! Coordinamento Nazionale FLP-Interno Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1 piano, stanza n. 50-00184 Roma Tel. 06.46547989 fax 06.46547954 flp_interno@icloud.com flp_interno@pec.it Segreteria Nazionale Roma, 7 giugno 2017 www.flp-interno.it Al Vicecapo Dipartimento per le Politiche del Personale dell Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell Interno - Prefetto Claudio Sgaraglia All INPS Al Ministro della Funzione Pubblica e, p.c. Al Direttore dell Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero dell Interno Viceprefetto Tania Giallongo Oggetto: INPS - Progetto Valore P.A. - Corsi di formazione anno 2016. Personale dell Amministrazione civile dell interno - Congedi. Con nota n. 40235 del 31.05.2017, pervenuta tramite l Ufficio Relazioni Sindacali con nota 0/17771- L 1582 del 6 giugno 2017, codesto Ufficio, in merito alla questione indicata in oggetto, ha ribadito che coloro che intendano frequentare i corsi organizzati dall INPS, dovranno fruire, senza oneri a carico dell Amministrazione, del congedo ordinario o di altro istituto idoneo a giustificare l assenza dal servizio, secondo quanto previsto dall ordinamento. Ciò, in quanto (alla luce dell art. 25 del CCNL 2006/2009) soltanto la partecipazione alle attività di formazione organizzate dall Amministrazione o da questa individuate all interno del catalogo dei corsi della SNA può essere imputata all attività di servizio. Al riguardo, premesso che al personale del comparto Ministeri si applica l istituto delle ferie e non già del congedo ordinario, si ritiene opportuno ricordare che il suo utilizzo è finalizzato al recupero psico-fisico delle energie lavorative del dipendente, nonché allo sviluppo delle proprie relazioni sociali. L articolo 18 dello del CCNL 1994/1997 che disciplina i permessi retribuiti non contiene alcuna previsione in merito a permessi per la partecipazione a corsi di formazione. Solo l art. 14 del CCNL integrativo 1998/2001 disciplina i congedi per la formazione ex art. 5 della legge n. 53/2000 (non retribuiti), il quale al comma 2 stabilisce che per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. In merito, occorre ricordare, ancora, che secondo quanto si evince dal sito dell INPS, i corsi di formazione indicati in oggetto sono rivolti ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Assistenza Magistrale. A tale gestione, come noto, sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex- INPDAP, ossia, anche i dipendenti delle Amministrazioni statali.
Coordinamento Nazionale FLP-Interno pag. 2! Proprio l articolo 25 del CCNL 2006/2009 citato da codesto Ministero nella nota n. 28310 del 14.04.2017 inviata al Prefetto di Bari, al comma 5 stabilisce che nell attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le Amministrazioni si avvalgono della collaborazione dell Agenzia per la Formazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistenti presso le stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. Lo stesso art. 25 richiama altre disposizioni normative ormai datate o addirittura non più in vigore in quanto sostituite da altre norme, nonché la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 14/95 in materia di formazione con la quale si tende a stimolare le Amministrazioni per una formazione sistematica, organica e tecnicamente corretta in modo da favorire continuamente la crescita delle professionalità. Tutto ciò per evidenziare che, ad avviso di questa O.S., i corsi in oggetto non possono essere frequentati utilizzando l istituto delle ferie o altri permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né possono trovare la loro disciplina nell art. 14 del CCNL integrativo 1998/2001. Invero, occorrerebbe porre l attenzione sul fatto che l INPS è una pubblica Amministrazione e che dunque la convenzione stipulata tra tale Istituto e uno degli Uffici periferici del Ministero dell interno (la Questura di Bari), non può non essere disconosciuta come atto della pubblica amministrazione per le finalità previste anche dalla citata circolare della Funzione Pubblica. La circostanza che i corsi in parola non siano organizzati dalla Scuola Superiore del Ministero dell Interno o che non siano inseriti nel catalogo dei corsi della S.N.A. risulta ininfluente ai fini dell imputazione diretta all Amministrazione. Ribadendo, infatti, che i corsi sono svolti dall INPS nell esclusivo interesse della pubblica amministrazione, qualora non venga accolta la tesi di questa O.S., si ribadisce la necessità di chiarire in base a quali disposizioni il questore di Bari abbia sottoscritto autonomamente (ossia, senza interloquire con la SNA o con la SSAI) una convenzione con l INPS, per finalità private (presunte) dei dipendenti. In ogni caso, facendo presente che molte strutture ministeriali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale che non sono ricompresi nei cataloghi della SSAI o della SNA e che non passano attraverso ad alcuna contrattazione di livello sindacale, l eventuale mantenimento della posizione rigida di codesto Ministero metterebbe in discussione tutte le iniziative predette ed imporrebbe sin da adesso (pur nella contrarietà di questa O.S.) un monitoraggio capillare su tutto il territorio nazionale al fine di verificare la legittimità di ogni iniziativa autonoma dei singoli uffici che non passi attraverso i livelli descritti. Il Coordinatore Generale FLP-Interno Dario Montalbetti