediante le suddette modalità (SID o PEC), gli operatori finanziari devono utilizzare: meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni; le specifiche tecniche ed il tracciato record approvati dal citato provv. 25.3.2013. Una volta terminata la predisposizione, il file viene firmato elettronicamente, al fine di assicurare l integrità del suo contenuto.

4.4 RICEVUTE DELLE COMUNICAZIONI L Agenzia delle Entrate certifica l avvenuta presentazione delle comunicazioni: a fronte del risultato positivo dell elaborazione di controllo formale; mediante una apposita ricevuta. 4.5 SCARTO DELLE COMUNICAZIONI L Agenzia delle Entrate, mediante una ricevuta di scarto, comunica invece la mancata accettazione della comunicazione, che si considera non presentata, dovuta: alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file; ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati. A seguito della ricezione di una comunicazione di scarto: l utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati; qualora l azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file,, l invio deve essere effetsivi alla ricezione dell esito negativo della tuato to entro i due mesi successivi comunicazione. 5 TERMINI PER EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI Per quanto riguarda i termini per effettuare le comunicazioni in esame, in via transitoria viene stabilito che: entro il 31.10.2013,, devono essere comunicate cate le informazioni relative all anno 2011; entro il 31.3.2014,, devono essere comunicate le informazioni relative all anno 2012. A regime le comunicazioni devono avvenire entro il 20 aprile di ogni anno,, in relazione alle informazioni relative all anno ; quindi, ad esempio: entro il 20.4.2014,, in relazione alle informazioni relative al 2013; entro il 20.4.2015,, in relazione alle informazioni relative al 2014. 6 TRATTAMENTO E UTILIZZO ZO DEI DATI COMUNICATI ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA I dati e le notizie che pervengono all Anagrafe tributaria: sono archiviati in un apposita sezione, già denominata Archivio dei rapporti finanziari ; sono raccolti e ordinati su scala nazionale, al fine della valutazione della capacità contributiva; sono utilizzati per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, sulla base dei criteri che verranno individuati con un successivo provvedimento

dell Agenzia delle Entrate; sono altresì utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica, di cui all art. 4 del DLgs. 31.3.98 n. 109 (ISEE), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Tuttavia, in base ad un analisi del sistema normativo è difficile affermare con certezza che le nuove informazioni non potranno essere una fonte diretta per eventuali accertamenti amenti fiscali. Si pensi ad un contribuente dichiarante redditi esigui che, da un anno all altro, riceve accrediti di ingente importo. Dalle comunicazioni della banca, l Agenzia delle Entrate nota di certo questa ano- malia, derivante da nuove disponibilità monetarie, e ciò potrebbe costituire una fonte di innesco per un accertamento magari eseguito in maniera sintetica (tramite il c.d. redditometro ). L art. 38 del DPR 600/73, infatti, anche prima dell avvento del DL 201/2011, ha da sempre previsto la possibilità di determinare il reddito delle persone fisiche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Ad ogni modo, è chiaro che le novità normative descritte non hanno fatto venire meno la procedura indicata dal Legislatore per l attivazione delle c.d. indagini finanziarie, ovvero di quelle indagini che, sulla base di singoli dati emergenti dall analisi dei conti correnti, conducono al recupero di imposte non dichiarate. Pertanto, se l Agenzia delle Entrate avesse intenzione di controllare il contenuto del conto corrente di un contribuente per rinvenire, per esempio, accrediti non evidenziati nelle scritture contabili d impresa, dovrà preventivamente ottenere l autorizzazione del Direttore regionale dell Agenzia delle Entrate. 7 CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI I dati pervenuti all Anagrafe tributaria sono conservati fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. ******* Restiamo a Vostra disposizione disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione dati IVA relativa al 2012. Cordiali saluti. STUDIO PALEA