COMUNE DI MONTESE PROVINCIA DI MODENA - VIA PANORAMICA, 60-41055 MONTESE UFFICIO TRIBUTI TASI 2014 GUIDA DEL CONTRIBUENTE VERSIONE 1.4 DEL 05/06/2014 Comune di Montese Guida alla TASI 2014 1
RIEPILOGO DEI PUNTI SALIENTI... 3 SCADENZE DI VERSAMENTO... 3 ALIQUOTE... 3 CODICI TRIBUTO PER F24... 3 Premessa... 4 1. Che cos è la TASI... 5 2. Su quali immobili si deve pagare... 5 3. Chi deve pagare... 5 4. Le aliquote approvate e le regole generali di calcolo del tributo... 5 5. L abitazione principale... 6 6. Le pertinenze... 6 7. La detrazione d imposta per l abitazione principale... 7 8. Il calcolo della tasi per l abitazione principale e le pertinenze... 7 9. Scadenza dei versamenti... 7 SCADENZE DI VERSAMENTO... 7 10. Il versamento mediante F24... 8 La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, tramite:... 8 11. Rimborsi... 8 12. Regolamento TASI... 8 Comune di Montese Guida alla TASI 2014 2
RIEPILOGO DEI PUNTI SALIENTI SCADENZE DI VERSAMENTO ATTENZIONE!! Con delibera di GM 75 del 03/06/2014 per il solo anno 2014 il termine per il versamento della TASI, ordinariamente previsto per il 16/06, per il Comune di Montese è stato spostato al 16/07/2014. Scadenza % di versamento Aliquota 16/07/2014 50% 2,50% abitazione principale 16/12/2014 saldo 2,50% abitazione principale ALIQUOTE Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) Fabbricati rurali strumentali Altri immobili Aliquota 2,00 per mille 2,50 per mille 0 per mille 0 per mille CODICI TRIBUTO PER F24 TIPOLOGIA CODICI TRIBUTO QUOTA STATO ABITAZIONE PRINCIPALE 3958 ======== CODICE DEL COMUNE F642 Comune di Montese Guida alla TASI 2014 3
PREMESSA La presente guida viene redatta al solo fine di fornire ai cittadini del Comune di Montese delle indicazioni utili al corretto assolvimento del tributo. Le indicazioni che seguono sono espresse sulla base delle deliberazioni assunte dall Amministrazione comunale circa la disciplina della TASI nell ambito del quadro normativo dettato dalla Legge nazionale. Pertanto le istruzioni contenute nel presente documento debbono essere considerate valide esclusivamente per l applicazione della TASI nel Comune di Montese e non possono essere utilmente impiegate per il calcolo della TASI nel caso di immobili situati in comuni diversi. Comune di Montese Guida alla TASI 2014 4
1. CHE COS È LA TASI L art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall anno 2014, l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: dell Imposta Municipale Propria (IMU); del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); della Tassa sui Rifiuti (TARI). La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è un tributo Istituito per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli erogati dai comuni alla generalità dei cittadini, tra i quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. 2. SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE pertinenze 1. La TASI ha per presupposto il possesso d immobili, ivi compresa l abitazione principale e le relative 3. CHI DEVE PAGARE Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013. Per l anno d imposta 2014, pertanto la TASI è dovuta SOLO per le abitazioni principali e relative pertinenze, ed unità immobiliari ad esse assimilate. Valgono le definizioni di abitazione principale e pertinenze previste ai fini dell imposta municipale propria (IMU) dalla normativa di riferimento. Si cita l Art. 3 del regolamento comunale: Art. 3 Soggetti passivi 1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013. 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 3. Nel caso in cui l unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari, rispettivamente, di un autonoma obbligazione tributaria. 4. L occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore. 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. 4. LE ALIQUOTE APPROVATE E LE REGOLE GENERALI DI CALCOLO DEL TRIBUTO 30/04/2014. Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote per l anno 2014 con delibera numero 15 del. 1 Articolo 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011). Comune di Montese Guida alla TASI 2014 5
Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) Fabbricati rurali strumentali Altri immobili Aliquota 2,00 per mille 2,50 per mille 0 per mille 0 per mille L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare di possesso: il possesso per frazioni di mese rileva per chi ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se non lo si è posseduto per meno di 15 giorni. 5. L ABITAZIONE PRINCIPALE Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini del riconoscimento dello status i due requisiti (residenza e dimora) devono pertanto coesistere. Sono assimilate ad abitazione principale: abitazioni non locate, e pertinenze, di anziani e disabili in istituto di ricovero (assimilate ad abitazione principale con Regolamento Comunale); abitazioni non locate, e pertinenze, di cittadini italiani residenti all estero (AIRE), (assimilate ad abitazione principale con Regolamento Comunale); abitazioni e pertinenze assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai soci e adibite ad abitazione principale (equiparate all abitazione principale dal 01/07/2013 DL 102/2013); abitazioni e pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); casa coniugale e pertinenze assegnate al coniuge (soggetto passivo al 100%) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (assimilate ad abitazione principale); abitazioni e pertinenze possedute, e non locate, dal personale di servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia (equiparate all abitazione principale dal 01/07/2013 DL 102/2013). 6. LE PERTINENZE Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all unità immobiliare abitativa), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie), in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se accatastate insieme all abitazione 2. Non sono ammesse pertinenze accatastate in altre categorie. 2 Articolo 13, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 201/2011. Comune di Montese Guida alla TASI 2014 6
Segnaliamo quanto specificato dalla già citata circolare 3/DF del MEF Bisogna tenere conto dell evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all unità ad uso abitativo. In tal caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l abitazione principale solo per un altra pertinenza classificata in categoria catastale C6 o C7.. Infine ricordiamo come i Comuni non potranno intervenire con disposizione regolamentare in ordine all individuazione delle pertinenze. 7. LA DETRAZIONE D IMPOSTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE Non è stato previsto nessun tipo di detrazione d imposta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze. 8. IL CALCOLO DELLA TASI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE La base imponibile TASI è quella prevista ai fini dell imposta municipale propria (IMU) e si ottiene applicando alla rendita catastale dell immobile, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 % il seguente moltiplicatore: TASI LORDA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA = RENDITA CATASTALE 1,05 (rivalutazione 5% della rendita) 160 (moltiplicatore catastale) 0,25 (aliquota) % DI POSSESSO MESI DI POSSESSO 100 100 12 Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l esercizio dell attività di accertamento. 9. SCADENZA DEI VERSAMENTI SCADENZE DI VERSAMENTO ATTENZIONE!! Con delibera di GM 75 del 03/06/2014 per il solo anno 2014 il termine per il versamento della TASI, ordinariamente previsto per il 16/06, per il Comune di Montese è stato spostato al 16/07/2014. Scadenza % di versamento Aliquota 16/07/2014 50% 2,50% abitazione principale Comune di Montese Guida alla TASI 2014 7
16/12/2014 saldo 2,50% abitazione principale 10. IL VERSAMENTO MEDIANTE F24 LA TASI È VERSATA IN AUTOLIQUIDAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, TRAMITE: F24 modello cartaceo, presso tutti gli Uffici Postali e presso tutti gli istituti di credito, senza addebito di commissioni; F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi home banking; Relativamente al limite minimo di versamento, come si evince da apposto Regolamento TASI si applica il limite di 12,00. Se l imposta da versare supera il limite previsto, il versamento deve essere eseguito per l intero ammontare. Tutti i versamenti inoltre dovranno essere arrotondati all euro. L arrotondamento è effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore. L importo totale da versare deve essere arrotondato all unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi per eccesso se è superiore a 49 centesimi (es.: importo da versare di 125,49 si arrotonda a 125,00 mentre 125,50 si arrotonda a 126,00). 11. RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a pena di decadenza. La domanda di rimborso/compensazione va presentata all Ufficio Tributi e deve essere motivata e sottoscritta. Occorre allegare copia della ricevuta dell avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso. Il rimborso è dovuto se la somma spettante è superiore ad euro 12,00. 12. REGOLAMENTO TASI Il comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014, ha approvato apposito Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI, contenente disposizioni di dettaglio rispetto alla disciplina statale, disponibile nella sezione Regolamenti del sito www.comune.montese.mo.it. Comune di Montese Guida alla TASI 2014 8