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RISOLUZIONE N. 51/E 24/04/2017 Direzione Centrale Gestione Tributi OGGETTO: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4) L articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate e che a tal fine, devono comunicare all Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4). L articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto, a partire dal 2015, l obbligo per i sostituti d imposta di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle certificazioni uniche di cui all articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d imposta. Al fine di consentire ai sostituti d imposta di trasmettere correttamente i menzionati dati sono stati predisposti, all interno della Certificazione Unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Gestione Tributi Settore Servizi all Utenza Ufficio Assistenza agli intermediari Via C. Colombo, 426 c/d cap 00145 Roma 0650545192 0650769792 dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it

2 prima volta e il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate (CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le istruzioni operative di seguito fornite. Quadro CT e termini di trasmissione Con il provvedimento di approvazione della Certificazione Unica è stato approvato il quadro CT che è riservato ai sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate (CSO) e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura, qualora il sostituito d imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell ultimo invio effettuato. Al fine di gestire i processi relativi all acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dal 15 marzo 2017 non è più possibile inserire all interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell ultimo invio effettuato entro il 14 marzo 2017. Modello CSO e termini di trasmissione Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 è stato approvato il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate (modello CSO), disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

3 Detto modello è utilizzato dai sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT. Tale modello deve essere trasmesso dai sostituti d imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. Il modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017. Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l altro, l indicazione del numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell anno precedente a quello di inoltro della comunicazione. In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO è richiesta l indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito all ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare. Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale 999999 ). I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d imposta. I predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d imposta persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente, allegando la fotocopia del documento d identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d imposta, la fotocopia del documento d identità del delegante, la fotocopia del documento d identità del delegato.

4 A partire dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti. Per quanto riguarda il termine di trasmissione, il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificando il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, ha eliminato la scadenza del 31 marzo già indicata quale termine ultimo per la trasmissione dell indirizzo telematico conseguentemente, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017. La comunicazione CSO effettuata per la prima volta produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili. La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il sostituto d imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all indirizzo e- mail dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it, il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede telematica sostituita. In tal caso, tutti i modelli 730-4 relativi al sostituto già consegnati presso la precedente sede telematica sono nuovamente messi a disposizione presso la nuova sede dove saranno messi a disposizione anche i nuovi modelli 730-4 che dovessero successivamente pervenire. Evoluzione del flusso telematico Al fine di rendere più efficiente il processo di effettuazione dei conguagli, da quest anno, il modello 730-4 è accettato dall Agenzia delle entrate

5 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. L Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 16, comma 4-bis, lettera c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, fornisce al soggetto che ha prestato l assistenza fiscale entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4 l attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d imposta. Nel caso in cui la messa a disposizione non è andata a buon fine entro i 15 giorni (ad esempio, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d imposta o per disabilitazione della sede telematica) l attestazione della disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità (ad esempio CSO pervenuta nel frattempo). Dal 31 luglio è rilasciata, al soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione. Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile. Soltanto i risultati contabili per i quali l Agenzia delle entrate ha comunicato con la ricevuta di riepilogo l impossibilità di renderli disponibili al sostituto d imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.). Un originale del documento è archiviato presso l ufficio emittente IL DIRETTORE CENTRALE Paolo Savini Firmato digitalmente