alle prestazioni Edizione 2010



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GUIDA alle prestazioni Edizione 2010

realizzato dall INAIL Direzione Centrale Comunicazione in collaborazione con Direzione Centrale Prestazioni Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi Sovrintendenza Medica Generale Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali edizione dicembre 2010 2010 - INAIL ISBN 978-88-7484-183-7 edito da INAIL - Direzione Centrale Comunicazione piazzale Giulio Pastore, 6-00144 Roma www.inail.it dccomunicazione@inail.it Distribuito gratuitamente dall INAIL, ne è vietata la vendita Stampato dalla Tipolitografia INAIL a Milano nel mese di dicembre 2010

Sommario Presentazione 5 Premessa 7 L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 7 Oggetto dell assicurazione 8 La tutela e l automaticità delle prestazioni 8 Evoluzione delle norme di tutela 9 Le prestazioni 10 Economiche 10 Sanitarie 11 Integrative 11 modalità d accesso 12 In caso di infortunio 12 In caso di malattia professionale 13 l accertamento del danno permanente 14 la revisione del danno permanente 15 In caso di infortunio 15 In caso di malattia professionale 16 Tutela degli infortuni e delle malattie professionali 17 in ambito internazionale Normativa comunitaria: principi fondamentali 17 Normativa extracomunitaria 19 Schede sintetiche delle prestazioni 23 Altri servizi per i disabili 60 Contenzioso 64

Presentazione Questa guida si propone di delineare, nei tratti essenziali, il contesto previdenziale nel quale è inserito l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL e la più recente evoluzione normativa che ha riguardato l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La guida indica le modalità di accesso alle prestazioni assicurative. A queste ultime sono dedicate specifiche schede illustrative che ne evidenziano le diverse tipologie, economiche e sanitarie. Altre informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito internet www.inail.it; possono inoltre essere richieste al numero gratuito 803.164 o alle Sedi INAIL sul territorio. Le informazioni di carattere personale, riguardanti singoli casi di infortunio o di malattia professionale, vanno richieste alle Sedi operative dell Istituto; tra queste, competente a trattare il caso è quella nel cui territorio si trova il domicilio del lavoratore interessato. 5

Premessa L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali La Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sui luoghi di lavoro. Lo Stato stabilisce l obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali, causate cioè dalla stessa attività lavorativa. La legge, nell individuare le attività lavorative rischiose, le suddivide in due grandi gruppi: quelle svolte mediante l uso di macchine, apparecchi o impianti ed altre che sono tassativamente indicate in specifici elenchi. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale, con personalità giuridica e autonomia di gestione. L Ente eroga prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall attività lavorativa. L INAIL, insieme all INPS, all INPDAP e all ENPALS 1 è inserito nel sistema di welfare 2 a cui lo Stato delega in via esclusiva gli interventi di assicurazione sociale. Per questo motivo, gli Enti indicati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell Economia e delle finanze. Anche a seguito di recenti innovazioni normative, la tutela ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema globale e integrato che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Nell ambito, poi, di un più ampio sistema di prevenzione l Istituto collabora con gli enti assicuratori di altri Paesi, europei ed extraeuropei, e coopera con le principali organizzazioni internazionali che si occupano della tutela del lavoro. 1 INPS: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; INPDAP: Istituto Nazionale per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica; ENPALS: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo. All INAIL sono state attribuite, per effetto della legge n. 122 del 30.7.2010, le funzioni degli enti soppressi IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) e ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro). 2 Welfare indica l insieme delle politiche volte al sostegno e al benessere dei cittadini e a garanzia dei diritti fondamentali alla salute, all istruzione, al lavoro, alla previdenza. 7

Oggetto dell assicurazione Oggetto dell assicurazione sono l infortunio sul lavoro e la malattia professionale. È infortunio sul lavoro l infortunio che avviene per causa violenta - rapida, concentrata nel tempo - in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti l astensione dal lavoro per più di tre giorni. La malattia professionale si differenzia dall infortunio per la natura del suo rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell esercizio - protratto nel tempo - e a causa delle lavorazioni esercitate. L assicurazione contro le malattie professionali opera nei confronti delle stesse persone per le quali è previsto l obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. La tutela e l automaticità delle prestazioni L assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è un assicurazione sociale con funzione indennitaria: l indennizzo dovuto dall Ente assicuratore non può mai superare l importo del danno sofferto dall assicurato. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dalle assicurazioni private è l automaticità delle prestazioni. Per il principio di automaticità delle prestazioni, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento del premio dovuto. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica agli infortuni in ambito domestico, per i quali il diritto alla rendita decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio. 8

L assicurazione, inoltre, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione delle norme sulla prevenzione. L evoluzione delle norme di tutela Dal 1965, anno in cui è stato emanato il Testo Unico sull assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ad oggi, il complesso delle prestazioni erogate dall INAIL è stato oggetto di progressive modifiche, nel senso di una sempre più ampia tutela nei confronti del lavoratore. Con la legge n. 493/1999 è stata introdotta l assicurazione contro gli infortuni domestici, prima legge in Europa per la tutela della salute in ambito domestico. Il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha ridefinito il ruolo complessivo dell Istituto e comportato profonde innovazioni ponendo al centro del sistema il danno alla persona del lavoratore, in quanto lesione del diritto fondamentale alla salute; è stato così previsto l indennizzo per il danno biologico. Ha introdotto la tutela dell infortunio in itinere - avvenuto durante il percorso dal luogo di abitazione al luogo di lavoro e viceversa - in precedenza tutelato, in mancanza di specifica normativa, solo a seguito di sentenze favorevoli. L obbligo assicurativo è stato inoltre esteso ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti. La nuova disciplina indennitaria si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 38/2000. Per quanto riguarda le malattie professionali, il D.M. del 9 aprile 2008 contiene le nuove tabelle delle malattie professionali nell industria e nell agricoltura, formulate ai fini assicurativi 3. Nel 2010 è stato inoltre aggiornato l elenco, previsto a fini prevenzionali 4, delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico ai sensi dell art.139 del T.U. 1124/1965. 3 Le nuove tabelle allegate al decreto sono state approvate dal Ministero del Lavoro con D.M. 9.4.2008, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21.7.2009, in sostituzione delle precedenti tabelle allegate 4 e 5 del T.U. 1124/65, già aggiornate con D.P.R. 336/94. 4 L elenco, costituito da tre liste (malattie da origine lavorativa di elevata probabilità, limitata probabilità o di possibile origine lavorativa) - emanato con D.M. 11.12.2009 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 1.4.2010, S.O. n. 66 - sostituisce il precedente approvato con D.M. 14.1.2008. L aggiornamento dell elenco viene elaborato dalla Commissione scientifica appositamente costituita dall art.10 del D.Lgs. 38/2000. 9

Le prestazioni L INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati o tecnopatici, affetti cioè da malattia professionale. Le prestazioni economiche INAIL, tranne l indennità di temporanea e l integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Sono prestazioni economiche: l indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell evento fino alla guarigione. L inabilità temporanea assoluta non consente al lavoratore di riprendere, neanche in minima parte, il suo lavoro; la rendita per inabilità permanente, corrisposta per eventi fino al 24 luglio 2000; l indennizzo per la lesione dell integrità psicofisica, danno biologico, corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l indennizzo in capitale. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita; l integrazione della rendita diretta, dovuta per il periodo nel quale il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa; la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi - calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico - per inabilità non superiore all 80% corrisposta per un anno al lavoratore che abbandoni la lavorazione nociva e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, per le menomazioni dell integrità psicofisica non superiori al 60%; la rendita ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge; la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1 gennaio 2007, se in possesso dei medesimi requisiti previsti per la rendita ai superstiti; l assegno funerario; l assegno per assistenza personale continuativa, corrisposto per inabilità per- 10

manente assoluta del 100% e, per gli eventi a decorrere dal 1 gennaio 2007, per le menomazioni elencate nelle Tabelle; lo speciale assegno continuativo mensile, erogato ai superstiti di lavoratori titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, se in possesso degli specifici requisiti previsti. Prestazioni sanitarie. I lavoratori infortunati hanno diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione e del massimo recupero della capacità lavorativa. Sono di esclusiva competenza dell INAIL gli accertamenti, le certificazioni e ogni altro aspetto medico-legale. In regime di convenzione con le Regioni, l Inail fornisce a proprio carico presso le Sedi territoriali il servizio di prime cure ambulatoriali, incluse le cure riabilitative, fino a guarigione del lavoratore, e inoltre: le protesi e gli ausìli; le cure idrofangotermali e i soggiorni climatici. Prestazioni integrative. Le prestazioni integrative, dette anche assistenziali, comprendono: l assegno di incollocabilità, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo; l erogazione integrativa di fine anno, dovuta ai grandi invalidi con inabilità compresa tra l 80% e il 100% e per gli eventi a decorrere dal 1 gennaio 2007 con grado di menomazione dell integrità psicofisica compreso tra il 60% e il 100%; il brevetto e distintivo d onore, di natura onorifica ed economica, fornita per una sola volta ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro. 11

Modalità di accesso alle prestazioni In caso di infortunio obblighi del lavoratore e del datore di lavoro Il lavoratore ha l obbligo: di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell infortunio; di presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e gli eventuali successivi. In caso di infortunio mortale, o per il quale si prevede la morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma o per fax entro le ventiquattro ore dall evento. Nel caso in cui il titolare artigiano non abbia la possibilità di provvedere alla denuncia, è fatto obbligo al sanitario che ha prestato le prime cure informare l INAIL. Il datore di lavoro ha l obbligo: se l infortunio non è guaribile entro tre giorni, di inviare la denuncia entro due giorni all INAIL e all autorità di Pubblica Sicurezza, con accluso il certificato medico originale. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l infortunio; di pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l infortunio nonché il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione. L INAIL, ricevuta la denuncia di infortunio, verifica la presenza dei requisiti previsti dall assicurazione (causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni ovvero la morte) e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro, al lavoratore, ad altri dipendenti. Dispone accertamenti ispettivi o richiede l inchiesta am- 12

ministrativa alla Direzione provinciale del lavoro. Nei casi mortali, richiede l autopsia o prende in esame il certificato necroscopico. Nei casi di dubbio sulla natura dell infermità denunciata come infortunio sul lavoro o malattia professionale, le prestazioni vengono erogate, per effetto della Convenzione stipulata tra INAIL e INPS, dal primo ente che riceve il relativo certificato medico. Il diritto a ricevere le prestazioni INAIL si prescrive nei 3 anni e 150 giorni dalla data dell infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale. Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni INPS, nel caso in cui l infermità non dipenda da infortunio o da malattia professionale ma venga qualificata come malattia, è di 1 anno. Nel caso in cui i lavoratori ne abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti anche dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita. In caso di malattia professionale obblighi del lavoratore e del datore di lavoro Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve: denunciare la malattia al proprio datore di lavoro entro 15 giorni da quando si è manifestata; presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all INAIL i certificati. Se il lavoratore non svolge attività lavorativa, può presentare direttamente all INAIL la domanda di riconoscimento della malattia professionale. Il datore di lavoro è tenuto a pagare per intero la giornata in cui si è manifestata la malattia professionale, se quest ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro e a presentare la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quando il lavoratore ne ha dato a lui comunicazione. 13

l INAIL eroga le prestazioni dal quarto giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata. L accertamento del danno permanente Dopo la guarigione clinica l INAIL invita il lavoratore a sottoporsi a visita medicolegale per accertare e quantificare il danno permanente derivante dall infortunio o dalla malattia professionale. Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000, se la diminuita o perduta attitudine al lavoro, espressa come inabilità permanente, è di grado accertato: compreso fra l 11% ed il 100%, il lavoratore ha diritto alla rendita INAIL; inferiore all 11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita INAIL. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità entro i seguenti termini: 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro; 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale. Nei casi di malattie professionali causate da inalazione di polvere di silicio (silicosi) o da inalazione di polvere di amianto (asbestosi), la revisione può essere chiesta senza alcun limite di tempo. Per eventi occorsi a decorrere dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell integrità psicofisica (danno biologico) è di grado: inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo 5 ; 5 In caso di successivo aggravamento, è possibile chiedere l indennizzo in capitale se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il 6%, o la costituzione della rendita se la menomazione ha raggiunto il grado indennizzabile in rendita, entro 10 anni dalla data dell infortunio o 15 dalla denuncia della malattia professionale. Se si tratta di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e non ai fini dell indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali previsti con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta. 14

dal 6% al 15%, il lavoratore ha diritto all indennizzo in capitale del solo danno biologico 6. L adeguamento dell indennizzo in capitale può avvenire una sola volta; dal 16% al 100%, il lavoratore ha diritto ad una rendita composta di due quote, di cui una per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. La revisione del danno permanente in caso di infortunio o di malattia professionale In caso di costituzione della rendita, possono essere disposte dall INAIL (revisione attiva) o richieste dai lavoratori infortunati o tecnopatici (revisione passiva) visite medico-legali per la revisione della rendita. L esito della revisione può essere di conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell integrità psicofisica indennizzato. in caso di infortunio La revisione del danno permanente può essere disposta dall INAIL o richiesta dall interessato entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita. La prima visita può essere effettuata non prima di un anno dalla data dell infortunio e non prima di sei mesi dalla data di decorrenza della rendita. Le visite successive possono essere effettuate: non prima di un anno dalla precedente (nei primi quattro anni il lavoratore può essere sottoposto a visita al massimo quattro volte); 6 In caso di successivo aggravamento è possibile chiedere l adeguamento dell indennizzo in capitale già concesso o la costituzione della rendita entro 10 anni dalla data dell infortunio o 15 dalla denuncia della malattia professionale. In caso di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie vale quanto riportato nella nota precedente. 15

dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni dalla decorrenza della rendita: - alla scadenza del settimo anno; - alla scadenza del decimo anno. L ultima visita deve essere effettuata allo scadere dei dieci anni dalla data di decorrenza della rendita. in caso di malattia professionale La revisione può essere disposta dall INAIL o richiesta dall interessato entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita. La prima visita può essere effettuata: dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia, nei casi in cui non vi sia stata astensione dal lavoro. L ultima visita deve essere effettuata allo scadere dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita 7. Nel rispetto dei tempi sopra indicati, il lavoratore può presentare alla Sede INAIL di appartenenza la richiesta di revisione, accompagnata da certificato medico. L esito della visita viene comunicato all interessato per lettera. Il lavoratore può presentare ricorso alla stessa Sede. 7 Se si tratta di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e non ai fini dell indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali previsti con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta. 16

Tutela degli infortuni e delle malattie professionali in ambito internazionale Normativa comunitaria - principi fondamentali L evoluzione della Comunità Economica Europea in Unione Europea, l allargamento ai Paesi dell Est, nonché la necessità di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, hanno reso necessario un coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza sociale attraverso una nuova normativa comunitaria. I Paesi membri dell U.E. attualmente sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Spagna, Ungheria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Regno Unito (Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), Slovenia, Svezia. Dal 1 maggio 2010 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 che sostituiscono, rispettivamente, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento (CEE) n. 574/72. Le disposizioni del nuovo Regolamento (CE) n. 883/04, come le precedenti, riguardano tutti i settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il suo Regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72, tuttavia, restano in vigore ai fini: del Regolamento (CE) n. 859/03 del Consiglio, concernente i cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità dell Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) per il Liechtenstein, l Islanda e la Norvegia dell Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall altra, sulla libera circolazione delle persone. Il principio fondamentale della normativa comunitaria è che tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici 17

previsti dalla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Sono previste norme particolari per i pubblici dipendenti, soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l Amministrazione da cui dipendono e per i lavoratori frontalieri (che svolgono la propria attività in un Paese dell Unione Europea diverso da quello in cui hanno la residenza o il domicilio, attraversando il confine nei due sensi almeno una volta alla settimana) soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il proprio datore di lavoro. Il distacco Rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui opera abitualmente il proprio datore di lavoro, il lavoratore subordinato distaccato per svolgere attività, per conto dello stesso datore, in altro stato membro a condizione che l attività stessa non superi i 24 mesi e il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un altra persona. La disposizione si applica anche al lavoratore autonomo. Le prestazioni Le prestazioni economiche sono erogate dall istituzione competente, e quindi dall INAIL per i lavoratori assicurati presso l Ente (eccetto accordi/convenzioni che disciplinano diversamente). Le prestazioni sanitarie sono erogate: dall istituzione competente dello Stato membro presso il quale il lavoratore è assicurato ed ha la propria residenza o dimora dall istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell istituzione competente, se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato. Le prestazioni sanitarie erogate dall INAIL (protesi, ausili ortopedici ed altri dispositivi particolari) sono a suo carico quale istituzione competente. In qualità di istituzione di residenza o di dimora l INAIL eroga prestazioni sanitarie per conto dell istituzione estera competente. 18

Per le malattie professionali causate da esposizione al rischio per attività esercitate in più Stati membri, è competente l Istituto assicuratore dello Stato membro in cui si è verificata l ultima attività che può provocare la malattia considerata. Normativa extracomunitaria Per i Paesi non facenti parte dell Unione Europea la materia della sicurezza sociale è regolata da Convenzioni internazionali o, in assenza di queste, dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987 che ha convertito con modifiche il Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987. Paesi con i quali l Italia ha stipulato Convenzioni internazionali: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (province dell Ontario e del Québec), Capo Verde, Croazia, Isole del Canale, (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou e Man), ex Jugoslavia 8, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Slovenia 9, Svizzera 10, Tunisia, Turchia 11, Uruguay, Venezuela. Convenzioni internazionali Principi fondamentali delle Convenzioni bilaterali: Parità di trattamento: il lavoratore migrante ha stessi diritti e stessi doveri del lavoratore-cittadino dello Stato dove svolge l attività lavorativa Principio della territorialità: al lavoratore migrante si applica la legislazione di sicurezza sociale del Paese dove viene effettivamente svolto il lavoro (per il lavoratore distaccato non vige il principio della territorialità: rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l impresa) 8 La convenzione italo-jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e con la Repubblica Federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo), anche dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti Stati. 9 Dal 1 maggio 2004, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Slovena sono sospesi e sono sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e successive modificazioni (dal 1 maggio 2010 sostituiti dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009). 10 Dal 1 giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell Unione Europea - e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri - sono sospesi e sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 (art. 20 dell Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera). 11 I rapporti tra l Italia e la Turchia sono regolamentati ai sensi della Convenzione Europea di sicurezza sociale e relativo Accordo complementare per l applicazione della stessa, firmati a Parigi il 14.12.1972. Ratificati dall Italia con legge 27.12.1988 n.567, pubblicata sulla G.U. del 23.1.1989 n.18. Entrati in vigore il 12.4.1990. 19

Esportabilità delle prestazioni: le prestazioni non sono ridotte, sospese o soppresse per il fatto che il lavoratore migrante trasferisce la sua residenza in un altro Stato. In caso di infortuni o malattie professionali le prestazioni economiche vengono garantite mediante l erogazione diretta al beneficiario; le prestazioni in natura (protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni di grande importanza) per il tramite dell istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo modo si supera il principio di territorialità che in alcuni casi potrebbe penalizzare il lavoratore migrante quando la legislazione dell altro Stato sia più sfavorevole di quella del Paese di origine. Totalizzazione: consente il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione o residenza compiuti dal lavoratore; può essere estesa anche a periodi inerenti ad attività svolte in Paesi terzi. Le Convenzioni si applicano ai cittadini degli Stati contraenti ed ai loro aventi diritto (familiari e superstiti) nonché ai profughi ed agli apolidi residenti sul territorio degli Stati medesimi. Paesi con i quali l Italia non ha stipulato convenzioni internazionali Se l attività lavorativa è espletata dal lavoratore italiano in un Paese con cui l Italia non ha stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale, la tutela viene regolata dalla legge n. 398 del 3.10.1987 che ha convertito con modifiche il Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 (Circolare INAIL n. 54/1988). In questo caso le prestazioni sono a carico dell INAIL. La normativa italiana in materia, di cui al T.U. n.1124/65, si applica anche nell ipotesi in cui sia il lavoratore straniero a svolgere attività lavorativa in Italia. Pertanto, il lavoratore dovrà essere assicurato presso l INAIL e potrà ricevere le relative prestazioni previste sempre in base al principio della territorialità e della parità di trattamento. In caso di visite mediche di revisione o di altri accertamenti medico-legali da effettuare all estero, le Sedi INAIL dovranno incaricare le competenti Autorità consolari italiane. 20

GLOSSARIO CONVENZIONI Autorità competente: il Ministro o altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano i regimi di sicurezza sociale Istituzione: organismo o autorità incaricata di applicare la legislazione Istituzione competente: l istituzione dove si è iscritti al momento della domanda di prestazioni o l istituzione nei cui confronti si ha diritto a prestazioni o l istituzione designata dall autorità competente dello Stato membro (in ambito INAIL l istituzione competente è la Sede per la trattazione delle fattispecie e l erogazione delle prestazioni) Organismo di collegamento: è la struttura che svolge funzioni di raccordo con gli altri Stati membri e, all interno del proprio Stato, tra tutte le Istituzioni Competenti (per l INAIL la funzione è svolta dalla Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali) Stato competente: lo Stato dove si trova l istituzione competente 21

schede sintetiche delle prestazioni economiche indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta rendita per inabilità permanente (anche per gli infortuni in ambito domestico) indennizzo per la lesione dell integrità psicofisica (danno biologico) integrazione della rendita diretta rendita di passaggio per silicosi e asbestosi rendita ai superstiti prestazione una tantum ai superstiti assegno funerario assegno per assistenza personale continuativa speciale assegno continuativo mensile sanitarie cure ambulatoriali presso le Sedi INAIL cure ambulatoriali riabilitative presso le Sedi INAIL protesi e ausili cure idrofangotermali e soggiorni climatici integrative, dette anche assistenziali assegno di incollocabilità erogazione integrativa di fine anno brevetto e distintivo d onore 23

1. INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA NATURA DELLA PRESTAZIONE Economica: indennizzo per mancata retribuzione. Soggetta a tassazione IRPEF. La trattenuta viene effettuata dall INAIL che rilascia all assicurato la relativa certificazione fiscale. REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE causa lavorativa dell infortunio o della malattia; inabilità che comporta l astensione dal lavoro per più di tre giorni. DECORRENZA Dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale che abbiano determinato l inabilità assoluta. DURATA per tutto il periodo della inabilità temporanea assoluta al lavoro, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica; i lavoratori affetti da SILICOSI o ASBESTOSI percepiscono un assegno giornaliero, pari all indennità temporanea assoluta, nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure. CALCOLO DELL INDENNITÀ 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90 giorno; 75% della retribuzione media giornaliera dal 91 giorno fino alla guarigione clinica; la retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l evento; per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore. Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. 24

COME SI OTTIENE L INDENNITÀ L INAIL corrisponde direttamente l indennità, a titolo di acconto, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo. RIDUZIONE L INAIL può ridurre di un terzo l importo dell indennità ai lavoratori senza familiari a carico, per i periodi di ricovero in istituti di cura. Per particolari ragioni di natura economica, l assicurato può richiedere all INAIL di non applicare la riduzione. 25

2. RENDITA DIRETTA PER INABILITÀ PERMANENTE PER EVENTI ANTECEDENTI IL 25 LUGLIO 2000 NATURA DELLA PRESTAZIONE Economica: indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965. Non soggetta a tassazione IRPEF. REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE causa lavorativa dell infortunio o della malattia; grado di inabilità permanente compreso tra l 11% ed il 100%. DECORRENZA Dal giorno successivo alla guarigione clinica. DURATA Per tutta la vita a condizione che: nell arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuto non scenda sotto l 11%; la rendita non venga capitalizzata CALCOLO DELLA RENDITA L importo della rendita viene calcolato su: retribuzione percepita nell anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia; grado di inabilità riconosciuto. L importo della retribuzione da considerare per il calcolo deve comunque essere compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti per legge. Per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale. VARIAZIONI DI IMPORTO DELLA RENDITA aumento, diminuzione o cessazione a seguito della variazione del grado di inabilità; rivalutazione annuale a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; aumento di un ventesimo per: - il coniuge; 26

- i figli fino a 18 anni; - i figli inabili, senza limiti di età, finché dura l inabilità; - i figli fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore e viventi a carico; - i figli fino a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico, per tutta la durata normale del corso di laurea. COME SI OTTIENE LA RENDITA L INAIL provvede direttamente dopo l accertamento del grado di inabilità. CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA L INAIL liquida il valore capitale della rendita qualora, in sede di ultima revisione, risulti un grado di inabilità compreso tra l 11% ed il 15%: dopo 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio; dopo 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale. IL RISCATTO DELLA RENDITA PER IL LAVORATORE AGRICOLO Il lavoratore agricolo titolare di rendita: con un grado di inabilità permanente non superiore al 20%, accertato alla scadenza dei termini per la revisione, può richiedere la liquidazione in capitale della rendita dovuta; con un grado di inabilità permanente non inferiore al 50% - e, per gli eventi successivi al 1 gennaio 2007, con un grado di menomazione non inferiore al 35% - accertato a distanza non inferiore a due anni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, può richiedere l applicazione di particolari forme di riscatto della rendita. NOTIZIE UTILI la rendita, in determinati casi, può non essere cumulabile con le prestazioni di invalidità INPS e del Ministero dell Interno; viene pagata per intero indipendentemente dallo svolgimento dell attività lavorativa; il pagamento viene effettuato presso un Ufficio Postale o un Istituto di Credito con le seguenti modalità: - in contanti allo sportello - mediante accreditamento su conto corrente - mediante accreditamento su libretto di deposito a risparmio nominativo - per il tramite degli istituti di credito convenzionati con l INPS, per i titolari di rendita che riscuotono all estero. 27

3. INDENNIZZO PER LA MENOMAZIONE DELL INTEGRITÀ PSICOFISICA - DANNO BIOLOGICO E PER LE SUE CONSEGUENZE PATRIMONIALI per eventi successivi al 25 luglio 2000 NATURA DELLA PRESTAZIONE Economica: indennizzo per lesione dell integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona definita sulla base delle tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000. Non soggetta a tassazione IRPEF. REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE causa lavorativa dell infortunio o della malattia; grado di menomazione dell integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. DECORRENZA DELLA DISCIPLINA Per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data. CALCOLO DELL INDENNIZZO Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione (v. Tabella menomazioni): inferiore al 6% dal 6% al 15% nessun indennizzo per danno biologico (franchigia), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali; indennizzo del danno biologico in capitale (v. Tabella indennizzo), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali; dal 16% al 100% indennizzo del danno biologico in rendita (v. Tabella indennizzo), indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (v. Tabella coefficienti). 28

TABELLA DELLE MENOMAZIONI La tabella è prevista dal D.Lgs. 38/2000 ed include circa 400 voci, consentendo di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali ad esempio il danno estetico, quello all apparato riproduttivo etc. TABELLA INDENNIZZO La tabella indennizzo del danno biologico segue i seguenti criteri di impostazione: areddituale, indipendente cioè dal reddito in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli essere umani; crescente, al crescere della gravità della menomazione; variabile, in funzione dell età (decresce al crescere dell età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile); uguale, per i settori industria ed agricoltura. La tabella indennizzo è strutturata secondo i seguenti criteri di applicazione: inferiore al 6% è prevista la franchigia; dal 6% al 15% è differenziata per sesso, l indennizzo in capitale è in funzione dell età e del grado di menomazione; dal 16% al 100%: indennizzo in rendita in funzione del grado di menomazione. La rendita vitalizia è calcolata come attualizzazione dell indennizzo in capitale. L indennizzo in capitale, previsto per i gradi di menomazione dal 6% al 15%, non deve essere confuso con la liquidazione in capitale delle rendite dirette per inabilità permanente (vedi scheda n. 2). Il decreto interministeriale di Rivalutazione del danno biologico 12, prevede un aumento, in via straordinaria, nella misura dell 8,68% degli indennizzi in capitale e rendita dell INAIL a titolo di rivalutazione del danno biologico. L aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1 gennaio 2008 nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data. TABELLA DEI COEFFICIENTI È lo strumento per valutare l ulteriore quota d indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte per gradi di menomazioni pari o superiori al 16%. 12 Emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell Economia e delle finanze, il 27.3.2009 e pubblicato sulla G.U. n.120 del 26.5.2009 29

Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall infortunato entro i limiti minimi e massimi previsti dal T.U. L ulteriore quota di rendita è commisurata all incidenza della menomazione sulla capacità dell infortunato di produrre reddito con il lavoro e tiene conto della categoria di attività dell assicurato e della sua possibilità di ricollocarsi in un proficuo lavoro. RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO Il D.Lgs. 38/2000 disciplina, all art. 13, comma 4, l aggravamento nei casi specifici di assicurati dichiarati guariti, con postumi inferiori al 6% e con postumi dal 6% al 15%. In tali casi è ammessa la domanda di aggravamento che comporta, se riconosciuto, l erogazione dell indennizzo in capitale o, nel caso in cui l aggravamento del danno riconosciuto sia superiore al 15%, l erogazione della rendita. L importo della rendita viene decurtato del precedente indennizzo in capitale. L aggravamento può comportare l adeguamento del precedente indennizzo in capitale, ma soltanto una volta. DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE A) Nel caso in cui l assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina del danno biologico, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un unica rendita o di un indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo delle menomazioni secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo. L importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell importo dell eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. B) Nel caso in cui l assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa. C) Nel caso in cui l assicurato sia affetto invece da menomazioni preesistenti di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del T.U.: se sono indennizzate in rendita, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Ciò in quanto l assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa; 30

se non sono indennizzate in rendita assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo. DISCIPLINA DELL INDENNIZZO PROVVISORIO IN CAPITALE Se al ricevimento del certificato medico, che attesta la cessazione dell inabilità temporanea assoluta, non è ancora possibile accertare in via definitiva il grado di menomazione, ma è comunque presumibile che sia compreso tra il 6% ed il 15%, si può procedere alla liquidazione di un indennizzo provvisorio in capitale. La liquidazione definitiva dovrà avvenire non prima dei sei mesi e non oltre un anno dal ricevimento del certificato medico e non potrà essere inferiore al capitale liquidato provvisoriamente. DISCIPLINA IN CASO DI MORTE L art.13 del D.Lgs. 38/2000 disciplina il caso specifico di morte dell assicurato, avvenuta prima che sia stato corrisposto l indennizzo in capitale. L indennizzo in capitale è dovuto in misura proporzionale al periodo di tempo tra la data di guarigione clinica e la morte. DISCIPLINA PER IL RISCATTO DELLA RENDITA PER IL LAVORATORE AGRICOLO Il lavoratore agricolo titolare di rendita: con un grado di inabilità permanente non superiore al 20%, accertato alla scadenza dei termini per la revisione, può richiedere la liquidazione in capitale della rendita dovuta; con un grado di inabilità permanente non inferiore al 50%, accertata a distanza non inferiore a due anni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, può richiedere l applicazione di particolari forme di riscatto della rendita; con un grado di menomazione dell indennità psicofisica (danno biologico) non inferiore al 35%, dovuta ad infortuni verificatisi dal 1 gennaio 2007 e per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, può richiedere l applicazione di particolari forme di riscatto della rendita; 31

4. INTEGRAZIONE DELLA RENDITA DIRETTA NATURA DELLA PRESTAZIONE Economica. Soggetta a tassazione IRPEF. REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESTAZIONE titolarità di rendita diretta; validità dei termini di revisione (10 anni per gli infortuni e 15 per le malattie professionali); necessità di effettuare cure per il recupero dell attitudine al lavoro e dell integrità psicofisica. DURATA Per tutto il periodo della cura. CALCOLO DELL INTEGRAZIONE La quota giornaliera della rendita può essere integrata fino a un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni di lavoro. COME SI OTTIENE L INTEGRAZIONE Su richiesta del lavoratore assicurato, alla Sede INAIL di appartenenza. Le cure e la conseguente integrazione possono essere disposte anche direttamente dall INAIL. 32

5. PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO NATURA DELLA PRESTAZIONE Economica: indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro. Non soggetta a tassazione IRPEF. REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESTAZIONE avere un età compresa tra i 18 ed i 65 anni; svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell ambiente in cui dimora; non svolgere altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale; aver riportato un infortunio in occasione di lavoro prestato in ambito domestico da cui consegua una inabilità permanente uguale o superiore al 27%; per gli infortuni verificatisi prima del 1 gennaio 2007, l inabilità permanente utile per accedere alla prestazione deve essere uguale o superiore al 33%. CONDIZIONE FONDAMENTALE PER AVER DIRITTO ALLA RENDITA Nell ambito dell assicurazione contro gli infortuni domestici non vale il principio dell automaticità delle prestazioni: solo il pagamento del premio, o l autocertificazione di esonero in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita. Non sono indennizzati gli infortuni dai quali derivi esclusivamente un inabilità temporanea assoluta. DECORRENZA Dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica. DURATA Per tutta la vita. Questa rendita, diversamente dalle altre erogate dall INAIL, non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). CALCOLO DELLA RENDITA L importo della rendita viene calcolato su: grado d inabilità riconosciuta pari o superiore al 27%, ovvero al 33% per gli infortuni verificatisi prima del 1 gennaio 2007; retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale. La rendita è valutata in applicazione delle tabelle allegate al T.U. del 1965. 33

COME SI OTTIENE LA RENDITA L infortunato deve richiedere la rendita alla Sede INAIL di appartenenza dichiarando nella domanda: di essere assicurato per l anno nel quale è avvenuto l infortunio; che al momento dell infortunio sussistevano i requisiti per l assicurazione; il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso; eventuali soggetti presenti al momento dell infortunio; In caso di infortunio mortale, la rendita viene richiesta dai superstiti aventi diritto. Alla domanda deve essere allegata certificazione medica che dovrà riportare, tra l altro: i dati anagrafici dell infortunato; il luogo, la data, la causa e le circostanze dell infortunio; la data di guarigione clinica; le conseguenze della lesione; eventuali preesistenze; le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni successivi al 1 gennaio 2007 o al 33% per gli infortuni fino al 31 dicembre 2006 Per gli infortuni mortali data e causa del decesso L effettivo grado di inabilità permanente derivata dall infortunio è accertato dall INAIL. NOTIZIE UTILI Il pagamento della rendita viene effettuato presso un Ufficio postale o un Istituto di Credito con le seguenti modalità: in contanti allo sportello mediante accreditamento su conto corrente mediante accreditamento su libretto di deposito a risparmio nominativo per il tramite degli istituti di credito convenzionati con l INPS, per i titolari di rendita che riscuotono all estero. RENDITA AI SUPERSTITI Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 13 l assicurazione è estesa anche ai casi di infortunio mortale. Ai superstiti dell assicurato spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione convenzionale del settore industriale (vedi scheda n. 7. RENDITA AI SUPERSTITI ). ASSEGNO FUNERARIO Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 14 è inoltre corrisposto l assegno funerario (vedi scheda n. 9. ASSEGNO FUNERARIO ). 13 Per effetto del D.M. 31.1.2006, pubblicato sulla G.U. n.113 del 17.5.2006 14 idem 34