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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO P.zza L. Ariosto, n. 30-73100 LECCE Tel./fax: 0832 455433 www.studiotributarioleo.it e-mail: info@studiotributarioleo.it L IRAP E I PROFESSIONISTI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE L applicabilità dell imposta regionale sulle attività produttive ai professionisti privi di un autonoma organizzazione, alla luce della recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina. Ai sensi dell art. 2 del D. Lgs. 446/97, istitutivo dell IRAP, e successive modifiche, si considera presupposto per l applicazione dell imposta l esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e alla prestazione di servizi ; soggetto passivo del tributo è, quindi, in virtù del successivo articolo 3, il soggetto che esercita tale attività. Alla luce di tale normativa, e dopo che diversi giudici tributari avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito alla disciplina istitutiva dell IRAP e sullo stesso presupposto impositivo, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, con la quale ha fornito una chiarissima interpretazione tanto del presupposto dell imposta, quanto delle modalità applicative della stessa. Ed, infatti, la Consulta ha correttamente ritenuto che mentre l elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa (intesa nella sua 1

accezione di cui all art. 2082 c.c.), altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l attività di lavoro autonomo, ancorché esercitata con carattere di abitualità, atteso che è possibile ipotizzare un attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Da ciò deriva palesemente che non si applica l IRAP ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di un autonoma organizzazione di capitali e lavoro dipendente, e ciò perché viene in tali casi a mancare una vera e propria struttura organizzata e diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, che rappresenta il presupposto dell IRAP. Ed, infatti, il tributo in oggetto si configura come imposta a carattere reale, e come tale destinato a colpire non un reddito personale, ma il c.d. valore aggiunto prodotto da ogni attività autonomamente organizzata. Dunque, proprio la natura di imposta reale dell IRAP fa sì che ciò che assume rilevanza, ai fini applicativi, sia la manifestazione del singolo fatto economico-indice di capacità contributiva, che il Legislatore ha ritenuto di dover assoggettare a tassazione, prescindendo così da ogni considerazione di carattere soggettivo per dare preponderante rilevanza a quello oggettivo. Nessun dubbio, pertanto, sull assoggettamento a tassazione di ogni tipo di società o ente, per il solo fatto di aver prodotto valore aggiunto, attraverso un attività economica esercitata con abitualità e avvalendosi di una autonoma organizzazione. È evidente, quindi, come la normativa istitutiva dell imposta non voglia colpire fiscalmente tutte le attività dirette alla produzione e allo scambio di beni e alla prestazione di servizi, laddove si precisa, all art. 2, che sono soggette all imposta le sole attività esercitate abitualmente e con autonoma organizzazione. 2

In un tale contesto normativo, la sentenza della Corte Costituzionale citata non ha fatto altro che concretizzare quelle certezze che erano insite nel carattere reale dell imposta stessa: l attività di lavoro autonomo ed, in particolare, quella di un libero professionista, è soggetta ad IRAP se e nella misura in cui si realizza il presupposto del tributo e quindi se la stessa viene svolta in maniera abituale e con l ausilio di un autonoma organizzazione. Nel caso in cui, al contrario, il prestatore d opera svolga un attività priva di una concreta struttura organizzativa, vale a dire in assenza di quel coacervo di beni strumentali e/o collaboratori che configurano, civilisticamente, una azienda ai sensi dell art. 2555 c.c., il valore aggiunto creato dalla sua attività non potrà essere giammai assoggettato a tassazione IRAP, per carenza del presupposto oggettivo. A tale riguardo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, in aderenza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sent. n.156/01, hanno costantemente affermato che l IRAP si rende dovuta solo quando si è in presenza di un contribuente che esercita la propria attività con un organizzazione autonoma, che sia, cioè, costituita da un insieme di capitale, anche se di importo non elevato, e di lavoro coordinati e organizzati in modo autonomo, tale da creare valore aggiunto, anche senza l apporto personale del professionista. Ciò vuol dire che, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, nel caso di attività svolta da professionista, si deve trattare di un organizzazione del tutto sganciata dall apporto professionale, capace, da sola, di produrre quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo, e cioè a prescindere dalla prestazione intellettuale del professionista, che organizza le risorse impiegate (tra le più recenti pronunce, vedasi Cass. Civ., sez. Trib., sent. n. 21203 del 3

5/11/2004; Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. X, sent. n. 6 del 20/04/2005; Comm. Trib. Reg. Liguria, sez. XV, sent. n. 2 del 9/2/2005; Comm. Trib. Reg. Liguria, sez. I, sent. n. 11 del 21/02/2005; Comm. Trib. Reg. Liguria, sez. XV, sent. n. 8 dell 11/03/2005; Comm. Trib. Reg. Liguria, sez. I, sent. n. 16 del 06/04/2005; Comm. Trib. Prov. di Isernia, Sez. III, sent. n. 158 del 19/01/2006; Comm. Trib. I Grado di Trento, sez. II, sent. n. 2 del 07/02/2005. Per la dottrina, cfr. articolo di Muscolino M., Si consolida la giurisprudenza a favore dei professionisti, in Corriere Tributario, n. 45/2003, pag. 3733; articolo di Pozzo A., L autonoma organizzazione dei professionisti ai fini IRAP, in Corriere Tributario, n. 41/2004, pag. 3226; articolo di Napoletano M., Quali sono le attività professionali non assoggettabili all IRAP Osservazioni in merito alla risoluzione del 31 gennaio 2002, n. 32/E, in Il Fisco, n. 21/2005, fasc. n. 1, pag. 8195; articolo di Bodrito A., La prima pronuncia della Corte di Cassazione sull IRAP professionisti Commento a Cassazione, sez. Trib., sent. 5/11/2004, n. 21203, in GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 1/2005, pag. 23). Si consideri, inoltre, che la più recente giurisprudenza di merito, chiamata a decidere su un caso riguardante il rimborso richiesto da un geometra, ha validamente fatto riferimento a quanto ritenuto dalla Corte Cost., nella ormai ben nota sentenza n. 156/01, vale a dire che il presupposto impositivo dell IRAP non si manifesta, allorché l attività professionale di lavoro autonomo sia svolta in assenza di organizzazione di capitali nonché di lavoro di terzi. A tale stregua, il Collegio ha accolto il ricorso, fondando tale disposizione sulla base dell esame della documentazione fiscale versata in atti, relativa ai beni strumentali utilizzati e all apporto di lavoro di terzi, rilevando così l assenza di una struttura organizzativa di rilievo (Comm. Trib. Reg. 4

Emilia Romagna, sez. XXXIV, sent. n. 21 del 30/03/2004). Il più consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato, altresì, che: l autonoma organizzazione, quale presupposto per l applicazione dell imposta de qua, deve correttamente intendersi come un organizzazione in grado non solo di amplificare le prestazioni del lavoratore autonomo ma di essere sganciata dall attività dell organizzatore: si avrà, pertanto, autonoma organizzazione ogniqualvolta la medesima si svilupperà e potrà essere esercitata in assenza del professionista. Secondo i Giudici tributari, quindi, per talune professioni, l impiego di un seppur elevato numero di dipendenti e di numerosi beni strumentali non potrà mai portare le medesime in ambito IRAP, laddove l attività produttiva non può prescindere dalla figura professionale del titolare. Sono, quindi, inscindibili dal lavoratore autonomo e, conseguentemente, non assoggettabili a IRAP, attività professionali quali, ad esempio, quella del consulente, del consulente informatico, del medico, dell odontoiatra, etc. (vedasi, in tale direzione, Comm. Trib. Prov. di Parma, sez. VIII, sent. n.28 del 21/05/2003; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. LXV, sent. n. 61 del 28/05/2004; Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, sez. XXXIII, sent. n. 131 del 12/11/2004; Comm. Trib. Prov. di Roma, sez. XXIII, sent. n. 663 dell 1/12/2003; Comm. Trib. Prov. di Firenze, sez. XV, sent. n.32 del 18/10/2003; Comm. Trib. Reg. Valle d Aosta, sez. II, sent. n. 5 del 23/06/2003; Comm. Trib. Prov. di Roma, sez. LIII, sent. n. 328 del 19/07/2002). In particolare, numerose recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali hanno stabilito il diritto al rimborso per liberi professionisti, quali consulenti, commercialisti, geometri etc., non limitandosi solo a riconoscere la prevalenza del complesso degli elementi personali afferenti il titolare 5

dell attività, cioè l intuitus personae, il know-how e le capacità relazionali dei ricorrenti, ma introducendo, altresì, una nozione nuova ed estremamente rilevante, ovvero il concetto di attività professionali protette, atteso che per poterle svolgere è necessario superare un esame di abilitazione e iscriversi al relativo albo professionale, ciò in ragione dell imprescindibilità della presenza dei medesimi, secondo il ben noto concetto di attività professionista indipendente. E, inoltre, priva di alcun pregio, così come rilevato da autorevole dottrina, la tesi dell Agenzia delle Entrate, ampliamente emarginata nella Risoluzione n. 32/E del 31/01/2002, su: una presunta autonoma organizzazione, in capo ai professionisti, che legittimerebbe l applicazione dell imposta de qua (sic!), giungendo al punto di ritenere soggetto ad IRAP anche il professionista che operi in casa propria e non abbia alcuna dotazione di beni strumentali, né dipendenti o collaboratori. Tale tesi, infatti, appare del tutto erronea ed infondata, perché non tiene nel dovuto conto le indicazioni della Consulta, per la quale, come si è detto, l applicazione dell IRAP per i lavoratori autonomi non può essere applicata automaticamente, ma deve essere valutata caso per caso, essendo possibile ipotizzare un attività professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione. In tal senso, la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si è già coerentemente pronunciata, in numerose decisioni (in particolare, vedasi sent. nn. 92 e 93/9/05 del 17/03/2005; sent. n. 128/04/05 del 9/06/2005; sent. 213/9/05 del 6/10/2005; sent. n. 209/04/05 del 24/11/2005), in cui la stessa ha validamente riconosciuto, alla luce di quanto compiutamente statuito dalla Consulta, la non assoggettabilità all IRAP dei liberi professionisti, che: 6

svolgono la propria attività professionale senza alcun elemento organizzativo (dipendenti e beni strumentali particolarmente specifici e costosi). Lecce, gennaio 2006 Avv. Maria Leo 7