Regolamento per lo scarico delle acque di rifiuto. Appendice al regolamento comunale di igiene e sanità

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Regolamento per lo scarico delle acque di rifiuto. Appendice al regolamento comunale di igiene e sanità APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1971, N 109

Art. 1 E vietata l immissione di acque di scarico provenienti da attività industriali, artigianali e zooagricole o da attività che comunque smaltiscono effluenti inquinanti in corpi idrici ed in fognature comunali senza che le acque predette siano state sottoposte a trattamenti depurativi riconosciuti idonei dall Autorità sanitaria Comunale. Art. 2 E comunque vietato lo smaltimento delle acque di scarico di cui all articolo precedente, qualora la presenza di inquinanti nell effluente risulti superiore ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella allegata. Per ottenere i valori prescritti non è di norma lecito diluire le acque di rifiuto con acque di raffreddamento o altre acque bianche. Sono eccettuati i casi speciali disciplinati e permessi dal Sindaco di intesa con l Ufficiale Sanitario previo parere del Consiglio Provinciale di Sanità. Per le immissioni in fognature dotate di impianto terminale di depurazione è possibile derogare ai limiti predetti su parere favorevole dell Ufficiale Sanitario. Art. 3 Il trattamento depurativo deve essere assicurato mediante impianto di tipo preferibilmente automatizzato, munito di apparecchiature di controllo e, ove possibile, di registrazione grafica delle caratteristiche più significative dell effluente. Allo scopo di consentire il prelevamento di campioni, dovranno essere previsti appropriati pozzetti di ispezione a monte e a valle dell impianto di depurazione. Art. 4 E vietato lo smaltimento nel sottosuolo delle acque di scarico di cui all art. 1. Eccezionalmente e nel solo caso che la località non disponga di fognatura o di corpi idrici e che la falda freatica non venga usata a scopo potabile, tale smaltimento può essere di volta in volta consentito limitatamente ad attività zooagricole, purchè le acque di scarico siano state sottoposte ad efficaci trattamenti depurativi e l effluente presenti le caratteristiche di cui alla tabella prevista dall art.2. Può altresì essere consentito lo smaltimento nel sottosuolo delle acque nere provenienti da abitazioni isolate non raccordabili alla rete della fognatura. In tal caso le acque predette devono essere sottoposte a trattamento depurativo a mezzo di vasche settiche di adeguata capacità che consentano la permanenza del liquame per almeno 24 ore. Il disperdimento nel sottosuolo deve essere comunque assicurato per subirrigazione a mezzo di tubazioni a giunti aperti di estensione proporzionata alla quantità del liquame. Art. 5 Chiunque intenda immettere le acque di scarico di cui all art.1 in corpi idrici, nella fognatura comunale o, nei casi consentiti, nel sottosuolo, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentito il parere favorevole dell Ufficiale Sanitario e, per quanto riguarda attività zooagricole (concentramenti di animali, allevamenti intensivi, macelli, impianti che comunque utilizzano prodotti o avanzi di animali), anche del Veterinario comunale. A tale scopo l interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo, corredata dal progetto dell impianto di depurazione e da una relazione da cui risultino i seguenti dati: 1) lavorazione praticata

2) composizione dell effluente 3) trattamento depurativo prescelto 4) criteri di dimensionamento dell impianto di depurazione 5) modalità di smaltimento delle acque di scarico Per lo scarico diretto in acque pubbliche, l interessato dovrà inoltre richiedere il permesso del presidente della Giunta Provinciale previsto dall art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e l autorizzazione del Genio Civile, per le opere idrauliche, ai sensi della legge 25-7-1904, n. 523. Per lo scarico in corsi d acqua demaniali o privati (canali irrigui, di bonofica, ecc.), l interessato dovrà ottenere altresì regolare concessione da parte dei titolari. Art. 6 L autorizzazione di cui all articolo precedente è obbligatoria anche per lo smaltimento in corpi idrici di acque nere provenienti da fognature private o da qualsiasi edificio destinato da abitazione, a carattere permanente o temporaneo. Art. 7 Il Sindaco, sentito l Ufficiale Sanitario, può tuttavia ordinare la sospensione dello scarico qualora lo stesso riesca di pericolo o di danno per la salute pubblica. Art. 8 Per lo smaltimento di acque di rifiuto in corpi idrici destinati ad uso alimentare o domestico e in corsi d acqua che attraversano l abitato, si applicano le norme previste rispettivamente dagli artt. 226 e 227 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265. Art. 9 Le fognature convoglianti acque nere devono essere dotate di impianto di depurazione comprendente il trattamento di chiarificazione e di ossidazione e, ove necessario, di terzo stadio quando trattasi di scarichi in lago; tali impianti potranno essere realizzati in tempi successivi. Le caratteristiche dell effluente devono essere conformi a quanto previsto dalla tabella di cui all art. 2. Per i piccoli agglomerati urbani può essere consentito il solo trattamento di chiarificazione, qualora il corso d acqua prescelto come recapito finale assicuri il normale andamento del processo di autodepurazione. Art. 10 Le prescrizioni di cui al presente regolamento, ivi compresi i limiti di accettabilità, possono essere modificate, anche in senso più restrittivo, qualora se ne riscontrasse la necessità o la opportunità. Gli eventuali nuovi limiti di accettabilità andranno applicati anche per gli scarichi ai quali sia stata concessa l autorizzazione in base alle presenti norme. Art. 11 Per gli scarichi esistenti, gli interessati dovranno presentare la documentata domanda di cui all art. 5 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; gli impianti dovranno essere realizzati entro il termine massimo di anni due a partire

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento prorogabile ad anni cinque, in caso di comprovati motivi. La eventuale proroga è condizionata alla presentazione di un programma che fissi i tempi di graduale esecuzione degli impianti ed i progressivi valori di efficienza depurativa. Con decorrenza immediata e comunque entro il termine massimo di mesi sei dovranno cessare gli scarichi nel sottosuolo esistenti ala data dell entrata in vigore del presente regolamento. VALORI LIMITTI DI COMPOSIZIONE PER EFFLUENTI PRIMA DEL LORO SVERSAMENTO CARATTERISTICA LIMITE ACCETTABILE PH 6 9 Temperatura 30 c (1) Solidi grossolani Assenti Solidi sedimentali (in 2 h.) Solidi sospesi 30 mg/l B.O.D. 50 mg/l (2) C.O.D. 150 mg/l (3) Stabilità relativa (bleu di Metilene) Negativa in 5 giorni Colore (4) Odore Non deve causare inconvenienti Detergenti transioattivi anionici 2 mg/l Idrocarburi 2 mg/l (5) Grassi ed olii commestibili 10 mg/l N-ammoniacale 5 mg/l N-nitroso N-nitrico 30 mg/l Fosfati 2 mg/l (p. 0,4) limitatamente allo scarico diretto in lago Cloro libero 0,5 mg/l (6) Arsenico Bario 10 mg/l (7) Boro 4 mg/l Cadmio Cromo (esavalente) 0, Cromo (trivalente) 2 mg/l Cianuri (CN) 0, Mercurio 0,005 mg/l Nikel 2 mg/l Piombo Rame 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Zinco 5 mg/l Solfiti (8) Solfuri 0, (9) Fluoro 10 mg/l Ferro Manganese Fenoli 0,05 mg/l (10) Mercaptani Non rilevabili (11)

Solventi organici Tracce Formaldeide Colonbatteri fecali (12) Nicobatterio tubercolare (13) Ittiotossicità (14) I limiti di ammissibilità si intendono per campioni istantanei prelevati in periodi di tempo asciutto. I metodi di analisi seguiti sono contenuti negli STANDARD METHODS for The examination of water and wastenwater (ultima edizione).

NOTE: (1) Sempre che la temperatura del corpo idrico recipiente, misurata a valle dello scarico in un raggio di 50 m. non superi di 3 C la temperatura misurata a monte. Il limite di temperatura non si applica alle immissioni in fognatura. (2) L ossigeno disciolto nel corpo diluente, in conseguenza dello scarico, non deve discendere in nessun caso al disotto di 5 mg/l. La media di B.O.D. nelle 24 ore non deve essere superiore a 30 mg/l. Per le acque di scarico di attività zooagricole da smaltire nel sottosuolo il B.O.D. non deve essere superiore a 100 mg/l. Per le acque di rifiuto di distillerie, birrerie, malterie, cartiere, industrie tessili, concerie, macelli, attività zooagricole e di fabbriche di lievito, di derrate alimentari e di cellulosa, è ammessa una riduzione del 90% dele B.O.D. iniziale. (3) Il C.O.D. del corpo idrico recipiente, entro un raggio di 100 m. dello scarico, non deve superare 40 mg/l. (4) Non riscontrabile dopo diluizione 1/10 su uno spessore di 10 cm. (5) Per le raffinerie di petrolio il valore limite degli irdocarburi è aumentato a 5 mg/l. (6) Per le immissioni in fognatura il valore limite è elevato a 3 mg/l. (7) Per le industrie metallurgiche il valore limite del bario è elevato a 100 mg/l. (8) Per le industrie metallurgiche, per le cartiere e per le fabbriche di derrate alimentari e di cellulosa il valore limite dei solfiti è aumentato a 10 mg/l. (9) Per le cartiere e fabbriche di cellulosa il valore limite dei solfuri è aumentato a. (10) Per le raffinerie di petrolio il valore limite dei fenoli è aumentato a mg/l 0,2 (media giornaliera) con 0,5 mg/l per ora. (11) Per le raffinerie di petrolio il valore limite dei Mercaptani è aumentato a 0,2 mg/l (media giornaliera) con 0,5 mg/l media all ora. (12) Per i corpi idrici (fiumi e laghi) in cui esistono zone di balneazione pubbliche o private, la densità dei colonbatteri, determinata nella zona di balneazione più vicina all effluente, non deve superare le 1000 unità per 100 ml. Di acqua (determinazione con il metodo M.P.N.) per i coliformi e le 100 unità per i colonbatteri (Escherechia coli). Durante l anno tali limiti si esigono rispettati per il 90% dei campioni. Per il restante 10% la tolleranza massima ammessa è, rispettivamente, di 2400 coliformi e di 240 colonbatteri fecali. Tale criterio di tolleranza non si applica se i valori colimetrici eccedenti la norma si reperiscono su due campioni consecutivi, prelevati a breve distanza di giorni l uno dall altro. (13) Assente negli scarichi provenienti da Ospedali, Sanatori o Case di Cura. (14) Per una diluizione da 0 a 5 volte, secondo le condizioni del ricettore, i pesci non devono presentare, in 24 ore nessun disturbo, neanche passeggero.